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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. n. 7156/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano il 22 febbraio 1964 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Pezzali presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 06 giugno 1952 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fornovo di Taro (PR) il giorno 03 luglio 1993 (anno 1993, atto n. 3, reg. , parte 2, serie C) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], residente a [...]
CE n. 13 ma domiciliata a Venezia dal 2021; codice fiscale , C.F._3 cittadina italiana, maggiorenne economicamente autosufficiente
- nato a [...] il [...], residente a [...]
CE n. 13 terzo piano scala C;
codice fiscale , cittadino italiano, C.F._4 maggiorenne economicamente autosufficiente
- nata a [...] il [...] residente a [...]
n. 13 scala A terzo piano unitamente al padre, C.F. , cittadina italiana, C.F._5 maggiorenne non ancora completamente economicamente autosufficiente poiché ad oggi svolge lavori saltuari. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e non viene stabilito alcun contributo al mantenimento a favore di uno o dell'altro;
3) Entrambi i genitori si impegnano a provvedere al pagamento di eventuali spese della figlia , Per_3 maggiorenne ma non ancora completamente economicamente autosufficiente poiché ad oggi svolge lavori saltuari, nel caso in cui la ragazza non riuscisse a farvi fronte con il suo stipendio, secondo le indicazioni del protocollo spese extra assegno di mantenimento in uso presso il Tribunale di Milano e aggiornato nel giugno 2025; PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Le parti, al fine di definire i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale patto necessario e risolutivo della crisi matrimoniale anche ai fini dell'esenzione recata dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013, hanno stabilito e si impegnano ad effettuare tra loro una permuta della quota del 30% degli immobili di cui sono comproprietari e precisamente: A) appartamento numero 102 sito al 1° piano in via Giovanni Battista Fauché n. 9, Milano composto da due locali oltre servizi con annesso vano di cantina al primo piano interrato identificato al catasto Fabbricato al foglio 261, particella 365, Sub. 6 piano 1 - S1 z.c. 2, cat A/4, classe 4 vani 4 superficie catastale mq 63 rendita €. 402,84, 70% proprietà e 30% proprietà Pt_2 Pt_1
B) appartamento in via Piero della CE 13 Milano scala C terzo piano composto da due locali oltre servizi, contraddistinto al Catasto fabbricati al foglio 260, particella 102, sub. 16 z.c. 2, cat A/3, classe 4 vani 4, superficie catastale mq 55 rendita catastala €. 547,44 - 70 % proprietà 30% Pt_1 proprietà Pt_2
Il Signor si impegna a cedere a titolo di permuta alla Signora che si impegna ad Pt_2 Pt_1 accettare la piena proprietà della quota del 30% dell'appartamento in via Piero della CE 13 Milano scala C terzo piano identificato sopra alla lettera B e, quale controprestazione, la signora si impegna a cedere a titolo di permuta al Signor che allo stesso titolo si impegna Pt_1 Pt_2 ad accettare e acquistare la piena proprietà della quota del 30% dell'appartamento numero 102 sito al 1° piano in via Giovanni Battista Fauché n. 9, Milano identificato sopra alla lettera A. La permuta avverrà senza conguagli avendo le due unità immobiliari valore equivalente/il valore di €. 40.000,00 ciascuna considerando anche la ristrutturazione dello stabile (oggetto di bonus 110% - lavori terminati nel 2023) ove è ubicata l'unità immobiliare di Via Piero della CE 13. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile a Fornovo di Taro (PR) il 03 luglio 1993;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fornovo di Taro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
Nata a Milano il 22 febbraio 1964 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Pezzali presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 06 giugno 1952 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fornovo di Taro (PR) il giorno 03 luglio 1993 (anno 1993, atto n. 3, reg. , parte 2, serie C) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nata a [...] il [...], residente a [...]
CE n. 13 ma domiciliata a Venezia dal 2021; codice fiscale , C.F._3 cittadina italiana, maggiorenne economicamente autosufficiente
- nato a [...] il [...], residente a [...]
CE n. 13 terzo piano scala C;
codice fiscale , cittadino italiano, C.F._4 maggiorenne economicamente autosufficiente
- nata a [...] il [...] residente a [...]
n. 13 scala A terzo piano unitamente al padre, C.F. , cittadina italiana, C.F._5 maggiorenne non ancora completamente economicamente autosufficiente poiché ad oggi svolge lavori saltuari. FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e non viene stabilito alcun contributo al mantenimento a favore di uno o dell'altro;
3) Entrambi i genitori si impegnano a provvedere al pagamento di eventuali spese della figlia , Per_3 maggiorenne ma non ancora completamente economicamente autosufficiente poiché ad oggi svolge lavori saltuari, nel caso in cui la ragazza non riuscisse a farvi fronte con il suo stipendio, secondo le indicazioni del protocollo spese extra assegno di mantenimento in uso presso il Tribunale di Milano e aggiornato nel giugno 2025; PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Le parti, al fine di definire i rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio e quale patto necessario e risolutivo della crisi matrimoniale anche ai fini dell'esenzione recata dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013, hanno stabilito e si impegnano ad effettuare tra loro una permuta della quota del 30% degli immobili di cui sono comproprietari e precisamente: A) appartamento numero 102 sito al 1° piano in via Giovanni Battista Fauché n. 9, Milano composto da due locali oltre servizi con annesso vano di cantina al primo piano interrato identificato al catasto Fabbricato al foglio 261, particella 365, Sub. 6 piano 1 - S1 z.c. 2, cat A/4, classe 4 vani 4 superficie catastale mq 63 rendita €. 402,84, 70% proprietà e 30% proprietà Pt_2 Pt_1
B) appartamento in via Piero della CE 13 Milano scala C terzo piano composto da due locali oltre servizi, contraddistinto al Catasto fabbricati al foglio 260, particella 102, sub. 16 z.c. 2, cat A/3, classe 4 vani 4, superficie catastale mq 55 rendita catastala €. 547,44 - 70 % proprietà 30% Pt_1 proprietà Pt_2
Il Signor si impegna a cedere a titolo di permuta alla Signora che si impegna ad Pt_2 Pt_1 accettare la piena proprietà della quota del 30% dell'appartamento in via Piero della CE 13 Milano scala C terzo piano identificato sopra alla lettera B e, quale controprestazione, la signora si impegna a cedere a titolo di permuta al Signor che allo stesso titolo si impegna Pt_1 Pt_2 ad accettare e acquistare la piena proprietà della quota del 30% dell'appartamento numero 102 sito al 1° piano in via Giovanni Battista Fauché n. 9, Milano identificato sopra alla lettera A. La permuta avverrà senza conguagli avendo le due unità immobiliari valore equivalente/il valore di €. 40.000,00 ciascuna considerando anche la ristrutturazione dello stabile (oggetto di bonus 110% - lavori terminati nel 2023) ove è ubicata l'unità immobiliare di Via Piero della CE 13. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio civile a Fornovo di Taro (PR) il 03 luglio 1993;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fornovo di Taro perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG