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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 27/11/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 569/2024 RG vertente tra C.F. 1 ), nata a [...] il [...], Parte_1 (c.f.:
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Falconara Marittima, via Flaminia n.470, presso lo studio dell'Avv. Corrado Serrani (c.f.: C.F. 2 (pec:
Email_1
-parte appellante e
Controparte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
"rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellino Campodiegoli n. 24, c.f.: C.F. 3
() ed elettivamente domiciliata presso il Marcellini del Foro di Ancona (c.f.: C.F._4
107 (pec: Email_2 [...]suo studio sito in Ancona, Corso Mazzini n.
Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l'Avv.
Persona_1 in dataControparte_1 e ha esposto, in sintesi: (i) di aver acquistato da tale
19.04.2011, un magazzino con corte pertinenziale per il prezzo complessivo di € 24.000,00 (di cui la metà versata contestualmente alla stipula del rogito notarile e l'altra metà da versarsi in due rate di € 6.000,00 da pagarsi al 30.05.2011 e al 30.06.2011), venendo incentivata all'acquisto dalle rassicurazioni verbali del venditore circa la possibilità di acquistare dalla sorella di costui un altro magazzino con corte pertinenziale, adiacente a quello oggetto della compravendita e costituente il vero obiettivo di acquisto di essa attrice, in quanto attiguo alla sua abitazione;
(ii) di aver avuto sentore, dopo la stipula del rogito, che la sorella dello Per_1 era in procinto di vendere a terzi il magazzino e la corte di sua proprietà; (iii) di aver conferito mandato per la tutela dei propri interessi all'Avv. Controparte_1 la quale aveva perciò trasmesso allo Per_1 due diffide in cui prospettava la configurazione del reato di truffa e preannunciava la sospensione del pagamento del saldo del corrispettivo della vendita;
(iv) che la convenuta, tuttavia, non le aveva fornito alcuna informazione riguardo alle azioni giudiziali che lo Per_1 avrebbe potuto promuovere per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo della vendita, alle relative elevate probabilità di accoglimento né agli aggravi di costi in termini di spese processuali;
(v) che, infatti, lo Per_1 otteneva da questo Tribunale ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per euro
13.606,43 già comprensivi di sorte, interessi, spese monitorie e spese di precetto;
(vi) di non aver adempiuto spontaneamente al pagamento (pur avendone disponibilità economica) su consiglio dell'Avv. CP_1 che, in totale assenza di informativa, proponeva opposizione assicurando di poter paralizzare l'efficacia esecutiva del decreto;
(vii) che, tuttavia, il giudizio di opposizione (n. 557/11
R.G. presso il Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Fabriano) si concludeva con la sentenza n. 1923/13 di rigetto dell'opposizione e condanna dell'odierna attrice al pagamento delle spese di lite;
(viii) che, nelle more del suddetto giudizio di merito, lo Per_1 in virtù del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, promuoveva nei confronti dell'attrice il procedimento di espropriazione immobiliare presso terzi (n. 5244/11 RG. Es. Mob. del Tribunale di Ancona
Sezione Distaccata di Fabriano), conclusosi con l'ordinanza di assegnazione della complessiva somma di € 14.887,17 versata dalla Parte_1 in sede di conversione del pignoramento;
(ix) di aver proposto appello avverso la citata sentenza di merito n. 1923/2013, a ciò indotta dall'Avv. CP_1 che, nuovamente, non le forniva informazioni in merito alle motivazioni della sentenza di rigetto dell'opposizione, ai ridotti margini di fondatezza dell'appello, al rischio di soccombenza e alle conseguenze sulla regolamentazione delle spese processuali;
(x) che il giudizio di appello si era concluso nel marzo 2019 con sentenza di cessazione della materia del contendere (n. 955/2019) per rinuncia all'azione dell'odierna attrice, con condanna di quest'ultima a rifondere allo Per_1 le spese di lite;
(xi) che lo Per_1 nelle more dei giudizi civili, era stato dapprima condannato per il reato di truffa con sentenza n. 1614/2014 del Tribunale Penale di Ancona, Sezione Distaccata di
Fabriano, successivamente integralmente riformata in appello con sentenza n. 4104/2016 per insussistenza del fatto ascrittogli;
(xii) che, nel complesso, la soccombenza nei procedimenti civili di primo e secondo grado e nel giudizio di espropriazione mobiliare aveva comportato un esborso di
€ 12.996,17.
Così ricostruiti i fatti, l'attrice ha dedotto la violazione del dovere di diligenza da parte della professionista: che, al momento dell'incarico, aveva erroneamente consigliato di sospendere il pagamento del corrispettivo della vendita;
che, comunque, non aveva fornito le dovute informazioni sulle questioni di fatto e di diritto rilevanti (domanda di pagamento dello Per_1 fondata su atto notarile;
debolezza della tesi della sussistenza del delitto di truffa;
insussistenza di valide ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo;
infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali;
elevato rischio di soccombenza e di conseguente pagamento delle spese processuali); che, inoltre, avrebbe dovuto condurre il giudizio di primo grado con maggiore diligenza e perizia (avendo omesso di formulare la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., pur avendo dedotto l'esistenza di raggiri da parte dello Per_1 avendo prodotto documenti insufficienti e tardivi, mal articolato le istanze di prova orale;
avendo omesso di reiterare le istanze istruttorie non accolte all'atto della precisazione delle conclusioni); che la convenuta avrebbe agito in via negligente e imperita anche quanto al giudizio di appello, nel cui atto introduttivo erano state formulate conclusioni non pertinenti e richieste prove orali e documentali inammissibili e comunque non tempestivamente reiterate.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni successivamente riportate nel foglio di p.c., trascritte in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9 giugno 2021, l'Avv.
Controparte_1 si è costituita in giudizio e ha affermato, in punto di fatto e a contestazione dell'avversa domanda: di non aver consigliato all'attrice di omettere il saldo prezzo, essendosi l'attrice così determinata unilateralmente;
di aver rappresentato all'attrice il conseguente rischio di subire l'azione monitoria dello Per_1 di aver consigliato di prendere tempo nel tentativo di raggiungere un'intesa col venditore;
di aver proposto la denuncia-querela al fine di ritardare l'azione monitoria di controparte;
di aver consigliato nell'immediatezza alla cliente odierna attrice di pagare la somma ingiunta;
di aver promosso opposizione al decreto ingiuntivo, con l'accordo della cliente, per ottenere una transazione con lo Per_1 di aver consigliato invano all'attrice di convocare anche Persona_2 per un incontro;
di aver consigliato alla cliente, che si determinava in conformità, di chiedere la conversione del pignoramento;
di aver reso parere contrario alla proposizione dell'appello contro la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo;
di aver ottenuto un accordo col difensore dello Per_1 finalizzato alla chiusura transattiva del complessivo contenzioso e di non aver, tuttavia, ottenuto l'assenso della propria cliente, la quale si era determinata a presentare dichiarazione di rinuncia all'azione, che la cliente personalmente ha redatto e sottoscritto e nuovamente reso all'udienza del 26 marzo 2019 presso la Corte di appello.
Più in particolare, ha dedotto che dalle informazioni ricevute dalla Parte_1 potevano sussistere gli elementi del reato di truffa e che aveva rappresentato alla cliente tutte le questioni di fatto e di diritto insorgenti ed ostative al raggiungimento del risultato e produttive del rischio di effetti dannosi, sconsigliando dall'intraprendere prima e proseguire poi un giudizio dall'esito sfavorevole;
ha evidenziato, inoltre, di aver proceduto in sede giudiziale civile su richiesta della Parte_1 che confidava nella possibilità di condanna dello Per_1 nel procedimento penale e nella possibilità di trovare una soluzione transattiva che le consentisse l'acquisto della corte della di lui sorella. Ha rilevato, altresì, che la Parte 1 aveva manifestato l'intenzione di non corrispondere le due rate residue del prezzo di compravendita tanto che la prima raccomandata era stata inviata dopo la scadenza relativa alla rata del 30.05.2021.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento delle competenze professionali per l'attività svolta nel giudizio civile di secondo grado.
Dichiarata l'incompetenza per materia in favore della Corte di Appello di Ancona sulla domanda riconvenzionale e svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2023, con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
"Per quanto in questa sede rileva, l'obbligo di diligenza delineato dagli artt. 1176, comma secondo, e 2236 c.c. impone indubbiamente all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche a doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, a richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, con la precisazione che l'onere di provare tale condotta adempiente incombe sull'avvocato (cfr. Cass., 18 agosto 2023, n. 24810 e 2 marzo 2021, n. 5683; per la più recente giurisprudenza di merito, v. Trib. Roma, 24 febbraio 2023, n. 3211, Trib. Milano, 11 agosto 2022,
n. 6840, App. Venezia, 22 luglio 2021, n. 2071).
Sotto altro profilo, tuttavia, è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità che è inesigibile dall'avvocato l'attività di persuasione del cliente a compiere o meno un atto, trattandosi di un'attività ulteriore rispetto all'assolvimento del mero obbligo informativo, il quale ultimo è qualificabile, secondo l'impostazione tradizionale, in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato (si veda su tale principio Cass., 19 aprile 2016, n. 7708, in motivazione, e Cass., n.
10289/2015 in essa richiamata). In ogni caso, è pacifico in giurisprudenza che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici e secondo una valutazione ex ante (cfrCass., n. 5683/2021 cit.) avrebbe conseguito
―
il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (cfr. ex multis Cass., 19 gennaio 2024, n. 2109 e 10 dicembre 2012, n. 22376; nella giurisprudenza di merito, Trib. Velletri, 24 gennaio 2022, n. 144).
Venendo al caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento in quanto innanzitutto l'attrice avrebbe dovuto dimostrare le proprie seguenti allegazioni in fatto e segnatamente di essere stata indotta dall'odierna convenuta: a) a non pagare il corrispettivo della compravendita nei termini pattuiti;
b) a instaurare l'opposizione al decreto ingiuntivo;
c) a promuovere appello contro la sentenza di rigetto dell'opposizione. Si ritiene che tali fatti vadano ascritti all'onere probatorio dell'attrice, in quanto si tratta di fatti positivi che non sono riconducibili nell'alveo della mera omessa informazione da parte dell'avvocato convenuto sui rischi di causa omessa informazione che, sola, avrebbe imposto al difensore di fornire la prova dell'esatto adempimento al relativo obbligo. Al contrario, si tratta di vere e proprie condotte attive di sollecitazione sul cliente (di sua
"induzione") a compiere/omettere determinate azioni. Pertanto, dando seguito alla prospettazione attorea si tratta di fatti costitutivi della pretesa, che, come tali, ex art. 2697 c.c. avrebbero dovuto essere provati dall'attrice, la quale, al contrario, non ha prodotto documenti pertinenti né ha formulato alcun capitolo di prova orale. Inoltre, costituendosi in giudizio la convenuta ha esplicitamente contestato tale "induzione", affermando al contrario che è stato autonomo e fermo convincimento dell'odierna attrice quello di non corrispondere il saldo prezzo e di "prendere tempo" mediante l'introduzione dell'opposizione e successivamente dell'appello al dichiarato fine di ottenere una conciliazione che le consentisse di acquisire la proprietà della corte di proprietà di Persona_2 A maggior ragione, dunque, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare il fatto dell'induzione da parte dell'odierna convenuta, specie in ragione della citata inesigibilità dell'attività di persuasione del cliente da parte del difensore. Oltre a ciò, va rilevato come sia rimasta indimostrata anche la dichiarata disponibilità economico-patrimoniale dell'odierna attrice a saldare tempestivamente al venditore SS il corrispettivo della vendita, non essendo fornito alcun documento a supporto da parte dell'attrice, che di una simile prova era onerata a fronte della contestazione di parte convenuta. Anche tale disponibilità è contestata dalla convenuta, che ha altresì specificamente affermato sul punto di aver consigliato alla propria cliente di richiedere un finanziamento a tal fine, se del caso, non appena ricevuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento da parte del venditore. Quanto, poi, alla questione della rinuncia agli atti in appello e delle relative spese, appare dirimente osservare che non è neppure allegato in fatto dall'attrice se lo Per_1 controparte in quel giudizio, sarebbe stato disponibile ad accettare la compensazione delle spese, sicché risulta irrilevante accertare se la diversa condotta del difensore sotto il profilo dell'onere informativo - avrebbe condotto a esiti diversi in punto di spese del giudizio: le allegazioni di parte attrice non consentono lo svolgimento di un c.d. giudizio controfattuale favorevole alla Parte_1 posto che la decisione della Corte di appello di addossare le spese processuali alla parte rinunciante come nella specie la Parte_1 - è conforme alla
- -
giurisprudenza in materia (cfr. ad esempio Cass., n. 18255/2004; n. 5250/2018) e l'attrice non ha fornito gli elementi fattuali necessari a valutare se una soluzione conciliativa stragiudiziale della controversia avrebbe determinato una diversa regolamentazione delle spese. La mancata prova delle circostanze sin qui richiamate da parte dell'attrice assorbe la necessità del difensore convenuto di dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi informativi e di diligente difesa in giudizio: soltanto alla compiuta prova dei fatti costitutivi della domanda da parte dell'attore segue l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata, sulla base del valore della controversia dichiarato da parte attrice, in applicazione dei parametri minimi, ritenuti congrui in ragione del numero e della natura delle questioni giuridiche affrontate, previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1396/2021 R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1 contro Controparte_1
2) condanna Parte_1 alla refusione, in favore dell'Avv. Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'appello che attengono alla configurazione delle responsabilità professionale dell'avvocato e ciò in ragione del fatto che la motivazione di primo grado appare errata su alcuni punti
(distribuzione degli oneri probatori informativi) e, nel complesso, insufficiente.
Detta motivazione, pur conducendo ad un risultato condivisibile, va integrata e corretta.
5.La parte originaria attrice in citazione ha esposto:
Persona 3 di Fabriano 19/04/2011,
, con rogito notaio "La qui esponente Parte_1
acquistò dal sig. un locale magazzino con corte pertinenziale per il prezzo di Persona_1
complessivi € 24.000,00, di cui € 12.000,00 versati contestualmente alla stipula del contratto ed i residui € 12.000,00 da versare in due rate, da € 6.000,00 cadauna, con scadenza al 30/05/2011 ed al 30/06/2011.
La Parte_1 fu incentivata all'acquisto dalle rassicurazioni -verbali- fornitele dallo Per_1 circa la disponibilità della di lui sorella Per_2 a venderle, in un prossimo futuro, anche la proprietà del magazzino con corte pertinenziale adiacente a quella che egli le stava proponendo di acquistare, corte che rappresentava per la Parte_1 il vero obiettivo finale dell'acquisto, in quanto prospiciente e contigua alla di lei abitazione.
Verso la fine dello stesso mese di aprile però la Parte 1 ebbe sentore che la sorella dello
Per_1 era in procinto di vendere a terzi la proprietà del magazzino e della corte, cui ella appetiva.
Nei primi giorni di maggio la Parte_1 incontrò casualmente, in Fabriano, l'avv. Controparte_1 و
che conosceva da tempo e confidenzialmente le raccontò quanto le stava accadendo, manifestandole tutta la sua amarezza per l'esito cui stava volgendo la vicenda;
l'avv. CP_1 le suggeri immediata-mente di richiedere tutela giudiziale, in quanto vittima di una truffa, invitandola presso il suo studio.
Approfondita successivamente la questione presso lo studio del predetto avvocato, che le confermava configurarsi nella fattispecie il reato di truffa, la Parte 1 conferì all'avv. CP_1 mandato di tutelare i propri interessi. (...). nel luglio 2011 l'Avv. CP_1 predisponeva atto di querela per truffa nei confronti dello esponendovi i fatti sopra illustrati, atto che la Parte_1 ratificava, sottoscrivendoloPer_1 presso la Stazione Carabinieri di Fabriano".
6.La denuncia-querela, firmata e presentata dall'appellante, è di seguito trascritta: BL
ATTO DI QUERELA
***
La sottoscritta EL IO, nata a [...] in data [...]
e residente in [...], in merito ai fatti accaduti, espone quanto segue: la scrivente è proprietaria di un immobile da cielo a terra sito in Fabriano Via
IC TI n. 29, censito al Catasto Fabbricati al foglio 136 - part.1452 che, nella parte retrostante, è confinante con un cortile su cui insistono due locali attigui ma indipendenti adibiti a magazzeno, beni che sino alla data del 19.04.2011 facevano capo a due diversi intestatari con posizioni catastali distinte.
Parte di detto cortile su cui insiste uno dei magazzeni è di proprietà della Sig.ra
SS IA mentre l'altra parte appartenevano al di lei fratello Sig. SS
AN.
Si precisa che l'immobile in cui risiede la sottoscritta è adiacente e prospiciente esclusivamente con i beni intestati alla Sig.ra SS IA mentre l'altra proprietà resta posizionata lateralmente.
Oggettivamente la sottoscritta sin dal 2006, anno in cui è andata a risiedere in quella casa, ha sempre ipotizzato di poter acquistare la corte della SS IA, proprio in virtù del fatto che la propria abitazione ne avrebbe guadagnato in vivibilità avendo intenzione -qualora la cosa si fosse concretizzata- di adibire quello spazio a giardino.
Nel dicembre dello scorso anno il Sig. SS AN decideva di mettere in vendita la sua proprietà chiedendo alla scrivente se era interessata all'acquisto.
Quest'ultima confermava che poteva prendere in considerazione la proposta solo ed esclusivamente a condizione che la sorella le avesse poi venduto anche la sua particella di talchè la sottoscritta avrebbe potuto accedere alla corte direttamente dalla propria abitazione.
Di contro, faceva presente al Sig. AN di non avere interesse ad acquisire il solo frustolo di sua proprietà - che ha accesso dal III vicolo del Piano - poiché in tal caso la scrivente, per potervi entrare, era obbligata ad uscire dalla propria abitazione e fare poi il giro di tutto l'isolato.
A quel punto, il Sig. SS AN, intuito il punto debole della scrivente, le faceva visionare l'interno del magazzino e nel contempo anche quello di proprietà della sorella del quale aveva le chiavi.
Le prospettava anche le possibili soluzioni che avrebbe potuto adottare per poter utilizzare al meglio gli spazi che andava ad acquistare.
Metro alla mano, le suggeriva anche quali modifiche apportare alle finestre del piano terra poste sulla facciata di confine di modo che, con una minima trasformazione delle stesse in portafinestra, la sottoscritta avrebbe avuto diretto accesso a tutta la corte ovvero provvedere alla installazione di una scala esterna in corrispondenza della sovrastante cucina.
Il Sig. SS AN, con ripetute promesse e personali garanzie, le assicurava che non doveva preoccuparsi di nulla avendo egli stesso già provveduto a parlare con la sorella la quale aveva confermato che non sussistevano ostacoli per una vendita futura..
Quindi non appena quest'ultima avrebbe posto in vendita i beni - che comunque non era cosa del momento la scrivente avrebbe potuto realizzare le proprie aspettative in qualità di unica acquirente.
Nel contempo lo SS la sollecitava - con molta insistenza ed in modo pressante ad acquistare la corte ed il locale di sua proprietà giustificando questo suo comportamento col dire che così facendo si assicurava quella quota di bene in previsione di acquistare l'altro.
Infatti in data 19 aprile 2011 veniva stipulato l'atto pubblico a rogito Dott. Pagliarecci
IM Notaio in Fabriano.
In realtà, a metà della settimana successiva all'atto, la sottoscritta, in modo del tutto casuale si avvedeva della presenza del Sig. SS AN il quale si stava accingendo ad aprire la porta del magazzeno di proprietà della sorella perfarlo visionare
a delle che abitano nel III vicolo del Piano. persone
Il giorno successivo queste stesse persone effettuavano un sopralluogo al magazzeno ed al cortile con l'ausilio di una geometra nota alla scrivente. In quel frangente la sottoscritta si è resa conto di essere stata ingannata e raggirata dallo
SS AN il quale l'aveva convinta ad acquistare i beni di sua proprietà - ad un prezzo piuttosto elevato determinandola nell'erroneo convincimento della certezza dell'acquisto dei beni della Sig.ra SS IA.
L'intera vicenda ha comportato alla sottoscritta problemi di salute facendola entrare in un forte stato depressivo.
Per tutto quanto sopra esposto la sottoscritta LL LL, come sopra generalizzata, sporge formale querela nei confronti del Sig. IA
IO, residente in [...], per il reato di truffa ex art. 640
c.p. e/o per qualunque altro reato la S.V. vorrà ravvisare nei fatti sopra esposti.
Chiede ai sensi dell'art. 408 c.p.p. di essere informata nel caso in cui il procedimento venga archiviato.
Si allega:
Planimetria degli immobili;
Atto pubblico del 19 aprile 2011;
Fabriano, lì 05 luglio 2011
LL LL 7.Non può dunque dubitarsi del fatto che l'appellante:
. ritenesse di aver subito un raggiro;
abbia riferito all'appellata i fatti come esposti nella denuncia-querela; ne abbia discusso nello studio della professionista;
·
abbia proposto la denuncia-querela ben consapevole del contenuto e della funzione dell'atto.
8.D'altra parte l'appellante non poteva non essere consapevole del fatto che la stipula di un atto pubblico solenne ha un particolare valore ed effetto giuridico (oltre che probatorio) e che l'acquisto del magazzino con corte dallo Per_1 la obbligava al pagamento del corrispettivo, esponendosi in caso contrario ad una azione giudiziale.
Questi sono elementi che una persona ordinaria di media diligenza che si induca ad un acquisto immobiliare formalizzato in atto notarile, deve conoscere. E l'appellante è certamente una persona di media diligenza.
9.Va poi rilevato che la denuncia querela ha dato avvio ad un procedimento penale che si è concluso con una articolata sentenza di primo grado che ha condannato a 4 mesi di reclusione lo Persona_1
[...] (pena sospesa) per il reato di truffa ai danni dell'appellante.
La sentenza è stata poi riformata in appello con l'assoluzione dell'imputato.
10. Quello che dunque emerge dalle richiamate circostanze è che l'appellante:
• ha consapevolmente prospettato e avvalorato una ricostruzione dei fatti in termini di consapevole inganno da parte dello Per_1
• tale ricostruzione, ai fini della responsabilità penale, non risultava manifestamente infondata o priva di rilevanza, tanto che il giudizio di primo grado si chiude con una pronuncia di condanna nel merito dopo uno specifico esame della ricorrenza degli elementi della truffa.
11.Ne deriva che sia un punto di vista soggettivo (dichiarazioni rese dall'appellante alla propria avvocata) sia da un punto di vista oggettivo (fondatezza degli addebiti mossi allo Per_1
,
sussisteva (con valutazione ex ante) la possibilità di trasferire il contenzioso sul piano civile con una azione di verosimile fondatezza.
12.D'altra parte la decisione di sospendere il pagamento delle ultime due rate del corrispettivo allo
Per_1 vanno comunque ricondotte ad una scelta dell'appellata che: • era ben consapevole di avere un debito e di doverlo pagare;
era convinta tuttavia di aver subito una truffa ed ha agito in conseguenza di tale convinzione;
•
ritenendo di essere stata truffata ha posto in essere una condotta inadempiente (mancato
•
pagamento delle ultime due rate del prezzo) di cui comunque si porta la piena responsabilità come debitrice che, come tale, deve comportarsi con la diligenza propria di chi consapevolmente assume una obbligazione;
in tale contesto avrebbe dovuto specificamente allegare quando, dove e con quali esatte
•
indicazioni l'appellata l'avrebbe indotta a non pagare: il difetto è così grave che non consente neppure di porre il problema dell'onere della prova risolto dal Tribunale;
né risulta in alcun modo ammesso dalla professionista di aver indotto la cliente a non pagare le rate anzi l'appellata sostiene che la cliente non voleva pagare nulla e si era concordato l'invio di una comunicazione di sospensione dei pagamenti;
• doveva essere pienamente consapevole che il mancato pagamento la esponeva ad un'azione giudiziaria per il recupero delle somme da parte del creditore.
13.Deve qui chiarirsi che gli oneri di allegazione a carico del cliente nei confronti del professionista
(avvocato) sono specifici ed importano che la parte che agisce deve indicare in modo specifico e circostanziato i fatti costitutivi della pretesa, descrivendo in modo dettagliato l'inadempimento imputato all'avvocato, non potendosi limitare a formule generiche ma precisando fatti storici determinati e segnatamente:
• quando è avvenuto il fatto,
• dove è avvenuto il fatto,
• in che contesto è avvenuto il fatto,
• quali sono stati gli esatti termini in cui la condotta si è realizzata cioè in quali termini l'avvocato ha esposto il suo consiglio.
In difetto di tali allegazioni la difesa della controparte professionista subisce un grave pregiudizio essendo soggetta ad un addebito indeterminato nel tempo, nello spazio e nel contenuto.
14.Tutte le difese dell'appellante che imputano all'appellata di averla sollecitata a compiere determinati atti scontano un grave difetto di allegazione essendo esse fondate su addebiti generici privi di un perimetro spazio-temporale e, qual che più conta, di contenuto. D'altra parte, non era certo necessario l'intervento e l'informazione da parte dell'avvocata per comprendere che il debito andava pagato e che il mancato pagamento esponeva l'appellante all'azione di recupero del creditore.
15.Pertanto non possono essere imputate all'appellata: né l'indicazione di non pagare le ultime due rate;
•
né la conseguente soggezione all'azione giudiziaria del creditore.
•
16.Quanto alla scelta di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e (poi) l'appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione, non si ravvisano quelle ragioni di totale infondatezza della domanda (opposizione, impugnazione) che avrebbero imposto all'appellata di sconsigliare l'azione giudiziaria.
Si consideri al riguardo che il richiamato procedimento penale per truffa (soggetto ad oneri probatori più gravosi del giudizio civile) aveva avuto come esito la condanna per truffa.
17.Peraltro l'immagine che la parte appellante tende a dare del rapporto con la propria avvocata (di acritica adesione alle sue indicazioni) è falso ed è chiaramente sconfessato da quanto condivisibilmente rilevato dalla difesa appellata:
"la professionista riceveva dalla Signora Parte_1 una mail in data 19.06.2017 nella quale scriveva: "Ho riletto la Memoria di replica e te la allego, corretta, per l'invio al Tribunale." (cfr. doc.10 nostra Memoria ex art 163 c.p.c. II termine)".
Dunque, la parte appellante era (o si riteneva) esperta in diritto e comunque agiva nella piena consapevolezza delle attività processuali controllando anche il contenuto delle difese.
Tale ultima circostanza è confermata dal fatto che Parte_1 si è personalmente ed autonomamente presentata all'udienza del 26.03.2019 dinanzi alla Corte di Appello per rendere la propria volontà di rinuncia (oltre a quella contenuta nell'atto depositato dall'avvocata).
Nella sentenza n.959/19 si legge: "L'atto del 19.03.2019 nonché la dichiarazione resa personalmente dall'appellante all'udienza del 26.03.2019 manifestano la volontà dell'appellante di rinunciare all'azione". Dunque, la Parte_1 non si atteneva puramente e semplicemente alle indicazioni della propria avvocata ma fuoriusciva dal perimetro del mandato controllandone l'attività (lettura e modifica degli atti) ed assumendo iniziative personali non concordate (presenza in udienza per rendere una dichiarazione di rinuncia orale aggiuntiva a quella già formalizzata ed in possesso dell'avvocata per il deposito)
18.In definitiva:
è imputabile alla debitrice la scelta di dare impulso al procedimento penale per truffa;
.
sono imputabili solo all'appellante le scelte operate nella qualità di debitrice di non
•
procedere al saldo del corrispettivo;
sono imputabili alla volontà dell'appellante le scelte di proporre opposizione ed appello;
•
in ogni caso tali ultime due scelte non apparivano (ex ante) irragionevoli o manifestamente
•
infondate;
• l'appellante risulta aver esercitato un pieno e consapevole controllo sugli atti difensivi del procedimento civile e dunque ben può presumersi che i giudizi di primo grado e di appello siano stati incardinati su sua consapevole scelta.
19.Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a condurre alla decisione del presente giudizio, confermando il rigetto della domanda.
Tale esito (anche in considerazione di evidenti esigenze di celerità ed economia processuale) rende inutile procedere all'assunzione della articolata prova per testi dedotta dalla parte appellata proprio per chiarire punti fondamentali della vicenda come lo svolgimento fattuale ed il contenuto concreto del rapporto professionale riferito alla vicenda in esame.
20. In definitiva l'appello è respinto e le richieste istruttorie, pur ammissibili, sono assorbite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 18 novembre 2025..
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Consigliere relatore Dott. Pier Giorgio Palestini
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 569/2024 RG vertente tra C.F. 1 ), nata a [...] il [...], Parte_1 (c.f.:
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Falconara Marittima, via Flaminia n.470, presso lo studio dell'Avv. Corrado Serrani (c.f.: C.F. 2 (pec:
Email_1
-parte appellante e
Controparte_1 nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
"rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellino Campodiegoli n. 24, c.f.: C.F. 3
() ed elettivamente domiciliata presso il Marcellini del Foro di Ancona (c.f.: C.F._4
107 (pec: Email_2 [...]suo studio sito in Ancona, Corso Mazzini n.
Email_3
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha convenuto in giudizio l'Avv.
Persona_1 in dataControparte_1 e ha esposto, in sintesi: (i) di aver acquistato da tale
19.04.2011, un magazzino con corte pertinenziale per il prezzo complessivo di € 24.000,00 (di cui la metà versata contestualmente alla stipula del rogito notarile e l'altra metà da versarsi in due rate di € 6.000,00 da pagarsi al 30.05.2011 e al 30.06.2011), venendo incentivata all'acquisto dalle rassicurazioni verbali del venditore circa la possibilità di acquistare dalla sorella di costui un altro magazzino con corte pertinenziale, adiacente a quello oggetto della compravendita e costituente il vero obiettivo di acquisto di essa attrice, in quanto attiguo alla sua abitazione;
(ii) di aver avuto sentore, dopo la stipula del rogito, che la sorella dello Per_1 era in procinto di vendere a terzi il magazzino e la corte di sua proprietà; (iii) di aver conferito mandato per la tutela dei propri interessi all'Avv. Controparte_1 la quale aveva perciò trasmesso allo Per_1 due diffide in cui prospettava la configurazione del reato di truffa e preannunciava la sospensione del pagamento del saldo del corrispettivo della vendita;
(iv) che la convenuta, tuttavia, non le aveva fornito alcuna informazione riguardo alle azioni giudiziali che lo Per_1 avrebbe potuto promuovere per ottenere il pagamento del residuo corrispettivo della vendita, alle relative elevate probabilità di accoglimento né agli aggravi di costi in termini di spese processuali;
(v) che, infatti, lo Per_1 otteneva da questo Tribunale ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva per euro
13.606,43 già comprensivi di sorte, interessi, spese monitorie e spese di precetto;
(vi) di non aver adempiuto spontaneamente al pagamento (pur avendone disponibilità economica) su consiglio dell'Avv. CP_1 che, in totale assenza di informativa, proponeva opposizione assicurando di poter paralizzare l'efficacia esecutiva del decreto;
(vii) che, tuttavia, il giudizio di opposizione (n. 557/11
R.G. presso il Tribunale di Ancona - Sezione Distaccata di Fabriano) si concludeva con la sentenza n. 1923/13 di rigetto dell'opposizione e condanna dell'odierna attrice al pagamento delle spese di lite;
(viii) che, nelle more del suddetto giudizio di merito, lo Per_1 in virtù del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, promuoveva nei confronti dell'attrice il procedimento di espropriazione immobiliare presso terzi (n. 5244/11 RG. Es. Mob. del Tribunale di Ancona
Sezione Distaccata di Fabriano), conclusosi con l'ordinanza di assegnazione della complessiva somma di € 14.887,17 versata dalla Parte_1 in sede di conversione del pignoramento;
(ix) di aver proposto appello avverso la citata sentenza di merito n. 1923/2013, a ciò indotta dall'Avv. CP_1 che, nuovamente, non le forniva informazioni in merito alle motivazioni della sentenza di rigetto dell'opposizione, ai ridotti margini di fondatezza dell'appello, al rischio di soccombenza e alle conseguenze sulla regolamentazione delle spese processuali;
(x) che il giudizio di appello si era concluso nel marzo 2019 con sentenza di cessazione della materia del contendere (n. 955/2019) per rinuncia all'azione dell'odierna attrice, con condanna di quest'ultima a rifondere allo Per_1 le spese di lite;
(xi) che lo Per_1 nelle more dei giudizi civili, era stato dapprima condannato per il reato di truffa con sentenza n. 1614/2014 del Tribunale Penale di Ancona, Sezione Distaccata di
Fabriano, successivamente integralmente riformata in appello con sentenza n. 4104/2016 per insussistenza del fatto ascrittogli;
(xii) che, nel complesso, la soccombenza nei procedimenti civili di primo e secondo grado e nel giudizio di espropriazione mobiliare aveva comportato un esborso di
€ 12.996,17.
Così ricostruiti i fatti, l'attrice ha dedotto la violazione del dovere di diligenza da parte della professionista: che, al momento dell'incarico, aveva erroneamente consigliato di sospendere il pagamento del corrispettivo della vendita;
che, comunque, non aveva fornito le dovute informazioni sulle questioni di fatto e di diritto rilevanti (domanda di pagamento dello Per_1 fondata su atto notarile;
debolezza della tesi della sussistenza del delitto di truffa;
insussistenza di valide ragioni di opposizione al decreto ingiuntivo;
infondatezza della domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali;
elevato rischio di soccombenza e di conseguente pagamento delle spese processuali); che, inoltre, avrebbe dovuto condurre il giudizio di primo grado con maggiore diligenza e perizia (avendo omesso di formulare la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., pur avendo dedotto l'esistenza di raggiri da parte dello Per_1 avendo prodotto documenti insufficienti e tardivi, mal articolato le istanze di prova orale;
avendo omesso di reiterare le istanze istruttorie non accolte all'atto della precisazione delle conclusioni); che la convenuta avrebbe agito in via negligente e imperita anche quanto al giudizio di appello, nel cui atto introduttivo erano state formulate conclusioni non pertinenti e richieste prove orali e documentali inammissibili e comunque non tempestivamente reiterate.
Tanto premesso, ha rassegnato le conclusioni successivamente riportate nel foglio di p.c., trascritte in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9 giugno 2021, l'Avv.
Controparte_1 si è costituita in giudizio e ha affermato, in punto di fatto e a contestazione dell'avversa domanda: di non aver consigliato all'attrice di omettere il saldo prezzo, essendosi l'attrice così determinata unilateralmente;
di aver rappresentato all'attrice il conseguente rischio di subire l'azione monitoria dello Per_1 di aver consigliato di prendere tempo nel tentativo di raggiungere un'intesa col venditore;
di aver proposto la denuncia-querela al fine di ritardare l'azione monitoria di controparte;
di aver consigliato nell'immediatezza alla cliente odierna attrice di pagare la somma ingiunta;
di aver promosso opposizione al decreto ingiuntivo, con l'accordo della cliente, per ottenere una transazione con lo Per_1 di aver consigliato invano all'attrice di convocare anche Persona_2 per un incontro;
di aver consigliato alla cliente, che si determinava in conformità, di chiedere la conversione del pignoramento;
di aver reso parere contrario alla proposizione dell'appello contro la sentenza che aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo;
di aver ottenuto un accordo col difensore dello Per_1 finalizzato alla chiusura transattiva del complessivo contenzioso e di non aver, tuttavia, ottenuto l'assenso della propria cliente, la quale si era determinata a presentare dichiarazione di rinuncia all'azione, che la cliente personalmente ha redatto e sottoscritto e nuovamente reso all'udienza del 26 marzo 2019 presso la Corte di appello.
Più in particolare, ha dedotto che dalle informazioni ricevute dalla Parte_1 potevano sussistere gli elementi del reato di truffa e che aveva rappresentato alla cliente tutte le questioni di fatto e di diritto insorgenti ed ostative al raggiungimento del risultato e produttive del rischio di effetti dannosi, sconsigliando dall'intraprendere prima e proseguire poi un giudizio dall'esito sfavorevole;
ha evidenziato, inoltre, di aver proceduto in sede giudiziale civile su richiesta della Parte_1 che confidava nella possibilità di condanna dello Per_1 nel procedimento penale e nella possibilità di trovare una soluzione transattiva che le consentisse l'acquisto della corte della di lui sorella. Ha rilevato, altresì, che la Parte 1 aveva manifestato l'intenzione di non corrispondere le due rate residue del prezzo di compravendita tanto che la prima raccomandata era stata inviata dopo la scadenza relativa alla rata del 30.05.2021.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attrice e, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento delle competenze professionali per l'attività svolta nel giudizio civile di secondo grado.
Dichiarata l'incompetenza per materia in favore della Corte di Appello di Ancona sulla domanda riconvenzionale e svolta l'istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2023, con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale ha motivato e deciso come segue:
"Per quanto in questa sede rileva, l'obbligo di diligenza delineato dagli artt. 1176, comma secondo, e 2236 c.c. impone indubbiamente all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche a doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, a richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole, con la precisazione che l'onere di provare tale condotta adempiente incombe sull'avvocato (cfr. Cass., 18 agosto 2023, n. 24810 e 2 marzo 2021, n. 5683; per la più recente giurisprudenza di merito, v. Trib. Roma, 24 febbraio 2023, n. 3211, Trib. Milano, 11 agosto 2022,
n. 6840, App. Venezia, 22 luglio 2021, n. 2071).
Sotto altro profilo, tuttavia, è stato osservato dalla giurisprudenza di legittimità che è inesigibile dall'avvocato l'attività di persuasione del cliente a compiere o meno un atto, trattandosi di un'attività ulteriore rispetto all'assolvimento del mero obbligo informativo, il quale ultimo è qualificabile, secondo l'impostazione tradizionale, in termini di obbligazione di mezzi e non di risultato (si veda su tale principio Cass., 19 aprile 2016, n. 7708, in motivazione, e Cass., n.
10289/2015 in essa richiamata). In ogni caso, è pacifico in giurisprudenza che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove il difensore avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito alla stregua di criteri probabilistici e secondo una valutazione ex ante (cfrCass., n. 5683/2021 cit.) avrebbe conseguito
―
il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (cfr. ex multis Cass., 19 gennaio 2024, n. 2109 e 10 dicembre 2012, n. 22376; nella giurisprudenza di merito, Trib. Velletri, 24 gennaio 2022, n. 144).
Venendo al caso di specie, la domanda non può trovare accoglimento in quanto innanzitutto l'attrice avrebbe dovuto dimostrare le proprie seguenti allegazioni in fatto e segnatamente di essere stata indotta dall'odierna convenuta: a) a non pagare il corrispettivo della compravendita nei termini pattuiti;
b) a instaurare l'opposizione al decreto ingiuntivo;
c) a promuovere appello contro la sentenza di rigetto dell'opposizione. Si ritiene che tali fatti vadano ascritti all'onere probatorio dell'attrice, in quanto si tratta di fatti positivi che non sono riconducibili nell'alveo della mera omessa informazione da parte dell'avvocato convenuto sui rischi di causa omessa informazione che, sola, avrebbe imposto al difensore di fornire la prova dell'esatto adempimento al relativo obbligo. Al contrario, si tratta di vere e proprie condotte attive di sollecitazione sul cliente (di sua
"induzione") a compiere/omettere determinate azioni. Pertanto, dando seguito alla prospettazione attorea si tratta di fatti costitutivi della pretesa, che, come tali, ex art. 2697 c.c. avrebbero dovuto essere provati dall'attrice, la quale, al contrario, non ha prodotto documenti pertinenti né ha formulato alcun capitolo di prova orale. Inoltre, costituendosi in giudizio la convenuta ha esplicitamente contestato tale "induzione", affermando al contrario che è stato autonomo e fermo convincimento dell'odierna attrice quello di non corrispondere il saldo prezzo e di "prendere tempo" mediante l'introduzione dell'opposizione e successivamente dell'appello al dichiarato fine di ottenere una conciliazione che le consentisse di acquisire la proprietà della corte di proprietà di Persona_2 A maggior ragione, dunque, sarebbe stato onere dell'attrice dimostrare il fatto dell'induzione da parte dell'odierna convenuta, specie in ragione della citata inesigibilità dell'attività di persuasione del cliente da parte del difensore. Oltre a ciò, va rilevato come sia rimasta indimostrata anche la dichiarata disponibilità economico-patrimoniale dell'odierna attrice a saldare tempestivamente al venditore SS il corrispettivo della vendita, non essendo fornito alcun documento a supporto da parte dell'attrice, che di una simile prova era onerata a fronte della contestazione di parte convenuta. Anche tale disponibilità è contestata dalla convenuta, che ha altresì specificamente affermato sul punto di aver consigliato alla propria cliente di richiedere un finanziamento a tal fine, se del caso, non appena ricevuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento da parte del venditore. Quanto, poi, alla questione della rinuncia agli atti in appello e delle relative spese, appare dirimente osservare che non è neppure allegato in fatto dall'attrice se lo Per_1 controparte in quel giudizio, sarebbe stato disponibile ad accettare la compensazione delle spese, sicché risulta irrilevante accertare se la diversa condotta del difensore sotto il profilo dell'onere informativo - avrebbe condotto a esiti diversi in punto di spese del giudizio: le allegazioni di parte attrice non consentono lo svolgimento di un c.d. giudizio controfattuale favorevole alla Parte_1 posto che la decisione della Corte di appello di addossare le spese processuali alla parte rinunciante come nella specie la Parte_1 - è conforme alla
- -
giurisprudenza in materia (cfr. ad esempio Cass., n. 18255/2004; n. 5250/2018) e l'attrice non ha fornito gli elementi fattuali necessari a valutare se una soluzione conciliativa stragiudiziale della controversia avrebbe determinato una diversa regolamentazione delle spese. La mancata prova delle circostanze sin qui richiamate da parte dell'attrice assorbe la necessità del difensore convenuto di dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi informativi e di diligente difesa in giudizio: soltanto alla compiuta prova dei fatti costitutivi della domanda da parte dell'attore segue l'onere del convenuto di fornire la prova liberatoria.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, determinata, sulla base del valore della controversia dichiarato da parte attrice, in applicazione dei parametri minimi, ritenuti congrui in ragione del numero e della natura delle questioni giuridiche affrontate, previsti dal D.M. n. 55/2014, per come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1396/2021 R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1 contro Controparte_1
2) condanna Parte_1 alla refusione, in favore dell'Avv. Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15% ed oltre CPA ed IVA come per legge.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida" che "(...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto, saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'appello che attengono alla configurazione delle responsabilità professionale dell'avvocato e ciò in ragione del fatto che la motivazione di primo grado appare errata su alcuni punti
(distribuzione degli oneri probatori informativi) e, nel complesso, insufficiente.
Detta motivazione, pur conducendo ad un risultato condivisibile, va integrata e corretta.
5.La parte originaria attrice in citazione ha esposto:
Persona 3 di Fabriano 19/04/2011,
, con rogito notaio "La qui esponente Parte_1
acquistò dal sig. un locale magazzino con corte pertinenziale per il prezzo di Persona_1
complessivi € 24.000,00, di cui € 12.000,00 versati contestualmente alla stipula del contratto ed i residui € 12.000,00 da versare in due rate, da € 6.000,00 cadauna, con scadenza al 30/05/2011 ed al 30/06/2011.
La Parte_1 fu incentivata all'acquisto dalle rassicurazioni -verbali- fornitele dallo Per_1 circa la disponibilità della di lui sorella Per_2 a venderle, in un prossimo futuro, anche la proprietà del magazzino con corte pertinenziale adiacente a quella che egli le stava proponendo di acquistare, corte che rappresentava per la Parte_1 il vero obiettivo finale dell'acquisto, in quanto prospiciente e contigua alla di lei abitazione.
Verso la fine dello stesso mese di aprile però la Parte 1 ebbe sentore che la sorella dello
Per_1 era in procinto di vendere a terzi la proprietà del magazzino e della corte, cui ella appetiva.
Nei primi giorni di maggio la Parte_1 incontrò casualmente, in Fabriano, l'avv. Controparte_1 و
che conosceva da tempo e confidenzialmente le raccontò quanto le stava accadendo, manifestandole tutta la sua amarezza per l'esito cui stava volgendo la vicenda;
l'avv. CP_1 le suggeri immediata-mente di richiedere tutela giudiziale, in quanto vittima di una truffa, invitandola presso il suo studio.
Approfondita successivamente la questione presso lo studio del predetto avvocato, che le confermava configurarsi nella fattispecie il reato di truffa, la Parte 1 conferì all'avv. CP_1 mandato di tutelare i propri interessi. (...). nel luglio 2011 l'Avv. CP_1 predisponeva atto di querela per truffa nei confronti dello esponendovi i fatti sopra illustrati, atto che la Parte_1 ratificava, sottoscrivendoloPer_1 presso la Stazione Carabinieri di Fabriano".
6.La denuncia-querela, firmata e presentata dall'appellante, è di seguito trascritta: BL
ATTO DI QUERELA
***
La sottoscritta EL IO, nata a [...] in data [...]
e residente in [...], in merito ai fatti accaduti, espone quanto segue: la scrivente è proprietaria di un immobile da cielo a terra sito in Fabriano Via
IC TI n. 29, censito al Catasto Fabbricati al foglio 136 - part.1452 che, nella parte retrostante, è confinante con un cortile su cui insistono due locali attigui ma indipendenti adibiti a magazzeno, beni che sino alla data del 19.04.2011 facevano capo a due diversi intestatari con posizioni catastali distinte.
Parte di detto cortile su cui insiste uno dei magazzeni è di proprietà della Sig.ra
SS IA mentre l'altra parte appartenevano al di lei fratello Sig. SS
AN.
Si precisa che l'immobile in cui risiede la sottoscritta è adiacente e prospiciente esclusivamente con i beni intestati alla Sig.ra SS IA mentre l'altra proprietà resta posizionata lateralmente.
Oggettivamente la sottoscritta sin dal 2006, anno in cui è andata a risiedere in quella casa, ha sempre ipotizzato di poter acquistare la corte della SS IA, proprio in virtù del fatto che la propria abitazione ne avrebbe guadagnato in vivibilità avendo intenzione -qualora la cosa si fosse concretizzata- di adibire quello spazio a giardino.
Nel dicembre dello scorso anno il Sig. SS AN decideva di mettere in vendita la sua proprietà chiedendo alla scrivente se era interessata all'acquisto.
Quest'ultima confermava che poteva prendere in considerazione la proposta solo ed esclusivamente a condizione che la sorella le avesse poi venduto anche la sua particella di talchè la sottoscritta avrebbe potuto accedere alla corte direttamente dalla propria abitazione.
Di contro, faceva presente al Sig. AN di non avere interesse ad acquisire il solo frustolo di sua proprietà - che ha accesso dal III vicolo del Piano - poiché in tal caso la scrivente, per potervi entrare, era obbligata ad uscire dalla propria abitazione e fare poi il giro di tutto l'isolato.
A quel punto, il Sig. SS AN, intuito il punto debole della scrivente, le faceva visionare l'interno del magazzino e nel contempo anche quello di proprietà della sorella del quale aveva le chiavi.
Le prospettava anche le possibili soluzioni che avrebbe potuto adottare per poter utilizzare al meglio gli spazi che andava ad acquistare.
Metro alla mano, le suggeriva anche quali modifiche apportare alle finestre del piano terra poste sulla facciata di confine di modo che, con una minima trasformazione delle stesse in portafinestra, la sottoscritta avrebbe avuto diretto accesso a tutta la corte ovvero provvedere alla installazione di una scala esterna in corrispondenza della sovrastante cucina.
Il Sig. SS AN, con ripetute promesse e personali garanzie, le assicurava che non doveva preoccuparsi di nulla avendo egli stesso già provveduto a parlare con la sorella la quale aveva confermato che non sussistevano ostacoli per una vendita futura..
Quindi non appena quest'ultima avrebbe posto in vendita i beni - che comunque non era cosa del momento la scrivente avrebbe potuto realizzare le proprie aspettative in qualità di unica acquirente.
Nel contempo lo SS la sollecitava - con molta insistenza ed in modo pressante ad acquistare la corte ed il locale di sua proprietà giustificando questo suo comportamento col dire che così facendo si assicurava quella quota di bene in previsione di acquistare l'altro.
Infatti in data 19 aprile 2011 veniva stipulato l'atto pubblico a rogito Dott. Pagliarecci
IM Notaio in Fabriano.
In realtà, a metà della settimana successiva all'atto, la sottoscritta, in modo del tutto casuale si avvedeva della presenza del Sig. SS AN il quale si stava accingendo ad aprire la porta del magazzeno di proprietà della sorella perfarlo visionare
a delle che abitano nel III vicolo del Piano. persone
Il giorno successivo queste stesse persone effettuavano un sopralluogo al magazzeno ed al cortile con l'ausilio di una geometra nota alla scrivente. In quel frangente la sottoscritta si è resa conto di essere stata ingannata e raggirata dallo
SS AN il quale l'aveva convinta ad acquistare i beni di sua proprietà - ad un prezzo piuttosto elevato determinandola nell'erroneo convincimento della certezza dell'acquisto dei beni della Sig.ra SS IA.
L'intera vicenda ha comportato alla sottoscritta problemi di salute facendola entrare in un forte stato depressivo.
Per tutto quanto sopra esposto la sottoscritta LL LL, come sopra generalizzata, sporge formale querela nei confronti del Sig. IA
IO, residente in [...], per il reato di truffa ex art. 640
c.p. e/o per qualunque altro reato la S.V. vorrà ravvisare nei fatti sopra esposti.
Chiede ai sensi dell'art. 408 c.p.p. di essere informata nel caso in cui il procedimento venga archiviato.
Si allega:
Planimetria degli immobili;
Atto pubblico del 19 aprile 2011;
Fabriano, lì 05 luglio 2011
LL LL 7.Non può dunque dubitarsi del fatto che l'appellante:
. ritenesse di aver subito un raggiro;
abbia riferito all'appellata i fatti come esposti nella denuncia-querela; ne abbia discusso nello studio della professionista;
·
abbia proposto la denuncia-querela ben consapevole del contenuto e della funzione dell'atto.
8.D'altra parte l'appellante non poteva non essere consapevole del fatto che la stipula di un atto pubblico solenne ha un particolare valore ed effetto giuridico (oltre che probatorio) e che l'acquisto del magazzino con corte dallo Per_1 la obbligava al pagamento del corrispettivo, esponendosi in caso contrario ad una azione giudiziale.
Questi sono elementi che una persona ordinaria di media diligenza che si induca ad un acquisto immobiliare formalizzato in atto notarile, deve conoscere. E l'appellante è certamente una persona di media diligenza.
9.Va poi rilevato che la denuncia querela ha dato avvio ad un procedimento penale che si è concluso con una articolata sentenza di primo grado che ha condannato a 4 mesi di reclusione lo Persona_1
[...] (pena sospesa) per il reato di truffa ai danni dell'appellante.
La sentenza è stata poi riformata in appello con l'assoluzione dell'imputato.
10. Quello che dunque emerge dalle richiamate circostanze è che l'appellante:
• ha consapevolmente prospettato e avvalorato una ricostruzione dei fatti in termini di consapevole inganno da parte dello Per_1
• tale ricostruzione, ai fini della responsabilità penale, non risultava manifestamente infondata o priva di rilevanza, tanto che il giudizio di primo grado si chiude con una pronuncia di condanna nel merito dopo uno specifico esame della ricorrenza degli elementi della truffa.
11.Ne deriva che sia un punto di vista soggettivo (dichiarazioni rese dall'appellante alla propria avvocata) sia da un punto di vista oggettivo (fondatezza degli addebiti mossi allo Per_1
,
sussisteva (con valutazione ex ante) la possibilità di trasferire il contenzioso sul piano civile con una azione di verosimile fondatezza.
12.D'altra parte la decisione di sospendere il pagamento delle ultime due rate del corrispettivo allo
Per_1 vanno comunque ricondotte ad una scelta dell'appellata che: • era ben consapevole di avere un debito e di doverlo pagare;
era convinta tuttavia di aver subito una truffa ed ha agito in conseguenza di tale convinzione;
•
ritenendo di essere stata truffata ha posto in essere una condotta inadempiente (mancato
•
pagamento delle ultime due rate del prezzo) di cui comunque si porta la piena responsabilità come debitrice che, come tale, deve comportarsi con la diligenza propria di chi consapevolmente assume una obbligazione;
in tale contesto avrebbe dovuto specificamente allegare quando, dove e con quali esatte
•
indicazioni l'appellata l'avrebbe indotta a non pagare: il difetto è così grave che non consente neppure di porre il problema dell'onere della prova risolto dal Tribunale;
né risulta in alcun modo ammesso dalla professionista di aver indotto la cliente a non pagare le rate anzi l'appellata sostiene che la cliente non voleva pagare nulla e si era concordato l'invio di una comunicazione di sospensione dei pagamenti;
• doveva essere pienamente consapevole che il mancato pagamento la esponeva ad un'azione giudiziaria per il recupero delle somme da parte del creditore.
13.Deve qui chiarirsi che gli oneri di allegazione a carico del cliente nei confronti del professionista
(avvocato) sono specifici ed importano che la parte che agisce deve indicare in modo specifico e circostanziato i fatti costitutivi della pretesa, descrivendo in modo dettagliato l'inadempimento imputato all'avvocato, non potendosi limitare a formule generiche ma precisando fatti storici determinati e segnatamente:
• quando è avvenuto il fatto,
• dove è avvenuto il fatto,
• in che contesto è avvenuto il fatto,
• quali sono stati gli esatti termini in cui la condotta si è realizzata cioè in quali termini l'avvocato ha esposto il suo consiglio.
In difetto di tali allegazioni la difesa della controparte professionista subisce un grave pregiudizio essendo soggetta ad un addebito indeterminato nel tempo, nello spazio e nel contenuto.
14.Tutte le difese dell'appellante che imputano all'appellata di averla sollecitata a compiere determinati atti scontano un grave difetto di allegazione essendo esse fondate su addebiti generici privi di un perimetro spazio-temporale e, qual che più conta, di contenuto. D'altra parte, non era certo necessario l'intervento e l'informazione da parte dell'avvocata per comprendere che il debito andava pagato e che il mancato pagamento esponeva l'appellante all'azione di recupero del creditore.
15.Pertanto non possono essere imputate all'appellata: né l'indicazione di non pagare le ultime due rate;
•
né la conseguente soggezione all'azione giudiziaria del creditore.
•
16.Quanto alla scelta di proporre opposizione al decreto ingiuntivo e (poi) l'appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione, non si ravvisano quelle ragioni di totale infondatezza della domanda (opposizione, impugnazione) che avrebbero imposto all'appellata di sconsigliare l'azione giudiziaria.
Si consideri al riguardo che il richiamato procedimento penale per truffa (soggetto ad oneri probatori più gravosi del giudizio civile) aveva avuto come esito la condanna per truffa.
17.Peraltro l'immagine che la parte appellante tende a dare del rapporto con la propria avvocata (di acritica adesione alle sue indicazioni) è falso ed è chiaramente sconfessato da quanto condivisibilmente rilevato dalla difesa appellata:
"la professionista riceveva dalla Signora Parte_1 una mail in data 19.06.2017 nella quale scriveva: "Ho riletto la Memoria di replica e te la allego, corretta, per l'invio al Tribunale." (cfr. doc.10 nostra Memoria ex art 163 c.p.c. II termine)".
Dunque, la parte appellante era (o si riteneva) esperta in diritto e comunque agiva nella piena consapevolezza delle attività processuali controllando anche il contenuto delle difese.
Tale ultima circostanza è confermata dal fatto che Parte_1 si è personalmente ed autonomamente presentata all'udienza del 26.03.2019 dinanzi alla Corte di Appello per rendere la propria volontà di rinuncia (oltre a quella contenuta nell'atto depositato dall'avvocata).
Nella sentenza n.959/19 si legge: "L'atto del 19.03.2019 nonché la dichiarazione resa personalmente dall'appellante all'udienza del 26.03.2019 manifestano la volontà dell'appellante di rinunciare all'azione". Dunque, la Parte_1 non si atteneva puramente e semplicemente alle indicazioni della propria avvocata ma fuoriusciva dal perimetro del mandato controllandone l'attività (lettura e modifica degli atti) ed assumendo iniziative personali non concordate (presenza in udienza per rendere una dichiarazione di rinuncia orale aggiuntiva a quella già formalizzata ed in possesso dell'avvocata per il deposito)
18.In definitiva:
è imputabile alla debitrice la scelta di dare impulso al procedimento penale per truffa;
.
sono imputabili solo all'appellante le scelte operate nella qualità di debitrice di non
•
procedere al saldo del corrispettivo;
sono imputabili alla volontà dell'appellante le scelte di proporre opposizione ed appello;
•
in ogni caso tali ultime due scelte non apparivano (ex ante) irragionevoli o manifestamente
•
infondate;
• l'appellante risulta aver esercitato un pieno e consapevole controllo sugli atti difensivi del procedimento civile e dunque ben può presumersi che i giudizi di primo grado e di appello siano stati incardinati su sua consapevole scelta.
19.Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a condurre alla decisione del presente giudizio, confermando il rigetto della domanda.
Tale esito (anche in considerazione di evidenti esigenze di celerità ed economia processuale) rende inutile procedere all'assunzione della articolata prova per testi dedotta dalla parte appellata proprio per chiarire punti fondamentali della vicenda come lo svolgimento fattuale ed il contenuto concreto del rapporto professionale riferito alla vicenda in esame.
20. In definitiva l'appello è respinto e le richieste istruttorie, pur ammissibili, sono assorbite.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
definitivamente pronunziando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 5.809,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
3- ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 18 novembre 2025..
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini