Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1736/2017 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1736/2017 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
23/10/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
, (p.iva ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Alessandro Antichi e Giovanni Niccolò Antichi, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Piazza San Michele, n. 3, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
, (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 C.F._1
Fiorenza Resta e Gerardo Mascolo, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in
Roma, Via Bocca di Leone, n. 78, risulta elettivamente domiciliato;
- CONVENUTO
E
(c.f. ) e (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandro Antichi e C.F._3
Giovanni Niccolò Antichi, giusta procura agli atti, presso il cui studio sito in Grosseto,
Piazza San Michele, n. 3, risultano elettivamente domiciliati;
- INTERVENTORI VOLONTARI
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: all'udienza del 23/10/2024, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società agiva in Parte_2
giudizio nei confronti di . CP_1
In particolare, parte attrice esponeva: di svolgere attività di progettazione e realizzazione di spazi abitativi esterni ed interni;
nell'estate 2010, tramite la sig.ra , Parte_3 proponeva un'offerta per la progettazione della sistemazione e allestimento delle aree esterne della villa di proprietà di , sita in Castiglione della Pescaia (GR); il CP_1
13.08.2010 il rappresentante della il sig. si Parte_2 Controparte_2
recava sul posto per un primo incontro con il convenuto, al quale presentava il book
“Plans and works”, contenente una prima rappresentazione grafica del progetto;
il
27.08.2010, veniva tenuto un secondo incontro, sempre presso la villa di cui sopra, ove proponeva un secondo book denominato “idee da sviluppare”, un Controparte_2
“questionnaire Curiosity” ed un cronoprogramma delle tempistiche per la progettazione delle opere;
in tale sede, le parti addivenivano alla definizione di un accordo avente ad oggetto a) i lavori dei quali la sarebbe stata incaricata della Parte_2 progettazione definitiva b) il corrispettivo e c) l'elencazione di tutti i lavori esclusi dal contratto di appalto;
l'attività richiesta veniva divisa in tre fasi: una prima progettuale, una seconda relativa all'ottenimento delle concessioni da parte del Comune di Castiglione della Pescaia e della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le
Province di Siena e Grosseto e una terza relativa alla gestione dei rapporti con le autorità competenti;
il 02.09.2010 l'attrice spediva al convenuto, a mezzo di posta elettronica, il testo del contratto di appalto da sottoscrivere con la proposta di notula di € 28.000,00, oltre oneri di legge, per un totale di € 34.272,00; tale somma doveva essere pagata come segue: 20% in anticipo al momento della sottoscrizione, 50% alla fine della seconda fase dopo l'accettazione del cliente e il 30% alla fine dell'ultima fase relativa alla gestione dei rapporti con le autorità competenti;
l'oggetto del contratto era costituito da una serie di attività e ambiti di progettazione;
in data 12.10.2010 il committente spediva all'attrice il contratto sottoscritto e depositava l'anticipo pattuito pari ad € 6.854,40; in seguito a ciò, la immediatamente provvedeva a prendere contatti con Parte_2
l'Amministrazione Comunale;
in data 11.12.2010 aveva luogo un altro incontro tra le parti all'Hotel Andana, alla presenza di tutta la famiglia , , CP_1 Controparte_4
, i progettisti dell'interno dell'abitazione e il sig. Parte_3 Controparte_2
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quest'ultimo proponeva ulteriori books richiesti che il sig. accettava senza CP_1
riserve ed esprimeva il proprio gradimento circa gli elaborati progettuali;
la Parte_2
pertanto, a metà gennaio 2011 prendeva contatti con l'Arch. della
[...] CP_5
Soprintendenza architettonici per le Province di Siena e CP_6 Controparte_7
Grosseto, la quale esprimeva dubbi circa la legittimità di alcune opere;
in data 03.02.2011 la presentava un nuovo book “final 1st phase” ove proponeva i Parte_2
progetti alla luce delle indicazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Siena e Grosseto e delle nuove richieste del committente, al quale veniva anche inoltrata la richiesta relativa al saldo;
i primi giorni di marzo 2011 e durante il periodo primaverile il committente avanzava ulteriori richieste, alle quali l'attrice rispondeva con l'ultimo book “28th april 2011”; la Pt_2 Parte_2 attendeva l'invio del secondo pagamento per procedere alla fase di ultimazione dei rapporti con le amministrazioni pubbliche;
alle varie sollecitazioni, il sig. , CP_4 assistente del committente, rispondeva, inviando un'email alla dott.ssa Parte_3 ove sottolineava che il residuo da pagare era pari ad € 17.136,00; non veniva eseguito alcun pagamento;
inoltre, in seguito a vari tentativi di risoluzione bonaria della controversia, l'Avv. Batini trasmetteva un'email, in data 23.01.2012, ove esponeva che il sig. aveva mosso più contestazioni ai progetti, di cui non era stato tenuto conto, e CP_8 che all'incontro dell'11.12.2011 non era stato accettato alcun progetto.
Per tutte queste ragioni la agiva al fine di ottenere la condanna Parte_2 di al pagamento della somma pari ad € 27.417, 60, quale adempimento al CP_1
contratto in oggetto.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta , CP_1
chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta esponeva: alcun progetto risultava essere stato approvato dal sig.
, motivo per il quale gli stessi non venivano presentati presso le autorità CP_1
competenti e non veniva espletata la fase relativa alla gestione dei rapporti con le autorità competenti;
alcuni dei progetti depositati da parte attrice risultavano essere cataloghi relativi a diverse e precedenti progettazioni o comunque fatti a scopo pubblicitario e di vendita;
lo stesso aveva già corrisposto a parte attrice la somma di € 6.854,40, quale
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compenso per l'attività svolta;
faceva valere, inoltre, la prescrizione presuntiva ex art. 2956, n. 2, c.c..
All'udienza del 13.12.2017 il giudice assegnava a parte attrice il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita.
All'udienza del 27.02.2018 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'udienza del 30.10.2019 veniva espletata l'istruttoria orale. Non si presentava per rendere interrogatorio formale il convenuto, . CP_1
In data 15.01.2020 si costituivano in giudizio, ex art. 302 c.p.c., e Controparte_2
quali soci della , essendo la stessa stata Controparte_3 Parte_1
cancellata dal registro delle imprese il 30.01.2019.
All'udienza del 05.02.2020 il giudice riteneva ingiustificata l'assenza del convenuto,
, all'udienza del 30.10.2019, motivo per il quale pronunciava ordinanza ex CP_1
art. 232 c.p.c.. Il Giudice, inoltre, sollecitava le parti a risolvere bonariamente la controversia, formulando una proposta conciliativa. Parte convenuta, inoltre, sollevava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo ai soci costituitisi.
All'udienza del 12.05.2020 parte attrice dichiarava di accettare la proposta conciliativa, di contro parte convenuta rifiutava la medesima.
Dopo una serie di rinvii motivati da esigenze organizzative di ruolo, all'udienza del
23.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Difetto di legittimazione attiva degli ex soci.
Orbene, in primo luogo, bisogna mettere in rilievo che durante la pendenza del giudizio, in data 30.01.2019, la società attrice, correttamente individuata nella si Parte_2
estingueva, stante la cancellazione dal registro delle imprese, così come risulta dalla visura prodotta agli atti.
Dunque, data l'estinzione della società attrice, per essere stata la medesima cancellata dal registro delle imprese, deve dichiararsi il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della stessa.
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Per tali ragioni, si costituivano in giudizio i sig.ri e Controparte_2 Controparte_3
quali ex soci della , riportandosi integralmente alle domande, Parte_1
eccezioni e difese svolte dalla società estinta.
Ebbene, deve rilevarsi il difetto di legittimazione attiva degli ex soci intervenuti, CP_2
e
[...] Controparte_3
Ed infatti, si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale, dopo la riforma del diritto societario, attuata con il D.lgs. n. 6/2003, all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta. Si determina, infatti, un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale “a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass. Civ., Sez. Un., del 12.03.2013, la n. 6070; in tal senso, tra le varie, anche Cass. Civ., Sez. III, del 25.03.2021, la n. 8521 e
Cass. Civ., Sez. II, del 05.09.2023, la n. 25806).
Pertanto, il soggetto, quale ex socio di una società cancellata dal registro delle imprese che agisca a tutela di una pretesa creditoria della stessa, deve allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica.
Può farlo sia dimostrando di essere assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia assumendo che, verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione, laddove la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione, tale omissione non sia da intendere quale rinuncia tacita alla stessa. Inoltre, l'ex socio deve anche dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica, allegando e dimostrando i relativi elementi della fattispecie.
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In altri termini, “l'ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima, in quanto tali ultime qualità non implicano necessariamente la suddetta successione. In particolare, va in proposito ribadito che, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi. Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l'unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata;
in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché
i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse” (Cass. Civ., Sez. II, del 05.09.2023, la n. 25806).
In aggiunta, in giurisprudenza prevale l'orientamento - del tutto condivisibile - secondo il quale a seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo (Cass.
Civ., Sez. III, del 18.07.2023, la n. 21071).
Si è anche precisato che l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda,
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riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, ed i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere (Cass. Civ., Sez. I, del 24.12.2015, la n. 25974).
Questo è il caso che riguarda la presente vicenda, ove la società attrice si è cancellata dal registro delle imprese e si è, quindi, estinta dopo aver promosso il giudizio de quo, motivo per il quale il relativo credito deve intendersi rinunciato, anche perché non risulta che esso sia stato esposto in bilancio e che sia stato trasferito in capo agli ex soci, intervenuti in giudizio.
Questi ultimi, infatti, non hanno dimostrato di essere divenuti assegnatari della situazione giuridica fatta valere nei confronti del convenuto, in base al bilancio finale di liquidazione, non essendo sufficiente la qualificazione degli stessi quali ex soci, né tantomeno che, verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione - laddove la pretesa non sia stata inserita nel bilancio finale di liquidazione -, che tale omissione non sia da intendere quale rinuncia tacita alla pretesa azionata, dimostrando di essere effettivamente subentrati in quella posizione giuridica, allegando e dimostrando i relativi elementi della fattispecie.
In conclusione, per effetto del sopravvenuto difetto di legittimazione processuale attiva della in pendenza di giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte_2
Ogni altra questione ed eccezione si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ancorché processuale, e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), delle fasi effettivamente svolte, del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti. Esse vanno poste a carico degli interventori che hanno sostenuto le ragioni della essendosi invece la società estinta. Parte_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva della società attrice, stante la cancellazione della medesima dal registro delle imprese, e la cessazione della materia del contendere;
b) Condanna gli interventori volontari, e in solido, al Controparte_2 Controparte_3
pagamento nei confronti di delle spese relative al presente procedimento, CP_1 che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Così deciso in Grosseto il 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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