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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3334/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3334/2024 V.G. avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” posto in decisione con decreto emesso il 26.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
, C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(SR) in Via E. Rizzo n. 21, elettivamente domiciliato in FLORIDIA (SR), VIA STATI UNITI N. 32, presso lo studio dell'avv. VALENTINA MANGIAFICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, C.F.: nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA (SR), VIA
STATI UNITI N. 32, presso lo studio dell'avv. VALENTINA MANGIAFICO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 30.09.2024)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 26.08.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano congiuntamente a codesto Tribunale l'approvazione della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nonché il diritto e dovere dei Persona_1 genitori di mantenerlo.
In particolare, i ricorrenti riferivano di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
- affidare in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre presso la sua abitazione di EL (SR), sita in Viale Italia n. 19, ove regolarmente vive;
- disporre che il IG. versi alla IG.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
- disporre che la IG.ra percepisca per l'intero l'importo dell'assegno unico Parte_2
Pt_ erogato dall'INPS per UL con conseguente rinuncia del IG. a percepire il 50 % dello stesso;
- disporre che il IG. potrà tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri Parte_1 Per_1 previo accordo con la IG.ra , compatibilmente con le esigenze del minore ancora Parte_2 in tenera età, senza pernotto fino ai tre anni;
- disporsi e concedersi il reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi i genitori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio.
Con decreto del 30.09.2024 veniva fissata l'udienza, a trattazione scritta, del 25.02.2025.
Alla predetta udienza il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
In data 30.9.2024 è veniva data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico
Ministero, il quale non si opponeva all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno compensate, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente riportato.
Spese processuali compensate
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
6.03.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3334/2024 V.G. avente ad oggetto: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” posto in decisione con decreto emesso il 26.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da
, C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(SR) in Via E. Rizzo n. 21, elettivamente domiciliato in FLORIDIA (SR), VIA STATI UNITI N. 32, presso lo studio dell'avv. VALENTINA MANGIAFICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, C.F.: nata ad [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA (SR), VIA
STATI UNITI N. 32, presso lo studio dell'avv. VALENTINA MANGIAFICO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero (atti comunicati in data 30.09.2024)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 26.08.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano congiuntamente a codesto Tribunale l'approvazione della regolamentazione inerente l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , nonché il diritto e dovere dei Persona_1 genitori di mantenerlo.
In particolare, i ricorrenti riferivano di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento del figlio minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate:
- affidare in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre presso la sua abitazione di EL (SR), sita in Viale Italia n. 19, ove regolarmente vive;
- disporre che il IG. versi alla IG.ra a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro 400,00 entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie;
- disporre che la IG.ra percepisca per l'intero l'importo dell'assegno unico Parte_2
Pt_ erogato dall'INPS per UL con conseguente rinuncia del IG. a percepire il 50 % dello stesso;
- disporre che il IG. potrà tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri Parte_1 Per_1 previo accordo con la IG.ra , compatibilmente con le esigenze del minore ancora Parte_2 in tenera età, senza pernotto fino ai tre anni;
- disporsi e concedersi il reciproco assenso all'iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi i genitori ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio.
Con decreto del 30.09.2024 veniva fissata l'udienza, a trattazione scritta, del 25.02.2025.
Alla predetta udienza il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al collegio per la decisione.
In data 30.9.2024 è veniva data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico
Ministero, il quale non si opponeva all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale del minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età del medesimo.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà di conseguenza pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno compensate, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti indicate in epigrafe, provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente riportato.
Spese processuali compensate
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
6.03.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone