Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2051/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. SICCARDI CHIARA che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. BOCCHIARDI GIANLUCA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO/A
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: divorzio- cessazione degli effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.01.2025 le parti precisavano le conclusioni nel seguente modo, conforme:
(i) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 11 ottobre 2014 in Verzuolo trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Verzuolo al n. 15 p. 2 s. A. anno 2014 ordinando al Comune di Verzuolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
(ii) condizioni personali ed economiche:
1) affidamento congiunto dei due figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Gambasca, Via Santa Lucia n. 5;
2) assegnazione della casa coniugale alla madre quale collocataria dei figli;
3) il sig. , ora residente a [...], salvo diverso Controparte_1 accordo tra i genitori, si impegna a comunicare tempestivamente i propri turni lavorativi alla sig.ra non appena gli vengono comunicati dal datore di lavoro;
il medesimo avrà la Pt_1 facoltà di tenere con sé i figli, possibilmente senza separarli, con le seguenti modalità da applicarsi sino al mese di settembre 2028 a decorrere dal quale i minori potranno pernottare nei giorni infrasettimanali:
- un giorno a settimana da individuarsi preferibilmente nel giorno di martedì (oppure il mercoledì se il padre documenta di lavorare il giorno di martedì), prelevandoli all'uscita della scuola / asilo e riaccompagnandoli alla casa familiare dopo cena, entro le ore 21,00, non essendo praticabile il pernottamento infrasettimanale per oggettiva distanza geografica
(frequenza scolastica a Sanfront con ingresso alle ore 7,50);
- nei weekend a fine settimana alternati di competenza della madre dal venerdì all'uscita di scuola / asilo / altre attività extrascolastiche sino al sabato mattina riportandoli alla madre entro le ore 12,00 per il pranzo. Laddove il IG. non dovesse avere libero il fine CP_1 settimana oppure il giorno infrasettimanale per documentati motivi di lavoro, dovrà recuperare il proprio turno nel fine settimana successivo;
- i nonni paterni potranno vedere i nipoti e permanervi soltanto in presenza del padre presso l'abitazione di quest'ultimo in Torre Pellice Via Parri n. 11 e non presso la casa dei nonni, stante la permanenza nel nucleo familiare della zia paterna con Parte_2 problematiche di salute ben note ai coniugi;
- durante le vacanze natalizie, ogni genitore permarrà con entrambi i figli in misura paritaria compatibilmente con i turni lavorativi previamente comunicati alla madre e comprensiva ad anni alterni della Vigilia natalizia o del giorno di Natale e parimenti del giorno di Capodanno
o dell'Epifania; la Vigilia di Natale 2025 i figli la trascorreranno con il padre e il giorno di
Natale 2025 con la madre;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre ovvero con la madre il giorno di Pasqua e con l'altro genitore quello di Pasquetta e viceversa compatibilmente con i turni lavorativi previamente comunicati alla madre;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ovvero la formula gestoria che appaia più opportuna e confacente alle esigenze dei minori, da ricercarsi, in ogni caso, con spirito di sinergica collaborazione e nel prioritario interesse degli stessi;
in tali periodi estivi il diritto di visita di ciascun genitore dovrà intendersi sospeso;
le festività comportanti assenza di lezioni saranno suddivise paritariamente tra i genitori, al pari della ricorrenza del compleanno dei minori;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno i figli;
4) onerare il padre IG. del concorso al mantenimento indiretto dei Controparte_1 due figli nella misura mensile di euro 225,00 ciascuno, e così per complessivi Euro 450,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso il versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , entro e Pt_1 non oltre il giorno 23 di ogni mese solare;
in caso di inadempimento la ricorrente notificherà il provvedimento giudiziale al datore di lavoro di ex art. 473-bis.37 Controparte_1
c.p.c.;
5) disporre il concorso dei coniugi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Torino che si intende qui integralmente richiamato e precisamente, trattandosi di minori in età prescolare per le seguenti spese straordinarie:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Per ogni capitolo di spesa superiore a euro 500,00 al fine di evitare di onerare il genitore collocatario di anticipare integralmente tale importo, la IGnora si impegna a indicare Pt_1 al coniuge un termine precedente all'esborso affinché entrambi i genitori possano costituire la provvista necessaria;
6) ciascun genitore beneficerà dell'AUF per ciascun figlio nella misura di legge del 50%, così come per le detrazioni fiscali;
7) i coniugi prestano preventivo reciproco consenso al rilascio dei passaporti nonché dei documenti di identità equipollenti relativi ai minori
Per il Pubblico Ministero
Nulla si oppone
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 6101/23 del 14.08.2023 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione personale consensuale tra i coniugi e alle condizioni Parte_3 Controparte_1 dagli stessi concordate che prevedevano l'affidamento congiunto dei figli minori Per_1 nata il [...] e (nato il [...]) con collocazione prevalente e residenza Per_2 presso la madre in Gambasca, assegnazione della casa coniugale alla madre e facoltà del padre di tenere con sé i figli a fine settimana alternati senza pernottamento nonché un pomeriggio durante la settimana e obbligo del padre di contribuire al loro mantenimento con il versamento della somma mensile di euro 400,00 complessiva oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato il 30.09.2024 la sig. chiedeva la pronuncia della cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli minori, collocazione presso la madre in Gambasca e considerato che il padre si era trasferito in Torre Pellice, facoltà di tenerli con sé a fine settimana alternati con pernotto al sabato notte e un pomeriggio a settimana e obbligo di contribuire al loro mantenimento con il versamento di euro 250,00 ciascuno.
Fissata udienza di comparizione al 14.01.2025, si costituiva il convenuto che nulla opponendo alla domanda di cessazione degli effetti civili, quanto alle condizioni relative alla prole minore chiedeva:
Disporre l'affidamento congiunto dei due figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Gambasca, Via Santa Lucia n. 5;
Assegnazione della casa coniugale alla madre quale collocataria dei figli;
Il IG. , salvo diverso accordo tra i genitori, si impegna a comunicare Controparte_1
i propri turni lavorativi alla IG.ra entro la fine del mese precedente non appena gli Pt_1 vengono comunicati dal datore di lavoro;
il medesimo avrà la facoltà di tenere con sé i figli, possibilmente senza separarli, con le seguenti modalità:
- nei weekend a fine settimana alternati dal sabato, prelevandoli all'uscita dalla scuola/asilo sino alla domenica ore 21.30, riportandoli alla casa familiare. Laddove il IG. non CP_1 dovesse avere libero il fine settimana per motivi di lavoro, avrà la possibilità di recupero del turno, durante la settimana, con le medesime modalità e orari, previo accordo tra i genitori;
- due giorni anche non consecutivi (nella settimana in cui la madre ha il weekend di competenza) prelevandoli all'uscita della scuola / asilo e riaccompagnandoli a scuola il giorno successivo;
- i nonni paterni potranno vedere i nipoti e permanervi soltanto in presenza del padre presso l'abitazione di quest'ultimo in Torre Pellice Via Parri,1 e non presso la casa dei nonni, stante la permanenza nel nucleo familiare della zia paterna con problematiche di Parte_2 salute ben note ai coniugi;
- durante le vacanze natalizie il padre e la madre terranno con sé i figli dal 23 dicembre al rientro a scuola, lo stesso numero di giorni in modo paritario, a seconda dei turni del IG.
, da comunicarsi preventivamente non appena noti;
CP_1
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre ovvero con la madre il giorno di Pasqua e con l'altro genitore quello di Pasquetta e viceversa;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ovvero la formula gestoria che appaia più opportuna e confacente alle esigenze dei minori, da ricercarsi, in ogni caso, con spirito di sinergica collaborazione e nel prioritario interesse degli stessi;
in tali periodi estivi il diritto di visita di ciascun genitore dovrà intendersi sospeso;
le festività comportanti assenza di lezioni saranno suddivise paritariamente tra i genitori, al pari della ricorrenza del compleanno dei minori;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno i figli;
Porre a carico del IG. assegno mensile a titolo di concorso spese per Controparte_1 il mantenimento ordinario dei figli, la somma di Euro 200,00 ciascuno, e così per complessivi
Euro 400,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso il versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , entro e Pt_1 non oltre il giorno 23 di ogni mese solare.
Disporre il concorso dei coniugi nella misura del 50% alle spese straordinarie e precisamente, trattandosi di minori in età prescolare per le seguenti spese straordinarie:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Per ogni capitolo di spesa superiore a euro 500,00 al fine di evitare di onerare il genitore collocatario di anticipare integralmente tale importo, la IGnora si impegna a indicare Pt_1 al coniuge un termine di 60 (sessanta) gg. precedente all'esborso affinché entrambi i genitori possano costituire la provvista necessaria;
ciascun genitore beneficerà dell'AUF per ciascun figlio nella misura del 50%, così come per le detrazioni fiscali;
i coniugi prestano preventivo reciproco consenso al rilascio dei passaporti nonché dei documenti di identità equipollenti relativi ai minori
All'udienza del 14.01.2025 il giudice tentava la conciliazione e le parti, previa sospensione dell'udienza per consentire loro di formulare proposte condivise, addivenivano a conclusioni conformi chiedendo al Giudice di rimettere la causa alla decisione collegiale. Il Giudice rimetteva la causa in decisione al collegio con termine per le conclusioni del P.M.
Il Pubblico Ministero ha concluso a margine del verbale di udienza aderendo alle condizioni concordate.
La domanda di cessazione degli effetti civili va accolta tenuto conto che è apparso evidente come le parti non abbiano ripreso la comunione coniugale ed essendo trascorso il termine previsto dalla legge dalla loro comparizione avanti al Presidente del Tribunale.
Il Collegio ritiene che le condizioni che i genitori hanno concordato quanto all'affidamento, alla collocazione, alle visite e al mantenimento dei figli minori siano accoglibili risultando rispondenti al loro esclusivo interesse.
Le spese di lite sono integralmente compensate vista la natura del giudizio e le conclusioni conformi rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_1
03/01/1981 in data 11 ottobre 2014 in Verzuolo trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Verzuolo al n. 15 p. 2 s. A. anno 2014 ordinando al Comune di Verzuolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
(ii) condizioni personali ed economiche:
1) affidamento congiunto dei due figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in Gambasca, Via Santa Lucia n. 5;
2) assegnazione della casa coniugale alla madre quale collocataria dei figli;
3) il sig. , ora residente a [...], salvo diverso Controparte_1 accordo tra i genitori, si impegna a comunicare tempestivamente i propri turni lavorativi alla sig.ra non appena gli vengono comunicati dal datore di lavoro;
il medesimo avrà la Pt_1 facoltà di tenere con sé i figli, possibilmente senza separarli, con le seguenti modalità da applicarsi sino al mese di settembre 2028 a decorrere dal quale i minori potranno pernottare nei giorni infrasettimanali:
- nei weekend a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola / asilo sino alla domenica sera dopo il pasto della cena alle ore 21,00. Laddove il IG. non dovesse CP_1 avere libero il fine settimana oppure il giorno infrasettimanale per documentati motivi di lavoro, dovrà recuperare il proprio turno nel fine settimana successivo;
- un giorno a settimana da individuarsi preferibilmente nel giorno di martedì (oppure il mercoledì se il padre documenta di lavorare il giorno di martedì), prelevandoli all'uscita della scuola / asilo e riaccompagnandoli alla casa familiare dopo cena, entro le ore 21,00, non essendo praticabile il pernottamento infrasettimanale per oggettiva distanza geografica
(frequenza scolastica a Sanfront con ingresso alle ore 7,50);
- nei weekend a fine settimana alternati di competenza della madre dal venerdì all'uscita di scuola / asilo / altre attività extrascolastiche sino al sabato mattina riportandoli alla madre entro le ore 12,00 per il pranzo. Laddove il IG. non dovesse avere libero il fine CP_1 settimana oppure il giorno infrasettimanale per documentati motivi di lavoro, dovrà recuperare il proprio turno nel fine settimana successivo;
- i nonni paterni potranno vedere i nipoti e permanervi soltanto in presenza del padre presso l'abitazione di quest'ultimo in Torre Pellice Via Parri n. 11 e non presso la casa dei nonni, stante la permanenza nel nucleo familiare della zia paterna con Parte_2 problematiche di salute ben note ai coniugi;
- durante le vacanze natalizie, ogni genitore permarrà con entrambi i figli in misura paritaria compatibilmente con i turni lavorativi previamente comunicati alla madre e comprensiva ad anni alterni della Vigilia natalizia o del giorno di Natale e parimenti del giorno di Capodanno
o dell'Epifania; la Vigilia di Natale 2025 i figli la trascorreranno con il padre e il giorno di
Natale 2025 con la madre;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre ovvero con la madre il giorno di Pasqua e con l'altro genitore quello di Pasquetta e viceversa compatibilmente con i turni lavorativi previamente comunicati alla madre;
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ovvero la formula gestoria che appaia più opportuna e confacente alle esigenze dei minori, da ricercarsi, in ogni caso, con spirito di sinergica collaborazione e nel prioritario interesse degli stessi;
in tali periodi estivi il diritto di visita di ciascun genitore dovrà intendersi sospeso;
le festività comportanti assenza di lezioni saranno suddivise paritariamente tra i genitori, al pari della ricorrenza del compleanno dei minori;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove porteranno i figli;
4) onerare il padre IG. del concorso al mantenimento indiretto dei Controparte_1 due figli nella misura mensile di euro 225,00 ciascuno, e così per complessivi Euro 450,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso il versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , entro e Pt_1 non oltre il giorno 23 di ogni mese solare;
in caso di inadempimento la ricorrente notificherà il provvedimento giudiziale al datore di lavoro di ex art. 473-bis.37 Controparte_1
c.p.c.; 5) disporre il concorso dei coniugi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Torino che si intende qui integralmente richiamato e precisamente, trattandosi di minori in età prescolare per le seguenti spese straordinarie:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
b) gite scolastiche senza pernottamento;
c) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.
Per ogni capitolo di spesa superiore a euro 500,00 al fine di evitare di onerare il genitore collocatario di anticipare integralmente tale importo, la IGnora si impegna a indicare Pt_1 al coniuge un termine precedente all'esborso affinché entrambi i genitori possano costituire la provvista necessaria;
6) ciascun genitore beneficerà dell'AUF per ciascun figlio nella misura di legge del 50%, così come per le detrazioni fiscali;
7) i coniugi prestano preventivo reciproco consenso al rilascio dei passaporti nonché dei documenti di identità equipollenti relativi ai minori.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi