Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2023
N. 01641/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Nanula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Enrico Besana n. 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
U.T.G. - Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, del D. L. 34/2020 Prot. P-MI/L/N/2020/122762 - MB4707033401, presentata dalla sig.ra LD NZ in favore della lavoratrice -OMISSIS- -OMISSIS- in data 21.07.2020, nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alla summenzionata istanza e per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere alla conclusione del procedimento adottando un provvedimento scritto entro un termine certo, non superiore a 30 giorni, disponendo contestualmente la nomina di un commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, di cittadinanza extracomunitaria, agisce perché sia accertata l’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di regolarizzazione ex art. 103 del d.l. n. 104 del 2020;
che il ricorso è stato notificato il 14 aprile 2023, mentre l’istanza è del 21 luglio 2020;
che il ricorso, anche a determinare in 180 giorni il termine per concludere il procedimento, è perciò tardivo;
che la Sezione si è orientata più volte, in casi analoghi, nel senso della irricevibilità;
che, tuttavia, con sentenza n. 1390 del 2023 la IV Sezione di questo Tribunale ha ritenuto di concedere l’errore scusabile, rimettendo in termini parte ricorrente;
che le argomentazioni svolte da tale sentenza, alle quali integralmente si rinvia, unitamente all’esigenza di applicare uniformemente il diritto presso il Tar Milano, convincono dell’opportunità di procedere in tal senso;
che il ricorso è fondato, poiché l’amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nel termine di legge;
che va perciò ordinato all’amministrazione di adottare tale provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
che fin d’ora è opportuno nominare commissario ad acta il sig. Prefetto territorialmente competente, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, che, su istanza di parte ricorrente, verificato che l’inadempimento persista, adotterà il provvedimento conclusivo nell’ulteriore termine di 30 giorni dall’insediamento;
che nel peculiare caso di specie le spese sono compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’amministrazione di provvedere come in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Anna Corrado, Consigliere
Roberto Lombardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.