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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/06/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2155/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
con gli avv.ti ALBERTO GUARISO, LIVIO NERI, LORENZO VENINI, Parte_1
CAROLINA VALICENTI
Parte ricorrente contro con gli avv.ti GIOVANNI BERTOLA, MARTA MIGLIOLI, FRANCESCO PASINI CP_1
INVERARDI
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera CP_1 Parte_1
datata 3 maggio 2023 e conseguentemente:
In via principale: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 23/2015, un'indennità di importo compreso tra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.269,40 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia).
In via subordinata: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, un'indennità di importo compreso tra 6 e 12 mensilità pagina 1 di 9 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.269,40 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia).
In ogni caso: con rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese, oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per la parte convenuta:
In via principale: rigettarsi tutte le domande svolte da ricorrente nei confronti di perché CP_1
infondate.
In via subordinata: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, contenere l'eventuale indennità nella misura minima di legge parametrandola all'importo dell'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore, tenendo anche conto del suo contratto part-time.
In ogni caso: spese rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale per esporre, in sintesi, che: Parte_1 CP_1
è un'agenzia di somministrazione di lavoro;
CP_1
è stato assunto dalla predetta società in data 2.11.2020, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con “somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) a favore di CP_2
[…] presso l'appalto per i servizi di confezionamento presso uno stabilimento sito a Gattatico”, con orario di lavoro part-time di 35 ore settimanali;
è stato inquadrato al livello 2° del CCNL applicato, ossia il CCNL Pulizia - Industria, con la qualifica:
“operaio manovale”; ha sempre svolto la mansione di “magazziniere carrellista”, occupandosi quindi delle attività di carico/scarico dei camion, movimentazione delle merci, facchinaggio, stoccaggio in magazzino, con l'ausilio di macchinari vari. Talvolta, ha svolto anche le mansioni di “addetto al confezionamento” di prodotti alimentari e ortofrutticoli, occupandosi di svuotare le cassette contenenti tali prodotti sfusi (in particolare, pasta e pomodori) in un macchinario per il confezionamento;
il 30.10.2022 gli ha comunicato la fine della missione presso collocandolo in CP_1 CP_2
disponibilità, con la corresponsione della relativa indennità di disponibilità; con successiva lettera datata 3.5.2023, la convenuta gli ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per le seguenti ragioni:
“ è costretta a comunicarle con la presente il suo licenziamento per giustificato motivo CP_1 oggettivo per mancanza di occasioni di lavoro come previsto dall'art. 25 del CCNL delle Agenzie di
pagina 2 di 9 Somministrazione di lavoro. Nonostante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 25 stesso a far tempo dallo scorso 03/11/2022 con la firma dell'accordo sindacale il 01/12/2022, nonostante il completo adempimento degli impegni assunti con l'accordo medesimo e nonostante i ripetuti tentativi di reperirle posizioni lavorative idonee, persiste l'assenza di occasioni di lavoro per il suo profilo CP_ professionale specifico. In ragione di quanto sopra esposto in conferma pertanto il suo licenziamento a far tempo da oggi, 3 maggio 2023, impegnandosi a versare l'indennità di mancato preavviso previsto dagli artt. 36 e 37 del CCNL” […].
Tutto ciò esposto, il ricorrente – premesso di avere impugnato il licenziamento con lettera datata
23.5.2023 - ha lamentato l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, deducendo in particolare che, a far data dal 30.10.2022, la convenuta ha somministrato (anche alla stessa altri lavoratori CP_2
per mansioni equipollenti alle sue, ha pubblicato annunci per l'assunzione di lavoratori e ha altresì posto in essere nuove assunzioni sempre per le predette mansioni;
in particolare ha lamentato la violazione dell'obbligo di repêchage, non essendogli stata proposta alcuna nuova posizione lavorativa, anche relativa a mansioni inferiori e sussistendo, invece, posizioni nelle quali avrebbe potuto essere ricollocato.
Inoltre il ricorrente ha lamentato la violazione dei criteri dettati dalla L.223/1991 in materia di licenziamenti collettivi e, dato atto di non essere in possesso della documentazione relativa alla procedura ex art.25 CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro, ha riservato ogni contestazione all'esito della produzione in giudizio della relativa documentazione a cura della parte convenuta.
In conseguenza dell'illegittimità del licenziamento intimatogli, il ricorrente ha invocato le tutele di cui agli artt.3, comma 1, D.lgs. 23/2015, ovvero in subordine 4, comma 1, del medesimo decreto.
Si è costituita per contestare la fondatezza delle domande svolte dal ricorrente, in CP_1
sintesi, esponendo che:
è stato assunto in data 2.11.2020 con contratto a tempo indeterminato, per essere Persona_1
somministrato, pure a tempo indeterminato, alla società utilizzatrice Pulistar Scrl e lo ha CP_2
impiegato nell'ambito di un appalto gestito presso la società terza Liodry Foods s.r.l. di Gattatico (RE);
a inizio settembre ha comunicato a il suo recesso dal contratto di somministrazione a CP_2 CP_1
partire dal 30.09.2022, precisando che essa cessava di operare presso la società Liodry Foods e che si avviava alla liquidazione;
da quel momento non ha somministrato più alcun lavoratore a CP_2
pagina 3 di 9 in conseguenza della cessazione del contratto di somministrazione, ha comunicato al lavoratore che, a partire dal 30.09.2022, sarebbe stato in disponibilità; ha invitato il ricorrente alla predisposizione del “bilancio delle competenze”, utile ai fini del reimpiego e necessario per l'eventuale attivazione della procedura MOL di cui all'art. 25 del CCNL applicato;
in data 4.10.2022, ha avviato la procedura MOL per la mancanza di occasioni di lavoro, non avendo nell'immediato possibili “missioni” alle quali destinare il ricorrente e ha ottemperato a tutti gli incombenti richiesti dalla medesima procedura, in particolare inviando il lavoratore a frequentare un corso di approfondimento della lingua italiana per stranieri di 60 ore in presenza presso le strutture della società ADA Srl di Castel San Giovanni;
è rimasto in cosiddetta disponibilità dal 1 ottobre 2022 al 3 maggio 2023; Persona_1
a partire dal mese di ottobre 2022, si è attivata per la ricerca di un nuovo posto di lavoro, in particolare proponendo la candidatura del ricorrente a 132 clienti o potenziali tali e ha Persona_1
partecipato a due colloqui di lavoro, infruttuosi;
trascorsi sette mesi senza che sia stato possibile reperire un nuovo posto di lavoro, in data 3.05.2023 ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come previsto dall'art. 25 comma 24 del CCNL e dall'accordo sindacale sottoscritto nell'ambito della procedura MOL.
La convenuta ha contestato che, contestualmente al licenziamento del ricorrente, avesse CP_2
richiesto altro personale in somministrazione, così come che avesse assunto alle sue dipendenze personale già somministrato e, ritenuta la fondatezza del licenziamento intimato, ha concluso come trascritto in epigrafe.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
Assegnati i termini ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta per la decisione.
[...]
***
è stato assunto a tempo indeterminato da in data 02.11.2020, con Parte_1 CP_1 somministrazione, pure a tempo indeterminato, a favore di che lo ha impiegato nell'ambito di CP_2
un appalto per i servizi di confezionamento presso uno stabilimento sito a Gattatico (RE).
L'assunzione è avvenuta con inquadramento di operaio di 2° livello, in base al CCNL applicato dalla convenuta e per le mansioni di operaio manovale (docc. 2,3 ric. e 1 conv.).
CP_ Con lettera datata 03.05.2023, ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giustificato CP_1
motivo oggettivo, così motivato:
pagina 4 di 9 “ è costretta a comunicarle con la presente il suo licenziamento per giustificato motivo CP_1 oggettivo per mancanza di occasioni di lavoro come previsto dall'art. 25 del CCNL delle Agenzie di
Somministrazione di lavoro.
Nonostante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 25 stesso a far tempo dallo scorso
03/11/2022 con la firma dell'accordo sindacale il 01/12/2022, nonostante il completo adempimento degli impegni assunti con l'accordo medesimo e nonostante i ripetuti tentativi di reperirle posizioni lavorative idonee, persiste l'assenza di occasioni di lavoro per il suo profilo professionale specifico. CP_ In ragione di quanto sopra esposto in conferma pertanto il suo licenziamento a far tempo da oggi,
3 maggio 2023” […].
Circa le ragioni, sopra riportate, del licenziamento de quo, vanno fatte due considerazioni preliminari: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel contratto di lavoro somministrato si atteggia in modo peculiare in quanto il motivo oggettivo del licenziamento consiste nel mancato reperimento da parte dell'agenzia di somministrazione di occasioni di lavoro per il lavoratore e, pertanto, coincide, in negativo, con l'oggetto stesso dell'obbligazione contrattuale dell'agenzia di somministrazione (che è appunto reperire occasioni di lavoro per il somministrato), nonché con il contenuto dell'obbligo di repêchage che incombe sul datore di lavoro. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.26607/2019: “nella particolare struttura del rapporto di lavoro somministrato, la ricerca di altra occupazione ai fini dell'obbligo di repêchage finisce per coincidere con l'oggetto dell'adempimento contrattuale dell'agenzia nei confronti del dipendente”;
l'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, nonché del corretto assolvimento dell'obbligo di repêchage, grava sul datore di lavoro, così come grava sul debitore (in questo caso, sempre il datore di lavoro) la dimostrazione di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali (cfr. ex multis Cass. n.10435/2018; Cass. n. 2159/2018).
Da quanto rilevato deriva che, nel caso in esame, ai fini dell'assolvimento del proprio onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare in giudizio di aver fatto tutto quanto era da essa esigibile al CP_1
fine del ricollocamento del lavoratore in disponibilità, prima di procedere al suo licenziamento.
In particolare, tale onere probatorio risulta così declinato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
26607/2019: “il legittimo esercizio del potere di recesso da parte del somministratore nei confronti del dipendente a tempo indeterminato, per ragioni estranee alla sfera soggettiva, è subordinato alla dimostrazione della impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro
pagina 5 di 9 compatibili con la professionalità originaria o acquisita del dipendente, nonché dell'impossibilità di mantenere lo stesso in condizione di ulteriore disponibilità”.
L'onere della prova di cui sopra non risulta soddisfatto. ha allegato di essersi impegnata, per il periodo di sette mesi previsto dallo stesso CCNL, CP_1
al fine di reperire un'occupazione a . A tal riguardo ha prodotto un prospetto Excel Parte_1 con l'elenco delle aziende contattate per proporre la figura professionale del ricorrente (doc.11 conv.) e una breve sintesi dell'esito della relativa corrispondenza;
le e-mail inviate ai potenziali clienti (doc.21 conv.); nonché i documenti attestanti la fissazione di due colloqui (doc.12-13-14 conv.).
Tuttavia, in primo luogo, non è allegato (né tantomeno provato) che le aziende destinatarie dell'offerta di lavoro (indicate nel citato prospetto di Excel) costituissero tutto il bacino di clientela di CP_1
né è stato precisato come esse siano state selezionate e, quindi, se siano state individuate in base a un possibile effettivo interesse alla professionalità del lavoratore.
In secondo luogo, dalle annotazioni riportate nel medesimo prospetto Excel, escludendo quelle che hanno dato riscontro negativo, emerge che alcune aziende hanno chiesto di ricevere la missiva ad un altro indirizzo e-mail (Capitelli F.lli srl;
; ), altre hanno chiesto di richiamare in CP_3 CP_4
un secondo momento, per una momentanea assenza del referente (Infissi Alluminio Valtidone;
[...]
; Etf srl;
CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
Eco e circa trenta aziende non hanno Controparte_10 CP_11
risposto.
Non vi è alcuna prova che abbia successivamente provveduto a inoltrare la proposta al CP_1
diverso indirizzo indicato dal cliente, a richiamare, o a inviare dei solleciti per ottenere risposta.
Inoltre, dal prospetto Excel emerge che in data 21.4.2023 era in attesa di feedback da parte CP_1
di e, il medesimo giorno, ha proposto il dipendente a mezzo e-mail a quattro aziende (Unitec Pt_2
srl; Vs Automation srl;
Tecnostrutture; Tecnomax); tuttavia, non vi è prova dell'esito dei suddetti contatti e, anzi, il licenziamento è stato intimato già in data 03.05.2023.
Considerato che la convenuta era in attesa di feedback delle suddette altre aziende, non ha CP_1
neppure spiegato perché non fosse stato possibile mantenere il lavoratore in condizione di ulteriore disponibilità, avendo optato invece per il licenziamento.
Né dall'esame dei testi della convenuta risulta che sia stata effettuata attività ulteriore rispetto all'invio delle mail di cui al documento 21.
pagina 6 di 9 Ancora, è incontestato tra le parti (e quindi costituisce fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 cpc) che
[...]
abbia assunto e somministrato altri lavoratori per svolgere mansioni analoghe a quelle del CP_1
ricorrente.
La convenuta, invero, ha ammesso la circostanza: “Non può, cioè, essere considerato rilevante il fatto che nello stesso periodo l'ApL abbia somministrato ad altri utilizzatori altri lavoratori con qualifiche analoghe al lavoratore licenziato;
così come del tutto irrilevante è il fatto che abbia cercato in CP_1 quel periodo lavoratori con qualifiche analoghe” […]; “L'Agenzia per il lavoro non può infatti imporre ai propri clienti alcun lavoratore che non sia da essi accettato” (pag. 9 della memoria di costituzione).
Sul punto, va osservato che, sebbene sia vero che l'agenzia per il lavoro non possa imporre ai propri clienti alcun lavoratore che non sia da essi accettato, l'agenzia stessa, al fine di fornire la dimostrazione dell'impossibilità di reperire occasioni di lavoro compatibili con la qualifica del dipendente a tempo indeterminato che poi licenzi, è comunque tenuta a spiegare se agli utilizzatori, cui siano stati somministrati altri lavoratori con qualifiche analoghe al lavoratore licenziato, avesse rappresentato la disponibilità del dipendente, ovvero chiarire le ragioni per le quali avesse preferito proporre lavoratori diversi. non ha indicato quali e quanti fossero questi altri utilizzatori, né quali ragioni l'abbiano CP_1
portata a somministrare altri lavoratori con qualifiche analoghe al lavoratore licenziato
Per le ragioni esposte deve escludersi che la convenuta abbia dimostrato l'impossibilità di reperire occasioni di lavoro compatibili con la professionalità del ricorrente.
Una menzione va fatta con riferimento alla procedura ex art.25 CCNL, il cui mancato rispetto è stato rilevato dal ricorrente solo nelle note conclusive, con particolare riferimento all'osservanza di tutti i passaggi ivi previsti,
A fronte della conclusione sopra rassegnata, è sufficiente osservare che l'esatta osservanza degli incombenti della procedura non basta né a rendere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, né a provare di aver assolto all'obbligo di ricollocamento del lavoratore. In punto, infatti, la
Suprema Corte nella sentenza n.26607/2019 ha affermato che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lo svolgimento della procedura di riqualificazione professionale ex art. 25 del c.c.n.l. del 7 aprile 2014 non esonera il datore di lavoro dall'onere della prova dell'impossibilità di reimpiego del dipendente, in applicazione della disciplina legale in materia, non derogata, sul punto, dalla contrattazione collettiva,
pagina 7 di 9 potendo l'esito della procedura suddetta costituire elemento indiziario valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio”.
Nel caso di specie l'osservanza - in tesi - della procedura MOL non è apprezzabile come dirimente elemento indiziario, in quanto il restante materiale probatorio offerto dalla convenuta, in precedenza esaminato, non denota una effettiva ed esaustiva attività di reperimento di occasioni di lavoro, considerate le plurime omissioni, sintomatiche di leggerezza nell'assolvimento del relativo obbligo.
Deriva da quanto esposto che non ha assolto al proprio onere probatorio e, pertanto, non CP_1
risulta provato che il licenziamento si basi su una effettiva e concreta impossibilità di ricollocamento del ricorrente, con conseguente violazione dell'obbligo di repêchage.
Ne consegue l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 03.05.2023.
Quanto alla tutela applicabile, viene in considerazione l'art.3 comma 1 D.Lgs. 23/2015.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
Considerato l'espresso riferimento operato dall'art.3 comma 1 D.Lgs. 23/2015 all'ultima retribuzione per il calcolo del TFR, non può essere accolta la domanda subordinata della convenuta di parametrare l'indennità di cui alla citata norma alla misura dell'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore prima del licenziamento.
Pertanto - tenuto conto della breve durata del rapporto, pari a due anni e mezzo, in relazione tuttavia alle dimensioni della convenuta che, come non è stato contestato, conta oltre venti sedi e quasi 1500 dipendenti - l'indennità è determinata nella misura equivalente a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€1.269,40, come determinata dal ricorrente e non contestata dalla convenuta).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per le quattro fasi del giudizio, come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ricorrente con lettera datata 03.05.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna CP_1 al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità
[...]
pagina 8 di 9 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€1.269,40), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida CP_1 in €4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 13 giugno 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. Giulia Delli Carri.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
con gli avv.ti ALBERTO GUARISO, LIVIO NERI, LORENZO VENINI, Parte_1
CAROLINA VALICENTI
Parte ricorrente contro con gli avv.ti GIOVANNI BERTOLA, MARTA MIGLIOLI, FRANCESCO PASINI CP_1
INVERARDI
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera CP_1 Parte_1
datata 3 maggio 2023 e conseguentemente:
In via principale: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.lgs. 23/2015, un'indennità di importo compreso tra 6 e 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.269,40 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia).
In via subordinata: condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 al ricorrente, ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 23/2015, un'indennità di importo compreso tra 6 e 12 mensilità pagina 1 di 9 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di € 1.269,40 lordi (ovvero del diverso importo, anche maggiore, ritenuto di giustizia).
In ogni caso: con rivalutazione monetaria e interessi legali. Con vittoria di spese, oltre rimborso spese generali 15% ex DM 55/2014, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Per la parte convenuta:
In via principale: rigettarsi tutte le domande svolte da ricorrente nei confronti di perché CP_1
infondate.
In via subordinata: nel caso di accoglimento anche parziale della domanda, contenere l'eventuale indennità nella misura minima di legge parametrandola all'importo dell'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore, tenendo anche conto del suo contratto part-time.
In ogni caso: spese rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto dinanzi a questo Tribunale per esporre, in sintesi, che: Parte_1 CP_1
è un'agenzia di somministrazione di lavoro;
CP_1
è stato assunto dalla predetta società in data 2.11.2020, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con “somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) a favore di CP_2
[…] presso l'appalto per i servizi di confezionamento presso uno stabilimento sito a Gattatico”, con orario di lavoro part-time di 35 ore settimanali;
è stato inquadrato al livello 2° del CCNL applicato, ossia il CCNL Pulizia - Industria, con la qualifica:
“operaio manovale”; ha sempre svolto la mansione di “magazziniere carrellista”, occupandosi quindi delle attività di carico/scarico dei camion, movimentazione delle merci, facchinaggio, stoccaggio in magazzino, con l'ausilio di macchinari vari. Talvolta, ha svolto anche le mansioni di “addetto al confezionamento” di prodotti alimentari e ortofrutticoli, occupandosi di svuotare le cassette contenenti tali prodotti sfusi (in particolare, pasta e pomodori) in un macchinario per il confezionamento;
il 30.10.2022 gli ha comunicato la fine della missione presso collocandolo in CP_1 CP_2
disponibilità, con la corresponsione della relativa indennità di disponibilità; con successiva lettera datata 3.5.2023, la convenuta gli ha comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per le seguenti ragioni:
“ è costretta a comunicarle con la presente il suo licenziamento per giustificato motivo CP_1 oggettivo per mancanza di occasioni di lavoro come previsto dall'art. 25 del CCNL delle Agenzie di
pagina 2 di 9 Somministrazione di lavoro. Nonostante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 25 stesso a far tempo dallo scorso 03/11/2022 con la firma dell'accordo sindacale il 01/12/2022, nonostante il completo adempimento degli impegni assunti con l'accordo medesimo e nonostante i ripetuti tentativi di reperirle posizioni lavorative idonee, persiste l'assenza di occasioni di lavoro per il suo profilo CP_ professionale specifico. In ragione di quanto sopra esposto in conferma pertanto il suo licenziamento a far tempo da oggi, 3 maggio 2023, impegnandosi a versare l'indennità di mancato preavviso previsto dagli artt. 36 e 37 del CCNL” […].
Tutto ciò esposto, il ricorrente – premesso di avere impugnato il licenziamento con lettera datata
23.5.2023 - ha lamentato l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, deducendo in particolare che, a far data dal 30.10.2022, la convenuta ha somministrato (anche alla stessa altri lavoratori CP_2
per mansioni equipollenti alle sue, ha pubblicato annunci per l'assunzione di lavoratori e ha altresì posto in essere nuove assunzioni sempre per le predette mansioni;
in particolare ha lamentato la violazione dell'obbligo di repêchage, non essendogli stata proposta alcuna nuova posizione lavorativa, anche relativa a mansioni inferiori e sussistendo, invece, posizioni nelle quali avrebbe potuto essere ricollocato.
Inoltre il ricorrente ha lamentato la violazione dei criteri dettati dalla L.223/1991 in materia di licenziamenti collettivi e, dato atto di non essere in possesso della documentazione relativa alla procedura ex art.25 CCNL per le Agenzie di somministrazione di lavoro, ha riservato ogni contestazione all'esito della produzione in giudizio della relativa documentazione a cura della parte convenuta.
In conseguenza dell'illegittimità del licenziamento intimatogli, il ricorrente ha invocato le tutele di cui agli artt.3, comma 1, D.lgs. 23/2015, ovvero in subordine 4, comma 1, del medesimo decreto.
Si è costituita per contestare la fondatezza delle domande svolte dal ricorrente, in CP_1
sintesi, esponendo che:
è stato assunto in data 2.11.2020 con contratto a tempo indeterminato, per essere Persona_1
somministrato, pure a tempo indeterminato, alla società utilizzatrice Pulistar Scrl e lo ha CP_2
impiegato nell'ambito di un appalto gestito presso la società terza Liodry Foods s.r.l. di Gattatico (RE);
a inizio settembre ha comunicato a il suo recesso dal contratto di somministrazione a CP_2 CP_1
partire dal 30.09.2022, precisando che essa cessava di operare presso la società Liodry Foods e che si avviava alla liquidazione;
da quel momento non ha somministrato più alcun lavoratore a CP_2
pagina 3 di 9 in conseguenza della cessazione del contratto di somministrazione, ha comunicato al lavoratore che, a partire dal 30.09.2022, sarebbe stato in disponibilità; ha invitato il ricorrente alla predisposizione del “bilancio delle competenze”, utile ai fini del reimpiego e necessario per l'eventuale attivazione della procedura MOL di cui all'art. 25 del CCNL applicato;
in data 4.10.2022, ha avviato la procedura MOL per la mancanza di occasioni di lavoro, non avendo nell'immediato possibili “missioni” alle quali destinare il ricorrente e ha ottemperato a tutti gli incombenti richiesti dalla medesima procedura, in particolare inviando il lavoratore a frequentare un corso di approfondimento della lingua italiana per stranieri di 60 ore in presenza presso le strutture della società ADA Srl di Castel San Giovanni;
è rimasto in cosiddetta disponibilità dal 1 ottobre 2022 al 3 maggio 2023; Persona_1
a partire dal mese di ottobre 2022, si è attivata per la ricerca di un nuovo posto di lavoro, in particolare proponendo la candidatura del ricorrente a 132 clienti o potenziali tali e ha Persona_1
partecipato a due colloqui di lavoro, infruttuosi;
trascorsi sette mesi senza che sia stato possibile reperire un nuovo posto di lavoro, in data 3.05.2023 ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come previsto dall'art. 25 comma 24 del CCNL e dall'accordo sindacale sottoscritto nell'ambito della procedura MOL.
La convenuta ha contestato che, contestualmente al licenziamento del ricorrente, avesse CP_2
richiesto altro personale in somministrazione, così come che avesse assunto alle sue dipendenze personale già somministrato e, ritenuta la fondatezza del licenziamento intimato, ha concluso come trascritto in epigrafe.
La causa è stata istruita con l'esame dei testi , Tes_1 Testimone_2 Tes_3
Assegnati i termini ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta per la decisione.
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è stato assunto a tempo indeterminato da in data 02.11.2020, con Parte_1 CP_1 somministrazione, pure a tempo indeterminato, a favore di che lo ha impiegato nell'ambito di CP_2
un appalto per i servizi di confezionamento presso uno stabilimento sito a Gattatico (RE).
L'assunzione è avvenuta con inquadramento di operaio di 2° livello, in base al CCNL applicato dalla convenuta e per le mansioni di operaio manovale (docc. 2,3 ric. e 1 conv.).
CP_ Con lettera datata 03.05.2023, ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giustificato CP_1
motivo oggettivo, così motivato:
pagina 4 di 9 “ è costretta a comunicarle con la presente il suo licenziamento per giustificato motivo CP_1 oggettivo per mancanza di occasioni di lavoro come previsto dall'art. 25 del CCNL delle Agenzie di
Somministrazione di lavoro.
Nonostante l'attivazione della procedura prevista dall'art. 25 stesso a far tempo dallo scorso
03/11/2022 con la firma dell'accordo sindacale il 01/12/2022, nonostante il completo adempimento degli impegni assunti con l'accordo medesimo e nonostante i ripetuti tentativi di reperirle posizioni lavorative idonee, persiste l'assenza di occasioni di lavoro per il suo profilo professionale specifico. CP_ In ragione di quanto sopra esposto in conferma pertanto il suo licenziamento a far tempo da oggi,
3 maggio 2023” […].
Circa le ragioni, sopra riportate, del licenziamento de quo, vanno fatte due considerazioni preliminari: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel contratto di lavoro somministrato si atteggia in modo peculiare in quanto il motivo oggettivo del licenziamento consiste nel mancato reperimento da parte dell'agenzia di somministrazione di occasioni di lavoro per il lavoratore e, pertanto, coincide, in negativo, con l'oggetto stesso dell'obbligazione contrattuale dell'agenzia di somministrazione (che è appunto reperire occasioni di lavoro per il somministrato), nonché con il contenuto dell'obbligo di repêchage che incombe sul datore di lavoro. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n.26607/2019: “nella particolare struttura del rapporto di lavoro somministrato, la ricerca di altra occupazione ai fini dell'obbligo di repêchage finisce per coincidere con l'oggetto dell'adempimento contrattuale dell'agenzia nei confronti del dipendente”;
l'onere della prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, nonché del corretto assolvimento dell'obbligo di repêchage, grava sul datore di lavoro, così come grava sul debitore (in questo caso, sempre il datore di lavoro) la dimostrazione di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali (cfr. ex multis Cass. n.10435/2018; Cass. n. 2159/2018).
Da quanto rilevato deriva che, nel caso in esame, ai fini dell'assolvimento del proprio onere probatorio, avrebbe dovuto dimostrare in giudizio di aver fatto tutto quanto era da essa esigibile al CP_1
fine del ricollocamento del lavoratore in disponibilità, prima di procedere al suo licenziamento.
In particolare, tale onere probatorio risulta così declinato dalla Suprema Corte nella sentenza n.
26607/2019: “il legittimo esercizio del potere di recesso da parte del somministratore nei confronti del dipendente a tempo indeterminato, per ragioni estranee alla sfera soggettiva, è subordinato alla dimostrazione della impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro
pagina 5 di 9 compatibili con la professionalità originaria o acquisita del dipendente, nonché dell'impossibilità di mantenere lo stesso in condizione di ulteriore disponibilità”.
L'onere della prova di cui sopra non risulta soddisfatto. ha allegato di essersi impegnata, per il periodo di sette mesi previsto dallo stesso CCNL, CP_1
al fine di reperire un'occupazione a . A tal riguardo ha prodotto un prospetto Excel Parte_1 con l'elenco delle aziende contattate per proporre la figura professionale del ricorrente (doc.11 conv.) e una breve sintesi dell'esito della relativa corrispondenza;
le e-mail inviate ai potenziali clienti (doc.21 conv.); nonché i documenti attestanti la fissazione di due colloqui (doc.12-13-14 conv.).
Tuttavia, in primo luogo, non è allegato (né tantomeno provato) che le aziende destinatarie dell'offerta di lavoro (indicate nel citato prospetto di Excel) costituissero tutto il bacino di clientela di CP_1
né è stato precisato come esse siano state selezionate e, quindi, se siano state individuate in base a un possibile effettivo interesse alla professionalità del lavoratore.
In secondo luogo, dalle annotazioni riportate nel medesimo prospetto Excel, escludendo quelle che hanno dato riscontro negativo, emerge che alcune aziende hanno chiesto di ricevere la missiva ad un altro indirizzo e-mail (Capitelli F.lli srl;
; ), altre hanno chiesto di richiamare in CP_3 CP_4
un secondo momento, per una momentanea assenza del referente (Infissi Alluminio Valtidone;
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; Etf srl;
CP_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
Eco e circa trenta aziende non hanno Controparte_10 CP_11
risposto.
Non vi è alcuna prova che abbia successivamente provveduto a inoltrare la proposta al CP_1
diverso indirizzo indicato dal cliente, a richiamare, o a inviare dei solleciti per ottenere risposta.
Inoltre, dal prospetto Excel emerge che in data 21.4.2023 era in attesa di feedback da parte CP_1
di e, il medesimo giorno, ha proposto il dipendente a mezzo e-mail a quattro aziende (Unitec Pt_2
srl; Vs Automation srl;
Tecnostrutture; Tecnomax); tuttavia, non vi è prova dell'esito dei suddetti contatti e, anzi, il licenziamento è stato intimato già in data 03.05.2023.
Considerato che la convenuta era in attesa di feedback delle suddette altre aziende, non ha CP_1
neppure spiegato perché non fosse stato possibile mantenere il lavoratore in condizione di ulteriore disponibilità, avendo optato invece per il licenziamento.
Né dall'esame dei testi della convenuta risulta che sia stata effettuata attività ulteriore rispetto all'invio delle mail di cui al documento 21.
pagina 6 di 9 Ancora, è incontestato tra le parti (e quindi costituisce fatto pacifico ai sensi dell'art. 115 cpc) che
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abbia assunto e somministrato altri lavoratori per svolgere mansioni analoghe a quelle del CP_1
ricorrente.
La convenuta, invero, ha ammesso la circostanza: “Non può, cioè, essere considerato rilevante il fatto che nello stesso periodo l'ApL abbia somministrato ad altri utilizzatori altri lavoratori con qualifiche analoghe al lavoratore licenziato;
così come del tutto irrilevante è il fatto che abbia cercato in CP_1 quel periodo lavoratori con qualifiche analoghe” […]; “L'Agenzia per il lavoro non può infatti imporre ai propri clienti alcun lavoratore che non sia da essi accettato” (pag. 9 della memoria di costituzione).
Sul punto, va osservato che, sebbene sia vero che l'agenzia per il lavoro non possa imporre ai propri clienti alcun lavoratore che non sia da essi accettato, l'agenzia stessa, al fine di fornire la dimostrazione dell'impossibilità di reperire occasioni di lavoro compatibili con la qualifica del dipendente a tempo indeterminato che poi licenzi, è comunque tenuta a spiegare se agli utilizzatori, cui siano stati somministrati altri lavoratori con qualifiche analoghe al lavoratore licenziato, avesse rappresentato la disponibilità del dipendente, ovvero chiarire le ragioni per le quali avesse preferito proporre lavoratori diversi. non ha indicato quali e quanti fossero questi altri utilizzatori, né quali ragioni l'abbiano CP_1
portata a somministrare altri lavoratori con qualifiche analoghe al lavoratore licenziato
Per le ragioni esposte deve escludersi che la convenuta abbia dimostrato l'impossibilità di reperire occasioni di lavoro compatibili con la professionalità del ricorrente.
Una menzione va fatta con riferimento alla procedura ex art.25 CCNL, il cui mancato rispetto è stato rilevato dal ricorrente solo nelle note conclusive, con particolare riferimento all'osservanza di tutti i passaggi ivi previsti,
A fronte della conclusione sopra rassegnata, è sufficiente osservare che l'esatta osservanza degli incombenti della procedura non basta né a rendere legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, né a provare di aver assolto all'obbligo di ricollocamento del lavoratore. In punto, infatti, la
Suprema Corte nella sentenza n.26607/2019 ha affermato che “In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lo svolgimento della procedura di riqualificazione professionale ex art. 25 del c.c.n.l. del 7 aprile 2014 non esonera il datore di lavoro dall'onere della prova dell'impossibilità di reimpiego del dipendente, in applicazione della disciplina legale in materia, non derogata, sul punto, dalla contrattazione collettiva,
pagina 7 di 9 potendo l'esito della procedura suddetta costituire elemento indiziario valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio”.
Nel caso di specie l'osservanza - in tesi - della procedura MOL non è apprezzabile come dirimente elemento indiziario, in quanto il restante materiale probatorio offerto dalla convenuta, in precedenza esaminato, non denota una effettiva ed esaustiva attività di reperimento di occasioni di lavoro, considerate le plurime omissioni, sintomatiche di leggerezza nell'assolvimento del relativo obbligo.
Deriva da quanto esposto che non ha assolto al proprio onere probatorio e, pertanto, non CP_1
risulta provato che il licenziamento si basi su una effettiva e concreta impossibilità di ricollocamento del ricorrente, con conseguente violazione dell'obbligo di repêchage.
Ne consegue l'illegittimità del licenziamento comminato al ricorrente in data 03.05.2023.
Quanto alla tutela applicabile, viene in considerazione l'art.3 comma 1 D.Lgs. 23/2015.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con la condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.
Considerato l'espresso riferimento operato dall'art.3 comma 1 D.Lgs. 23/2015 all'ultima retribuzione per il calcolo del TFR, non può essere accolta la domanda subordinata della convenuta di parametrare l'indennità di cui alla citata norma alla misura dell'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore prima del licenziamento.
Pertanto - tenuto conto della breve durata del rapporto, pari a due anni e mezzo, in relazione tuttavia alle dimensioni della convenuta che, come non è stato contestato, conta oltre venti sedi e quasi 1500 dipendenti - l'indennità è determinata nella misura equivalente a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€1.269,40, come determinata dal ricorrente e non contestata dalla convenuta).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per le quattro fasi del giudizio, come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettate e/o disattese:
1) dichiara illegittimo il licenziamento comminato al ricorrente con lettera datata 03.05.2023 e, per l'effetto, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna CP_1 al pagamento a favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a dieci mensilità
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pagina 8 di 9 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(€1.269,40), oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria;
2) condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida CP_1 in €4.629,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Brescia, 13 giugno 2025
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. Giulia Delli Carri.
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