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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 71 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa IL ZZ Presidente rel ed est
Dr.ssa Maria Tulumello Consigliera
Dr.ssa Renata Fermanelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.71 /2024 promossa con atto di citazione in riassunzione dd 27.3.2024 da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to Federico Rosa del Foro di Trento contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avv.to Danilo Pezzi del Foro di Trento
Conclusioni di Parte_1
contrariis reiectis voglia la Corte d'appello di Trento:
- in via principale: - respingere l'appello proposto dal dott.
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare CP_1
che, per le causali spiegate in causa il dott. è debitore CP_1
dell'ing. dell'importo di € 103.200,32 (o della diversa Parte_1
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia) come liquidato dal
1 Tribunale di Trento nella sentenza n. 698/2016 di data 6.7.2016, avendo tale sentenza già dedotto gli acconti pagati dal dott. sino a tutto CP_1
il 25.7.2006, importo da maggiorarsi degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche dalle singole scadenze (prima scadenza 23.11.2004) al saldo effettivo;
quindi, eseguita l'imputazione delle somme in acconto pagate dal dott.
a far tempo dal 21.3.2019 agli interessi ed alle spese ai sensi e CP_1
per gli effetti dell'art. 1194 c.c., condannare il dott. al CP_1
pagamento in favore dell'ing. della somma che sarà Parte_1
accertata dovuta a titolo di capitale, interessi e spese;
- ancora, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il dott. al pagamento integrale, in favore dell'ing. CP_1 Pt_1
dei compensi legali, dellespese di lite di tutti i gradi di giudizio
[...]
(procedimento di primo grado, procedimento d'appello, procedimento avanti alla Corte di cassazione, procedimento di riassunzione), oltre ad
I.V.A., C.N.P.A., spese documentate (spese per copie, spese per consulenti, tasse di registro e diritti) e rimborso forfettario delle spese generali.
In via istruttoria (subordinata):
- per l'ipotesi di ammissione delle prove orali articolate da controparte, si insiste perché il Collegio voglia ammettere l'appellato alla prova contraria chiesta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.12.2016;
- si ribadiscono le eccezioni di incapacità del teste avversario avv. AO
MA per i motivi esposti nell'istanza di data 19.3.2018 ed a verbale
d'udienza di data 27.3.2018, da intendersi qui per integralmente riproposti;
- si ribadiscono le eccezioni di incapacità del teste , Testimone_1
già sollevate a verbale d'udienza di data 16.1.2018, da intendersi qui
2 per integralmente riproposte, nonché dei testi e Testimone_2 Tes_3
[...]
Conclusioni di CP_1
previo rigetto di tutto quanto richiesto dal nel presente giudizio di Pt_1
rinvio e tenuto conto di quanto statuito dalla ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 36388/2023 emessa nel giudizio di legittimità sub RG. 28822/2019, avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Trento n. 54/2019 (resa nella causa sub. RG. 235/2016), pubblicata e contestualmente comunicata alle parti dalla Cancelleria il
29.12.2023, si ribadiscono le richieste e domande tutte formulate sia nel merito che in via istruttoria nella fase di gravame sub RG 235/2016 che si riportano qui integralmente come precisate con foglio autorizzato di precisazione delle conclusioni del 24.09.2018, e quindi:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, in riforma della sentenza n.
698/2016 – Rep. n. 1650/2016 emessa dal Tribunale di Trento in data
25/6/2016 depositata in Cancelleria il 6/7/2016 e mai notificata, nel procedimento di primo grado R.G. 3190/2014 e ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
Sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale che, secondo le prospettazioni dell'appellato a verbale dell'udienza del 27/3/2018, potrebbe essere stato avviato nei confronti dei testi e in relazione alla loro Testimone_4 Testimone_3
deposizione testimoniale resa alla Corte Appello di Trento nell'udienza del giorno 16/1/2018;
NEL MERITO
Previa reiezione delle domande tutte proposte in causa dall'appellato
, vuoi nel merito vuoi in via istruttoria ed ogni altra in Parte_1
qualunque momento formulata, così giudicare:
3 In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2959 CC. del decreto azionato in via monitoria all'Ing. nei confronti di e per cui nulla è Parte_1 CP_1
dovuto;
In via principale:
- ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il Sig. ha già provveduto a pagare tutti gli onorari e CP_1
le spese richieste dall'Ing. Parte_1
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello incidentale svolto dall'appellato;
- condannare ai sensi dell'art. 96 CPC l'Ing. al pagamento a Parte_1
favore del Sig. della somma che sarà determinata di CP_1
giustizia;
In via subordinata ed in caso di mancato accoglimento della domanda principale:
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale conferita nell'incarico dd. 19/11/2003 che prevede la corresponsione di un compenso a titolo di spese calcolato nella misura del 30% sugli importi degli onorari, in quanto clausola abusiva e/o in ogni caso si chiede di accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale conferita nell'incarico dd. 19/11/2003 in quanto clausola vessatoria e non specificamente approvata con doppia sottoscrizione, con conseguente riduzione della somma ingiunta per l'importo di € 37.590,34
(trentasettemilacinquecentonovanta/34) e/o in caso ed in mancanza di accoglimento della richiesta di accertamento di nullità della clausola vessatoria contenuta nel conferimento di incarico dd. 19/11/2003 ridursi ad € 8.508,33 (ottomilacinquecentootto/33) l'importo richiesto a titolo di spese in quanto illegittimamente calcolato anche sull'attività svolta nella fase peritale di cui all'incarico dd. 31/3/2003 che nulla prevede in punto;
4 - accertare l'intervenuta prescrizione degli interessi richiesti secondo la modalità indicata nella narrativa dell'atto d'appello ed in ogni caso stabilire la data di decorrenza degli stessi;
- accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo della somma di capitale richiesta dall'Ing. con decreto ingiuntivo opposto per le Parte_1
ragioni lamentate dall'appellante nella narrativa dell'atto d'appello e per l'effetto ridursi la somma ingiunta per € 11.478,25
(undicimilaquattrocentosettantotto/25) o per € 27.913,63
(ventisettemilanovecentotredici/63);
IN VIA RICONVENZIONALE:
- disporsi CTU diretta alla verifica della congruità delle somme esposte dall'Ing. per le prestazioni professionali effettuate a favore Pt_1
dell'appellante e condannarsi l'Ing. a restituire al CP_1 Pt_1
Sig. quanto eventualmente ricevuto in eccedenza, specie CP_1
dopo l'eventuale assunta CTU, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- accertati e dichiarati gli errori commessi dall'Ing. negli Parte_1
incarichi conferiti per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto
d'appello, condannarsi conseguentemente l'Ing. a risarcire Parte_1
il danno subito dal Sig. che viene stimato in via CP_1
equitativa nell'importo di e 70.000,00 (settantamila/00) o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo, specie dopo l'eventuale assunta CTU;
- condannare l'Ing. a risarcire il danno non patrimoniale Parte_1
subito dal Sig. per le causali di cui alla narrativa CP_1
dell'atto d'appello, nell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) determinato in via equitativa, o nella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia;
- condannare l'Ing. a rimborsare al Sig. la Parte_1 CP_1
somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli interessi per le causali indicate in narrativa dell'atto d'appello;
5 IN OGNI CASO:
A.) Confermare la già disposta sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 698/2016 Tribunale Trento;
B.) Con vittoria di competenze, diritti, onorari e spese per entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A.) Confermarsi e comunque dichiararsi la già dichiarata declaratoria di inammissibilità della richiesta dell'appellato a prova contraria sui capitoli dell'appellante ammessi dalla Corte per i quali è stata disposta
l'assunzione testimoniale;
B.) Rimettersi la causa in istruttoria per l'assunzione dei mezzi di prova formulati dall'appellante nel primo grado del giudizio, in particolar modo nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CPC per quanto non ammesso dalla Corte d'Appello con l'ordinanza dd. 4 luglio 2017 e così in particolar modo i capitoli dal n. 1 al n. 19, dal n. 21 al n. 47, dal n. 49 al n. 51, n. 54, dal n. 60 a n. 82.
In caso di ammissione della prova orale formulata da controparte si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
C.) Disporre CTU per accertare e quantificare i danni subiti dall'appellante per l'attività asseritamente prestata in CP_1
suo favore dall'Ing. ed oggetto di contestazione;
Parte_1
D.) Disporsi CTU per verificare la congruità e la conformità a legge altrimenti comunque l'erroneità delle singole appostazioni della parcella dell'Ing. e comunque delle singole componenti del credito Pt_1
esposto dallo stesso nei confronti dell'appellante per i CP_1
lavori per cui è causa:
E.) Disporre il richiamo della CTU OT.ssa perché Persona_1
risponda alle osservazioni che al suo elaborato peritale ha mosso la
OT.ssa Consulente dell'appellante; Per_2
6 F.) Respingere comunque tutte le istanze istruttorie, vuoi a prova diretta vuoi a prova contraria, formulate dall'appellato per Parte_1
inammissibilità, tardività, inconferenza e/o irrilevanza e comunque per le ragioni tutte già esposte dall'appellato al riguardo nei propri scritti del primo e del secondo grado del giudizio”.
In ogni caso: anche all'esito della sentenza di Cassazione ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 36388/2023 emessa nel giudizio di legittimità sub RG. 28822/2019, provvedersi alla integrale compensazione delle spese del presente grado d'appello in riassunzione, nonché di quelle del giudizio avanti la Corte di Cassazione sub RG. 28822/2019, determinata ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche il tutto oltre accessori come per legge previsti.
FATTO e DIRITTO
Su ricorso monitorio depositato da il Tribunale di Trento ha Parte_1
emesso decreto ingiuntivo n. 2266/2014, provvisoriamente esecutivo, con cui ha ingiunto a il pagamento al ricorrente CP_1
dell'importo di € 129.138,63 comprensivo di accessori, oltre interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Dlgs 231/02 e alle spese di procedura;
ciò sulla base della parcella vidimata dall'Ordine degli
Ingegneri di Trento del 5.8.2008 di € 162.891,49, dedotti i pagamenti che il professionista assumeva di avere ricevuto, parcella riguardante il corrispettivo di prestazioni professionali svolte tra il 31.3.2003 e l'estate del 2005 relative alla verifica della condizione statica di un edificio in Mezzolombardo, progettazione di interventi, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
de quo . A sostegno dell'opposizione ha esposto di aver iniziato nell'anno 2001 lavori di costruzione della sua nuova abitazione sulla p.f.
1558/9 C.C. Mezzolombardo, precisando di averne affidato la realizzazione a diverse imprese e di avere nominato quale direttore lavori
7 un architetto che aveva in precedenza realizzato il progetto architettonico-strutturale di detto edificio. A distanza di circa due anni dall'inizio dei lavori avendo riscontrato vizi e difetti diffusi in tutto l'immobile aveva affidato all'ing. , nel marzo 2003, incarico Parte_1
di valutare i lavori svolti e, in modo particolare, di valutare vizi e difetti della fase progettuale ed esecutiva. Affermava che l'opposto dopo esame della documentazione e attività di sopralluogo gli aveva rappresentato una situazione assai grave, palesando dubbi sulla tenuta statica dell'edificio con rischio di cedimento e crolli, stimando danni per un importo superiore ai costi di costruzione dell'edificio, tanto che esso opponente era stato costretto a trasferirsi con la propria famiglia in una abitazione più piccola e aveva iniziato da allora a soffrire di problemi di salute anche dal punto di vista psichiatrico. In tale contesto su sollecitazione dello stesso ing. egli aveva revocato l'incarico Pt_1
all'allora direttore lavori e lo aveva affidato in data 19.11.2003 allo stesso ing. il quale aveva poi svolto tale incarico sino al Pt_1
15.02.2004.
L'opponente ha esposto altresì di aver anche promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti delle imprese appaltatrici allegando perizia estimativa dei danni redatta dal e di avere Pt_1
nominato quest'ultimo quale proprio CTP. Il inoltre aveva redatto Pt_1
perizia con cui aveva stimato il danno subito dall' opponente, suddividendone la responsabilità tra i vari soggetti che avevano operato nel cantiere. Egli aveva revocato l'incarico al con missiva del Pt_1
22.11.2006, previa sospensione dello stesso già nell'agosto 2025.
Ha affermato che l'incarico prestato quale direttore lavori dal era Pt_1
stato svolto per un periodo limitato nel tempo (meno di 3 mesi) e circoscritto anche quanto alle prestazioni svolte;
detto incarico non era stato svolto diligentemente dal momento che vi era stato anche un allagamento parziale dell'immobile di liquami nel mese di novembre
8 2007 avvenuto per mancati allacciamenti dei sifoni alla rete delle acque nere ed esso opponente aveva dovuto sostenere spese pari ad € 1.500,00 oltre IVA per l'allacciamento, oltre al disagio per la pulitura e la disinfezione.
Inoltre i gravi vizi che il professionista aveva rappresentato non si erano affatto rivelati tali e neppure si erano verificati i paventati crolli. Anche le somme quantificate dal all'esito dell'ATP si erano rivelate del Pt_1
tutto esorbitanti rispetto a quanto poi effettivamente riconosciuto.
Ha affermato di non aver mai approvato né apposto sottoscrizioni a preventivi e parcelle del professionista, disconoscendo le sottoscrizioni che risultavano ad essi apposte
H a poi sostenuto di avere già pagato €115.231,11, di cui solo
€45.231,11 oltre IVA regolarmente fatturati, ed € 70.000 invece mai fatturati e pagati in contanti senza che il rilasciasse quietanza. Ha Pt_1
affermato che nulla più doveva al la cui pretesa era anche del Pt_1
tutto sproporzionata rispetto al compenso riconosciuto a precedenti professionisti.
Ha anche eccepito la nullità della clausola, ritenendola vessatoria, che prevedeva a suo carico il pagamento di un rimborso spese pari al 30% dell'ammontare degli onorari.
Infine ha eccepito che l'avverso credito era prescritto ex art. 2956 n. 2) cod. civ non avendo l'opposto compiuto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
prescritti erano anche gli interessi operando la prescrizione breve ex art 2948 cc,
Ha da ultimo evidenziato che l'importo di cui al decreto ingiuntivo era in ogni caso errato nel calcolo anche rispetto ai preventivi a cui il Pt_1
aveva fatto riferimento posto che a fronte di € 117.660,38 (oneri esclusi) era stato ingiunto, su richiesta del il pagamento di € 129.138,63 Pt_1
Ha chiesto oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto anche la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale
9 subito per lo stress emotivo ed il disagio psicologico patito in corso d'opera e di quello patrimoniale per gli errori commessi dal professionista, oltre che ex art. 96 c.p.c.. si è costituito rappresentando che le prestazioni Parte_1
professionali svolte erano state complesse ed impegnative e si erano protratte per lungo tempo.
Quanto ai pagamenti effettuati dal ha ribadito che CP_1
quest'ultimo gli aveva corrisposto solo l'importo di € 43.231,11 a titolo di acconto sul maggior compenso dovuto interamente fatturato e già sottratto dall'importo azionato monitoriamente,
Ha affermato che le sottoscrizioni apposte dal “per ricevuta ed CP_1
accettazione“ sui due preventivi di fattura azionati in giudizio erano autentiche.
Ha contestato anche la prescrizione e la pretesa vessatorietà della clausola censurata da controparte, ha negato la esistenza di errori di calcolo ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'espletamento di CTU grafologica per la verifica delle autenticità delle sottoscrizioni
E' stata espletata la CTU grafologica;
sono state rigettate dal G.i. le richieste di prova testimoniale avanzate dall'opponente; in sede di precisazione delle conclusioni esse sono state riproposte e con sentenza n. 698/2016 del 25.6/6.7.2016 il Tribunale di Trento le ha nuovamente rigettate .
Il primo giudice ha ritenuto l'autenticità delle firme apposte al preventivo del 23.11.2004 e all'avviso di parcella del 28.7.2006, “per ricevuta ed accettazione” ed ha ritenuto che con ciò il avesse CP_1
operato riconoscimenti di debito;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito in estrema sintesi motivando che l'eccezione non poteva esser fatta valere dalla parte che sosteneva di aver estinto il debito pagando una somma inferiore a quella richiesta ( come nella fattispecie, avendo affermato di aver pagato € CP_1
10 115.231,11 su € 129.138,63 richiestigli) trattandosi di difesa incompatibile con siffatta presunzione;
ha escluso anche la prescrizione per gli interessi: ha escluso che la clausola contestata fosse invalida.
Ha osservato che mancava la prova dei pretesi pagamenti ulteriori rispetto a quanto riconosciuto dal stante anche la inammissibilità Pt_1
delle prove orali.
Ha invece ritenuto che il credito ingiunto non fosse conforme ai preventivi di fattura dallo stesso richiamati e sottoscritti per Pt_1
accettazione dal ed ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo CP_2
opposto, condannando il al pagamento in favore dell'ing. CP_1 Pt_1
della minor somma di € 103.200,32 oltre interessi ex D. Lgs. n.231/2002 dal dovuto al saldo;
Ha respinto la domanda di risarcimento danni del e condannato il al pagamento dei 2/3 delle spese CP_1 CP_1
processuali, compensandole per 1/3
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale CP_1
affidandosi a nove motivi d'appello: egli ha lamentato
1) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al mancato accoglimento della richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie: violazione dell'art. 2697 c.c.”;
2) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al riconoscimento dell'autenticità delle firme disconosciute ed al conseguente riconoscimento di debito”
3) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla mancata ammissione della CTU sulla realizzazione delle opere e la congruità degli importi: violazione dell'art. 2697 c.c.”;
4) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine a mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Violazione dell'art. 2956 c.c.”;
11 5) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta mancata prova dei pagamenti: violazione dell'art. 2697 c.c.”;
6) ) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al rigetto delle domande risarcitorie formulate da parte appellante”;
7) “ A) Violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2948 c.c.: errata statuizione sulla condanna al pagamento degli interessi per rigetto dell'eccezione di prescrizione degli stessi;
(B) Violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1224 e 1284 c.c. e d.lgs 231/2002: errata statuizione sulla condanna al pagamento degli interessi moratori”;
8) “Violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto in relazione all'aumento del 30% dell'importo dell'onorario”
9) “Violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 96 c.p.c.: errata statuizione sulla mancata condanna di controparte per lite temeraria”.
A sua volta oltre a richiedere il rigetto dell'appello Parte_1
principale ha formulato appello incidentale con motivi afferenti la ritenuta errata quantificazione del credito effettuata in sentenza in €
103.200,32 anziché in € 129.138,63 come richiesto con il ricorso monitorio. Ha lamentato in particolare:
1) l' errata applicazione, sul capitale liquidato in sentenza, delle aliquote I.V.A. e Inarcassa indicate e calcolate nel 2% e nel 20%, nonostante la vigenza, nel 2016, all'epoca del deposito della sentenza, di aliquote di legge rispettivamente pari al 4% ed al 22%;
2) l'errato scomputo dall'importo liquidato dal Tribunale in favore di esso appellato per sorte capitale della somma di € 57.000,00, somma che, essendo comprensiva di contributo e dell'I.V.A., avrebbe CP_3
12 dovuto essere scomputata in capitale ed accessori, al fine di rendere omogeneo il conteggio;
3) l'errata liquidazione del residuo importo ancora dovuto ad esso appellato conseguente alla mancata individuazione, nel complessivo importo degli acconti versati dall'appellante all'appellato, della somma di € 1.637,12 a titolo di spese documentate ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 di cui alla fattura n. 32/2004;
4) l'errata quantificazione delle spese generali, indicate in sentenza nell'aliquota pari al 30% dell'onorario, ma quantificate in una percentuale del 20,72%.
La Corte d'appello con ordinanza del 4.7.2017 oltre a disporre il rinnovo della CTU ha ritenuto l'opportunità della ammissione dei capitoli di prova n. 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 formulati dal CP_1
con la memoria istruttoria di primo grado inerenti al pagamento in contanti anche da parte di terzi per conto del a favore dell'ing. CP_1
di parte del corrispettivo. Non ha ammesso alla prova Pt_1 Pt_1
contraria per tardività dell'istanza.
Respinte le richieste della difesa del di “ modifica/revoca” della Pt_1
ordinanza istruttoria è stato dato corso alla CTU e alle prove orali ammesse formulate dal CP_1
Con sentenza n. 54/2019 la Corte in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Trento n. 698/2016, ha così deciso:
“accerta in euro 43.000,32 il residuo credito dell'ing. e per Parte_1
l'effetto condanna il dott. al pagamento di tale importo CP_1
oltre interessi determinati come nella sentenza impugnata;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Parte_1
dichiara compensate per due terzi tra le parti le spese dell'intero giudizio e condanna a rifondere a il terzo CP_1 Parte_1
restante determinato, a compensazione già operata, per il primo grado in euro 4892,00 oltre a euro 3.777,00 per spese, e per il presente grado
13 in euro 3.200,00, nonché al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa di legge.
Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante incidentale Pt_1
i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
[...]
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta, ex art. 13, comma 1, quater DPR 30.5.2002 n. 115”
Quanto al primo motivo dell'appellante principale, vertente sulla mancata ammissione delle prove orali in primo grado, la Corte si è riportata all' ordinanza ammissiva, in parte, delle prove orali dell'opponente a cui era seguita l'assunzione delle stesse. Ha altresì ribadito la inammissibilità della richiesta di prova contraria formulata dal
(con diversa motivazione rispetto all'ordinanza istruttoria ovvero Pt_1
perché vertente su fatti negativi).
Ha rigettato il secondo e il terzo motivo di appello osservando quanto alle censure mosse alla CTU grafologica in primo grado che anche la
CTU svolta in grado di appello aveva motivatamente concluso per la autenticità delle sottoscrizioni;
ha poi ritenuto condivisibile la motivazione del primo giudice secondo cui essendo stata apposta la sottoscrizione del “per ricevuta ed accettazione” non vi era CP_1
spazio per accertare (a mezzo CTU) un diverso credito del rispetto Pt_1
a quello accettato dal CP_1
Ha poi ritenuto che effettivamente sussistessero gli errori di calcolo come da sentenza di primo grado confermando la quantificazione del credito complessivo in € 103.200,32 ; ha però ritenuto che le prove orali esperite, “ confermate le valutazioni di ammissibilità e rilevanza della prova sulle circostanze ammesse, che non incorre in alcun divieto nonché la capacità a deporre dei testi” avessero dato conto di episodi di pagamenti in denaro contante fatti dal o da suoi congiunti per CP_1
un ammontare complessivo di € 50.000,00; sul punto ha valorizzato le deposizioni dei testi AO MA, avvocato e fratello dell'appellante,
14 della teste , del teste e della moglie del Testimone_5 Testimone_3
in regime di separazione dei beni . Ha anche CP_1 Testimone_1
rilevato che trattandosi di pagamenti “in nero” andavano detratti anche gli importi addebitati per ed Iva ed ha quantificato in € CP_3
42.000,32 l'importo dovuto oltre interessi determinati come nella sentenza impugnata.
Ha invece rigettato i motivi di appello n. 4 nonché 6,7,8,9.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
formulando sei motivi;
ha resistito il con controricorso e CP_1
ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il ricorrente principale con primo motivo, articolato in tre submotivi, ha lamentato con riferimento alle prove ammesse dalla Corte di Appello
a) la nullità dell'ordinanza collegiale del 4.7.2017 e quella conseguente della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Trento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 156, 157, 158 e 159 c.p.c. in coordinato disposto con gli articoli 279 commi 4° e 5° c.p.c. e 359
c.p.c.;
b) la nullità dell'ordinanza collegiale del 4.7.2017 e quella conseguente della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Trento, in relazione al combinato disposto degli articoli 156, 157, 158 e 159 c.p.c. e degli articoli 244 c.p.c. e 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 e 1417 cod. civ.;
c) (subordinatamente ai submotivi a e b, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 244
c.p.c. e 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 e 1417 cod. civ..
Col secondo motivo, articolato in tre submotivi, il ricorrente ha lamentato che le testimonianze assunte dalla Corte d'Appello non erano state valutate con la dovuta prudenza sotto il profilo dell'attendibilità dei testi , avendo la Corte ignorato il fatto che da numerosi documenti prodotti, dettagliatamente indicati emergeva uno “stato di diffidenza” di nei confronti dell'ing. da quest'ultimo CP_1 Pt_1
15 contraccambiato, del tutto incompatibile con l'ipotesi che il CP_1
potesse avere effettuato tramite terzi pagamenti successivi in contanti per
€ 50.000,00, senza neppure farsene rilasciare ricevuta, ed assume che nel valutare attendibili le deposizioni dei testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_1
di MA AO la Corte d'Appello non abbia tenuto conto di tutti gli elementi probatori acquisiti.
Ha quindi invocato a) la nullità delle deposizioni dei testi e della sentenza impugnata ai sensi degli articoli 156, 157, 158 e 159 cod. civ., 246 c.p.c. e 1269 cod. civ.; b) la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.; c)
l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con terzo motivo ha stigmatizzato la mancata ammissione da parte della
Corte d'Appello di Trento della prova testimoniale contraria da egli richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. del 18.1.2016 sulle circostanze di prova orale ammesse in favore della controparte, coi propri testi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. del
29.12.2015, riproposta nelle conclusioni di primo grado del 16.3.2016 e nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello del 22.12.2016, prova contraria che la Corte d'Appello di Trento dapprima, aveva ritenuto non tempestivamente richiesta, e che poi nella sentenza impugnata aveva invece ritenuto tempestivamente richiesta, ma inammissibile perché volta alla dimostrazione di un fatto negativo: il ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia fornito sul punto una motivazione meramente apparente
I successivi motivi del ricorso principale, sono stati avanzati invece dal solo in via subordinata rispetto ai primi tre motivi. Pt_1
a sua volta ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale CP_1
e proposto ricorso incidentale con due motivi di impugnazione.
16 Col l primo motivo il ha lamentato , in relazione all'art. 360 CP_1
comma primo n. 3) c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell'art. 2956 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c. in tema di prescrizione presuntiva del credito vantato dall'ing. Ha asserito Pt_1
che pur avendo egli sollevato fin dall'atto di opposizione e riproposto col quarto motivo di appello, in secondo grado, l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ., la Corte d'Appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, l'aveva erroneamente respinta.
Con secondo motivo del ricorso incidentale ha invocato la violazione ed errata applicazione del D. Lgs. n. 231/2002 in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c. in tema di illegittima applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002; ciò lamentando che Corte d'Appello di Trento aveva respinto il suo settimo motivo di appello, inerente all'applicazione al credito dell'ing. degli interessi previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, Pt_1
decorrenti dal 30° giorno successivo alla costituzione in mora, anziché degli interessi legali, benché non si trattasse di una transazione commerciale tra imprese, per essere il un semplice committente CP_1
e l'ing. un professionista, con la motivazione dell'esistenza di Pt_1
un'espressa pattuizione delle parti riguardo all'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, non considerando che la clausola relativa a tali interessi era una clausola vessatoria.
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 36388/2023 ha accolto i primi due submotivi del primo motivo del ricorso principale di Pt_1
ritenendo superfluo l'esame del terzo submotivo e assorbiti i restanti motivi;
ha altresì respinto i due motivi del ricorso incidentale del ha pertanto cassato la sentenza di appello in relazione ai CP_1
submotivi accolti e rinviato alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità
La Corte nell'accogliere i i primi due submotivi del primo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente, ha osservato che il
17 Tribunale di Trento aveva ribadito in sentenza, a seguito di riproposizione delle istanze istruttorie nelle conclusioni rassegnate dall'opponente, quanto deciso con ordinanza durante l'istruttoria, e non aveva ammesso “ la prova testimoniale articolata da CP_1
sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. con motivazione analitica circa le ragioni di inammissibilità e di irrilevanza della formulazione di tali capitoli
(capitolo 20 contrario a prova documentale prodotta da parte attrice;
capitoli 48 e 59 perché formulati genericamente e non circostanziati quanto al luogo ed al periodo delle dazioni di denaro, né quanto all'importo dei singoli versamenti;
capitoli 52, 53, 55, 56 e 57 irrilevanti in quanto attinenti a pagamenti non contestati dal come emergente Pt_1
dal riconoscimento compiuto all'udienza del 2.3.2016)” Ha poi osservato che tale valutazione era stata fatta oggetto di primo specifico motivo di appello del contrastato dalla comparsa di CP_1
costituzione in secondo grado del che a sua volta aveva riproposto Pt_1
in subordine la prova testimoniale contraria richiesta in primo grado. Ciò esposto ha censurato il fatto che la Corte d'Appello con l'ordinanza del
4.7.2017 si fosse limitata ad indicare che riteneva necessario dare corso all'istruttoria omessa dal primo giudice e ad indicare come ammissibili e rilevanti i capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. di primo grado del senza fornire CP_1
reale motivazione (mancante poi anche nella sentenza impugnata, che sulla prova diretta del si era limitata a rinviare all'ordinanza del CP_1
4.7.2017) sulle ragioni che l'avevano indotta a disattendere le puntuali motivazioni di inammissibilità e di irrilevanza che erano state fornite dal giudice di primo grado, (confermate invece per gli altri capitoli di prova testimoniale diretta che erano stati riproposti in secondo grado dal
CP_1
18 Ha motivato che la “mera indicazione della prova come ammissibile e rilevante sarebbe stata sufficiente da parte del giudice di primo grado, che é tenuto a motivare solo le ragioni specifiche della mancata ammissione, o quelle di superamento delle specifiche eccezioni sollevate dalla controparte in ordine all'ammissione della prova, ma una volta motivato specificamente il diniego della prova testimoniale nella sentenza di primo grado, tanto da costringere l'originario opponente a riproporre uno specifico motivo di appello per ottenere l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale suddetti, esplicitando le ragioni di critica alle motivazioni di inammissibilità ed irrilevanza addotte dal giudice di primo grado, la Corte d'Appello di Trento, per potere ammettere le prove testimoniali del sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 CP_1
della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. di primo grado riproposti, avrebbe dovuto spiegare, almeno succintamente, come potessero considerarsi come fatti suscettibili di prova testimoniale ex art. 244 c.p.c. quelli riportati nei suddetti capitoli (compiutamente riportati nel ricorso in Cassazione), ancorché contrari a documenti, privi di una collocazione spazio-temporale specifica tale da permettere la verifica della rilevanza del giudice e l'articolazione di una prova contraria, o vertenti su circostanze non contestate, e per quale ragione non fossero condivisibili le ragioni di diniego di tale prova addotte dal
Tribunale di Trento, mentre non l'ha fatto”
Ha aggiunto che “L'assunzione delle prove testimoniali, malgrado
l'eccepita ed in primo grado riconosciuta inammissibilità, confermata dalla lettura dei capitoli di prova che sono stati compiutamente riportati nel ricorso, ha determinato la nullità ex art. 156 c.p.c. (vedi sulla nullità della testimonianza assunta da un teste del quale sia stata preventivamente eccepita l'incapacità a deporre Cass. sez. un. 6.4.2023
n. 9456) delle testimonianze acquisite sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56,
57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c., che sono atti
19 processuali che devono rispondere a determinate regole di ammissibilità
e di tutela del diritto di difesa della controparte, nullità della quale il ha manifestato la volontà di avvalersi tornando a contestare Pt_1
l'inammissibilità (equiparabile a contestazione della nullità della deposizione non essendo richieste formule sacramentali secondo Cass. sez. un.
6.4.2023 n. 9456) subito dopo l'assunzione delle prove e nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, e riferendosi specificamente a tale nullità nel ricorso in Cassazione, per cui l'impugnata sentenza é nulla oltre che per carenza totale di motivazione in ordine al superamento delle ragioni d'inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale riconosciuti nella sentenza di primo grado, anche perché si é basata su testimonianze viziate da nullità, aventi carattere decisivo ai fini della prova del pagamento in contanti di complessivi €
50.000,00 da parte del a favore dell'ing. CP_1 Pt_1
ha riassunto il giudizio affermando che all'esito della Parte_1
ordinanza di cui sopra le questioni al vaglio del giudice del rinvio erano solo quella relativa alle prove orali formulate dall'opponente e “a cascata” il calcolo del compenso professionale da liquidarsi in favore del nei limiti del giudicato interno già formatosi. Pt_1
Ha ribadito nel dettaglio la inammissibilità delle prove orali formulate da controparte;
ha altresì anche ribadito la incapacità nonché la inattendibilità dei testi. Altresì ha comunque ribadito per il caso in cui fossero state ritenute ammissibili le prove orali in contestazione, formulate dal egli doveva esser ammesso a prova contraria. CP_1
Ha dato conto del fatto che dopo la pubblicazione della sentenza di appello controparte aveva eseguito pagamenti in suo favore ed in particolare in data 21.3.2019, il gli aveva bonificato il CP_1
complessivo importo di € 71.461,15 (= tre distinti bonifici pari rispettivamente ad € 13.459,69, € 16.010,46 e € 42.004,98), facendolo precedere dall'invio della lettera di data 21.3.2019; il pagamento di €
20 42.000,98 era stato da controparte imputato “a capitale”, imputazione che, non essendo il pagamento satisfattivo e difettando il consenso del creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 c.c. era priva di effetti dovendo essere rispettati i criteri legali di imputazione degli acconti.
Ha anche dato conto che: in data 17.10.2019 aveva notificato al atto di precetto di data 14.10.2019; il con atto di CP_1 CP_1
citazione di data 14.10.2019, aveva avviato procedimento di opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Trento (n. 4006/2019
R.G.), definito con la sentenza n. 192/2022 di data 4.4.2022, di accertamento del credito dell'ing. nei confronti del dott. Pt_1 CP_1
alla data di notificazione del precetto, nell'ulteriore importo di €
36.901,15; era seguito il pagamento, in data 20.4.2022, da parte del dell'importo di € 38.554,41 illegittimamente imputato quanto a CP_1
€ 10.482,26 a “capitale residuo”, € 419,29 a contributo , € CP_3
2.398,34 a I.V.A., € 23.185,13 a “interessi residui alla data del
21.3.2019”, € 416,13 a “interessi maturati dal 21.3.2019 al 14.10.2019”,
€ 2.099,90 a “interessi al tasso moratorio dal 14.10.2019 (data precetto) al 15.4.2022 sul solo capitale residuo (€ 10.482,26).
Ha anche dato atto aveva appellato la sentenza in data 4.10.2022 la sentenza 192/ 22 del Tribunale di Trento
Da ultimo formulato le conclusioni trascritte in premessa si è costituito in giudizio affermando che il giudice del CP_1
rinvio doveva integrare la motivazione ritenuta carente in ordine all'ingresso delle prove orali sui capitoli 20,48 52, 53,55 ,56 ,57 e 59 della memoria ex art 183 comma 6 n . 2 e in ordine al diniego di quelle formulate e a prova contraria dal Ha dedotto circa la Pt_1
ammissibilità delle proprie prove e ha riproposto le conclusioni tutte del suo atto di appello “originario”.
Quanto alle vicende relative ai pagamenti intervenuti dopo la sentenza della Corte d'appello m. 54 /19 ha confermato di aver pagato di €
21 71.461,15 in data 21.3.2019. In data 17.10.2019 il aveva spiccato Pt_1
precetto per ulteriori € 85.919,29 in forza della citata sentenza;
nel giudizio di opposizione all'esecuzione che ne era seguito con sentenza n.
192/2022 il credito residuo del era stata quantificato in € 36.901,15 Pt_1
anziché nella somma precettata;
confermava di aver pagato al in Pt_1
data 21.4.2022 l'importo di € 38.554,41 con le imputazioni esposte dal e ciò in forza della sentenza n. 192/22 del Tribunale di Trento. Pt_1
L'appello incardinato dal (rg 134/22 Corte d'appello di Trento ) si Pt_1
era concluso con sentenza n. 59/24 con declaratoria di cessazione della materia del contendere e caducazione della sentenza di primo grado n
192/22 essendo stato medio tempore cassata la sentenza della Corte d' appello di Trento e dunque caducato il titolo giudiziale esecutivo.
Ha formulato le trascritte conclusioni.
Rileva questa Corte che sono coperti da giudicato
- l'accertamento della autenticità delle contestate firme apposte dal motivo di appello n.2) e la sussunzione della fattispecie CP_1
nel riconoscimento di debito posto che il relativo capo della sentenza di appello non è stato impugnato in cassazione
- il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito
(motivo di appello n.4) posto che il relativo motivo di ricorso incidentale per cassazione proposto dal è stato respinto CP_1
- il rigetto delle domande risarcitorie del (motivo di CP_1
appello n. 6) posto che il relativo capo della sentenza di appello non è stato impugnato in cassazione
- la applicabilità degli interessi ex dls 231/2002 ( motivo di appello n.7) e il rigetto della eccezione di prescrizione in relazione agli interessi posto che il relativo motivo di ricorso incidentale per cassazione sul punto proposto dal è stato respinto CP_1
- l'accertamento della debenza dell'aumento del 30% dell'ammontare dell'onorario a titolo di spese generali (motivo di
22 appello n.8) posto che il relativo capo della sentenza d'appello non
è stato impugnato in Cassazione
- il rigetto della domanda ex art 96 cpc (motivo di appello n.9 ) non essendovi stata sul punto impugnazione incidentale
All'esito della Ordinanza n. 36388/2023 della Corte della Cassazione e sulla base delle coordinate poste da detta ordinanza va invece verificata l'ammissibilità dei capitoli di prova orali già ammessi dalla Corte
d'Appello, , e dunque dei capitoli di prova n. 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57
e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c.; la mancata ammissione degli altri capitoli di prova non è stata fatta invece oggetto di censura in Cassazione..
Detti capitoli di prova per come formulati sono inammissibili.
Il capitolo 20 (Vero che l'incarico di direttore lavori dell'ing. Pt_1
durava dal 19.11.2003 al 15.02.2004) è inammissibile non contenendo esso alcuna indicazione di di fatti specifici da cui desumere la durata dell'incarico di tal che esso risulta generico e valutativo in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c
I capitoli 48 (Vero che tra il 2003 ed il 2006, alla presenza di testimoni, il signor consegnava brevi manu all'ing. CP_1 Pt_1
la somma di € 55.000,00, in taluni casi, anche per il tramite del fratello
AO e della moglie ”), e 59 (“Vero che dal 2003 al 2008 il dott. Tes_1
consegnava all'ing. la somma complessiva di € CP_1 Parte_1
115.231,11, di cui € 45.231,11 oltre IVA asseritamente fatturati ed €
70.000,00 mai fatturati e consegnati in contanti”) sono generici, in quanto privi di una qualsivoglia collocazione spaziale, privi di specificazione delle singole dazioni e non contenenti neppure indicazioni dotate di un minimo di specificità quanto al profilo temporale di dette dazioni, in violazione dunque del disposto dell'art
244 cpc.
23 I capitoli 52 ( Vero che, in particolare, nel periodo tra luglio 2003 e fine maggio 2004, l'avv. AO MA su incarico del fratello consegnava all'ing. in due occasioni, la somma complessiva Pt_1
contante di € 15.000,00, nell'occasione di due incontri effettuati presso lo studio dell'avv. sito in Piazza San Giovanni n. 2), 53. (Vero CP_1
che, in particolare tra giugno 2004 e dicembre 2004, l'avv. AO
MA su incarico del fratello consegnava su incarico del fratello la somma di € 5.000,00), 55. Vero che, in particolare, nel corso dell'anno
2005 l'avv. AO MA, consegnava all'ing. la somma contante Pt_1
di € 10.000,00 nell'occasione di un incontro effettuato presso lo studio dell'avv. sito in Piazza San Giovanni n. 2)e 56. (Vero in CP_1
particolare, nel corso dell'anno 2005 la sig.ra , su Testimone_1
richiesta del marito, consegnava all'ing. la somma contante di € Pt_1
5.000,00) sono superflui in quanto relativi a pagamenti in contanti ante
2006 per complessivo importo di € 35.000,00 che è pacifico sia stato corrisposto al Pt_1
Invero all'udienza del 2.3.2016 ha precisato che “che i pagamenti Pt_1
effettuati dal dott. a titolo di acconto ammontano all'importo di CP_1
€ 57.000,00 IVA inclusa”; l'importo di complessivi € 57.000,00 IVA inclusa corrisponde alla sommatoria degli importi di cui alle delle fatture per acconti emesse dal n. 5/04, 6/04 , 32/04 e 29/06 (doc Pt_1
23 fascicolo di parte ) acconti che il nelle sue difese ha Pt_1 Pt_1
ammesso di aver ricevuto tanto da averli detratti dall'importo azionato monitoriamente. Gli acconti fatturati con le fatture n. 5/04, 6 /04 e 32/04 risultano pagati con bonifici/assegni come comprovato dallo stesso Pt_1
(v doc. 23 di parte , mentre la fattura n. 29/06 per € 35.000 Iva Pt_1
inclusa non è supportata da bonifici /assegni ed è la stessa difesa del a dare atto anche a mezzo dei documenti richiamati (v doc23 ) Pt_1
che il pagamento di € 35.000,00 poi fatturato nel 2006 è avvenuto in contanti. I capitoli di cui sopra sono dunque superflui.
24 Infine è inammissibile anche il capitolo cap. 57 relativo ad una asserita ulteriore successiva dazione di denaro contante per € 15.000,00, in quanto non adeguatamente circostanziato, in violazione dell'obbligo di specificità imposto dall'art 244 cpc. L'indicazione temporale è del tutto imprecisa quanto alla datazione del fatto storico e la circostanza di fatto esposta in capitolo secondo cui vi sarebbe stata la presenza in quell'occasione di “testimoni” difetta anch'essa di specificità, posto che il capitolo si è ben guardato dall'indicare chi essi fossero, impedendo in tal modo la formulazione di una adeguata specifica prova contraria sul punto. La mancanza di adeguata specificazione propria della formulazione del capitolo non è ovviabile neppure mettendo in relazione il contenuto del capitolo con gli atti di causa e le relative allegazioni. Negli atti di causa di primo grado (v citazione in opposizione a d.i. pag 16.18 ) le allegazioni dell'opponente sono ugualmente imprecise sia in ordine alla data in cui l' episodio di consegna di denaro sarebbe avvenuta sia in ordine alla circostanza dedotta in capitolo della presenza di persone che avrebbero assistito alla consegna non specificate neppure nelle successive memorie.
L'identità delle persone asseritamente presenti non è nemmeno pianamente deducibile dall'elenco testi della memoria istruttoria dle posto che essa formula un assai corposo elenco di testimoni CP_1
da sentire per tutti i numerosi capitoli di prova formulati non differenziandoli per singoli capitoli.
La inammissibilità dei capitoli a prova diretta assorbe ogni questione in punto prova contraria.
Resta dunque confermata la debenza della somma di € 103.200,32 somma comprensiva anche degli accessori (INARCASSA ed IVA) a cui vanno aggiunti € 703,62 per spese di vidimazione parcella, già detratti gli acconti pagati anteriormente al ricorso monitorio (e dunque inter alia anche i 35 mila euro pagati in contanti ) con gli interessi
25 ex d lgs n. 231/2002 e successive modifiche maturati sul capitale dalle scadenze (prima scadenza 21.11.2004) al saldo.
Nelle more del giudizio il ha corrisposto € 71.461,15 in data CP_1
21.3.2019 ed € 38.554,41 in data 21.4.2022.
Ai sensi dell'art 1194 cc il pagamento parziale deve essere imputato prima agli interessi e spese poi al capitale salvo accordo/accettazione tra le parti di diversa imputazione;
con riferimento ai pagamenti intervenuti nel 2019 e nel 2022 manca qualsivoglia accettazione all'epoca da parte del delle imputazioni fatte dal debitore, di tal che dette Pt_1
imputazioni non hanno efficacia.
Conclusivamente va condannato al pagamento di € CP_1
103.200,32 (inclusi gli accessori IVA e INARCASSA ) di cui € 703,62 per spese di vidimazione parcella, oltre interessi ex dlgs 231/2002 e successive modifiche, maturati sul capitale dalle scadenze (prima scadenza 23.11.2004), al saldo, previa detrazione dal dovuto dell'acconto per € 71.461,15 versato alla data del 21.3.2019 e dell'acconto di 38.554,41 versato alla data del 21.4.2022 da imputarsi seguendo i criteri di imputazione legali ovvero prima agli interessi e alle spese maturati all'epoca dei rispettivi pagamenti e da ultimo al capitale.
In ordine alle spese di lite vige il consolidato principio ( v. tra le tante pronunce Cass civile, Sezioni Unite n. 32096/2022, Cass. civile sez 2
n. 9448/2023, Cass civ sez 5 n.23639/24, Cass civile sez 3 n. 2956/24,
Cass civile sez lavoro n. 11130/25 ) secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la
26 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vanno dunque liquidate le spese valutando la soccombenza con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, valutando la soccombenza in relazione all'esito finale della lite.
Va poi richiamato il principio secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92,comma2,c.p.c.(v.
Cass. civ. Sez. Unite - , Sentenza n.32061 del 31.10.2022).
Anche le spese legali del procedimento di ingiunzione, seguono il medesimo principio posto che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, e l' onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all' esito finale del giudizio di tal che “la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (v. cassazione civile n. 24482 del 09/08/2022; v anche Cass civ n. 17854 del
27/08/2020)
Alla luce di detti principi il risulta complessivamente CP_1
soccombente.
27 Le spese di lite vanno liquidate avuto riguardo alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 posto che è principio consolidato che i compensi del difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento della stessa (o con la cessazione dell'incarico professionale) distinguendosi solo il giudizio di legittimità per il quale essi vanno invece liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento del medesimo;
(v. Cass. Civ sez. VI – 1, ordinanza 20 giugno n. 18680,
Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873): nel caso di specie va dunque fatto riferimento alle tabelle vigenti al momento del presente giudizio di rinvio;
stesso DM deve applicarsi alle spese di lite del giudizio di legittimità che si è concluso nel 2023 quando dunque già era entrato in vigore il citato DM.
Alla luce di detti principi risulta soccombente e va CP_1
condannato a rifondere a controparte le spese di lite alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo liquidando per la fase monitoria in €
2135,00 il compenso professionale e per il resto nei medi considerato lo scaglione di valore da € 52.001 ad € 260.000. Anche le spese di
CTU vanno poste a carico di soccombente. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa rg 71/2024 di rinvio proposta da a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. Parte_1
36388/203 ed in relazione ai motivi accolti
1) ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1166/2014 condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo di € 103.200,32 - ivi inclusi gli accessori IVA e
INARCASSA ed ivi incluso l'importo di € 703,62 per spese di vidimazione parcella- oltre interessi ex dlgs 231/2002 e successive modifiche maturati sul capitale dalle scadenze (prima
28 scadenza 23.11.2004) al saldo previa detrazione dal dovuto dell'acconto per € 71.461,15 versato alla data del 21.3.2019 e dell'acconto di 38.554,41 versato alla data del 21.4.2022 da imputarsi seguendo i criteri di imputazione legali ovvero prima agli interessi e alle spese maturati all'epoca dei rispettivi pagamenti e da ultimo al capitale
2) Pone le spese di CTU a carico definitivo di e CP_1
condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida:
- per la fase monitoria del primo grado in € 2135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese oltre spese generali , IVA e
CPa sugli importi ex lege assoggettabili
- per la fase a cognizione piena di primo grado in € 14.103 per compensi professionali ed € 7554,29 per spese oltre spese generali Iva e Cpa sugli importi ex lege assoggettabili
- per il grado di appello in € 14317 per compensi ed € 4.298,00 per spese oltre spese generali Iva e CPa sugli importi ex lege assoggettabili
- per il giudizio di Cassazione in € 7655,00 per compenso professionale ed € 1294,80 per spese oltre spese generali Iva
e CPa sugli importi ex lege assoggettabili
- per il giudizio di rinvio in € 9991,00 per compenso professionale come chiesto ed € 1165,50 per spese oltre spese generali Iva e
CPa sugli importi ex lege assoggettabili
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 16.9.2025
La presidente rel ed est.
OT IL ZZ
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa IL ZZ Presidente rel ed est
Dr.ssa Maria Tulumello Consigliera
Dr.ssa Renata Fermanelli Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G.71 /2024 promossa con atto di citazione in riassunzione dd 27.3.2024 da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv.to Federico Rosa del Foro di Trento contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall' avv.to Danilo Pezzi del Foro di Trento
Conclusioni di Parte_1
contrariis reiectis voglia la Corte d'appello di Trento:
- in via principale: - respingere l'appello proposto dal dott.
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare CP_1
che, per le causali spiegate in causa il dott. è debitore CP_1
dell'ing. dell'importo di € 103.200,32 (o della diversa Parte_1
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia) come liquidato dal
1 Tribunale di Trento nella sentenza n. 698/2016 di data 6.7.2016, avendo tale sentenza già dedotto gli acconti pagati dal dott. sino a tutto CP_1
il 25.7.2006, importo da maggiorarsi degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche dalle singole scadenze (prima scadenza 23.11.2004) al saldo effettivo;
quindi, eseguita l'imputazione delle somme in acconto pagate dal dott.
a far tempo dal 21.3.2019 agli interessi ed alle spese ai sensi e CP_1
per gli effetti dell'art. 1194 c.c., condannare il dott. al CP_1
pagamento in favore dell'ing. della somma che sarà Parte_1
accertata dovuta a titolo di capitale, interessi e spese;
- ancora, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare il dott. al pagamento integrale, in favore dell'ing. CP_1 Pt_1
dei compensi legali, dellespese di lite di tutti i gradi di giudizio
[...]
(procedimento di primo grado, procedimento d'appello, procedimento avanti alla Corte di cassazione, procedimento di riassunzione), oltre ad
I.V.A., C.N.P.A., spese documentate (spese per copie, spese per consulenti, tasse di registro e diritti) e rimborso forfettario delle spese generali.
In via istruttoria (subordinata):
- per l'ipotesi di ammissione delle prove orali articolate da controparte, si insiste perché il Collegio voglia ammettere l'appellato alla prova contraria chiesta nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.12.2016;
- si ribadiscono le eccezioni di incapacità del teste avversario avv. AO
MA per i motivi esposti nell'istanza di data 19.3.2018 ed a verbale
d'udienza di data 27.3.2018, da intendersi qui per integralmente riproposti;
- si ribadiscono le eccezioni di incapacità del teste , Testimone_1
già sollevate a verbale d'udienza di data 16.1.2018, da intendersi qui
2 per integralmente riproposte, nonché dei testi e Testimone_2 Tes_3
[...]
Conclusioni di CP_1
previo rigetto di tutto quanto richiesto dal nel presente giudizio di Pt_1
rinvio e tenuto conto di quanto statuito dalla ordinanza della Suprema
Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 36388/2023 emessa nel giudizio di legittimità sub RG. 28822/2019, avverso la sentenza della Corte
d'Appello di Trento n. 54/2019 (resa nella causa sub. RG. 235/2016), pubblicata e contestualmente comunicata alle parti dalla Cancelleria il
29.12.2023, si ribadiscono le richieste e domande tutte formulate sia nel merito che in via istruttoria nella fase di gravame sub RG 235/2016 che si riportano qui integralmente come precisate con foglio autorizzato di precisazione delle conclusioni del 24.09.2018, e quindi:
“Voglia la Corte d'Appello di Trento, in riforma della sentenza n.
698/2016 – Rep. n. 1650/2016 emessa dal Tribunale di Trento in data
25/6/2016 depositata in Cancelleria il 6/7/2016 e mai notificata, nel procedimento di primo grado R.G. 3190/2014 e ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto:
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
Sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale che, secondo le prospettazioni dell'appellato a verbale dell'udienza del 27/3/2018, potrebbe essere stato avviato nei confronti dei testi e in relazione alla loro Testimone_4 Testimone_3
deposizione testimoniale resa alla Corte Appello di Trento nell'udienza del giorno 16/1/2018;
NEL MERITO
Previa reiezione delle domande tutte proposte in causa dall'appellato
, vuoi nel merito vuoi in via istruttoria ed ogni altra in Parte_1
qualunque momento formulata, così giudicare:
3 In via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2959 CC. del decreto azionato in via monitoria all'Ing. nei confronti di e per cui nulla è Parte_1 CP_1
dovuto;
In via principale:
- ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che il Sig. ha già provveduto a pagare tutti gli onorari e CP_1
le spese richieste dall'Ing. Parte_1
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello incidentale svolto dall'appellato;
- condannare ai sensi dell'art. 96 CPC l'Ing. al pagamento a Parte_1
favore del Sig. della somma che sarà determinata di CP_1
giustizia;
In via subordinata ed in caso di mancato accoglimento della domanda principale:
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale conferita nell'incarico dd. 19/11/2003 che prevede la corresponsione di un compenso a titolo di spese calcolato nella misura del 30% sugli importi degli onorari, in quanto clausola abusiva e/o in ogni caso si chiede di accertarsi e dichiararsi la nullità della clausola contrattuale conferita nell'incarico dd. 19/11/2003 in quanto clausola vessatoria e non specificamente approvata con doppia sottoscrizione, con conseguente riduzione della somma ingiunta per l'importo di € 37.590,34
(trentasettemilacinquecentonovanta/34) e/o in caso ed in mancanza di accoglimento della richiesta di accertamento di nullità della clausola vessatoria contenuta nel conferimento di incarico dd. 19/11/2003 ridursi ad € 8.508,33 (ottomilacinquecentootto/33) l'importo richiesto a titolo di spese in quanto illegittimamente calcolato anche sull'attività svolta nella fase peritale di cui all'incarico dd. 31/3/2003 che nulla prevede in punto;
4 - accertare l'intervenuta prescrizione degli interessi richiesti secondo la modalità indicata nella narrativa dell'atto d'appello ed in ogni caso stabilire la data di decorrenza degli stessi;
- accertare e dichiarare l'erroneità del calcolo della somma di capitale richiesta dall'Ing. con decreto ingiuntivo opposto per le Parte_1
ragioni lamentate dall'appellante nella narrativa dell'atto d'appello e per l'effetto ridursi la somma ingiunta per € 11.478,25
(undicimilaquattrocentosettantotto/25) o per € 27.913,63
(ventisettemilanovecentotredici/63);
IN VIA RICONVENZIONALE:
- disporsi CTU diretta alla verifica della congruità delle somme esposte dall'Ing. per le prestazioni professionali effettuate a favore Pt_1
dell'appellante e condannarsi l'Ing. a restituire al CP_1 Pt_1
Sig. quanto eventualmente ricevuto in eccedenza, specie CP_1
dopo l'eventuale assunta CTU, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
- accertati e dichiarati gli errori commessi dall'Ing. negli Parte_1
incarichi conferiti per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto
d'appello, condannarsi conseguentemente l'Ing. a risarcire Parte_1
il danno subito dal Sig. che viene stimato in via CP_1
equitativa nell'importo di e 70.000,00 (settantamila/00) o nella somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo, specie dopo l'eventuale assunta CTU;
- condannare l'Ing. a risarcire il danno non patrimoniale Parte_1
subito dal Sig. per le causali di cui alla narrativa CP_1
dell'atto d'appello, nell'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) determinato in via equitativa, o nella somma maggiore o minore che risultasse di giustizia;
- condannare l'Ing. a rimborsare al Sig. la Parte_1 CP_1
somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli interessi per le causali indicate in narrativa dell'atto d'appello;
5 IN OGNI CASO:
A.) Confermare la già disposta sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza n. 698/2016 Tribunale Trento;
B.) Con vittoria di competenze, diritti, onorari e spese per entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
A.) Confermarsi e comunque dichiararsi la già dichiarata declaratoria di inammissibilità della richiesta dell'appellato a prova contraria sui capitoli dell'appellante ammessi dalla Corte per i quali è stata disposta
l'assunzione testimoniale;
B.) Rimettersi la causa in istruttoria per l'assunzione dei mezzi di prova formulati dall'appellante nel primo grado del giudizio, in particolar modo nella sua memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 CPC per quanto non ammesso dalla Corte d'Appello con l'ordinanza dd. 4 luglio 2017 e così in particolar modo i capitoli dal n. 1 al n. 19, dal n. 21 al n. 47, dal n. 49 al n. 51, n. 54, dal n. 60 a n. 82.
In caso di ammissione della prova orale formulata da controparte si chiede di essere ammessi alla prova contraria.
C.) Disporre CTU per accertare e quantificare i danni subiti dall'appellante per l'attività asseritamente prestata in CP_1
suo favore dall'Ing. ed oggetto di contestazione;
Parte_1
D.) Disporsi CTU per verificare la congruità e la conformità a legge altrimenti comunque l'erroneità delle singole appostazioni della parcella dell'Ing. e comunque delle singole componenti del credito Pt_1
esposto dallo stesso nei confronti dell'appellante per i CP_1
lavori per cui è causa:
E.) Disporre il richiamo della CTU OT.ssa perché Persona_1
risponda alle osservazioni che al suo elaborato peritale ha mosso la
OT.ssa Consulente dell'appellante; Per_2
6 F.) Respingere comunque tutte le istanze istruttorie, vuoi a prova diretta vuoi a prova contraria, formulate dall'appellato per Parte_1
inammissibilità, tardività, inconferenza e/o irrilevanza e comunque per le ragioni tutte già esposte dall'appellato al riguardo nei propri scritti del primo e del secondo grado del giudizio”.
In ogni caso: anche all'esito della sentenza di Cassazione ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 36388/2023 emessa nel giudizio di legittimità sub RG. 28822/2019, provvedersi alla integrale compensazione delle spese del presente grado d'appello in riassunzione, nonché di quelle del giudizio avanti la Corte di Cassazione sub RG. 28822/2019, determinata ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche il tutto oltre accessori come per legge previsti.
FATTO e DIRITTO
Su ricorso monitorio depositato da il Tribunale di Trento ha Parte_1
emesso decreto ingiuntivo n. 2266/2014, provvisoriamente esecutivo, con cui ha ingiunto a il pagamento al ricorrente CP_1
dell'importo di € 129.138,63 comprensivo di accessori, oltre interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Dlgs 231/02 e alle spese di procedura;
ciò sulla base della parcella vidimata dall'Ordine degli
Ingegneri di Trento del 5.8.2008 di € 162.891,49, dedotti i pagamenti che il professionista assumeva di avere ricevuto, parcella riguardante il corrispettivo di prestazioni professionali svolte tra il 31.3.2003 e l'estate del 2005 relative alla verifica della condizione statica di un edificio in Mezzolombardo, progettazione di interventi, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo CP_1
de quo . A sostegno dell'opposizione ha esposto di aver iniziato nell'anno 2001 lavori di costruzione della sua nuova abitazione sulla p.f.
1558/9 C.C. Mezzolombardo, precisando di averne affidato la realizzazione a diverse imprese e di avere nominato quale direttore lavori
7 un architetto che aveva in precedenza realizzato il progetto architettonico-strutturale di detto edificio. A distanza di circa due anni dall'inizio dei lavori avendo riscontrato vizi e difetti diffusi in tutto l'immobile aveva affidato all'ing. , nel marzo 2003, incarico Parte_1
di valutare i lavori svolti e, in modo particolare, di valutare vizi e difetti della fase progettuale ed esecutiva. Affermava che l'opposto dopo esame della documentazione e attività di sopralluogo gli aveva rappresentato una situazione assai grave, palesando dubbi sulla tenuta statica dell'edificio con rischio di cedimento e crolli, stimando danni per un importo superiore ai costi di costruzione dell'edificio, tanto che esso opponente era stato costretto a trasferirsi con la propria famiglia in una abitazione più piccola e aveva iniziato da allora a soffrire di problemi di salute anche dal punto di vista psichiatrico. In tale contesto su sollecitazione dello stesso ing. egli aveva revocato l'incarico Pt_1
all'allora direttore lavori e lo aveva affidato in data 19.11.2003 allo stesso ing. il quale aveva poi svolto tale incarico sino al Pt_1
15.02.2004.
L'opponente ha esposto altresì di aver anche promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti delle imprese appaltatrici allegando perizia estimativa dei danni redatta dal e di avere Pt_1
nominato quest'ultimo quale proprio CTP. Il inoltre aveva redatto Pt_1
perizia con cui aveva stimato il danno subito dall' opponente, suddividendone la responsabilità tra i vari soggetti che avevano operato nel cantiere. Egli aveva revocato l'incarico al con missiva del Pt_1
22.11.2006, previa sospensione dello stesso già nell'agosto 2025.
Ha affermato che l'incarico prestato quale direttore lavori dal era Pt_1
stato svolto per un periodo limitato nel tempo (meno di 3 mesi) e circoscritto anche quanto alle prestazioni svolte;
detto incarico non era stato svolto diligentemente dal momento che vi era stato anche un allagamento parziale dell'immobile di liquami nel mese di novembre
8 2007 avvenuto per mancati allacciamenti dei sifoni alla rete delle acque nere ed esso opponente aveva dovuto sostenere spese pari ad € 1.500,00 oltre IVA per l'allacciamento, oltre al disagio per la pulitura e la disinfezione.
Inoltre i gravi vizi che il professionista aveva rappresentato non si erano affatto rivelati tali e neppure si erano verificati i paventati crolli. Anche le somme quantificate dal all'esito dell'ATP si erano rivelate del Pt_1
tutto esorbitanti rispetto a quanto poi effettivamente riconosciuto.
Ha affermato di non aver mai approvato né apposto sottoscrizioni a preventivi e parcelle del professionista, disconoscendo le sottoscrizioni che risultavano ad essi apposte
H a poi sostenuto di avere già pagato €115.231,11, di cui solo
€45.231,11 oltre IVA regolarmente fatturati, ed € 70.000 invece mai fatturati e pagati in contanti senza che il rilasciasse quietanza. Ha Pt_1
affermato che nulla più doveva al la cui pretesa era anche del Pt_1
tutto sproporzionata rispetto al compenso riconosciuto a precedenti professionisti.
Ha anche eccepito la nullità della clausola, ritenendola vessatoria, che prevedeva a suo carico il pagamento di un rimborso spese pari al 30% dell'ammontare degli onorari.
Infine ha eccepito che l'avverso credito era prescritto ex art. 2956 n. 2) cod. civ non avendo l'opposto compiuto alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione;
prescritti erano anche gli interessi operando la prescrizione breve ex art 2948 cc,
Ha da ultimo evidenziato che l'importo di cui al decreto ingiuntivo era in ogni caso errato nel calcolo anche rispetto ai preventivi a cui il Pt_1
aveva fatto riferimento posto che a fronte di € 117.660,38 (oneri esclusi) era stato ingiunto, su richiesta del il pagamento di € 129.138,63 Pt_1
Ha chiesto oltre alla revoca del decreto ingiuntivo opposto anche la condanna della controparte al risarcimento del danno non patrimoniale
9 subito per lo stress emotivo ed il disagio psicologico patito in corso d'opera e di quello patrimoniale per gli errori commessi dal professionista, oltre che ex art. 96 c.p.c.. si è costituito rappresentando che le prestazioni Parte_1
professionali svolte erano state complesse ed impegnative e si erano protratte per lungo tempo.
Quanto ai pagamenti effettuati dal ha ribadito che CP_1
quest'ultimo gli aveva corrisposto solo l'importo di € 43.231,11 a titolo di acconto sul maggior compenso dovuto interamente fatturato e già sottratto dall'importo azionato monitoriamente,
Ha affermato che le sottoscrizioni apposte dal “per ricevuta ed CP_1
accettazione“ sui due preventivi di fattura azionati in giudizio erano autentiche.
Ha contestato anche la prescrizione e la pretesa vessatorietà della clausola censurata da controparte, ha negato la esistenza di errori di calcolo ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'espletamento di CTU grafologica per la verifica delle autenticità delle sottoscrizioni
E' stata espletata la CTU grafologica;
sono state rigettate dal G.i. le richieste di prova testimoniale avanzate dall'opponente; in sede di precisazione delle conclusioni esse sono state riproposte e con sentenza n. 698/2016 del 25.6/6.7.2016 il Tribunale di Trento le ha nuovamente rigettate .
Il primo giudice ha ritenuto l'autenticità delle firme apposte al preventivo del 23.11.2004 e all'avviso di parcella del 28.7.2006, “per ricevuta ed accettazione” ed ha ritenuto che con ciò il avesse CP_1
operato riconoscimenti di debito;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito in estrema sintesi motivando che l'eccezione non poteva esser fatta valere dalla parte che sosteneva di aver estinto il debito pagando una somma inferiore a quella richiesta ( come nella fattispecie, avendo affermato di aver pagato € CP_1
10 115.231,11 su € 129.138,63 richiestigli) trattandosi di difesa incompatibile con siffatta presunzione;
ha escluso anche la prescrizione per gli interessi: ha escluso che la clausola contestata fosse invalida.
Ha osservato che mancava la prova dei pretesi pagamenti ulteriori rispetto a quanto riconosciuto dal stante anche la inammissibilità Pt_1
delle prove orali.
Ha invece ritenuto che il credito ingiunto non fosse conforme ai preventivi di fattura dallo stesso richiamati e sottoscritti per Pt_1
accettazione dal ed ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo CP_2
opposto, condannando il al pagamento in favore dell'ing. CP_1 Pt_1
della minor somma di € 103.200,32 oltre interessi ex D. Lgs. n.231/2002 dal dovuto al saldo;
Ha respinto la domanda di risarcimento danni del e condannato il al pagamento dei 2/3 delle spese CP_1 CP_1
processuali, compensandole per 1/3
Avverso detta sentenza ha proposto appello principale CP_1
affidandosi a nove motivi d'appello: egli ha lamentato
1) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al mancato accoglimento della richiesta di ammissione di tutte le istanze istruttorie: violazione dell'art. 2697 c.c.”;
2) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al riconoscimento dell'autenticità delle firme disconosciute ed al conseguente riconoscimento di debito”
3) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla mancata ammissione della CTU sulla realizzazione delle opere e la congruità degli importi: violazione dell'art. 2697 c.c.”;
4) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine a mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
Violazione dell'art. 2956 c.c.”;
11 5) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta mancata prova dei pagamenti: violazione dell'art. 2697 c.c.”;
6) ) “erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine al rigetto delle domande risarcitorie formulate da parte appellante”;
7) “ A) Violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2948 c.c.: errata statuizione sulla condanna al pagamento degli interessi per rigetto dell'eccezione di prescrizione degli stessi;
(B) Violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1224 e 1284 c.c. e d.lgs 231/2002: errata statuizione sulla condanna al pagamento degli interessi moratori”;
8) “Violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto in relazione all'aumento del 30% dell'importo dell'onorario”
9) “Violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 96 c.p.c.: errata statuizione sulla mancata condanna di controparte per lite temeraria”.
A sua volta oltre a richiedere il rigetto dell'appello Parte_1
principale ha formulato appello incidentale con motivi afferenti la ritenuta errata quantificazione del credito effettuata in sentenza in €
103.200,32 anziché in € 129.138,63 come richiesto con il ricorso monitorio. Ha lamentato in particolare:
1) l' errata applicazione, sul capitale liquidato in sentenza, delle aliquote I.V.A. e Inarcassa indicate e calcolate nel 2% e nel 20%, nonostante la vigenza, nel 2016, all'epoca del deposito della sentenza, di aliquote di legge rispettivamente pari al 4% ed al 22%;
2) l'errato scomputo dall'importo liquidato dal Tribunale in favore di esso appellato per sorte capitale della somma di € 57.000,00, somma che, essendo comprensiva di contributo e dell'I.V.A., avrebbe CP_3
12 dovuto essere scomputata in capitale ed accessori, al fine di rendere omogeneo il conteggio;
3) l'errata liquidazione del residuo importo ancora dovuto ad esso appellato conseguente alla mancata individuazione, nel complessivo importo degli acconti versati dall'appellante all'appellato, della somma di € 1.637,12 a titolo di spese documentate ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 di cui alla fattura n. 32/2004;
4) l'errata quantificazione delle spese generali, indicate in sentenza nell'aliquota pari al 30% dell'onorario, ma quantificate in una percentuale del 20,72%.
La Corte d'appello con ordinanza del 4.7.2017 oltre a disporre il rinnovo della CTU ha ritenuto l'opportunità della ammissione dei capitoli di prova n. 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 formulati dal CP_1
con la memoria istruttoria di primo grado inerenti al pagamento in contanti anche da parte di terzi per conto del a favore dell'ing. CP_1
di parte del corrispettivo. Non ha ammesso alla prova Pt_1 Pt_1
contraria per tardività dell'istanza.
Respinte le richieste della difesa del di “ modifica/revoca” della Pt_1
ordinanza istruttoria è stato dato corso alla CTU e alle prove orali ammesse formulate dal CP_1
Con sentenza n. 54/2019 la Corte in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Trento n. 698/2016, ha così deciso:
“accerta in euro 43.000,32 il residuo credito dell'ing. e per Parte_1
l'effetto condanna il dott. al pagamento di tale importo CP_1
oltre interessi determinati come nella sentenza impugnata;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
Parte_1
dichiara compensate per due terzi tra le parti le spese dell'intero giudizio e condanna a rifondere a il terzo CP_1 Parte_1
restante determinato, a compensazione già operata, per il primo grado in euro 4892,00 oltre a euro 3.777,00 per spese, e per il presente grado
13 in euro 3.200,00, nonché al rimborso delle spese generali al 15%, iva e cpa di legge.
Dichiara che sussistono nei confronti dell'appellante incidentale Pt_1
i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
[...]
contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta, ex art. 13, comma 1, quater DPR 30.5.2002 n. 115”
Quanto al primo motivo dell'appellante principale, vertente sulla mancata ammissione delle prove orali in primo grado, la Corte si è riportata all' ordinanza ammissiva, in parte, delle prove orali dell'opponente a cui era seguita l'assunzione delle stesse. Ha altresì ribadito la inammissibilità della richiesta di prova contraria formulata dal
(con diversa motivazione rispetto all'ordinanza istruttoria ovvero Pt_1
perché vertente su fatti negativi).
Ha rigettato il secondo e il terzo motivo di appello osservando quanto alle censure mosse alla CTU grafologica in primo grado che anche la
CTU svolta in grado di appello aveva motivatamente concluso per la autenticità delle sottoscrizioni;
ha poi ritenuto condivisibile la motivazione del primo giudice secondo cui essendo stata apposta la sottoscrizione del “per ricevuta ed accettazione” non vi era CP_1
spazio per accertare (a mezzo CTU) un diverso credito del rispetto Pt_1
a quello accettato dal CP_1
Ha poi ritenuto che effettivamente sussistessero gli errori di calcolo come da sentenza di primo grado confermando la quantificazione del credito complessivo in € 103.200,32 ; ha però ritenuto che le prove orali esperite, “ confermate le valutazioni di ammissibilità e rilevanza della prova sulle circostanze ammesse, che non incorre in alcun divieto nonché la capacità a deporre dei testi” avessero dato conto di episodi di pagamenti in denaro contante fatti dal o da suoi congiunti per CP_1
un ammontare complessivo di € 50.000,00; sul punto ha valorizzato le deposizioni dei testi AO MA, avvocato e fratello dell'appellante,
14 della teste , del teste e della moglie del Testimone_5 Testimone_3
in regime di separazione dei beni . Ha anche CP_1 Testimone_1
rilevato che trattandosi di pagamenti “in nero” andavano detratti anche gli importi addebitati per ed Iva ed ha quantificato in € CP_3
42.000,32 l'importo dovuto oltre interessi determinati come nella sentenza impugnata.
Ha invece rigettato i motivi di appello n. 4 nonché 6,7,8,9.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
formulando sei motivi;
ha resistito il con controricorso e CP_1
ricorso incidentale affidato a due motivi.
Il ricorrente principale con primo motivo, articolato in tre submotivi, ha lamentato con riferimento alle prove ammesse dalla Corte di Appello
a) la nullità dell'ordinanza collegiale del 4.7.2017 e quella conseguente della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Trento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 156, 157, 158 e 159 c.p.c. in coordinato disposto con gli articoli 279 commi 4° e 5° c.p.c. e 359
c.p.c.;
b) la nullità dell'ordinanza collegiale del 4.7.2017 e quella conseguente della sentenza impugnata della Corte d'Appello di Trento, in relazione al combinato disposto degli articoli 156, 157, 158 e 159 c.p.c. e degli articoli 244 c.p.c. e 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 e 1417 cod. civ.;
c) (subordinatamente ai submotivi a e b, in relazione all'art. 360 comma primo n.3) c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 244
c.p.c. e 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726 e 1417 cod. civ..
Col secondo motivo, articolato in tre submotivi, il ricorrente ha lamentato che le testimonianze assunte dalla Corte d'Appello non erano state valutate con la dovuta prudenza sotto il profilo dell'attendibilità dei testi , avendo la Corte ignorato il fatto che da numerosi documenti prodotti, dettagliatamente indicati emergeva uno “stato di diffidenza” di nei confronti dell'ing. da quest'ultimo CP_1 Pt_1
15 contraccambiato, del tutto incompatibile con l'ipotesi che il CP_1
potesse avere effettuato tramite terzi pagamenti successivi in contanti per
€ 50.000,00, senza neppure farsene rilasciare ricevuta, ed assume che nel valutare attendibili le deposizioni dei testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_1
di MA AO la Corte d'Appello non abbia tenuto conto di tutti gli elementi probatori acquisiti.
Ha quindi invocato a) la nullità delle deposizioni dei testi e della sentenza impugnata ai sensi degli articoli 156, 157, 158 e 159 cod. civ., 246 c.p.c. e 1269 cod. civ.; b) la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.; c)
l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Con terzo motivo ha stigmatizzato la mancata ammissione da parte della
Corte d'Appello di Trento della prova testimoniale contraria da egli richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. del 18.1.2016 sulle circostanze di prova orale ammesse in favore della controparte, coi propri testi indicati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. del
29.12.2015, riproposta nelle conclusioni di primo grado del 16.3.2016 e nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello del 22.12.2016, prova contraria che la Corte d'Appello di Trento dapprima, aveva ritenuto non tempestivamente richiesta, e che poi nella sentenza impugnata aveva invece ritenuto tempestivamente richiesta, ma inammissibile perché volta alla dimostrazione di un fatto negativo: il ricorrente si duole che la Corte d'Appello abbia fornito sul punto una motivazione meramente apparente
I successivi motivi del ricorso principale, sono stati avanzati invece dal solo in via subordinata rispetto ai primi tre motivi. Pt_1
a sua volta ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale CP_1
e proposto ricorso incidentale con due motivi di impugnazione.
16 Col l primo motivo il ha lamentato , in relazione all'art. 360 CP_1
comma primo n. 3) c.p.c., la violazione ed errata applicazione dell'art. 2956 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c. in tema di prescrizione presuntiva del credito vantato dall'ing. Ha asserito Pt_1
che pur avendo egli sollevato fin dall'atto di opposizione e riproposto col quarto motivo di appello, in secondo grado, l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ., la Corte d'Appello, confermando sul punto la sentenza di primo grado, l'aveva erroneamente respinta.
Con secondo motivo del ricorso incidentale ha invocato la violazione ed errata applicazione del D. Lgs. n. 231/2002 in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c. in tema di illegittima applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002; ciò lamentando che Corte d'Appello di Trento aveva respinto il suo settimo motivo di appello, inerente all'applicazione al credito dell'ing. degli interessi previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, Pt_1
decorrenti dal 30° giorno successivo alla costituzione in mora, anziché degli interessi legali, benché non si trattasse di una transazione commerciale tra imprese, per essere il un semplice committente CP_1
e l'ing. un professionista, con la motivazione dell'esistenza di Pt_1
un'espressa pattuizione delle parti riguardo all'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, non considerando che la clausola relativa a tali interessi era una clausola vessatoria.
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 36388/2023 ha accolto i primi due submotivi del primo motivo del ricorso principale di Pt_1
ritenendo superfluo l'esame del terzo submotivo e assorbiti i restanti motivi;
ha altresì respinto i due motivi del ricorso incidentale del ha pertanto cassato la sentenza di appello in relazione ai CP_1
submotivi accolti e rinviato alla Corte d'appello di Trento in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità
La Corte nell'accogliere i i primi due submotivi del primo motivo del ricorso principale, esaminati congiuntamente, ha osservato che il
17 Tribunale di Trento aveva ribadito in sentenza, a seguito di riproposizione delle istanze istruttorie nelle conclusioni rassegnate dall'opponente, quanto deciso con ordinanza durante l'istruttoria, e non aveva ammesso “ la prova testimoniale articolata da CP_1
sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. con motivazione analitica circa le ragioni di inammissibilità e di irrilevanza della formulazione di tali capitoli
(capitolo 20 contrario a prova documentale prodotta da parte attrice;
capitoli 48 e 59 perché formulati genericamente e non circostanziati quanto al luogo ed al periodo delle dazioni di denaro, né quanto all'importo dei singoli versamenti;
capitoli 52, 53, 55, 56 e 57 irrilevanti in quanto attinenti a pagamenti non contestati dal come emergente Pt_1
dal riconoscimento compiuto all'udienza del 2.3.2016)” Ha poi osservato che tale valutazione era stata fatta oggetto di primo specifico motivo di appello del contrastato dalla comparsa di CP_1
costituzione in secondo grado del che a sua volta aveva riproposto Pt_1
in subordine la prova testimoniale contraria richiesta in primo grado. Ciò esposto ha censurato il fatto che la Corte d'Appello con l'ordinanza del
4.7.2017 si fosse limitata ad indicare che riteneva necessario dare corso all'istruttoria omessa dal primo giudice e ad indicare come ammissibili e rilevanti i capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. di primo grado del senza fornire CP_1
reale motivazione (mancante poi anche nella sentenza impugnata, che sulla prova diretta del si era limitata a rinviare all'ordinanza del CP_1
4.7.2017) sulle ragioni che l'avevano indotta a disattendere le puntuali motivazioni di inammissibilità e di irrilevanza che erano state fornite dal giudice di primo grado, (confermate invece per gli altri capitoli di prova testimoniale diretta che erano stati riproposti in secondo grado dal
CP_1
18 Ha motivato che la “mera indicazione della prova come ammissibile e rilevante sarebbe stata sufficiente da parte del giudice di primo grado, che é tenuto a motivare solo le ragioni specifiche della mancata ammissione, o quelle di superamento delle specifiche eccezioni sollevate dalla controparte in ordine all'ammissione della prova, ma una volta motivato specificamente il diniego della prova testimoniale nella sentenza di primo grado, tanto da costringere l'originario opponente a riproporre uno specifico motivo di appello per ottenere l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale suddetti, esplicitando le ragioni di critica alle motivazioni di inammissibilità ed irrilevanza addotte dal giudice di primo grado, la Corte d'Appello di Trento, per potere ammettere le prove testimoniali del sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57 e 59 CP_1
della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c. di primo grado riproposti, avrebbe dovuto spiegare, almeno succintamente, come potessero considerarsi come fatti suscettibili di prova testimoniale ex art. 244 c.p.c. quelli riportati nei suddetti capitoli (compiutamente riportati nel ricorso in Cassazione), ancorché contrari a documenti, privi di una collocazione spazio-temporale specifica tale da permettere la verifica della rilevanza del giudice e l'articolazione di una prova contraria, o vertenti su circostanze non contestate, e per quale ragione non fossero condivisibili le ragioni di diniego di tale prova addotte dal
Tribunale di Trento, mentre non l'ha fatto”
Ha aggiunto che “L'assunzione delle prove testimoniali, malgrado
l'eccepita ed in primo grado riconosciuta inammissibilità, confermata dalla lettura dei capitoli di prova che sono stati compiutamente riportati nel ricorso, ha determinato la nullità ex art. 156 c.p.c. (vedi sulla nullità della testimonianza assunta da un teste del quale sia stata preventivamente eccepita l'incapacità a deporre Cass. sez. un. 6.4.2023
n. 9456) delle testimonianze acquisite sui capitoli 20, 48, 52, 53, 55, 56,
57 e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c., che sono atti
19 processuali che devono rispondere a determinate regole di ammissibilità
e di tutela del diritto di difesa della controparte, nullità della quale il ha manifestato la volontà di avvalersi tornando a contestare Pt_1
l'inammissibilità (equiparabile a contestazione della nullità della deposizione non essendo richieste formule sacramentali secondo Cass. sez. un.
6.4.2023 n. 9456) subito dopo l'assunzione delle prove e nelle conclusioni del giudizio di secondo grado, e riferendosi specificamente a tale nullità nel ricorso in Cassazione, per cui l'impugnata sentenza é nulla oltre che per carenza totale di motivazione in ordine al superamento delle ragioni d'inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale riconosciuti nella sentenza di primo grado, anche perché si é basata su testimonianze viziate da nullità, aventi carattere decisivo ai fini della prova del pagamento in contanti di complessivi €
50.000,00 da parte del a favore dell'ing. CP_1 Pt_1
ha riassunto il giudizio affermando che all'esito della Parte_1
ordinanza di cui sopra le questioni al vaglio del giudice del rinvio erano solo quella relativa alle prove orali formulate dall'opponente e “a cascata” il calcolo del compenso professionale da liquidarsi in favore del nei limiti del giudicato interno già formatosi. Pt_1
Ha ribadito nel dettaglio la inammissibilità delle prove orali formulate da controparte;
ha altresì anche ribadito la incapacità nonché la inattendibilità dei testi. Altresì ha comunque ribadito per il caso in cui fossero state ritenute ammissibili le prove orali in contestazione, formulate dal egli doveva esser ammesso a prova contraria. CP_1
Ha dato conto del fatto che dopo la pubblicazione della sentenza di appello controparte aveva eseguito pagamenti in suo favore ed in particolare in data 21.3.2019, il gli aveva bonificato il CP_1
complessivo importo di € 71.461,15 (= tre distinti bonifici pari rispettivamente ad € 13.459,69, € 16.010,46 e € 42.004,98), facendolo precedere dall'invio della lettera di data 21.3.2019; il pagamento di €
20 42.000,98 era stato da controparte imputato “a capitale”, imputazione che, non essendo il pagamento satisfattivo e difettando il consenso del creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1194 c.c. era priva di effetti dovendo essere rispettati i criteri legali di imputazione degli acconti.
Ha anche dato conto che: in data 17.10.2019 aveva notificato al atto di precetto di data 14.10.2019; il con atto di CP_1 CP_1
citazione di data 14.10.2019, aveva avviato procedimento di opposizione all'esecuzione avanti al Tribunale di Trento (n. 4006/2019
R.G.), definito con la sentenza n. 192/2022 di data 4.4.2022, di accertamento del credito dell'ing. nei confronti del dott. Pt_1 CP_1
alla data di notificazione del precetto, nell'ulteriore importo di €
36.901,15; era seguito il pagamento, in data 20.4.2022, da parte del dell'importo di € 38.554,41 illegittimamente imputato quanto a CP_1
€ 10.482,26 a “capitale residuo”, € 419,29 a contributo , € CP_3
2.398,34 a I.V.A., € 23.185,13 a “interessi residui alla data del
21.3.2019”, € 416,13 a “interessi maturati dal 21.3.2019 al 14.10.2019”,
€ 2.099,90 a “interessi al tasso moratorio dal 14.10.2019 (data precetto) al 15.4.2022 sul solo capitale residuo (€ 10.482,26).
Ha anche dato atto aveva appellato la sentenza in data 4.10.2022 la sentenza 192/ 22 del Tribunale di Trento
Da ultimo formulato le conclusioni trascritte in premessa si è costituito in giudizio affermando che il giudice del CP_1
rinvio doveva integrare la motivazione ritenuta carente in ordine all'ingresso delle prove orali sui capitoli 20,48 52, 53,55 ,56 ,57 e 59 della memoria ex art 183 comma 6 n . 2 e in ordine al diniego di quelle formulate e a prova contraria dal Ha dedotto circa la Pt_1
ammissibilità delle proprie prove e ha riproposto le conclusioni tutte del suo atto di appello “originario”.
Quanto alle vicende relative ai pagamenti intervenuti dopo la sentenza della Corte d'appello m. 54 /19 ha confermato di aver pagato di €
21 71.461,15 in data 21.3.2019. In data 17.10.2019 il aveva spiccato Pt_1
precetto per ulteriori € 85.919,29 in forza della citata sentenza;
nel giudizio di opposizione all'esecuzione che ne era seguito con sentenza n.
192/2022 il credito residuo del era stata quantificato in € 36.901,15 Pt_1
anziché nella somma precettata;
confermava di aver pagato al in Pt_1
data 21.4.2022 l'importo di € 38.554,41 con le imputazioni esposte dal e ciò in forza della sentenza n. 192/22 del Tribunale di Trento. Pt_1
L'appello incardinato dal (rg 134/22 Corte d'appello di Trento ) si Pt_1
era concluso con sentenza n. 59/24 con declaratoria di cessazione della materia del contendere e caducazione della sentenza di primo grado n
192/22 essendo stato medio tempore cassata la sentenza della Corte d' appello di Trento e dunque caducato il titolo giudiziale esecutivo.
Ha formulato le trascritte conclusioni.
Rileva questa Corte che sono coperti da giudicato
- l'accertamento della autenticità delle contestate firme apposte dal motivo di appello n.2) e la sussunzione della fattispecie CP_1
nel riconoscimento di debito posto che il relativo capo della sentenza di appello non è stato impugnato in cassazione
- il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito
(motivo di appello n.4) posto che il relativo motivo di ricorso incidentale per cassazione proposto dal è stato respinto CP_1
- il rigetto delle domande risarcitorie del (motivo di CP_1
appello n. 6) posto che il relativo capo della sentenza di appello non è stato impugnato in cassazione
- la applicabilità degli interessi ex dls 231/2002 ( motivo di appello n.7) e il rigetto della eccezione di prescrizione in relazione agli interessi posto che il relativo motivo di ricorso incidentale per cassazione sul punto proposto dal è stato respinto CP_1
- l'accertamento della debenza dell'aumento del 30% dell'ammontare dell'onorario a titolo di spese generali (motivo di
22 appello n.8) posto che il relativo capo della sentenza d'appello non
è stato impugnato in Cassazione
- il rigetto della domanda ex art 96 cpc (motivo di appello n.9 ) non essendovi stata sul punto impugnazione incidentale
All'esito della Ordinanza n. 36388/2023 della Corte della Cassazione e sulla base delle coordinate poste da detta ordinanza va invece verificata l'ammissibilità dei capitoli di prova orali già ammessi dalla Corte
d'Appello, , e dunque dei capitoli di prova n. 20, 48, 52, 53, 55, 56, 57
e 59 della memoria ex art. 183 comma 6° n. 2) c.p.c.; la mancata ammissione degli altri capitoli di prova non è stata fatta invece oggetto di censura in Cassazione..
Detti capitoli di prova per come formulati sono inammissibili.
Il capitolo 20 (Vero che l'incarico di direttore lavori dell'ing. Pt_1
durava dal 19.11.2003 al 15.02.2004) è inammissibile non contenendo esso alcuna indicazione di di fatti specifici da cui desumere la durata dell'incarico di tal che esso risulta generico e valutativo in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c
I capitoli 48 (Vero che tra il 2003 ed il 2006, alla presenza di testimoni, il signor consegnava brevi manu all'ing. CP_1 Pt_1
la somma di € 55.000,00, in taluni casi, anche per il tramite del fratello
AO e della moglie ”), e 59 (“Vero che dal 2003 al 2008 il dott. Tes_1
consegnava all'ing. la somma complessiva di € CP_1 Parte_1
115.231,11, di cui € 45.231,11 oltre IVA asseritamente fatturati ed €
70.000,00 mai fatturati e consegnati in contanti”) sono generici, in quanto privi di una qualsivoglia collocazione spaziale, privi di specificazione delle singole dazioni e non contenenti neppure indicazioni dotate di un minimo di specificità quanto al profilo temporale di dette dazioni, in violazione dunque del disposto dell'art
244 cpc.
23 I capitoli 52 ( Vero che, in particolare, nel periodo tra luglio 2003 e fine maggio 2004, l'avv. AO MA su incarico del fratello consegnava all'ing. in due occasioni, la somma complessiva Pt_1
contante di € 15.000,00, nell'occasione di due incontri effettuati presso lo studio dell'avv. sito in Piazza San Giovanni n. 2), 53. (Vero CP_1
che, in particolare tra giugno 2004 e dicembre 2004, l'avv. AO
MA su incarico del fratello consegnava su incarico del fratello la somma di € 5.000,00), 55. Vero che, in particolare, nel corso dell'anno
2005 l'avv. AO MA, consegnava all'ing. la somma contante Pt_1
di € 10.000,00 nell'occasione di un incontro effettuato presso lo studio dell'avv. sito in Piazza San Giovanni n. 2)e 56. (Vero in CP_1
particolare, nel corso dell'anno 2005 la sig.ra , su Testimone_1
richiesta del marito, consegnava all'ing. la somma contante di € Pt_1
5.000,00) sono superflui in quanto relativi a pagamenti in contanti ante
2006 per complessivo importo di € 35.000,00 che è pacifico sia stato corrisposto al Pt_1
Invero all'udienza del 2.3.2016 ha precisato che “che i pagamenti Pt_1
effettuati dal dott. a titolo di acconto ammontano all'importo di CP_1
€ 57.000,00 IVA inclusa”; l'importo di complessivi € 57.000,00 IVA inclusa corrisponde alla sommatoria degli importi di cui alle delle fatture per acconti emesse dal n. 5/04, 6/04 , 32/04 e 29/06 (doc Pt_1
23 fascicolo di parte ) acconti che il nelle sue difese ha Pt_1 Pt_1
ammesso di aver ricevuto tanto da averli detratti dall'importo azionato monitoriamente. Gli acconti fatturati con le fatture n. 5/04, 6 /04 e 32/04 risultano pagati con bonifici/assegni come comprovato dallo stesso Pt_1
(v doc. 23 di parte , mentre la fattura n. 29/06 per € 35.000 Iva Pt_1
inclusa non è supportata da bonifici /assegni ed è la stessa difesa del a dare atto anche a mezzo dei documenti richiamati (v doc23 ) Pt_1
che il pagamento di € 35.000,00 poi fatturato nel 2006 è avvenuto in contanti. I capitoli di cui sopra sono dunque superflui.
24 Infine è inammissibile anche il capitolo cap. 57 relativo ad una asserita ulteriore successiva dazione di denaro contante per € 15.000,00, in quanto non adeguatamente circostanziato, in violazione dell'obbligo di specificità imposto dall'art 244 cpc. L'indicazione temporale è del tutto imprecisa quanto alla datazione del fatto storico e la circostanza di fatto esposta in capitolo secondo cui vi sarebbe stata la presenza in quell'occasione di “testimoni” difetta anch'essa di specificità, posto che il capitolo si è ben guardato dall'indicare chi essi fossero, impedendo in tal modo la formulazione di una adeguata specifica prova contraria sul punto. La mancanza di adeguata specificazione propria della formulazione del capitolo non è ovviabile neppure mettendo in relazione il contenuto del capitolo con gli atti di causa e le relative allegazioni. Negli atti di causa di primo grado (v citazione in opposizione a d.i. pag 16.18 ) le allegazioni dell'opponente sono ugualmente imprecise sia in ordine alla data in cui l' episodio di consegna di denaro sarebbe avvenuta sia in ordine alla circostanza dedotta in capitolo della presenza di persone che avrebbero assistito alla consegna non specificate neppure nelle successive memorie.
L'identità delle persone asseritamente presenti non è nemmeno pianamente deducibile dall'elenco testi della memoria istruttoria dle posto che essa formula un assai corposo elenco di testimoni CP_1
da sentire per tutti i numerosi capitoli di prova formulati non differenziandoli per singoli capitoli.
La inammissibilità dei capitoli a prova diretta assorbe ogni questione in punto prova contraria.
Resta dunque confermata la debenza della somma di € 103.200,32 somma comprensiva anche degli accessori (INARCASSA ed IVA) a cui vanno aggiunti € 703,62 per spese di vidimazione parcella, già detratti gli acconti pagati anteriormente al ricorso monitorio (e dunque inter alia anche i 35 mila euro pagati in contanti ) con gli interessi
25 ex d lgs n. 231/2002 e successive modifiche maturati sul capitale dalle scadenze (prima scadenza 21.11.2004) al saldo.
Nelle more del giudizio il ha corrisposto € 71.461,15 in data CP_1
21.3.2019 ed € 38.554,41 in data 21.4.2022.
Ai sensi dell'art 1194 cc il pagamento parziale deve essere imputato prima agli interessi e spese poi al capitale salvo accordo/accettazione tra le parti di diversa imputazione;
con riferimento ai pagamenti intervenuti nel 2019 e nel 2022 manca qualsivoglia accettazione all'epoca da parte del delle imputazioni fatte dal debitore, di tal che dette Pt_1
imputazioni non hanno efficacia.
Conclusivamente va condannato al pagamento di € CP_1
103.200,32 (inclusi gli accessori IVA e INARCASSA ) di cui € 703,62 per spese di vidimazione parcella, oltre interessi ex dlgs 231/2002 e successive modifiche, maturati sul capitale dalle scadenze (prima scadenza 23.11.2004), al saldo, previa detrazione dal dovuto dell'acconto per € 71.461,15 versato alla data del 21.3.2019 e dell'acconto di 38.554,41 versato alla data del 21.4.2022 da imputarsi seguendo i criteri di imputazione legali ovvero prima agli interessi e alle spese maturati all'epoca dei rispettivi pagamenti e da ultimo al capitale.
In ordine alle spese di lite vige il consolidato principio ( v. tra le tante pronunce Cass civile, Sezioni Unite n. 32096/2022, Cass. civile sez 2
n. 9448/2023, Cass civ sez 5 n.23639/24, Cass civile sez 3 n. 2956/24,
Cass civile sez lavoro n. 11130/25 ) secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato di tal che il relativo onere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti, poiché la
26 valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale. Non vanno dunque liquidate le spese valutando la soccombenza con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, valutando la soccombenza in relazione all'esito finale della lite.
Va poi richiamato il principio secondo cui “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92,comma2,c.p.c.(v.
Cass. civ. Sez. Unite - , Sentenza n.32061 del 31.10.2022).
Anche le spese legali del procedimento di ingiunzione, seguono il medesimo principio posto che la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, e l' onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all' esito finale del giudizio di tal che “la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese” (v. cassazione civile n. 24482 del 09/08/2022; v anche Cass civ n. 17854 del
27/08/2020)
Alla luce di detti principi il risulta complessivamente CP_1
soccombente.
27 Le spese di lite vanno liquidate avuto riguardo alle “tariffe” aggiornate con il DM 147 del 13.8.2022 posto che è principio consolidato che i compensi del difensore nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, devono essere liquidati in base alla tariffa vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine con l'esaurimento della stessa (o con la cessazione dell'incarico professionale) distinguendosi solo il giudizio di legittimità per il quale essi vanno invece liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento del medesimo;
(v. Cass. Civ sez. VI – 1, ordinanza 20 giugno n. 18680,
Cass. civ., sez. II, ord., 3 settembre 2021, n. 23873): nel caso di specie va dunque fatto riferimento alle tabelle vigenti al momento del presente giudizio di rinvio;
stesso DM deve applicarsi alle spese di lite del giudizio di legittimità che si è concluso nel 2023 quando dunque già era entrato in vigore il citato DM.
Alla luce di detti principi risulta soccombente e va CP_1
condannato a rifondere a controparte le spese di lite alla cui liquidazione si provvede come da dispositivo liquidando per la fase monitoria in €
2135,00 il compenso professionale e per il resto nei medi considerato lo scaglione di valore da € 52.001 ad € 260.000. Anche le spese di
CTU vanno poste a carico di soccombente. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente decidendo nella causa rg 71/2024 di rinvio proposta da a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. Parte_1
36388/203 ed in relazione ai motivi accolti
1) ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1166/2014 condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo di € 103.200,32 - ivi inclusi gli accessori IVA e
INARCASSA ed ivi incluso l'importo di € 703,62 per spese di vidimazione parcella- oltre interessi ex dlgs 231/2002 e successive modifiche maturati sul capitale dalle scadenze (prima
28 scadenza 23.11.2004) al saldo previa detrazione dal dovuto dell'acconto per € 71.461,15 versato alla data del 21.3.2019 e dell'acconto di 38.554,41 versato alla data del 21.4.2022 da imputarsi seguendo i criteri di imputazione legali ovvero prima agli interessi e alle spese maturati all'epoca dei rispettivi pagamenti e da ultimo al capitale
2) Pone le spese di CTU a carico definitivo di e CP_1
condanna a rifondere a le spese di CP_1 Parte_1
lite che liquida:
- per la fase monitoria del primo grado in € 2135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese oltre spese generali , IVA e
CPa sugli importi ex lege assoggettabili
- per la fase a cognizione piena di primo grado in € 14.103 per compensi professionali ed € 7554,29 per spese oltre spese generali Iva e Cpa sugli importi ex lege assoggettabili
- per il grado di appello in € 14317 per compensi ed € 4.298,00 per spese oltre spese generali Iva e CPa sugli importi ex lege assoggettabili
- per il giudizio di Cassazione in € 7655,00 per compenso professionale ed € 1294,80 per spese oltre spese generali Iva
e CPa sugli importi ex lege assoggettabili
- per il giudizio di rinvio in € 9991,00 per compenso professionale come chiesto ed € 1165,50 per spese oltre spese generali Iva e
CPa sugli importi ex lege assoggettabili
Così deciso in Trento, camera di consiglio del 16.9.2025
La presidente rel ed est.
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