Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
proc. n. 5399/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 06/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5399 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il [...] a [...] Parte_1
(Egitto), C.F. , C.U.I. , rapp.to e difeso dall'avv. C.F._1 C.F._2
MARIA CRISTINA BARBATO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 -
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 06/07/2023, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998, a seguito dell'invito alla presentazione dell'istanza ottenuto in data 09/03/2023. Con provvedimento recante prot. nr. 240/2024, reso in data 15/02/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 28/02/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 09/02/2024, prot. nr. 0026343, reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 25/03/2024 e depositato il giorno 26/03/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 8, non numerata, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza collegiale depositata in data 30/04/2024, è stata accolta, previa rituale instaurazione del contradditorio, la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 17/09/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 4 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 13/10/2024 – allo spirare del termine di giorni dieci, assegnato a seguito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 06/03/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
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- 2 - 1. La Questura di , dopo aver premesso che l'odierno ricorrente risultava irregolare CP_1 sul territorio, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, reputate vincolanti, della C.T. di , che, in CP_1 relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha espresso «parere negativo», avendo ritenuto «che non sussistono i requisiti di legge, considerato che gli elementi a disposizione non permettono di individuare il radicamento del richiedente in Italia e in particolare di ritenere che il richiedente sia esposto alla violazione del diritto alla vita privata e familiare in caso di rimpatrio nel Paese di origine». Il ricorrente – precisato di aver ricevuto il giorno 09/03/2023 la comunicazione relativa alla data fissata per la presentazione della domanda di protezione speciale – ha censurato il provvedimento impugnato, rappresentando «di essere entrato in Territorio italiano con visto d'ingresso in data 26.02.2019 iniziando a svolgere attività lavorativa e di aver proposto istanza di emersione del lavoro irregolare ex art. 103 co. 1 del d. l. n. 34/2020 (sanatoria) in data 09.07.2020; tale istanza … non [ha] trovato accoglimento per motivi … [a lui] non imputabili … di aver imparato la lingua italiana, di aver svolto varie attività nel corso del periodo di permanenza in Italia e di essere
[stato] assunto con contratto a tempo indeterminato … di non avere legami familiari che potessero offrire ospitalità nel Paese d'origine ma che, al contrario, molti suoi parenti vivessero in Italia e … di essere immune da precedenti penali o carichi pendenti» (pag. 2, non numerata, del ricorso). Ha argomentato, quindi, in ordine al suo «diritto … al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co. 1.1, art. 5 co. 6 del d. lgs. n. 286/98 e artt. 3 e 8 CEDU, ed al rilascio del relativo permesso di soggiorno ex art. 32 co. 3, d. lgs. n. 25/2008» (pagg. 3-7, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha negato di aver adottato una motivazione stereotipata (pag. 3 della comparsa di costituzione depositata in data 17/09/2024), ha sostenuto che sono irrilevanti, in questa sede, le valutazioni operate in relazione al pregresso diniego di regolarizzazione dal lavoro irregolare (pag. 3 della comparsa di costituzione depositata in data 17/09/2024). Ha poi rappresentato che «quanto al presunto radicamento in Italia, è il ricorso stesso che non offre spunti di riflessione: il ricorrente non è in possesso di certificazioni di conoscenza della lingua italiana, idioma che gli consentirebbe di inserirsi realmente nel mondo del lavoro italiano (mentre ora risulterebbe lavorare dal un connazionale come badante); inoltre gli eventuali contratti di lavoro sono stati stipulati con soggetto irregolare quindi nulli ed infine riferisce solo genericamente di avere parenti residenti in Italia e che non avrebbe legami in patria che gli potrebbero offrire ospitalità (ma c'è da chiedersi dove ha vissuto prima di entrare in Italia)» (pag. 3 della comparsa di costituzione depositata in data 17/09/2024). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione
- 3 - speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti eventuali doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Tenuto conto del fatto che, in data 09/03/2023, all'odierno ricorrente è stata comunicata la data dell'appuntamento fissato per la presentazione della domanda (v., sul punto, precisazione contenuta nello stesso provvedimento impugnato, che consente di escludere che, al caso di specie, vadano applicate le novità introdotte con d.l. n. 20/2023), va considerato che, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa in commento ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998.
- 4 - Si legge, nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6, T.U.I., si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113/2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130/2020. Con riferimento, quindi, alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I. applicabili ratione temporis, il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Così delineata la disciplina normativa di riferimento, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente sia fondata. Il ricorrente ha raggiunto un sufficiente grado di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano. Egli ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Invero, Parte_1 ha svolto attività lavorativa negli anni 2022, 2023 e 2024; dal giorno
[...]
27/12/2022 (v. comunicazione obbligatoria di assunzione depositata come allegato n. 8 al ricorso), lavora in virtù di un contratto a tempo indeterminato (v. documentazione
- 5 - lavorativa depositata, sub nn. 5-10, unitamente al ricorso nonché allegati nn.
1-2 depositati in data 04/03/2025). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione in atti siano fittizi: vale rimarcare che la p.a., sul punto, ha svolto contestazioni generiche (che muovono, tra l'altro, dalla posizione di irregolarità del ricorrente, ma non specificamente incentrate sulla non effettività della prestazione lavorativa) e, in quanto tali, inidonee, in assenza di elementi di senso contrario e stante la mancata proposizione di querela di falso, a contrastare le risultanze della documentazione lavorativa (buste paga, tra cui quelle relative ai mesi di gennaio e febbraio 2025, depositate in data 04/03/2025 nonché CU2024 depositata unitamente al ricorso) e contributiva (estratto INPS depositato in data 04/03/2025 e ricevute di pagamento dei contributi depositate unitamente al ricorso). Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 9080 del 07/03/2023, dep. 31/03/2023), merita, dunque, accoglimento la domanda di permesso speciale proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
4. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che ogni profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda è stato vagliato all'attualità nonché dell'ulteriore circostanza che il ricorrente ha provato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda proposta da Parte_1
nato il [...] a [...], C.F. ,
[...] C.F._1
C.U.I. , volta al riconoscimento della c.d. protezione speciale ex D.L. n. C.F._2
130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito.
- 6 - Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 10/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Alessandra Aragno
- 7 -