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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3136/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3136/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA Parte_1 P.IVA_1 PIETRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. RICCI VITTORIO CP_1 P.IVA_2
( ) V.LE GIUSEPPE MAZZINI n. 2 c/o Avv.FORESTA FRANCESCO PAOLO C.F._1
64100 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ; ora Controparte_2
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La curatela fallimentare della società fallimento dichiarato in Teramo Parte_1 con sentenza del 20 ottobre 2015, chiede al Tribunale di Teramo di revocare l'atto con cui la fallita ha conferito ad area 325 il ramo di azienda, con restituzione o pagamento per equivalente dei beni mobili ed inefficacia della cessione sugli immobili;
la compagine sociale è coincidente e si ebbe una sfacciata compenetrazione dei rapporti delle società, con crediti dell'una usati in compensazione per pagare debiti dell'altra. e poi il suo fallimento, si costituisce affermando di aver pagato i debiti CP_1 della fallita, chiede di respingere la domanda e in riconvenzionale 2 milioni di euro;
competente è il tribunale de L'Aquila funzionalmente, secondo la convenuta in revocazione. Nessun incombente istruttorio è stato ammesso e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come ha affermato la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 5089/25, L'azione di cui all'art. 66 L.Fall. si differenzia dall'azione di cui all'art. 2901 c.c., la quale consente al solo creditore di procedere successivamente all'esecuzione. Nell'ipotesi presa in considerazione dalla norma speciale, l'azione, che ha un effetto recuperatorio, è promossa dal curatore, il quale agisce nell'interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore poiché l'accoglimento della domanda giova a tutti i creditori (cfr. Cass. Sez. U. 26 aprile 2017, n. 10233, in motivazione). L'azione revocatoria, pur non essendo di per sé un'azione esecutiva, ha infatti come sua finalità tipica ed essenziale quella di consentire il soddisfacimento esecutivo del creditore sul cespite patrimoniale del quale il debitore si sia spogliato, onde, nel caso di fallimento, l'accoglimento della domanda da parte del giudice importerà che il bene oggetto dell'atto dispositivo non sarà destinato a soddisfare il creditore singolo, bensì l'intera massa dei creditori: sicché quel bene dovrà essere appreso a fini esecutivi dal curatore ed il singolo creditore potrà fruire del ricavato dell'esecuzione soltanto secondo le regole del riparto concorsuale (Cass. Sez. U. 17 dicembre
2008, n. 29420, in motivazione, con riguardo all'ipotesi del subentro del curatore nel giudizio promosso dal creditore prima dell'apertura della procedura).
Si ritiene che l'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore non sia, propriamente, un'azione che deriva dal fallimento, secondo la previsione dell'art. 24 L.Fall.
Essa costituisce, piuttosto, un'azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento (così: Cass. 4 luglio 2018, n.
17544; Cass. 20 marzo 2015, n. 5586; Cass. 28 maggio 2009, n. 12513). La dichiarazione di fallimento del debitore non ha alcuna incidenza sui requisiti sostanziali dell'azione: questa, benché assuma il carattere di "azione di massa", resta pur sempre ancorata alle specifiche condizioni previste dall'art. 2901 c.c., il che induce ad escludere che possa configurarsi come azione nuova ed autonoma rispetto a quella già esperibile dai singoli creditori (Cass. 5 dicembre 2003, n. 18607, in motivazione).
L'azione di cui all'art. 66 L.Fall. è comunque espressamente devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare. La previsione di cui al secondo comma del detto articolo mira evidentemente ad assicurare la concentrazione della trattazione delle azioni revocatorie ordinarie e di quelle fallimentari (ex art. 67 L.Fall.) del curatore, entrambe preordinate ad assicurare l'aggressione di beni da recuperare all'attivo fallimentare, evitando, così, che, nel caso le due azioni siano proposte in via congiunta, l'una in via subordinata rispetto all'altra, abbiano a prodursi gli inconvenienti discendenti dalla trattazione delle stesse avanti a giudici differenti.
Ora, la competenza del Tribunale fallimentare è inderogabile. Lo è, pacificamente, per le cause che, a norma dell'art. 24 L.Fall. derivano dal fallimento;
lo è per le controversie destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l'unità e garantire la par condicio creditorum (Cass. 30 agosto 2004, n. 17440; Cass. 20 luglio 2004, n. 13496; Cass. 21 dicembre 2002, n. 16183); e non può non esserlo per le cause che sono espressamente devolute alla competenza di quell'ufficio giudiziario: tanto più ove venga in pagina 2 di 5 questione la causa introdotta con l'azione revocatoria ordinaria del curatore, destinata - come quelle sopra indicate - a incidere sulla procedura fallimentare (visto che il vittorioso esperimento dell'azione giova, come si è detto, alla massa dei creditori, i quali potranno soddisfarsi sul ricavato del bene recuperato all'attivo fallimentare).
La competenza inderogabile del Tribunale fallimentare prevale poi su tutte le altre competenze confliggenti, ancorché a loro volta inderogabili: così, ad esempio, risulta recessiva, rispetto alla competenza fallimentare, la competenza in materia locatizia di cui agli artt. 21 e 447-bis c.p.c. (citt.
Cass. 30 agosto 2004, n. 17440 e Cass. 20 luglio 2004, n. 13496).
Tale conclusione si impone ove pure si abbia riguardo alla competenza del Tribunale delle imprese, la quale soccombe, dunque, rispetto a quella del giudice fallimentare (cfr. infatti Cass. 24 ottobre 2017, n.
25163, in relazione all'ipotesi dell'esperimento dell'azione ex art. 2467, comma 1, c.c., quanto all'obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti l'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società). Nel caso di specie, l'azione proposta è ai sensi dell'art. 66 Legge Fallimentare, a tutela dei crediti della massa;
pertanto è indubbia nel caso di specie la competenza del Tribunale fallimentare, prevalente sulla competenza del Tribunale delle Imprese, come si è visto. Nel merito, oggetto della presente revocatoria sono le delibere, limitatamente a quanto riguarda la decotta Parte_1 nell'ambito del verbale di aumento di capitale deliberato dall'assemblea totalitaria di , poi CP_3 trasformata in area ed a sua volta successivamente decotta. in quell'assemblea interviene CP_1 [...] nella sua duplice veste di socio di ed amministratore unico di ha CP_4 CP_3 CP_5 CP_3 inteso modificare la denominazione, riformulare l'oggetto sociale, trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, rinnovare le cariche sociali e aumentare il capitale sociale da 10920 euro a 13650 euro da sottoscriversi immediatamente da parte dei soci. I soci hanno inteso rinunciare gratuitamente al diritto loro spettante nella sottoscrizione dell'aumento,mentre la società euredil ha inteso, come terza, sottoscrivere l'aumento ed il sovrapprezzo determinato della situazione patrimoniale della società brico
2000 SRL. Il valore del ramo di azienda ceduto da è stato dichiarato almeno pari a quello che CP_5 sarebbe stato attribuito ai fini dell'aumento di capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
[...]
pur essendo intitolato a sottoscrivere come socio l'aumento di capitale anche nella parte CP_4 rinunciata dagli altri soci senza sovrapprezzo,preferisce farlo a nome della terza pagando con la CP_5 operatività della società da lui amministrata, valutato il valor del ramo di azienda trasferito con una perizia in 547mila euro, almeno pari al sovrapprezzo. non determinato concretamente nel verbale,dell'aumento di capitale di da valutare sulla scorta dello stato patrimoniale di CP_3 quest'ultima. Con questa operazione la società già Brico 2000 SR viene immessa nella CP_1 titolarità e nel possesso di tutto quanto inerisce il ramo di azienda stesso, e così in particolare subentra in ogni e qualsiasi rapporto contrattuale, diritto, credito, interesse, debito e ragione della conferente che a detto ramo di azienda sia attinente. La conferitaria è autorizzata a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari od opportuni per far constare nei confronti di chiunque l'avvenuto trasferimento per conferimento ed ottenere che ogni elemento del ramo conferito con il presente atto venga imputato ed in testato alla medesima con facoltà di stipulare ogni eventuale atto identificativo rettificativo o integrativo anche di accertamento che si rendesse necessario per la piena esecuzione del presente atto nei confronti di chiunque. Sono stati trasferiti anche i rapporti di lavoro. E' quindi presente un'anomalia, riscontrabile nel fatto che si spoglia della sua capacità operativa Controparte_4 sostanzialmente trasferendo, a titolo di sovrapprezzo non determinato e che sarebbe stato determinato in denaro, della capacità operativa di;
non credibilità del fatto che non fosse nota la CP_6 successiva instabilità di , che sostanzialmente si privava della capacità di operare, pur a CP_6 fronte di situazioni potenziali di debito importanti, verso Casa In e Made Logistica SR;
e senza apparente contropartita ha trasformato il proprio patrimonio da reale ( immobili e beni organizzati per l'impresa di costruzione ) in capitale di rischio, consistente nella partecipazione minoritaria in altre imprese. L'istanza di fallimento è pervenuta da Casa In, a sua volta in concordato preventivo;
pertanto pagina 3 di 5 in quella sede le ragioni creditorie di uno dei creditori, già al momento del conferimento del ramo di azienda contro partecipazione della società, è stata ritenuta valida;
con valutazione confermata dalla Corte di Appello in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Come ricordato da Cassazione,
20232/23, L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali), e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento). Pertanto, non è vero che con il conferimento il patrimonio di è rimasto immutato, e nemmeno che il patrimonio residuo di CP_5 dopo il conferimento abbondantemente era sufficiente per le ragioni creditorie esposte nella CP_5 presente azione revocatoria;
questo è attestato dalla relazione del curatore del fallimento in atti, CP_5 non specificamente contestata sul punto. Assume però viceversa importanza l'incondizionata assunzione , da parte di Area 325, di tutte le poste passive derivanti dalla cessione del ramo di azienda di DI SR. Ed infatti, come affermato da Cassazione, 20886/24, In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l. fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens;
tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens). A ben vedere, nel caso di specie, il successivo fallimento di ha comportato il formarsi di una CP_1 massa, che comprende anche le ragioni creditorie qui protette dalla curatela di DI SR;
il potenziamento delle attività produttive mediante unificazione, enunciato nella nota di bilancio, e connotato dalla accettazione incondizionata di tutte le poste passive di DI SR scaturenti dalla cessione di ramo di azienda, appare comunque essere un programma imprenditoriale credibile, e non un modo per eludere le ragioni creditorie di DI SR;
ragioni che pur sempre ora devono essere soddisfatte sulla massa di Area 325, a sua volta fallita, che con i beni produttivi di DI SR ha accettato incondizionatamente tutte le sue passività. Quella scrittura, quindi, rende, come giustamente indicato nella comparsa di costituzione di Area 325, i creditori di DI SR intitolati a partecipare al passivo della successivamente fallita Area 325 SR;
pertanto in concreto, e forse per ragioni che sfuggivano alla determinazione dei protagonisti della operazione di cui si chiede ora la revoca, alla luce della istruttoria compiuta non si apprezzano concreti danno dalla operazione per i creditori del fallimento ora che sono altrettanto garantiti nelle loro ragioni dal fallimento 325, che ha CP_5 CP_1 confermato l'integrale validità del verbale di cui si chiede la revoca, anche nella parte in cui CP_1
[... si assume per intero le passività di DI SR. Alla luce di questa nuova situazione come delineata dal fallimento di Area 325, per difetto quindi concreto di prova di danno ai creditori che sono intitolati a partecipare al passivo di se avevano valide ragioni verso DI SR, non resta che CP_1 respingere la domanda, il cui accoglimento comporterebbe una complicata matassa di interventi nei due fallimenti, che potrebbe comportare duplicazioni o ingiuste esclusioni di ammissione al passivo. Ed infatti, la cessione pressoché integrale dei beni destinati alla impresa di DI SR ad con CP_1 integrale assunzione incondizionata delle passività appare in quest'ottica operazione neutra, alla luce del successivo fallimento di non idonea a pregiudicare in concreto le ragioni dei creditori CP_1
pagina 4 di 5 di DI SR ( che sul punto non ha svolto alcuna specifica difesa, pur essendo argomento da subito svolto dalla difesa di ). La domanda va pertanto respinta. Va conseguentemente ordinata la CP_1 cancellazione della trascrizione del sequestro, ottenuta dalla Curatela in corso di causa. CP_5
Per la cancellazione della trascrizione di un provvedimento cautelare, qual è il sequestro, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che tale sequestro abbia dichiarato inefficace, risultando inapplicabile la disposizione di cui all'art. 2668 cit., comma 1, riguardante la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. D'altra parte la rilevanza della formalità in parola e l'eventuale operatività del vincolo di indisponibilità (in caso di conversione del sequestro in pignoramento) anche in favore di altri creditori intervenuti rende incongruo il riferimento al "consenso" delle parti interessate contenuto nell'art. 2668 cit., comma 1 e impone la previsione di un provvedimento giurisdizionale per la cancellazione della trascrizione: questo, nella normativa ante L. n.
353 del 1990, era individuato nell'abrogato art. 683 cod. proc. civ. (in comb. disp. con il comma 2, art. 2668 cit.) e, nel sistema del rito cautelare uniforme, è rinvenibile nell'art. 669-novies cod. proc. civ., applicabile al sequestro, in comb. disp. con l'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ..
In sostanza il ripristino della situazione precedente al sequestro risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di una disposizione che postula un'iniziativa del giudice ad eliminare dal mondo giuridico la formalità della trascrizione;
il che esclude il riferimento, per l'individuazione della fonte della cancellazione del sequestro, all'art. 2668 cod. civ., comma 1, dovendo, piuttosto, ricondursi la fattispecie al comma 2 della stessa norma, con la precisazione che l'ordine di cancellazione va emesso nelle tassative ipotesi di inefficacia del sequestro, rinvenibili nell'art. 669 novies in comb. disp. con l'art. 669 quaterdecies cod. proc. civ..( Cassazione 14190/2012); non va viceversa cancellata la trascrizione della domanda giudiziale, prima del passaggio in giudicato della presente sentenza.
La particolarità della fattispecie, ed il fatto che sulla decisione indubbiamente pesa il successivo fallimento di che apertamente considera come valida la assunzione di tutte le passività CP_1 provenienti da DI SR,, e nel contempo azzera il pericolo ai danni dei creditori di , i quali CP_1 ora sono garantiti da altra procedura concorsuale ed hanno valido titolo per insinuarsi nella stessa, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda revocatoria;
ordina pertanto la cancellazione del sequestro revocatorio, concesso in data 29 dicembre 2016, con esonero per il Direttore Ufficio territorio competente e responsabile
Camera di Commercio competente da ogni responsabilità; respinge allo stato la domanda, come formalizzata nelle ultime conclusioni, di trascrizione della domanda giudiziale, per la quale dovrà attendersi il passaggio in giudicato della presente sentenza. spese di lite compensate.
Teramo, 20 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3136/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REFERZA Parte_1 P.IVA_1 PIETRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. REFERZA PIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. RICCI VITTORIO CP_1 P.IVA_2
( ) V.LE GIUSEPPE MAZZINI n. 2 c/o Avv.FORESTA FRANCESCO PAOLO C.F._1
64100 TERAMO;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ; ora Controparte_2
[...]
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La curatela fallimentare della società fallimento dichiarato in Teramo Parte_1 con sentenza del 20 ottobre 2015, chiede al Tribunale di Teramo di revocare l'atto con cui la fallita ha conferito ad area 325 il ramo di azienda, con restituzione o pagamento per equivalente dei beni mobili ed inefficacia della cessione sugli immobili;
la compagine sociale è coincidente e si ebbe una sfacciata compenetrazione dei rapporti delle società, con crediti dell'una usati in compensazione per pagare debiti dell'altra. e poi il suo fallimento, si costituisce affermando di aver pagato i debiti CP_1 della fallita, chiede di respingere la domanda e in riconvenzionale 2 milioni di euro;
competente è il tribunale de L'Aquila funzionalmente, secondo la convenuta in revocazione. Nessun incombente istruttorio è stato ammesso e pertanto fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Come ha affermato la Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 5089/25, L'azione di cui all'art. 66 L.Fall. si differenzia dall'azione di cui all'art. 2901 c.c., la quale consente al solo creditore di procedere successivamente all'esecuzione. Nell'ipotesi presa in considerazione dalla norma speciale, l'azione, che ha un effetto recuperatorio, è promossa dal curatore, il quale agisce nell'interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore poiché l'accoglimento della domanda giova a tutti i creditori (cfr. Cass. Sez. U. 26 aprile 2017, n. 10233, in motivazione). L'azione revocatoria, pur non essendo di per sé un'azione esecutiva, ha infatti come sua finalità tipica ed essenziale quella di consentire il soddisfacimento esecutivo del creditore sul cespite patrimoniale del quale il debitore si sia spogliato, onde, nel caso di fallimento, l'accoglimento della domanda da parte del giudice importerà che il bene oggetto dell'atto dispositivo non sarà destinato a soddisfare il creditore singolo, bensì l'intera massa dei creditori: sicché quel bene dovrà essere appreso a fini esecutivi dal curatore ed il singolo creditore potrà fruire del ricavato dell'esecuzione soltanto secondo le regole del riparto concorsuale (Cass. Sez. U. 17 dicembre
2008, n. 29420, in motivazione, con riguardo all'ipotesi del subentro del curatore nel giudizio promosso dal creditore prima dell'apertura della procedura).
Si ritiene che l'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore non sia, propriamente, un'azione che deriva dal fallimento, secondo la previsione dell'art. 24 L.Fall.
Essa costituisce, piuttosto, un'azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento (così: Cass. 4 luglio 2018, n.
17544; Cass. 20 marzo 2015, n. 5586; Cass. 28 maggio 2009, n. 12513). La dichiarazione di fallimento del debitore non ha alcuna incidenza sui requisiti sostanziali dell'azione: questa, benché assuma il carattere di "azione di massa", resta pur sempre ancorata alle specifiche condizioni previste dall'art. 2901 c.c., il che induce ad escludere che possa configurarsi come azione nuova ed autonoma rispetto a quella già esperibile dai singoli creditori (Cass. 5 dicembre 2003, n. 18607, in motivazione).
L'azione di cui all'art. 66 L.Fall. è comunque espressamente devoluta alla competenza del Tribunale fallimentare. La previsione di cui al secondo comma del detto articolo mira evidentemente ad assicurare la concentrazione della trattazione delle azioni revocatorie ordinarie e di quelle fallimentari (ex art. 67 L.Fall.) del curatore, entrambe preordinate ad assicurare l'aggressione di beni da recuperare all'attivo fallimentare, evitando, così, che, nel caso le due azioni siano proposte in via congiunta, l'una in via subordinata rispetto all'altra, abbiano a prodursi gli inconvenienti discendenti dalla trattazione delle stesse avanti a giudici differenti.
Ora, la competenza del Tribunale fallimentare è inderogabile. Lo è, pacificamente, per le cause che, a norma dell'art. 24 L.Fall. derivano dal fallimento;
lo è per le controversie destinate, comunque, ad incidere sulla procedura concorsuale, tali da doversi dirimere necessariamente in seno alla procedura stessa, onde assicurarne l'unità e garantire la par condicio creditorum (Cass. 30 agosto 2004, n. 17440; Cass. 20 luglio 2004, n. 13496; Cass. 21 dicembre 2002, n. 16183); e non può non esserlo per le cause che sono espressamente devolute alla competenza di quell'ufficio giudiziario: tanto più ove venga in pagina 2 di 5 questione la causa introdotta con l'azione revocatoria ordinaria del curatore, destinata - come quelle sopra indicate - a incidere sulla procedura fallimentare (visto che il vittorioso esperimento dell'azione giova, come si è detto, alla massa dei creditori, i quali potranno soddisfarsi sul ricavato del bene recuperato all'attivo fallimentare).
La competenza inderogabile del Tribunale fallimentare prevale poi su tutte le altre competenze confliggenti, ancorché a loro volta inderogabili: così, ad esempio, risulta recessiva, rispetto alla competenza fallimentare, la competenza in materia locatizia di cui agli artt. 21 e 447-bis c.p.c. (citt.
Cass. 30 agosto 2004, n. 17440 e Cass. 20 luglio 2004, n. 13496).
Tale conclusione si impone ove pure si abbia riguardo alla competenza del Tribunale delle imprese, la quale soccombe, dunque, rispetto a quella del giudice fallimentare (cfr. infatti Cass. 24 ottobre 2017, n.
25163, in relazione all'ipotesi dell'esperimento dell'azione ex art. 2467, comma 1, c.c., quanto all'obbligo dei soci di restituire i rimborsi ottenuti l'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società). Nel caso di specie, l'azione proposta è ai sensi dell'art. 66 Legge Fallimentare, a tutela dei crediti della massa;
pertanto è indubbia nel caso di specie la competenza del Tribunale fallimentare, prevalente sulla competenza del Tribunale delle Imprese, come si è visto. Nel merito, oggetto della presente revocatoria sono le delibere, limitatamente a quanto riguarda la decotta Parte_1 nell'ambito del verbale di aumento di capitale deliberato dall'assemblea totalitaria di , poi CP_3 trasformata in area ed a sua volta successivamente decotta. in quell'assemblea interviene CP_1 [...] nella sua duplice veste di socio di ed amministratore unico di ha CP_4 CP_3 CP_5 CP_3 inteso modificare la denominazione, riformulare l'oggetto sociale, trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, rinnovare le cariche sociali e aumentare il capitale sociale da 10920 euro a 13650 euro da sottoscriversi immediatamente da parte dei soci. I soci hanno inteso rinunciare gratuitamente al diritto loro spettante nella sottoscrizione dell'aumento,mentre la società euredil ha inteso, come terza, sottoscrivere l'aumento ed il sovrapprezzo determinato della situazione patrimoniale della società brico
2000 SRL. Il valore del ramo di azienda ceduto da è stato dichiarato almeno pari a quello che CP_5 sarebbe stato attribuito ai fini dell'aumento di capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.
[...]
pur essendo intitolato a sottoscrivere come socio l'aumento di capitale anche nella parte CP_4 rinunciata dagli altri soci senza sovrapprezzo,preferisce farlo a nome della terza pagando con la CP_5 operatività della società da lui amministrata, valutato il valor del ramo di azienda trasferito con una perizia in 547mila euro, almeno pari al sovrapprezzo. non determinato concretamente nel verbale,dell'aumento di capitale di da valutare sulla scorta dello stato patrimoniale di CP_3 quest'ultima. Con questa operazione la società già Brico 2000 SR viene immessa nella CP_1 titolarità e nel possesso di tutto quanto inerisce il ramo di azienda stesso, e così in particolare subentra in ogni e qualsiasi rapporto contrattuale, diritto, credito, interesse, debito e ragione della conferente che a detto ramo di azienda sia attinente. La conferitaria è autorizzata a compiere tutti gli atti che si rendessero necessari od opportuni per far constare nei confronti di chiunque l'avvenuto trasferimento per conferimento ed ottenere che ogni elemento del ramo conferito con il presente atto venga imputato ed in testato alla medesima con facoltà di stipulare ogni eventuale atto identificativo rettificativo o integrativo anche di accertamento che si rendesse necessario per la piena esecuzione del presente atto nei confronti di chiunque. Sono stati trasferiti anche i rapporti di lavoro. E' quindi presente un'anomalia, riscontrabile nel fatto che si spoglia della sua capacità operativa Controparte_4 sostanzialmente trasferendo, a titolo di sovrapprezzo non determinato e che sarebbe stato determinato in denaro, della capacità operativa di;
non credibilità del fatto che non fosse nota la CP_6 successiva instabilità di , che sostanzialmente si privava della capacità di operare, pur a CP_6 fronte di situazioni potenziali di debito importanti, verso Casa In e Made Logistica SR;
e senza apparente contropartita ha trasformato il proprio patrimonio da reale ( immobili e beni organizzati per l'impresa di costruzione ) in capitale di rischio, consistente nella partecipazione minoritaria in altre imprese. L'istanza di fallimento è pervenuta da Casa In, a sua volta in concordato preventivo;
pertanto pagina 3 di 5 in quella sede le ragioni creditorie di uno dei creditori, già al momento del conferimento del ramo di azienda contro partecipazione della società, è stata ritenuta valida;
con valutazione confermata dalla Corte di Appello in sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento. Come ricordato da Cassazione,
20232/23, L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento di beni in società è ammissibile, perché non riguarda la validità del contratto costitutivo della società e, quindi, non interferisce col disposto dell'art. 2332 c.c. (anche nella formulazione successiva alla riforma apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003), concernente la nullità del negozio societario e non i vizi della singola partecipazione (che restano regolati dalle norme generali), e perché non intacca il principio di separazione del patrimonio societario da quello dei soci (dato che il bene oggetto di revocatoria non rientra nel patrimonio del debitore se il conferimento è dichiarato inefficace nei confronti del suo creditore), né incide sulla disciplina della trascrizione (la quale tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto e, dunque, non la società che riceve il conferimento). Pertanto, non è vero che con il conferimento il patrimonio di è rimasto immutato, e nemmeno che il patrimonio residuo di CP_5 dopo il conferimento abbondantemente era sufficiente per le ragioni creditorie esposte nella CP_5 presente azione revocatoria;
questo è attestato dalla relazione del curatore del fallimento in atti, CP_5 non specificamente contestata sul punto. Assume però viceversa importanza l'incondizionata assunzione , da parte di Area 325, di tutte le poste passive derivanti dalla cessione del ramo di azienda di DI SR. Ed infatti, come affermato da Cassazione, 20886/24, In tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l. fall., deve ritenersi che il pagamento del debito altrui da parte del terzo successivamente fallito integri un atto compiuto gratuitamente, salvo prova contraria che lo stesso sia stato compiuto perseguendo un interesse economicamente apprezzabile del solvens;
tuttavia, detta prova ben può essere rappresentata dalla circostanza che il pagamento abbia riguardato un debito di pertinenza di un soggetto creditore del solvens, in quanto ciò soddisfa, di per sé, un interesse mediato e indiretto di quest'ultimo, correlato all'automatico operare della compensazione legale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare il carattere oneroso della prestazione, il fatto che il pagamento fosse avvenuto per estinguere un debito di altra società, appartenente al medesimo gruppo, a sua volta creditrice del solvens). A ben vedere, nel caso di specie, il successivo fallimento di ha comportato il formarsi di una CP_1 massa, che comprende anche le ragioni creditorie qui protette dalla curatela di DI SR;
il potenziamento delle attività produttive mediante unificazione, enunciato nella nota di bilancio, e connotato dalla accettazione incondizionata di tutte le poste passive di DI SR scaturenti dalla cessione di ramo di azienda, appare comunque essere un programma imprenditoriale credibile, e non un modo per eludere le ragioni creditorie di DI SR;
ragioni che pur sempre ora devono essere soddisfatte sulla massa di Area 325, a sua volta fallita, che con i beni produttivi di DI SR ha accettato incondizionatamente tutte le sue passività. Quella scrittura, quindi, rende, come giustamente indicato nella comparsa di costituzione di Area 325, i creditori di DI SR intitolati a partecipare al passivo della successivamente fallita Area 325 SR;
pertanto in concreto, e forse per ragioni che sfuggivano alla determinazione dei protagonisti della operazione di cui si chiede ora la revoca, alla luce della istruttoria compiuta non si apprezzano concreti danno dalla operazione per i creditori del fallimento ora che sono altrettanto garantiti nelle loro ragioni dal fallimento 325, che ha CP_5 CP_1 confermato l'integrale validità del verbale di cui si chiede la revoca, anche nella parte in cui CP_1
[... si assume per intero le passività di DI SR. Alla luce di questa nuova situazione come delineata dal fallimento di Area 325, per difetto quindi concreto di prova di danno ai creditori che sono intitolati a partecipare al passivo di se avevano valide ragioni verso DI SR, non resta che CP_1 respingere la domanda, il cui accoglimento comporterebbe una complicata matassa di interventi nei due fallimenti, che potrebbe comportare duplicazioni o ingiuste esclusioni di ammissione al passivo. Ed infatti, la cessione pressoché integrale dei beni destinati alla impresa di DI SR ad con CP_1 integrale assunzione incondizionata delle passività appare in quest'ottica operazione neutra, alla luce del successivo fallimento di non idonea a pregiudicare in concreto le ragioni dei creditori CP_1
pagina 4 di 5 di DI SR ( che sul punto non ha svolto alcuna specifica difesa, pur essendo argomento da subito svolto dalla difesa di ). La domanda va pertanto respinta. Va conseguentemente ordinata la CP_1 cancellazione della trascrizione del sequestro, ottenuta dalla Curatela in corso di causa. CP_5
Per la cancellazione della trascrizione di un provvedimento cautelare, qual è il sequestro, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza che tale sequestro abbia dichiarato inefficace, risultando inapplicabile la disposizione di cui all'art. 2668 cit., comma 1, riguardante la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. D'altra parte la rilevanza della formalità in parola e l'eventuale operatività del vincolo di indisponibilità (in caso di conversione del sequestro in pignoramento) anche in favore di altri creditori intervenuti rende incongruo il riferimento al "consenso" delle parti interessate contenuto nell'art. 2668 cit., comma 1 e impone la previsione di un provvedimento giurisdizionale per la cancellazione della trascrizione: questo, nella normativa ante L. n.
353 del 1990, era individuato nell'abrogato art. 683 cod. proc. civ. (in comb. disp. con il comma 2, art. 2668 cit.) e, nel sistema del rito cautelare uniforme, è rinvenibile nell'art. 669-novies cod. proc. civ., applicabile al sequestro, in comb. disp. con l'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ..
In sostanza il ripristino della situazione precedente al sequestro risulta disciplinato in modo assolutamente autonomo sulla base di una disposizione che postula un'iniziativa del giudice ad eliminare dal mondo giuridico la formalità della trascrizione;
il che esclude il riferimento, per l'individuazione della fonte della cancellazione del sequestro, all'art. 2668 cod. civ., comma 1, dovendo, piuttosto, ricondursi la fattispecie al comma 2 della stessa norma, con la precisazione che l'ordine di cancellazione va emesso nelle tassative ipotesi di inefficacia del sequestro, rinvenibili nell'art. 669 novies in comb. disp. con l'art. 669 quaterdecies cod. proc. civ..( Cassazione 14190/2012); non va viceversa cancellata la trascrizione della domanda giudiziale, prima del passaggio in giudicato della presente sentenza.
La particolarità della fattispecie, ed il fatto che sulla decisione indubbiamente pesa il successivo fallimento di che apertamente considera come valida la assunzione di tutte le passività CP_1 provenienti da DI SR,, e nel contempo azzera il pericolo ai danni dei creditori di , i quali CP_1 ora sono garantiti da altra procedura concorsuale ed hanno valido titolo per insinuarsi nella stessa, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta la domanda revocatoria;
ordina pertanto la cancellazione del sequestro revocatorio, concesso in data 29 dicembre 2016, con esonero per il Direttore Ufficio territorio competente e responsabile
Camera di Commercio competente da ogni responsabilità; respinge allo stato la domanda, come formalizzata nelle ultime conclusioni, di trascrizione della domanda giudiziale, per la quale dovrà attendersi il passaggio in giudicato della presente sentenza. spese di lite compensate.
Teramo, 20 Maggio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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