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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4986 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 9145/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice NZ MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9145/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
ON ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Faretra ( per Email_2
procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità infermieri
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, livello D del
C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica alle dipendenze dell'Azienda, lamentando di non aver ricevuto l'indennità di turno prevista dall'art. 86, co. 3, CCNL Sanità 2016/2018, ha convenuto in giudizio la chiedendone il pagamento oltre interessi. CP_1
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso nonché eccepito la prescrizione CP_1
quinquennale dell'eventuale credito.
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta.
2 Il ricorso è fondato nei termini di cui di seguito.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13425/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione
europea.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze LL (C-155/10) e LO (C-
539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere 4 mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata
“una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (Cass. civ. n. 13425/2019).
La recentissima Cassazione n. 6282 del 9.3.2025 ha ribadito che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea”,
precisando come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della
Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.
3 Nel caso in esame il ricorrente lamenta la mancata inclusione nella retribuzione feriale dell'indennità di turno.
Riguardo all'indennità di turno, l'art. 86 comma 3 del CCNL Sanità del 21 maggio 2018,
prevede che “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed
operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta
indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che
nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina,
pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'azienda
o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo
effettuata, salvo per i riposi compensativi”, rideterminata con l'entrata in vigore del CCNL del
Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, ex art. 106 comma 2, in € 2,07 giornalieri.
L'indennità in questione non deve essere ridotta durante il periodo di ferie: la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente. Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore.
In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è quindi tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
La Corte di Cassazione n. 13932/2024 ha chiarito che “l'incidenza di tale effetto dissuasivo
deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale”. La
recentissima Cassazione n. 6282/2025 ha inoltre precisato che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la
4 possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” . L' indennità
esaminata è connessa alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni o compensa un disagio intrinseco collegato all'esecuzione delle mansioni, e vao incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta durante le ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è
necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore.
L'indennità di turno è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore e alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva (in particolare, l'art. 33.1 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e le relative disposizioni di rinvio, nella parte in cui implicitamente o esplicitamente escludono tali componenti variabili e compensative di disagi dalla retribuzione feriale) che escludono tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie sono in 7 contrasto con le norme di legge interne (art. 36 Cost., art. 2109 c.c.,
art. 10 D.Lgs. 66/2003) e sovranazionali (art. 7 Dir. 2003/88/CE come interpretato dalla
CGUE), risultando quindi nulle per contrasto con norme imperative.
Incontestata la produzione documentale attorea relativa ai turni di servizio, la domanda di accertamento va accolta nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (dal 31.7.2018).
Il principio del primato del diritto dell'Unione Europea impone di disapplicare le norme interne (incluse quelle contrattuali collettive) che si pongano in contrasto con norme europee dotate di effetto diretto, quale l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE in tema di ferie
5 retribuite, come costantemente interpretato dalla CGUE. Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci retributive dell'indennità di turno nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo richiesto e non prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
1) Accerta il diritto di all'inclusione dell'indennità di turno ai fini del calcolo Parte_1
della retribuzione prevista per i giorni di ferie goduti nel periodo oggetto di rivendicazione e per l'effetto condanna l' in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del lavoratore, delle conseguenti differenze retributive non prescritte (dal 31.7.2018), oltre interessi legali;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. ON dichiaratosi antistatario in € 1.030,00 oltre CU, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-NZ MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NZ MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 9145/2023
Preso atto delle note sostitutive dell'udienza del 22.12.2025 depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice NZ MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9145/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
ON ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Faretra ( per Email_2
procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità infermieri
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere, livello D del
C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica alle dipendenze dell'Azienda, lamentando di non aver ricevuto l'indennità di turno prevista dall'art. 86, co. 3, CCNL Sanità 2016/2018, ha convenuto in giudizio la chiedendone il pagamento oltre interessi. CP_1
L' nel costituirsi, ha chiesto il rigetto del ricorso nonché eccepito la prescrizione CP_1
quinquennale dell'eventuale credito.
La causa è stata discussa all'udienza del 22.12.2025 mediante trattazione scritta.
2 Il ricorso è fondato nei termini di cui di seguito.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13425/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione” riferita alla retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione
europea.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con le sentenze LL (C-155/10) e LO (C-
539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere 4 mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata
“una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (Cass. civ. n. 13425/2019).
La recentissima Cassazione n. 6282 del 9.3.2025 ha ribadito che “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea”,
precisando come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della
Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria.
3 Nel caso in esame il ricorrente lamenta la mancata inclusione nella retribuzione feriale dell'indennità di turno.
Riguardo all'indennità di turno, l'art. 86 comma 3 del CCNL Sanità del 21 maggio 2018,
prevede che “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed
operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49. Detta
indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che
nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina,
pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'azienda
o ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo
effettuata, salvo per i riposi compensativi”, rideterminata con l'entrata in vigore del CCNL del
Comparto Sanità Pubblica 2019-2021, ex art. 106 comma 2, in € 2,07 giornalieri.
L'indennità in questione non deve essere ridotta durante il periodo di ferie: la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, stabilita dalla contrattazione collettiva, non può infatti precludere una valutazione giurisdizionale della sua conformità alla normativa interna e sovranazionale prevalente. Questo esame, da condursi secondo i criteri sopra indicati, prevale sulle determinazioni delle parti sociali, il cui effetto dissuasivo sull'uso delle ferie ne determina l'illegittimità per contrasto con norme di rango superiore.
In questa prospettiva, è decisiva non tanto la riduzione parziale dell'indennità, quanto piuttosto la sua incidenza sulla retribuzione durante le ferie e, conseguentemente, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo garantito costituzionalmente. Il rapporto rilevante non è quindi tra la quota di indennità mantenuta e quella perduta, bensì tra la retribuzione ordinaria e quella effettivamente percepita durante le ferie, la quale deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
La Corte di Cassazione n. 13932/2024 ha chiarito che “l'incidenza di tale effetto dissuasivo
deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale”. La
recentissima Cassazione n. 6282/2025 ha inoltre precisato che “non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la
4 possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” . L' indennità
esaminata è connessa alle modalità peculiari di svolgimento delle mansioni o compensa un disagio intrinseco collegato all'esecuzione delle mansioni, e vao incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta durante le ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è
necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore.
L'indennità di turno è infatti legata allo specifico status professionale del lavoratore e alle concrete modalità di esecuzione della prestazione, e il criterio fondamentale desumibile dal quadro normativo e giurisprudenziale è quello della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante i periodi di effettivo lavoro.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva (in particolare, l'art. 33.1 CCNL Comparto Sanità 2016-2018 e le relative disposizioni di rinvio, nella parte in cui implicitamente o esplicitamente escludono tali componenti variabili e compensative di disagi dalla retribuzione feriale) che escludono tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie sono in 7 contrasto con le norme di legge interne (art. 36 Cost., art. 2109 c.c.,
art. 10 D.Lgs. 66/2003) e sovranazionali (art. 7 Dir. 2003/88/CE come interpretato dalla
CGUE), risultando quindi nulle per contrasto con norme imperative.
Incontestata la produzione documentale attorea relativa ai turni di servizio, la domanda di accertamento va accolta nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale (dal 31.7.2018).
Il principio del primato del diritto dell'Unione Europea impone di disapplicare le norme interne (incluse quelle contrattuali collettive) che si pongano in contrasto con norme europee dotate di effetto diretto, quale l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE in tema di ferie
5 retribuite, come costantemente interpretato dalla CGUE. Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci retributive dell'indennità di turno nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo richiesto e non prescritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, valori minimi tenuto conto della natura e del valore della causa.
P.Q.M.
1) Accerta il diritto di all'inclusione dell'indennità di turno ai fini del calcolo Parte_1
della retribuzione prevista per i giorni di ferie goduti nel periodo oggetto di rivendicazione e per l'effetto condanna l' in persona del suo legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del lavoratore, delle conseguenti differenze retributive non prescritte (dal 31.7.2018), oltre interessi legali;
2) condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Parte_2
pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'avv. ON dichiaratosi antistatario in € 1.030,00 oltre CU, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-NZ MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
NZ MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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