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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 21/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4521/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4521/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARIOLI LAURA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARIOLI LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), di seguito Controparte_1 P.IVA_1 per brevità , con il patrocinio dell'avv. PENZA SALVATORE e dell'avv. , elettivamente CP_1 domiciliato in C/O ATAP VIA VITTORIO EMANUELE, 6 MONZA presso il difensore avv. PENZA
SALVATORE
CONVENUTA
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Busto Arsizio adito, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare: Nel merito:
-accertato e dichiarato che il Rag. ha stipulato polizza multirischi n.043/10/48139270 Parte_1 con per il fabbricato di sua proprietà, sito in Legnano via T. Tasso n. 23, e che Controparte_1 detta polizza comprendeva la copertura assicurativa per i danni materiali subiti da fabbricati o tettoie a lastre in fibro-EN, per l'effetto condannare ad indennizzare il Rag. Controparte_1
dei danni tutti subiti in data 24 luglio 2023 alla copertura del proprio fabbricato di via Parte_1 T.Tasso,23 Legnano, rientranti nelle condizioni di polizza, che si quantificano in € 35.446,20# oltre IVA, o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo.
pagina 1 di 6 - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.0'
In via istruttoria
- Si chiede di essere ammessi a provare per testi, le circostanze di cui ai punti 1/10 per come capitolate nella memoria ex art. 171 ter comma 2 C.p.c. con i testi ivi indicati;
- In caso di contestazione, ad opera della convenuta, della quantificazione del danno subito alla copertura del fabbricato di proprietà del Rag. sito a Legnano, via T. Tasso n. 23 in Pt_1 conseguenza dell'evento atmosferico del luglio 2023, si chiede disporsi CTU atta ad accertare l'esatta entità dei danni ed i costi di ripristino della copertura.
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , proprietario di un edificio, sito Parte_1
a Legnano, via T. Tasso n. 23 assicurato con polizza multirischi n.043/10/48139270 presso la compagnia assicurativa , ut sopra, evocava in giudizio quest'ultima svolgendo nei suoi CP_1
confronti le domande sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva che:
1) la copertura assicurativa operava anche per eventuali danni materiali che avrebbero potuto subire le lastre di fibro-EN della sua copertura per effetto della grandine in relazione alla quale l'agente inseriva in polizza la voce “E”, denominata “integrazione eventi atmosferici”, comprendendo anche le spese di smaltimento delle lastre in fibro-EN per un valore pari al
10% del danno subito;
2) era stato l'agente di in sede di predisposizione della polizza assicurativa - preso CP_1
atto che le lastre in fibroEN dell'immobile oggetto dell'assicurazione contenevano una percentuale di MI - a proporre all'attore di aumentare il premio per le spese di smaltimento, per un valore aggiuntivo di € 15.000,00# (ragione per cui veniva inserita la garanzia aggiuntiva “spese di demolizione e sgombero”, assicurata per € 15.000,00#);
3) in data 24.07.2023, a seguito di un evento atmosferico caratterizzato giustappunto dalla grandine, verificatosi nel territorio legnanese, la copertura in fibro-EN dell'immobile di via T. Tasso n.23 del Rag. veniva danneggiata, ma la convenuta, in seguito alla richiesta Pt_1
di ristoro dei danni, replicava che “il sinistro denunciato riguarda il danneggiamento causa grandine della copertura del fabbricato assicurato in lastre ondulate in EN MI, evento escluso dalle garanzie di polizza. Sinistro non indennizzabile”
pagina 2 di 6 4) Il rifiuto opposto dalla compagnia assicurativa era ingiustificato alla luce dell'espressa estensione della garanzia, peraltro suggerita dall'agente proprio in ragione delle caratteristiche del tetto del capannone in oggetto, aggiungendo che la distinzione tra lastre in fibro – EN e in EN MI era del tutto pretestuosa.
Formatosi il contraddittorio si costituiva la compagnia , la quale ribadiva sostanzialmente CP_1
quanto esposto nella missiva di rigetto della richiesta di risarcimento evidenziando che nella polizza le due tipologie di materiale vengono distinte prevedendosi a pag. 12 della polizza al capo D), dove si leggono le esclusioni di polizza, che l'assicurazione non comprende i danni di “… lastre in EN- MI, fibroEN e manufatti in materia plastica per effetto di grandine ...” e che l'estensione della garanzia prevista dal capo E), a cui fa riferimento l'attore, deroga sì a tale previsione stabilendo che la Compagnia indennizzi i danni materiali e diretti subiti da “…lastre di fibroEN e manufatti in materia plastica per effetto di grandine …”, ma senza includervi i danni alle lastre di EN- MI, le quali dunque rimangono escluse in forza della previsione generale di cui al capo D).
Aggiungeva che fibroEN e EN MI non sono sinonimi posto che, in seguito alle problematiche per la salute legate all'MI, l'uso di quest'ultimo è stato vietato a partire dal 1992 ragione per cui da tale data il fibroEN è stato realizzato utilizzando altre fibre (fibre di cellulosa, fibre di vetro, o sintetiche), alternative all'MI, di qui il distinguo nella polizza tra il fibroEN
(privo di MI e quindi conforme agli standard per la salute) ed il EN MI, non più in utilizzabile, per il quale è stata ribadita l'esclusione dalla garanzia.
Concludeva che, essendo i rapporti tra le parti regolati dalla polizza, eventuali problematiche in ordine a quanto esposto dall'attore nei rapporti con l'agente dovevano essere fatte valere nei confronti di quest'ultimo (e non della compagnia assicurativa).
Espletati gli incombenti di legge il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed a discutere la causa.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Operatività della polizza
Nell'atto introduttivo l'attore si sofferma sulla nozione di fibroEN e di EN MI richiamando le definizioni tratte dal vocabolario della lingua Italiana TR (“il è CP_2
un prodotto ottenibile per impasto di malta di EN con MI, noto commercialmente sotto diversi nomi (EN- MI, eternit,ecc)”) e da Wikipedia (“il fibroEN è un materiale pagina 3 di 6 costituito da una mistura di EN e fibre di altro materiale con un'elevata resistenza alla trazione, utilizzato in particolare nell'edilizia. I manufatti ottenuti con questa mescola hanno una notevole resistenza alla corrosione, alla temperatura e all'usura, insieme a una notevole leggerezza. Fino all'inizio degli anni 1990, quando per il fibroEN era utilizzato l'MI, il materiale era noto come "EN-MI" o, dal nome di uno dei produttori italiani, Eternit;
a partire dal 1992 è stato vietato in Italia l'uso dell'MI, dimostratosi cancerogeno, e nel fibroEN sono state impiegate altre fibre, come quelle di legno”) desumendone come conseguenza, a suo dire, che il EN MI non sia altro che una tipologia di fibroEN e pertanto ricompreso nella garanzia assicurativa in ragione dell'estensione di operatività della polizza di cui al citato capo E).
Tale approccio non è condivisibile per le ss. ragioni.
In primo luogo, proprio dalla definizione richiamata dall'attore si evince che la coincidenza tra la nozione di fibroEN e EN MI può sostenersi solo fino all'inizio degli anni 1990 e cioè sino a quando l'MI non è stato bandito per le conseguenze cancerogene.
Successivamente le lastre in fibroEN sono state prodotte con altri materiali e dunque, nell'attualità, fibroEN e EN MI non sono termini equivalenti, riferendosi il primo a materiali che non presentano controindicazioni per la salute in quanto privi di MI (tuttora in produzione) ed il EN MI a materiali contenenti MI, utilizzati più di trent'anni fa e non più oggetto di produzione (in quanto vietati).
In secondo luogo, la nozione di fibroEN e di EN MI non va considerata su un piano astratto - sebbene anche in quest'ambito il distinguo si giustifichi, come si è detto - ma calandola all'interno della polizza.
Come esposto dalla convenuta, nella polizza le due situazioni vengono trattate distintamente e solo per le lastre in fibroEN è stata inserita l'estensione della garanzia, mentre ciò non è avvenuto per quelle in EN MI (rispetto alle quali opera l'esclusione dall'assicurazione in forza del capo
D).
Se la tipologia delle due lastre fosse identica non si spiegherebbe tale distinzione a livello terminologico e giuridico e l'attore dovrebbe dunque spiegare quali sarebbero le lastre in EN MI per le quali l'assicurazione non opera.
In terzo luogo, come si è detto, la distinzione tra le due tipologie di lastre non è arbitraria, essendo evidente che lo smaltimento delle lastre in EN MI è molto più complesso ed oneroso di quello delle lastre in fibroEN.
pagina 4 di 6 Ne discende che, sotto il profilo contrattuale, il ragionamento formulato dall'attore non tiene.
Questi però ha introdotto un ulteriore tema di riflessione.
Ha precisato che il capannone è risalente ai primi anni '80 (vd. interrogatorio libero), che a quell'epoca non vi erano controindicazione all'utilizzo del EN MI (o eternit) e che l'agente ha stipulato il contratto facendo riferimento a quel tetto, sapendone l'origine, proponendo anzi proprio per questo l'estensione della garanzia di cui al punto E), la quale ha comportato una maggiorazione del premio assicurativo.
Tale affermazione non muta la valutazione sopra esposta in quanto: 1) non vi è nulla nella polizza assicurativa che faccia ritenere che fosse scontata la presenza di lastre in EN MI sul tetto del capannone (né è stata fatta o allegata un'analisi chimica o altro elemento che lo attestasse); 2) se fosse vero quanto dedotto dall'attore circa l'intendimento che avrebbe palesato l'agente in ordine all'estensione della garanzia, allora, secondo logica, questi avrebbe dovuto proporre all'attore l'inserimento nell'estensione anche delle lastre in EN MI (e non solo di quelle fibroEN), cosa che non è avvenuta.
E' indubbio infatti che la compagnia assicurativa è vincolata unicamente a quanto previsto dalla polizza e che l'affidamento che si sarebbe creato nell'attore in ragione delle asserite assicurazioni dell'agente, secondo la versione del Sig. non potrebbe condurre comunque ad un'interpretazione della Pt_1
polizza contrastante con il significato letterale e logico delle clausole sopra specificate.
Dunque le ragioni dell'attore non possono trovare tutela nell'ambito della polizza, ma semmai sotto altri profili inerenti ad es. la formazione della volontà negoziale, la validità della polizza rispetto al rischio in esame o la responsabilità dell'agente.
Per tali ragioni le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Spese di lite
Con riferimento alle spese di lite sussistono giustificati motivi, avuto alla genesi della vicenda, per una compensazione parziale delle stesse in considerazione del fatto che è un dato di fatto che l'attore ha stipulato una polizza estendendo espressamente la garanzia (e quindi il premio assicurativo) in relazione ad una voce di danno che, alla luce di quanto esposto, non è coperta dalla polizza.
Il che, se da un lato chiama in causa la sua diligenza all'atto della disamina delle condizioni negoziali, dall'altro evidenzia che c'è stato un concorso causale anche da parte dell'agente di cui si è avvalsa la pagina 5 di 6 compagnia assicurativa, il quale avrebbe dovuto quantomeno approfondire preventivamente la questione con il cliente in modo da verificare se avesse senso tale estensione assicurativa avuto riguardo alle caratteristiche del tetto (caratteristiche che comunque erano presumibili avuto riguardo all'epoca di realizzazione).
Per tali ragioni si ritiene che le spese debbano essere compensate per la metà, ponendo le residue a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte attrice nei riguardi della convenuta;
2) Compensa per metà le spese di lite e pone le residue a carico dell'attore ed a favore della convenuta, queste ultime liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4521/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARIOLI LAURA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARIOLI LAURA
ATTORE contro
(C.F. ), di seguito Controparte_1 P.IVA_1 per brevità , con il patrocinio dell'avv. PENZA SALVATORE e dell'avv. , elettivamente CP_1 domiciliato in C/O ATAP VIA VITTORIO EMANUELE, 6 MONZA presso il difensore avv. PENZA
SALVATORE
CONVENUTA
Oggetto: Assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Busto Arsizio adito, contrariis reiectis, così ritenere e giudicare: Nel merito:
-accertato e dichiarato che il Rag. ha stipulato polizza multirischi n.043/10/48139270 Parte_1 con per il fabbricato di sua proprietà, sito in Legnano via T. Tasso n. 23, e che Controparte_1 detta polizza comprendeva la copertura assicurativa per i danni materiali subiti da fabbricati o tettoie a lastre in fibro-EN, per l'effetto condannare ad indennizzare il Rag. Controparte_1
dei danni tutti subiti in data 24 luglio 2023 alla copertura del proprio fabbricato di via Parte_1 T.Tasso,23 Legnano, rientranti nelle condizioni di polizza, che si quantificano in € 35.446,20# oltre IVA, o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito del giudizio, maggiorata degli interessi dal dovuto al saldo.
pagina 1 di 6 - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.0'
In via istruttoria
- Si chiede di essere ammessi a provare per testi, le circostanze di cui ai punti 1/10 per come capitolate nella memoria ex art. 171 ter comma 2 C.p.c. con i testi ivi indicati;
- In caso di contestazione, ad opera della convenuta, della quantificazione del danno subito alla copertura del fabbricato di proprietà del Rag. sito a Legnano, via T. Tasso n. 23 in Pt_1 conseguenza dell'evento atmosferico del luglio 2023, si chiede disporsi CTU atta ad accertare l'esatta entità dei danni ed i costi di ripristino della copertura.
Per la convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. , proprietario di un edificio, sito Parte_1
a Legnano, via T. Tasso n. 23 assicurato con polizza multirischi n.043/10/48139270 presso la compagnia assicurativa , ut sopra, evocava in giudizio quest'ultima svolgendo nei suoi CP_1
confronti le domande sopra esposte.
A fondamento delle stesse deduceva che:
1) la copertura assicurativa operava anche per eventuali danni materiali che avrebbero potuto subire le lastre di fibro-EN della sua copertura per effetto della grandine in relazione alla quale l'agente inseriva in polizza la voce “E”, denominata “integrazione eventi atmosferici”, comprendendo anche le spese di smaltimento delle lastre in fibro-EN per un valore pari al
10% del danno subito;
2) era stato l'agente di in sede di predisposizione della polizza assicurativa - preso CP_1
atto che le lastre in fibroEN dell'immobile oggetto dell'assicurazione contenevano una percentuale di MI - a proporre all'attore di aumentare il premio per le spese di smaltimento, per un valore aggiuntivo di € 15.000,00# (ragione per cui veniva inserita la garanzia aggiuntiva “spese di demolizione e sgombero”, assicurata per € 15.000,00#);
3) in data 24.07.2023, a seguito di un evento atmosferico caratterizzato giustappunto dalla grandine, verificatosi nel territorio legnanese, la copertura in fibro-EN dell'immobile di via T. Tasso n.23 del Rag. veniva danneggiata, ma la convenuta, in seguito alla richiesta Pt_1
di ristoro dei danni, replicava che “il sinistro denunciato riguarda il danneggiamento causa grandine della copertura del fabbricato assicurato in lastre ondulate in EN MI, evento escluso dalle garanzie di polizza. Sinistro non indennizzabile”
pagina 2 di 6 4) Il rifiuto opposto dalla compagnia assicurativa era ingiustificato alla luce dell'espressa estensione della garanzia, peraltro suggerita dall'agente proprio in ragione delle caratteristiche del tetto del capannone in oggetto, aggiungendo che la distinzione tra lastre in fibro – EN e in EN MI era del tutto pretestuosa.
Formatosi il contraddittorio si costituiva la compagnia , la quale ribadiva sostanzialmente CP_1
quanto esposto nella missiva di rigetto della richiesta di risarcimento evidenziando che nella polizza le due tipologie di materiale vengono distinte prevedendosi a pag. 12 della polizza al capo D), dove si leggono le esclusioni di polizza, che l'assicurazione non comprende i danni di “… lastre in EN- MI, fibroEN e manufatti in materia plastica per effetto di grandine ...” e che l'estensione della garanzia prevista dal capo E), a cui fa riferimento l'attore, deroga sì a tale previsione stabilendo che la Compagnia indennizzi i danni materiali e diretti subiti da “…lastre di fibroEN e manufatti in materia plastica per effetto di grandine …”, ma senza includervi i danni alle lastre di EN- MI, le quali dunque rimangono escluse in forza della previsione generale di cui al capo D).
Aggiungeva che fibroEN e EN MI non sono sinonimi posto che, in seguito alle problematiche per la salute legate all'MI, l'uso di quest'ultimo è stato vietato a partire dal 1992 ragione per cui da tale data il fibroEN è stato realizzato utilizzando altre fibre (fibre di cellulosa, fibre di vetro, o sintetiche), alternative all'MI, di qui il distinguo nella polizza tra il fibroEN
(privo di MI e quindi conforme agli standard per la salute) ed il EN MI, non più in utilizzabile, per il quale è stata ribadita l'esclusione dalla garanzia.
Concludeva che, essendo i rapporti tra le parti regolati dalla polizza, eventuali problematiche in ordine a quanto esposto dall'attore nei rapporti con l'agente dovevano essere fatte valere nei confronti di quest'ultimo (e non della compagnia assicurativa).
Espletati gli incombenti di legge il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni ed a discutere la causa.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Operatività della polizza
Nell'atto introduttivo l'attore si sofferma sulla nozione di fibroEN e di EN MI richiamando le definizioni tratte dal vocabolario della lingua Italiana TR (“il è CP_2
un prodotto ottenibile per impasto di malta di EN con MI, noto commercialmente sotto diversi nomi (EN- MI, eternit,ecc)”) e da Wikipedia (“il fibroEN è un materiale pagina 3 di 6 costituito da una mistura di EN e fibre di altro materiale con un'elevata resistenza alla trazione, utilizzato in particolare nell'edilizia. I manufatti ottenuti con questa mescola hanno una notevole resistenza alla corrosione, alla temperatura e all'usura, insieme a una notevole leggerezza. Fino all'inizio degli anni 1990, quando per il fibroEN era utilizzato l'MI, il materiale era noto come "EN-MI" o, dal nome di uno dei produttori italiani, Eternit;
a partire dal 1992 è stato vietato in Italia l'uso dell'MI, dimostratosi cancerogeno, e nel fibroEN sono state impiegate altre fibre, come quelle di legno”) desumendone come conseguenza, a suo dire, che il EN MI non sia altro che una tipologia di fibroEN e pertanto ricompreso nella garanzia assicurativa in ragione dell'estensione di operatività della polizza di cui al citato capo E).
Tale approccio non è condivisibile per le ss. ragioni.
In primo luogo, proprio dalla definizione richiamata dall'attore si evince che la coincidenza tra la nozione di fibroEN e EN MI può sostenersi solo fino all'inizio degli anni 1990 e cioè sino a quando l'MI non è stato bandito per le conseguenze cancerogene.
Successivamente le lastre in fibroEN sono state prodotte con altri materiali e dunque, nell'attualità, fibroEN e EN MI non sono termini equivalenti, riferendosi il primo a materiali che non presentano controindicazioni per la salute in quanto privi di MI (tuttora in produzione) ed il EN MI a materiali contenenti MI, utilizzati più di trent'anni fa e non più oggetto di produzione (in quanto vietati).
In secondo luogo, la nozione di fibroEN e di EN MI non va considerata su un piano astratto - sebbene anche in quest'ambito il distinguo si giustifichi, come si è detto - ma calandola all'interno della polizza.
Come esposto dalla convenuta, nella polizza le due situazioni vengono trattate distintamente e solo per le lastre in fibroEN è stata inserita l'estensione della garanzia, mentre ciò non è avvenuto per quelle in EN MI (rispetto alle quali opera l'esclusione dall'assicurazione in forza del capo
D).
Se la tipologia delle due lastre fosse identica non si spiegherebbe tale distinzione a livello terminologico e giuridico e l'attore dovrebbe dunque spiegare quali sarebbero le lastre in EN MI per le quali l'assicurazione non opera.
In terzo luogo, come si è detto, la distinzione tra le due tipologie di lastre non è arbitraria, essendo evidente che lo smaltimento delle lastre in EN MI è molto più complesso ed oneroso di quello delle lastre in fibroEN.
pagina 4 di 6 Ne discende che, sotto il profilo contrattuale, il ragionamento formulato dall'attore non tiene.
Questi però ha introdotto un ulteriore tema di riflessione.
Ha precisato che il capannone è risalente ai primi anni '80 (vd. interrogatorio libero), che a quell'epoca non vi erano controindicazione all'utilizzo del EN MI (o eternit) e che l'agente ha stipulato il contratto facendo riferimento a quel tetto, sapendone l'origine, proponendo anzi proprio per questo l'estensione della garanzia di cui al punto E), la quale ha comportato una maggiorazione del premio assicurativo.
Tale affermazione non muta la valutazione sopra esposta in quanto: 1) non vi è nulla nella polizza assicurativa che faccia ritenere che fosse scontata la presenza di lastre in EN MI sul tetto del capannone (né è stata fatta o allegata un'analisi chimica o altro elemento che lo attestasse); 2) se fosse vero quanto dedotto dall'attore circa l'intendimento che avrebbe palesato l'agente in ordine all'estensione della garanzia, allora, secondo logica, questi avrebbe dovuto proporre all'attore l'inserimento nell'estensione anche delle lastre in EN MI (e non solo di quelle fibroEN), cosa che non è avvenuta.
E' indubbio infatti che la compagnia assicurativa è vincolata unicamente a quanto previsto dalla polizza e che l'affidamento che si sarebbe creato nell'attore in ragione delle asserite assicurazioni dell'agente, secondo la versione del Sig. non potrebbe condurre comunque ad un'interpretazione della Pt_1
polizza contrastante con il significato letterale e logico delle clausole sopra specificate.
Dunque le ragioni dell'attore non possono trovare tutela nell'ambito della polizza, ma semmai sotto altri profili inerenti ad es. la formazione della volontà negoziale, la validità della polizza rispetto al rischio in esame o la responsabilità dell'agente.
Per tali ragioni le domande di parte attrice non possono trovare accoglimento.
Spese di lite
Con riferimento alle spese di lite sussistono giustificati motivi, avuto alla genesi della vicenda, per una compensazione parziale delle stesse in considerazione del fatto che è un dato di fatto che l'attore ha stipulato una polizza estendendo espressamente la garanzia (e quindi il premio assicurativo) in relazione ad una voce di danno che, alla luce di quanto esposto, non è coperta dalla polizza.
Il che, se da un lato chiama in causa la sua diligenza all'atto della disamina delle condizioni negoziali, dall'altro evidenzia che c'è stato un concorso causale anche da parte dell'agente di cui si è avvalsa la pagina 5 di 6 compagnia assicurativa, il quale avrebbe dovuto quantomeno approfondire preventivamente la questione con il cliente in modo da verificare se avesse senso tale estensione assicurativa avuto riguardo alle caratteristiche del tetto (caratteristiche che comunque erano presumibili avuto riguardo all'epoca di realizzazione).
Per tali ragioni si ritiene che le spese debbano essere compensate per la metà, ponendo le residue a carico dell'attore.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta le domande svolte da parte attrice nei riguardi della convenuta;
2) Compensa per metà le spese di lite e pone le residue a carico dell'attore ed a favore della convenuta, queste ultime liquidate in euro 2.100,00 per compensi professionali oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 6 di 6