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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2906/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 2906/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. NEGRINI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), con l'Avv. NEGRINI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 17.1.2025)
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
15/10/1994 dai Sig.ri e e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1
di Brescia il 19/10/1994 atto n 694, Parte II Serie A disponendo le annotazioni previste dalla legge,
• stabilirsi in € 1.000,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile che il Sig. Controparte_1
deve versare alla Sig.ra entro il giorno 2 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Parte_1
Detto importo sarà da valutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
1 I Sig.ri e danno atto non avere altre pretese economiche reciproche di natura Pt_1 CP_1 patrimoniale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 15.10.1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 694, parte II, serie A, anno 1994. Dall'unione sono nati i figli e , entrambi oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2698/2023 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 20.4.2023 nel procedimento RG 14330/2022 e si è protratta ininterrottamente dalla prima udienza dinanzi al Presidente delegato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 23.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 2906/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. NEGRINI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), con l'Avv. NEGRINI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 17.1.2025)
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
15/10/1994 dai Sig.ri e e trascritto all'Ufficio dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1
di Brescia il 19/10/1994 atto n 694, Parte II Serie A disponendo le annotazioni previste dalla legge,
• stabilirsi in € 1.000,00 mensili l'ammontare dell'assegno divorzile che il Sig. Controparte_1
deve versare alla Sig.ra entro il giorno 2 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Parte_1
Detto importo sarà da valutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT.
1 I Sig.ri e danno atto non avere altre pretese economiche reciproche di natura Pt_1 CP_1 patrimoniale.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia in data 15.10.1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 694, parte II, serie A, anno 1994. Dall'unione sono nati i figli e , entrambi oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2698/2023 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 20.4.2023 nel procedimento RG 14330/2022 e si è protratta ininterrottamente dalla prima udienza dinanzi al Presidente delegato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 23.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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