Ordinanza 14 novembre 2024
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma rileva per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29441 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
rappresentata e difesa dall’Avv. Gerardo Villanacci (pec dichiarata: gvillanacci@legalmail.it), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Gambini (pec dichiarata: lorenzogambini@pec.avvocati.prato.it), in virtù di procura allegata alla scrittura difensiva;
-resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 869/2023, depositata il 12 dicembre 2023; udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre Oggetto: Regolamento di competenza. Civile Ord. Sez. 3 Num. 29441 Anno 2024 Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 14/11/2024 C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. Frasca Est. AZ 2 2024 dal Consigliere Paolo AZ;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale Olga Pirone, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Brescia. Rilevato che: 1. la società Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l. (già Stazione di Servizio Santa Lucia di Fantini C. e C. s.n.c.), quale contraente ceduta del contratto di fornitura di carburante precedentemente concluso con la Esso Italiana s.r.l. e da questa trasferito alla Petrolifera Adriatica s.p.a. (poi divenuta Pad Multienergy s.p.a.) – sulla premessa che nel periodo giugno 2017/febbraio 2018 aveva maturato un credito restitutorio di Euro 31.785,90 per mancata applicazione, da parte della cessionaria, degli sconti sul prezzo del carburante già convenuti con la cedente e che per tale credito aveva emesso una serie di note di debito/fatture in data 9 aprile 2018 – chiese al Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo per la somma corrispondente;
il provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2018, fu opposto da Pad Multienergy s.p.a. con citazione notificata l’11 agosto successivo, con la quale l’opponente eccepì preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adìto, in favore del Tribunale di Brescia, luogo in cui essa società aveva sede;
il Tribunale di Roma, dopo aver dichiarato la provvisoria esecutività del decreto opposto, con sentenza dell’8 luglio 2021 accolse l’eccezione, revocò il provvedimento monitorio e declinò la propria competenza in favore di quella del Tribunale di Brescia, senza però provvedere sulla domanda restitutoria proposta dall’opponente Pad Multienergy s.p.a., che aveva pagato alla ingiungente-opposta la somma di Euro 36.760,76, in ragione del carattere provvisoriamente esecutivo del decreto;
2. non essendo stato riassunto il giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente, al fine di ottenere la restituzione della somma pagata, Pad Multienergy s.p.a. chiese e ottenne dal Tribunale di Prato (luogo della sede C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. Frasca Est. AZ 3 della società somministrata) un decreto ingiuntivo nei confronti di quest’ultima; il provvedimento monitorio, emesso dal Tribunale di Prato l’ 8 febbraio 2022, fu opposto dalla Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l. con citazione notificata l’8 aprile successivo, con la quale l’opponente, oltre ad invocare l’accertamento del proprio diritto a trattenere la somma chiestale in restituzione (in forza delle note di debito/fatture del 9 aprile 2018) eccepì preliminarmente la continenza della causa in quella pendente presso il Tribunale di Brescia, di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in suo favore il 28 giugno 2021, dell’importo di Euro 49.925,86 oltre accessori, chiesto ed ottenuto nei confronti della Pad Multienergy s.p.a. per conseguire il pagamento del credito asseritamente maturato nel periodo marzo 2018/ottobre 2019, sempre in ragione della mancata applicazione, sul prezzo del carburante oggetto della fornitura, degli sconti previsti nell’accordo aziendale;
3. costituitasi la società opposta, il Tribunale di Prato ha pronunciato la sentenza 12 dicembre 2023, n. 869, con cui ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore di quella del Tribunale di Brescia, competente per continenza, al quale ha rimesso le parti con termine di trenta giorni per la riassunzione, revocando, per l’effetto, il decreto ingiuntivo emesso l’8 febbraio 2022 a favore di Pad Multienergy s.p.a.; 4. quest’ultima propone ricorso per regolamento di competenza, sulla base di un unico, articolato motivo;
la Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l. resiste con scrittura difensiva, depositata ai sensi dell’art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.; il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia;
entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il motivo di ricorso viene denunciata la «violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 19 e 39 cod. proc. civ.»; C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. Frasca Est. AZ 4 la società Pad Multienergy s.p.a. censura la pronuncia impugnata per aver reputato che tra il giudizio pendente presso il Tribunale di Prato (introdotto con domanda monitoria della società fornitrice per la restituzione, ex art. 336 cod. proc. civ., di una somma pagata in forza di un precedente decreto ingiuntivo poi revocato) e il giudizio pendente presso il Tribunale di Brescia, giudice preventivamente adìto (giudizio introdotto con domanda monitoria della società somministrata per il pagamento di un credito asseritamente derivato dal contratto di fornitura), sussistesse un rapporto di continenza;
ciò, sull’assunto (reputato erroneo dalla ricorrente) che «le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta davanti al Tribunale di Brescia, che ha come causa petendi il rapporto sostanziale intercorso tra le odierne parti, costituiscono il necessario presupposto, in virtù di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, per la definizione del giudizio successivo qui introdotto, avente come causa petendi l’indebito oggettivo conseguente alla caducazione del titolo del pagamento eseguito, titolo a sua volta fondato sul medesimo rapporto sostanziale» (pag.5 della sentenza impugnata); sostiene la società Pad Multienergy che, al contrario, la domanda monitoria da essa proposta (azione di ripetizione di indebito oggettivo fondata sulla caducazione del titolo che aveva giustificato il pagamento) sarebbe completamente diversa, sia in termini di petitum che di causa petendi, da quella formulata, sempre in via monitoria, dalla Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l., basata sul preteso inadempimento del contratto di fornitura;
diversamente da quanto reputato dalla sentenza impugnata, non sussisterebbe, dunque, il rapporto di continenza tra le due domande, sicché il Tribunale di Prato, competente ex art. 19 cod. proc. civ., quale giudice del luogo in cui aveva sede la società convenuta con la domanda monitoria, non avrebbe dovuto abdicare alla propria cognizione sulla causa di opposizione da questa introdotta, anche in osservanza del disposto di cui all’art. 645 cod. proc. civ., attributivo di una competenza funzionale inderogabile, non modificabile per ragioni di litispendenza, continenza o connessione;
2. il ricorso per regolamento di competenza è infondato;
C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. Frasca Est. AZ 5 2.1. secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte – suggellato dalle Sezioni Unite – la relazione di continenza ex art. 39 cod. proc. civ. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di personae e di causae petendi e differenza quantitativa di petitum (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di causae petendi, ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico-giuridico necessario per la definizione dell’altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell’una interferisce su quella dell’altra (cd. continenza per specularità) (Cass., Sez. Un., 01/10/2007, n. 20596, Rv. 599252-01; in precedenza, v. Cass. 21/02/2007, n. 4089; successivamente, v. Cass. 14/07/2011, n. 15532; Cass. 03/08/2017, n.19460; Cass. 05/05/2023, n. 11888); nel caso in esame, ricorre proprio l’ipotesi della “continenza per specularità”, atteso che, sotto il profilo sostanziale, il riconoscimento della fondatezza della pretesa della Stazione di Servizio s.r.l. escluderebbe quella della pretesa restitutoria della Pad Multienergy s.p.a.; 2.2. rilevata la sussistenza del rapporto di continenza tra le domande, va tuttavia ricordato che la traslazione della causa per continenza avviene, in base al criterio della prevenzione, sempre che il giudice preventivamente adìto sia competente tanto per la causa pendente presso di lui quanto per la causa successivamente proposta (art. 38, secondo comma, cod. civ.); nel caso di specie, tale competenza sussiste, in quanto il Tribunale di Brescia è territorialmente competente, sulla base dei criteri di collegamento previsti dai fori ordinari (artt. 19 e 20 cod. proc. civ.), per entrambe le domande;
2.3. non osta, poi, alla traslazione della causa proposta successivamente verso il giudice preventivamente adito, il disposto dell’art.645 cod. proc. civ.: invero, la continenza di cause non è idonea a C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. Frasca Est. AZ 6 spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo, spettante all’ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il decreto, ma è rilevante per la determinazione della competenza di quest’ultimo giudice, nel senso che, qualora la causa per la quale sia stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi, il giudice dell’opposizione deve dichiarare l’incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto e disporre la caducazione dello stesso;
conseguentemente, deve dichiarare la competenza del giudice preventivamente adito e fissare il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti ad esso (Cass., Sez. Un., 23/07/2001, n. 10011; Cass.21/01/2003, n. 854; Cass.14/07/2011, n.15532); 3. correttamente, pertanto, il Tribunale di Prato, quale giudice successivamente adìto, pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo, ha dichiarato la continenza e fissato il termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Brescia;
il ricorso va quindi rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per continenza del Tribunale di Brescia;
4. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
5. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza per continenza del Tribunale di Brescia;
condanna la Pad Multienergy s.p.a. a rimborsare alla Stazione di Servizio Santa Lucia s.r.l. le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori;
C.C. 01/10/2024 r.g.n. 01905/2024 Pres. Frasca Est. AZ 7 ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della