Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29441
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Ordinanza 14 novembre 2024

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In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la continenza di cause non è idonea a spostare la competenza funzionale e inderogabile a decidere sull'opposizione, spettante all'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, ma rileva per la determinazione della competenza di quest'ultimo giudice, nel senso che - qualora la causa in cui è stata emessa ingiunzione sia in rapporto di continenza con altra pendente davanti a diverso giudice, preventivamente adito e competente per entrambi i giudizi - il giudice dell'opposizione deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo e dichiararne la caducazione, fissando il termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa innanzi al giudice già precedentemente adito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29441
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29441
    Data del deposito : 14 novembre 2024

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