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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 20/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg.ri
Magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Ausil. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.184 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e promossa
DA
C.F.. , in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Comi dell'Avvocatura Regionale e domiciliata in Ancona, Piazza Cavour, 23, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale, giusta delega in calce all'atto di appello e decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 12 dell'11 febbraio 2022 e DGRM 1360/2020 n.48 del 1.03.
2021 in atti
Appellante
CONTRO
(C.F. e P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante , rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla CP_2 comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Alfonso Avitabile ed dall'Avv.
Riccardo Barchiesi, presso il cui studio in Jesi (AN), Via Costa Mezzalancia n. 1, è elettivamente domiciliata.
1 Appellata
E
, C.F. , in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 dott. e dell'Avv. Fabrizio Basso, Dirigente del Settore III – Controparte_4
”, rappresentati e difesi, giusta procura in Controparte_5
calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale rilasciata in virtù di decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 1.4.2022 e determina dirigenziale n. 403 del 6.4.2022 di affidamento incarico in atti;
dall'Avv. Roberto
M. Danesi de Luca ed elettivamente domiciliati presso la casella p.e.c. del proprio legale all'indirizzo Email_1
Appellata/Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 121/2022, resa dal Tribunale di Ancona in data 24.01.2022, notificata a mezzo pec in data 25.01.2022, relativa al procedimento civile n.7681/2019 R.G.. avente ad oggetto: risarcimento danni da fauna selvatica.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note telematiche, depositate per l'udienza del 18.10.2023.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la nonché la Parte_1 CP_3
esponendo che in data 19.02.2019, alle ore 21,00 circa, l'autovettura di
[...]
proprietà, Citroen C4 Tg. FG215BP, condotta nell'occasione dal locatario Sig.
nel mentre si trovava a percorrere, nel territorio del Comune di Persona_1
Osimo (An), la SP 5, direzione di marcia San Paterniano - Osimo, veniva investita da un grosso cinghiale che, proveniente dal terreno posto alla propria sinistra, improvvisamente invadeva la corsia di marcia andando ad urtare la parte anteriore sinistra della propria autovettura;
in occasione di tale collisione l'autovettura riportava danni per € 9.967,26. Chiedeva, pertanto, riconoscersi l'esclusiva responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro, ex art. 2043 c.c., della e Provincia convenute, per non aver: a) la posto in essere, Pt_1 Parte_1
quale unico ed esclusivo soggetto a cui, in base alla Legge del Rio n. 56/2014, appartiene ogni competenza in merito alla gestione ed amministrazione della fauna
2 selvatica e del territorio in cui è insediata, misure idonee o sufficienti a controllare il soprannumero di esemplari di fauna selvatica nella zona, avendo anche omesso di predisporre, nel territorio circostante il luogo del sinistro, misure atte a scoraggiare l'avvicinamento e l'attraversamento della strada da parte dei selvatici;
b) la di Ancona, quale soggetto proprietario della S.P. 5 in cui si CP_3
verificava il sinistro, seguito le previsioni dettate dal C.d.S., in merito all'obbligo di installazione di idonea segnaletica stradale di pericolo per la presenza di fauna selvatica (assente, nel caso di specie), nonché, per aver disatteso l'obbligo di gestione della strada, delle sue pertinenze ed arredi, mediante installazione di congegni atti ad impedire l'attraversamento della sede stradale ad opera degli animali, con conseguente condanna dei citati enti, in solido tra loro, al risarcimento, in favore di essa attrice, del danno materiale riportato dall'autovettura di proprietà nella misura di € 9.967,26 o di quelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo, il tutto con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
La si costituiva in giudizio contestando la domanda, che veniva Parte_1
ritenuta da inquadrarsi quale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto il soggetto proprietario – gestore della strada risultava essere la di Ancona, CP_3 rilevando, altresì, l'assenza di prova della condotta colpevolmente omessa e, in ogni caso, l'assenza di colpa per aver svolto correttamente le funzioni che la legge le assegnava indicando specificamente le misure adottate (la DGR n. 499 del 16 aprile
2018 con cui si autorizza il prelievo selettivo del cinghiale dal 22 aprile 2018 al 16 marzo 2019 ; la DGR n. 1068 del 30 luglio 2018 che approva il Calendario venatorio
2018/2019 e autorizzava la caccia al cinghiale in forma collettiva;
la DGR n. 645 del 17 maggio 2018 Piano di controllo regionale del Cinghiale 2018-2023),
l'assenza del nesso eziologico con l'asserito danno, evidenziando, per altro verso, la condotta di guida negligente ed inadeguata del conducente e comunque contestando espressamente la sussistenza e la quantificazione del danno, concludendo per l'infondatezza della domanda formulata della quale chiedeva il rigetto.
3 Si costituiva, altresì, la , eccependo, in primo luogo, la propria Controparte_3
carenza di legittimazione passiva, dato che ogni intervento sul tratto di strada teatro del sinistro rientrante nel centro abitato del Comune di Osimo doveva ritenersi di competenza dell'amministrazione comunale e contestando, comunque, la fondatezza della domanda attrice sia in punto di an che di quantum debeatur, evidenziando in particolare la mancata dimostrazione del comportamento negligente della e l'incidenza nella determinazione del sinistro della CP_3
condotta negligente del conducente della vettura.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, ritenuto applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 2043 c.c. e non la disciplina dettata dall'art. 2052
c.c., data la natura stessa degli animali selvatici, giungeva all'accoglimento della domanda condannando la e la in solido tra Parte_1 Controparte_3
loro: a) al pagamento, in favore di dell'attrice della complessiva somma di €
€.10.351,26, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla domanda per i danni al veicolo e dalla data della fattura per i compensi del CTP, sino all'effettivo soddisfo;
b) al rimborso in favore della parte attrice delle spese di lite liquidate in
€ 2.800,00 per compensi e € 250,00 per spese oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi;
c) al rimborso in favore di parte attrice delle spese di c.t.p. documentate in € 488,00, ponendo, altresì, in via definitiva a carico degli Enti convenuti le spese di c.t.u..
Il giudice di primo grado, svolta istruttoria a mezzo della documentazione prodotta dalle parti (relazione di servizio redatta dai Carabinieri intervenuti il giorno del sinistro, documentazione fotografica dei luoghi e dei danni subiti all'autovettura, fatture di riparazione dell'autovettura) espletamento della prova per testi e di c.t.u. sui danni auto, accoglieva la domanda attorea sul presupposto che dalla svolta istruttoria, erano risultati dimostrati i presupposti cui l'art. 2043 c.c. subordina l'accoglimento della domanda .
Rilevava, infatti, il giudicante che mentre poteva dirsi accertato: 1) il verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte dall'attore ( impatto tra autovettura e cinghiale); 2) il conseguente danno patrimoniale subito confermato in sede di c.t.u.;
3) il nesso di causalità tra evento e danno come accertato dalla svolta c.t.u. sul danno auto;
4) l'assenza di responsabilità per quanto accaduto a carico della parte attrice
4 che, infatti, non veniva contravvenzionata per eccesso di velocità dai militari intervenuti a rilevare il sinistro;
non altrettanto poteva dirsi in merito alla dimostrazione da parte degli Enti convenuti dell'assenza di propria concorrente responsabilità per quanto accaduto dato che dall'istruttoria era emerso che non vi era segnaletica specifica di pericolo di attraversamenti di cinghiali, non vi era illuminazione tale da rendere migliore la visibilità e/o dissuadere l'animale selvatico ad avvicinarsi alla strada, nè dagli atti era risultato il puntuale adempimento da parte della in relazione alla previsione di un abbattimento Pt_1 effettivo di un numero di capi sufficiente di cinghiali nell'anno dell'incidente, tale da non costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini transitanti sul tratto stradale incriminato.
Avverso l'anzidetta sentenza e per la riforma integrale della stessa, proponeva appello, la prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati. Parte_1
L'appellante conviene in giudizio la nonché la Controparte_1 CP_3
chiedendo alla Corte adita, in totale riforma dell'impugnata sentenza, in
[...]
via principale e nel merito: di accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, rigettare la richiesta risarcitoria ed accogliere in ogni caso tutte le conclusioni avanzate in prime cure << Preliminarmente in rito:
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva della quale titolare Parte_1
delle funzioni in materia di tutela della fauna selvatica, di prelievo venatorio e caccia selettiva, in quanto le condotte omissive specificamente allegate dall'attore attengono prevalentemente alle funzioni affidate all'ente proprietario della strada.
Nel Merito: Dichiarare assenza di responsabilità ex art. 2043 della Pt_1
quale titolare delle funzioni in materia di tutela della fauna selvatica, di
[...]
prelievo venatorio e caccia selettiva, in quanto le condotte omissive allegate dall'attore sono generiche, non corrispondenti al vero e comunque non provate.
Dichiarare infondata e non provata nell'an e nel quantum la domanda attrice;
per
l'effetto respingere ogni pretesa svolta dall'attore nei confronti della Pt_1
Dichiarare, sempre semmai provato l'impatto, l'assenza di nesso di
[...]
causalità e responsabilità in capo alla Dichiarare, sempre Parte_1
semmai provato l'urto, la responsabilità esclusiva della rispetto ai fatti CP_3
per cui è causa e tenere dunque indenne la da qualsiasi obbligo Parte_1
5 risarcitorio. Dichiarare, sempre semmai provato l'impatto, l'assenza di responsabilità in capo alla per mancata specificazione del Parte_1
comportamento concreto ascrivibile ad ente. Dichiarare, seminai provato
l'impatto, la condotta negligente dell'automobilista e riconoscerne quindi la responsabilità esclusiva nella causazione dei danni lamentati”. Con La , costituitasi in giudizio, preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. chiedendone, comunque, il rigetto integrale, perchè infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza oggetto di impugnativa e vittoria di spese e competenze del grado di giudizio.
La , costituitasi in giudizio, proponeva appello incidentale Controparte_3
prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati chiedendo alla Corte adita, in riforma dell'impugnata sentenza, di voler in via preliminare, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2052 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c., la carenza di legittimazione passiva della in ordine a tutte le pretese avanzate nei suoi confronti Controparte_3
dalla per il sinistro occorso in data 19.2.2019, per l'effetto Controparte_1
rigettare tutte le domande proposte nei confronti della e Controparte_3
condannare la alla restituzione in favore della Controparte_1 CP_3 della somma di € 7.837,00 da quest'ultima pagata in dipendenza della
[...]
sentenza di primo grado, maggiorata di interessi come per legge, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
nel merito, in via principale, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse comunque sussistente la legittimazione passiva della accertare e dichiarare Controparte_3
l'infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla nei Controparte_1
confronti della Provincia di Ancona per il sinistro occorso in data 19.2.2019, per l'effetto condannare la alla restituzione in favore della Controparte_1 della somma di € 7.837,00 da quest'ultima pagata in Controparte_3
dipendenza della sentenza di primo grado, maggiorata di interessi come per legge, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;
nel merito, in via subordinata, per l'ipotesi in cui l'adita Corte d'Appello ritenesse sussistente la legittimazione passiva della ed impegnata la responsabilità di Controparte_3 quest'ultima a qualsivoglia titolo o ragione, si chiede che venga accertata e
6 dichiarata, ai sensi dell' art. 1227, comma 1, c.c., ovvero ex art. 2054 c.c.,
l'esistenza del concorso di colpa a carico del conducente del veicolo di parte attrice, idoneo a diminuire, in proporzione dell'incidenza causale che la Corte riterrà di individuare, la responsabilità della convenuta e, per l' effetto, respingere CP_3 la domanda di parte attrice per quanto di diritto, previo accertamento rigoroso dell' effettiva entità dei danni dalla medesima parte realmente subìti e strettamente riconducibili alla responsabilità della in questo caso con Controparte_3 compensazione delle spese e competenze di giudizio;
per l'effetto condannare la alla restituzione in favore della di Controparte_1 Controparte_3 parte della somma di € 7.837,00 da quest'ultima pagata in dipendenza della sentenza di primo grado, maggiorata di interessi come per legge, nella misura che la Corte accerterà non essere dovuta.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2023.
L'appellante principale deduceva i seguenti motivi d'appello: Parte_1
1) Mancato superamento della presunzione di cui all'art. 2054, primo comma c.c. – rigetto della domanda risarcitoria – presunzione di colpa del conducente.
Parte appellante ritiene non accoglibile la domanda di parte attrice non avendo, quest'ultima, ottemperato all'onere probatorio, sulla stessa gravante ex art. 2054 comma 1 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro;
circostanza che a parere dell'appellante sarebbe osteggiata dalla stessa entità e posizionamento dei danni sull'autovettura investitrice nonché dal fatto che nessuna traccia di frenata era rilevata sul luogo del sinistro dai militari intervenuti
2) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2043 c.c. – la domanda è sfornita di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c– Violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti.
Parte appellante ritiene non provati da parte attrice i requisiti per giungere ad una condanna ex art. 2043 c.c. dato che: a) è mancata una compiuta affermazione circa la sussistenza del danno né ne è stata dimostrata la sussistenza nel quantum considerato che i documenti prodotti con l'atto di citazione sono meri atti di parte, redatti da un professionista pagato dall'attrice e, pertanto, nulla possono dimostrare
7 in ordine all'an e al quantum dell'asserito danno di cui trattasi;
b) è mancata l'indicazione del comportamento commissivo o omissivo che sarebbe stato posto in essere dalla in violazione di uno o più specifici obblighi di legge Parte_1
consapevolmente ovvero a titolo di negligenza, imperizia o imprudenza, omettendo di indicare la seppur minima allegazione all'(inesistente) nesso di causalità tra la condotta della e il danno che si assume subito. Parte_1
Controparte, infatti, si è limitata a fare un generico riferimento alle astratte funzioni attribuite alla addebitandole omissioni in ordine all'adozione di misure Pt_1
volte non già ad evitare il sinistro per cui agisce, ma tutti gli eventuali danni provocati in generale dagli animali selvatici;
c) le condotte omissive colpose ritenute responsabili dei sinistro “…assenza di illuminazione pubblica, di recinzioni
e staccionate in legno, sovrappassi e sottopassi "dedicati" alla fauna, dissuasori e catarifrangenti, di segnaletica di pericolo” determinano unicamente una responsabilità della convenuta ente proprietario della strada in virtù CP_3 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (“Nuovo codice della strada”) e dell'articolo 47 della Legge 120 del 2010.
3) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2043 c.c. – Mancato accertamento della condotta omissiva colposa della – Parte_1
Insussistenza della colpa – Violazione dell'art. 115 c.p.c. in materia di valutazione delle prove e dell'art. 112 c.p.c. in materia di cognizione giudiziale di fatti non allegati dalle parti .
L'appellante ribadisce l'infondatezza della domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. causa la mancata dimostrazione di una effettiva condotta omissiva colposa alla stessa addebitabile. Nessuna prova è, infatti, stata fornita in ordine ad una anomala presenza di fauna selvatica. D'altra parte ritiene l'appellante di aver fornito adeguata prova documentale circa l'adempimento dei compiti che la legge le affidava, indicando specificamente le misure adottate e cioè: la DGR n. 499 del 16 aprile 2018 con cui si autorizza il prelievo selettivo del cinghiale dal 22 aprile 2018 al 16 marzo 2019 (11 mesi su 12); la DGR n. 1068 del 30 luglio 2018 che approva il Calendario venatorio 2018/2019 e autorizza la caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata e girata); la DGR n. 645 del 17 maggio 2018 Piano di controllo regionale del Cinghiale 2018-2023, che portavano, come attestato dal Piano di
8 Controllo (allegato n. 2 in comparsa di costituzione) relativo all' Controparte_6
(ove si trova il Comune di Osimo), ad un abbattimento di
[...]
cinghiali sempre superiore al limite minimo fissato.
4) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – Erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di accertamento del fatto e di nesso eziologico con il danno lamentato. Inattendibilità delle testimonianze. Parte appellante contesta l'inattendibilità e non utilizzabilità ai fini del decidere delle dichiarazioni rese: a) circa la dinamica di incidente, dai testi sig.ri e Per_1
rispettivamente conducente e trasportata sul veicolo investitore ritenendo Tes_1
esistere in capo al conducente, legato alla da contratto di Controparte_1
noleggio a lungo termine, un evidente interesse a che la società attrice venisse risarcita del danno e, in capo alla trasportata, un interesse che legittimerebbe la sua partecipazione al processo per ottenere il risarcimento di danni che oggi non si sono ancora prodotti;
b) circa la quantificazione del danno dai testi e Tes_2 Pt_2 data, in primo luogo, l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra la e Tes_2
la società attrice e di collaborazione tra la carrozzeria di cui è titolare la e Pt_2
la società attrice e, in secondo luogo, la possibilità di provare per documenti l'avvenuto pagamento delle fatture di riparazione e acquisto pezzi di ricambio.
5) Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – Erronea interpretazione delle risultanze processuali in punto di liquidazione del danno lamentato. Parte appellante censura l'avvenuta liquidazione del danno al veicolo ritenendo che l'assenza di un esame diretto del mezzo prima delle riparazioni, sostituito dal c.t.u. con l'esame di fotografie allegate al rapporto di incidente e la visione presso l'officina, che ebbe ad effettuare le riparazioni, dei pezzi sostituiti abbia privato di attendibilità la valutazione effettuata anche quanto a riferibilità di tutti i danni evidenziati al sinistro in questione.
6) Erroneità della sentenza per– Omessa pronuncia del comportamento del conducente – Il fatto notorio. Ci si duole del fatto che il giudicante non abbia valutato la condotta di guida tenuta dal conducente quale causa esclusiva nel verificarsi del sinistro che ben sarebbe stato possibile evitare ove parte attrice avesse tenuto una velocità moderata. Ritiene parte appellante che il giudicante avrebbe dovuto escludere ogni risarcimento in favore della parte attrice ritenendo unico
9 responsabile dell'accaduto il conducente del veicolo di proprietà della
[...]
per aver violato le norme di circolazione stradale e tenuto un CP_1
comportamento di guida imprudente, alla luce delle condizioni di tempo e di luogo presenti al momento dell'incidente nonché al fatto notorio, riferito dalla stessa parte attrice, che il tratto di strada teatro del sinistro era soggetto al passaggio di fauna selvatica.
Parte appellante incidentale deduceva, invece, i seguenti Controparte_3 motivi d'appello:
1) errata qualificazione della domanda di parte attrice. Parte appellante incidentale contesta come erronea la riconduzione della fattispecie nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c. con esclusione di quella di cui all'art. 2052 c.c. ritenendo che il giudice avrebbe, invece, dovuto fare applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art.2052 c.c. in aderenza alla più recente giurisprudenza di legittimità che, già esistente al momento della decisione, individuava nella l'unico soggetto legittimato passivo dell'azione di risarcimento danni Pt_1 causata da animali selvatici circostanza che avrebbe portato all'accoglimento della eccezione di carenza legittimazione passiva da essa appellante sollevata in primo grado che veniva, pertanto, riproposta.
2) errata applicazione dell'art. 2043 c.c.. Si censura, comunque, come erroneo l'addebito di responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro sul duplice presupposto che: a) la Provincia di Ancona non ha alcuna competenza in materia di prevenzione e cura della fauna selvatica, poiché in virtù della Legge Regionale n.
13/2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle province”, tra le funzioni che erano di competenza delle province trasferite con detto intervento normativo alla Regione rientrano quelle previste dalla Pt_1
Legge n. 7/1995 contenente “norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”. Tali funzioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, delle Legge n. 13/2015 “sono Pt_1 Pt_1 esercitate dalle province sino al 31.03.2016”. Pertanto, alla data dell'incidente, la era succeduta alla nelle funzioni relative alla gestione Parte_1 CP_3
della fauna selvatica;
b) la Provincia di Ancona non aveva competenza alcuna anche per quanto riguarda l'installazione di illuminazione pubblica nel tratto ove si è
10 verificato il sinistro atteso che l'urto con il cinghiale, come risultante dal rapporto di intervento redatto dai Carabinieri, si era verificato in Osimo all'intersezione fra la Via Chiaravallese e la Via Campoceraso e, quindi, in territorio del CP_7 unico ente eventualmente tenuto a provvedere in merito l'apposizione di
[...] impianti di illuminazione pubblica. Veniva, altresì, contestata l'esistenza dei presupposti per poter giungere all'accoglimento della domanda attorea dato che risultava non assolto, da parte attrice, l'onere probatorio di cui all'art. 2054 comma
1 c.c. vale a dire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appelli, tanto principale quanto incidentale, sono meritevoli di accoglimento.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, sollevata da parte appellata
[...]
, relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto CP_1 dell'art. 342 c.p.c. come modificato dall'art. 54 del c.d. Decreto Sviluppo ( D.L.
83/2012 convertito in legge 134/2012 applicabile ratione temporis a tutti gli appelli proposti successivamente al giorno 11.09.2012), di indicare le parti del provvedimento impugnato e le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto, così come operata dal Giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la presunta violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Secondo la più recente interpretazione giurisprudenziale fornita dalla Suprema
Corte l'art. 342 c.p.c., come novellato dal D.L. 83 del 2012, art. 54 convertito in
Legge 134/2012 applicabile al caso di specie ratione temporis: “…non esige dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza”, alcun vacuo formalismo fine a se stesso, alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione, tali argomenti, in linea generale, consisteranno: - nel caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate, ovvero di quelle che si assumono malamente valutate;
- nel caso di censure riguardanti questioni di diritto, nell'indicazione della norma
11 che si sarebbe dovuta applicare, ovvero dell'interpretazione che si sarebbe dovuta preferire;
- nel caso di censure riguardanti “errores in procedendo”, nell'indicazione del fatto processuale malamente valutato dal giudice, e della diversa scelta processuale che avrebbe dovuto compiere. (cfr. Cass. Civ. 5.02.2015
n.2143, Cass. Civ.
7.10.2015 n. 20134, Cass. Civ. Sez. Lav. 20.09.2016 n.18411
Cass. Civ. 27.09.2016 n.18932, Cass. Civ. sez. terza 5.05.2017 n.10916).
Nel caso di specie, l'esame dell'atto di appello promosso dalla non Parte_1 lascia dubbi su quale fossero le doglianze dell'appellante.
Quanto al merito, deve essere preliminarmente trattato, per motivi di pregiudizialità, l'appello incidentale promosso dall'appellata . Controparte_3
Il primo motivo di appello incidentale volto a censurare, ai fini dell'accoglimento della riproposta eccezione di carenza legittimazione passiva della CP_3
la riconduzione della fattispecie come effettuata dal giudice di prime cure
[...] nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c., anziché in quella di cui all'art. 2052
c.c., è fondato con assorbimento del secondo motivo di gravame incidentale.
In casi quali quello di specie l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità è, infatti, orientata, avendo mutato precedente interpretazione già da data antecedente l'emissione della sentenza di primo grado, a ritenere che ”… nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare Pt_1
della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari- da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio Pt_1
promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno… … in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta Pt_1
dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come
12 causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema- di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.” (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020,
n. 34896/2022, n. 12159/2023, Cass. Civ. n.19332/ 2023).
D'altra parte la legittimazione passiva spettava alla già a far data Parte_1
dal 1.04.2016 essendo essa subentrata alla nella qualità di ente gestore CP_3
della fauna selvatica ai sensi del combinato disposto della Legge Statale n. 56 del
2014 - c.d. legge Del Rio e dell'art. 3, comma 4, delle Legge n. Parte_1
13/2015.
Deve essere, quindi, dichiarata, nel caso di specie, la carenza di legittimazione passiva della e il diritto della stessa a vedersi rimborsare dalla Controparte_3
la somma di € 7.837,00 a quest'ultima pagata in dipendenza Controparte_1
della sentenza di primo grado ( cfr. disposizione di bonifico sub doc. n. 5 in fascicolo primo grado maggiorata di interessi legali dalla data Controparte_3
del disposto bonifico e fino al saldo effettivo.
Quanto all'appello principale proposto da premesso che lo stesso Parte_1 andrà vagliato facendo applicazione, secondo quanto già motivato nell'accogliere l'appello incidentale proposto da del disposto di cui Controparte_3 all'art.2052 c.c. dato che nella fattispecie, nessun "giudicato interno" può ritenersi formato sulla "qualificazione giuridica" della domanda e ciò non solo perché sul punto è stato proposto appello incidentale ma anche perchè lo stabilire se la domanda proposta dall'attrice debba decidersi applicando l'art. 2043 c.c., o l'art. 2052 c.c., costituisce, non già una questione di qualificazione giuridica della domanda (la quale resta invariata nell'uno come nell'altro caso: il risarcimento del danno da fatto illecito) bensì una questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio iura novit curia dato che l'applicazione della regola speciale di cui all'art. 2052 c.c., in luogo di quella generale di cui all'art. 2043 c.c., non implica, nel caso concreto, una mutazione degli elementi di fatto costitutivi della fattispecie medesima, come dedotti ed accertati, ma soltanto un diverso giudizio sul riparto dell'onere della prova e, quindi, la correzione di un error
13 in procedendo, come tale immune alla formazione del giudicato sostanziale (ex multis, Cass. Civ. n. 31330/2023, Cass. 05/03/2019, n. 6341, Cass. 08/05/2015, n.
9294; Cass. 05/09/2005, n. 17764), deve dirsi che il primo motivo e sesto motivo di doglianza da trattarsi congiuntamente per motivi di connessione, sono fondati e determinano l'assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza.
L'individuazione nell'art. 2052 c.c. della norma applicabile per la soluzione della controversia, comporta, sul piano probatorio, che grava sul danneggiato “… l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, Pt_1
dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi” (ex multis Cass. civ. n.
7969/2020, n.13848/2020, n. 12113/2020, n. 34896/2022, n. 12159/2023).
Non può ritenersi, tuttavia, sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054 cc, comma
1, in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, il danneggiato
[...]
dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla CP_1
quale emerga che nella specie il conducente del veicolo ha adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida - da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui sia segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici - e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto (cf. Cass. civ. n. 3023/2021, Cass. civ. n. 13848/2020; Cass. civ. n.
7969/2020).
14 Orbene, dalle risultanze processuali può dirsi dimostrato soltanto lo scontro tra il veicolo e l'animale selvatico, dal momento che i Carabinieri del N.o.r.m. di Osimo, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno rilevato e documentato, mediante foto allegate al rapporto, i danni sulla vettura e rinvenuto sulla sinistra dell'auto investitrice, alcuni metri avanti rispetto la posizione assunta dalla stessa dopo l'urto, il cinghiale di grossa taglia morto.
Non può, invece, ritenersi provato che il conducente dell'autovettura di proprietà della , ai sensi dell'art. 2054 1° c. cc, abbia fatto tutto il Controparte_1
possibile per evitare il danno, sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- il tratto di strada teatro dell'evento è rettilineo ( cfr. rapporto Carabinieri pag.1) sub doc. n.2) fasc. primo grado attore) e non risulta presentare alcun ostacolo alla pratica visibilità ed avvistabilità considerato che nell'occasione il cinghiale, come riferito dallo stesso conducente l'autovettura ai Carabinieri intervenuti "mentre percorrevo via Chiaravallese con direzione San Paterniano - Osimo all'improvviso vedevo sbucare dinanzi a me un grosso animale proveniente dal campo alla mia sinistra” (cfr. rapporto Carabinieri pag.1) sub doc. n.2) fasc. primo grado attore) proveniva da un campo non descritto, né dai militari intervenuti né dallo stesso conducente, come caratterizzato dalla presenza di ostacoli fissi ( alberi, siepi, manufatti ecc.) che potessero ridurre l'avvistabilità dell'animale;
- sul luogo del sinistro non è stata rilevata alcuna traccia di frenata né alcun segno di scarrocciamento, riferibile all'autovettura di proprietà della
[...]
condotta dal che potesse far presumere l'attuazione da parte CP_1 Per_1
del conducente di una manovra, anche di emergenza, volta ad evitare l'impatto con il cinghiale;
- la corsia di marcia percorsa dalla vettura investitrice era separata, dal margine del campo dal quale proveniva il cinghiale, dalla carreggiata di Via Chiaravallese riservata al transito in senso opposto, e ciò ha concesso al conducente un lasso di tempo che, seppur breve, avrebbe potuto consentire, ove tenuta una velocità consona rispetto allo stato dei luoghi, l'attuazione di una manovra di emergenza;
- il luogo del sinistro è posto, come riferito dai militari intervenuti, in prossimità dell'intersezione con Via Campoceraso, dato di fatto che avrebbe dovuto portare il conducente, anche in considerazione dell'ora notturna e dell'assenza di
15 illuminazione artificiale, se non quella fornita dai fari dell'autovettura, a tenere una velocità moderata e consona allo stato dei luoghi;
circostanza il cui verificarsi è osteggiato dagli ingenti danni riportati dal veicolo, indicati dal c.t.u. Ing. CP_8
in “ paraurti ant.re, rivestimento anteriore, griglia ,fanaleria, passaruota,
[...]
plastiche interne, parafango ant sx, cinture di sicurezza, pretensionatori, airbag.”
e quantificati in € 9.873,26 ( cfr. c.t.u. datata 5.09.2021 in atti pagg. 3/4/5) nonché dal fatto che: a) nell'urto e per la violenza dello stesso, come riferito dallo stesso c.t.u. nella propria relazione ( cfr. c.t.u. datata 5.09.2021 in atti pagg. 3/4), si attivavano gli airbag della vettura ( che per dato di comune esperienza si attivano a partire da urti avvenuti alla velocità di circa 60 km/h n.d.r.); b) dopo l'urto con l'autovettura il cinghiale (riferito di grossa taglia) non solo non riusciva a completare l'attraversamento della strada ma veniva sbalzato sulla sinistra dell'autovettura a distanza di alcuni metri dal punto di arresto della stessa.
Di conseguenza si ritiene, che il danneggiato, , non sia Controparte_1 riuscito a fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cc 1° comma, ossia che il conducente la vettura investitrice, abbia adottato ogni opportuna cautela Per_1
nella propria condotta di guida che, invece, per quanto sopra detto, deve ritenersi tenuta in violazione del disposto di cui all'art. 141 C.d.S. (velocità) commi 1, 2 e 3; sicché la domanda di risarcimento non può essere accolta dovendosi la responsabilità del sinistro addebitare esclusivamente all'operato del conducente l'autovettura di proprietà della anche considerato che la Controparte_1
ha compiutamente dimostrato l'adempimento dei compiti che la Parte_1
legge le affidava, indicando specificamente le misure adottate per contenere la popolazione dei cinghiali mediante abbattimenti controllati;
misure costituite dalla
DGR n. 499 del 16 aprile 2018 con cui si autorizzava il prelievo selettivo del cinghiale dal 22 aprile 2018 al 16 marzo 2019; dalla DGR n. 1068 del 30 luglio
2018 che approvava il Calendario venatorio 2018/2019 e autorizzava la caccia al cinghiale in forma collettiva;
dalla DGR n. 645 del 17 maggio 2018 contenente il
Piano di Controllo Regionale del Cinghiale 2018-2023, relativo anche all'
[...]
2 (ove è ricompreso il Comune di Osimo), ove tali Controparte_6
abbattimenti sono attestati e riepilogati per numero di capi ( cfr. doc.ti 2/3 in fascicolo primo grado . Parte_1
16 In applicazione dei principi di diritto e giurisprudenziali di cui sopra la sentenza di primo grado merita, quindi, di essere integralmente riformata.
Le spese processuali, tanto di primo quanto di secondo grado, seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico dell'appellata , come Controparte_1
in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e della Parte_1 Controparte_1 CP_3 nonché sull'appello incidentale promosso da nei
[...] Controparte_3
confronti di e entrambi avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n. 121/2022, resa dal Tribunale di Ancona in data 24.01.2022, notificata a mezzo p.e.c. in data 25.01.2022, relativa al procedimento civile n.7681/2019 r.g., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattesa o assorbita così provvede:
- accoglie tanto l'appello principale quanto quello incidentale e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 121/2022, resa dal Tribunale di Ancona in data
24.01.2022, notificata a mezzo pec in data 25.01.2022, relativa al procedimento civile n.7681/2019 r.g. così dispone:
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Provincia di Ancona;
- rigetta la domanda di risarcimento come proposta da;
Controparte_1
- condanna la a rimborsare alla la Controparte_1 Controparte_3 complessiva somma di € 7.837,00 da quest'ultima pagata in dipendenza della sentenza di primo grado, di cui € 309,00 a titolo di compenso c.t.u. ( cfr. disposizioni di bonifico sub doc. n.5 in fascicolo primo grado Controparte_3
oltre interessi legali sulla somma di € 7.528,00 dalla data (17.02.2022) del disposto bonifico e sulla somma di € 309,00 dalla data (21.03.2022) del disposto bonifico in entrambe i casi sino al saldo effettivo;
- condanna la a rifondere tanto alla quanto Controparte_1 Parte_1
alla Provincia di Ancona le spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in favore: a) della quanto al primo grado in complessivi Parte_1
€ 2.800,00 di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, €
800,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale oltre al 15% a
17 titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.882,50 di cui € 382,50 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
b) della quanto al primo grado in complessivi € 2.800,00 di cui € Controparte_3
500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisionale oltre al 15% a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge e, quanto al secondo grado, in complessivi € 2.835,50 di cui € 335,50 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio,
€ 700,00 per la fase introduttiva ed € 1.000,00 per la fase decisionale, oltre al 15%
a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- pone definitivamente a carico di parte appellata le spese Controparte_1
di c.t.u..
Così deciso in Ancona, lì 17.01.2024
Il Cons. Aus. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott.ssa Maria Ida Ercoli
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