Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5779/2023 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n.5779/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 21.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 10
febbraio 2025
TRA
c.f.: , nato ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
22/07/1984, e c.f.: nata a CP_1 CodiceFiscale_2
EY (GB) il 03/11/1981, entrambi residenti in [...], in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sul minore c.f.: , Persona_1 CodiceFiscale_3
nato ad [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Avellino alla
Via T. Benigni, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonio Barone (c.f.:
[...]
) che li rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._4
disgiuntamente, in virtù di procura in calce del presente atto, all'Avv.
Carlamaria Barone (c.f.: ); CodiceFiscale_5
- ATTORI
E
Pag. 1
c.f. e P. I.V.A , in persona
[...] P.IVA_1
del Direttore Generale, Dott. con sede legale in Napoli alla Controparte_3
Via della Croce Rossa, n. 8, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza
Eritrea, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Diego Parente (c.f.: C.F._6
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa
[...]
di costituzione ed in base a Deliberazione n. 248 del 13/04/2023
- CONVENUTA
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
Conclusioni: nelle note depositate nel termine fissato al 17.10.2024 in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori di parte attrice hanno concluso riportandosi a tutte le proprie domande e richieste contenute nei propri scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi a loro favore essendo antistatari;
il procuratore della convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta, nonché memorie istruttorie e scritti difensivi di parte,
invocando l'accoglimento delle eccezioni e deduzioni ivi contenute da intendersi integralmente per trascritte e, di conseguenza, il rigetto della domanda spiegata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte da parte attrice sono in parte fondate e devono essere accolte per quanto di ragione.
Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2023
[...]
e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 CP_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno convenuto in Per_1
Pag. 2 giudizio per l'udienza del 12 giugno 2023 l'
[...]
esponendo: Controparte_4
- che in data 20.11.2010 il minore all'età di sei mesi veniva ricoverato presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Moscati di Avellino per vomito e dolori addominali;
- che dopo alcune ore veniva trasferito all'Ospedale Santobono-
Pausilipon di Napoli ed in data 20/11/2010 veniva sottoposto ad intervento di disinvaginazione intestinale manuale ed appendicectomia;
- che in data 21/11/2010, veniva trasferito al reparto di rianimazione del a causa di una sofferenza ischemica dell'ileo e Controparte_4
necrosi dell'intestino cieco con conseguente perforazione;
- che in data 22/11/2010 veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di “ileo colostomia” che durava 10 ore;
- che dal 22/11/2010 al 06/12/2010 effettuava la degenza presso il reparto di rianimazione
- che, durante la degenza, in data 27/11/2010, veniva sottoposto ad un terzo intervento chirurgico ossia ad un secondo intervento di “resezione del tratto intestinale con ileo colostomia”;
- che dal 22/12/2010 al 26/01/2011 veniva ricoverato presso l'Azienda
ospedaliera Federico II di Napoli per riabilitazione alimentare;
- che in data 27/01/2011 veniva sottoposto a un nuovo intervento di ileo colostomia, il quarto in totale effettuato presso l'ospedale Santobono-
Pausilipon;
- che in data 31/01/2011 subiva l'impianto di catetere venoso centrale a causa della sindrome da intestino breve determinata dalle varie resezioni
Pag. 3 chirurgiche patite;
- che dal 12/02/2011 al 18/02/2011 veniva ricoverato per iperpiressia
(stato febbrile in cui la temperatura corporea supera i 40,5°C, che si riscontra solitamente in alcune malattie infettive a decorso acuto o in stati tossico-
infettivi) in esito di resezioni intestinali multiple e sepsi del c.v.c.;
- che dall'11/04/2011 al 17/06/2011 (dal 05/05/2011 al 20/05/2011 in
Neurochirurgia e dall'11/06/2011 al 17/06/2011 in Radiologia;
dimesso il
17/06/2011 con diagnosi di broncopolmonite) veniva ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia (dal 05/05/2011 al 20/05/2011), dimesso con diagnosi di pregressa emorragia cerebrale;
- che in data 3/11/2015 è stata inoltrata richiesta di risarcimento danni da parte attrice;
- che in data 18/11/2016, è stato presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., dichiarato, però, inammissibile;
- che successivamente parte attrice ha instaurato il giudizio R.G.
4604/2017 innanzi al Tribunale di Avellino chiedendo la condanna dell' , dell' Controparte_5 [...]
e dell' Controparte_4 Controparte_6
al risarcimento dei danni non patrimoniali, biologico e morale,
[...]
patiti dal minore in conseguenza del percorso chirurgico/terapeutico nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio dai genitori;
- che nel corso del giudizio è stata disposto CTU con la nomina dei dottori e Prof. Dr. Persona_2 Persona_3
- che i consulenti hanno escluso ogni responsabilità dell'azienda
Pag. 4 che era stata evocata in Controparte_5
giudizio con l'attuale convenuta;
- che i CCTTUU hanno ravvisato responsabilità dei sanitari dell' sotto due profili, per la carenza della cartella clinica Controparte_7
nel descrivere le condizioni cliniche post-operatorie del paziente dalla quale non si evince quel necessario monitoraggio che ha determinato una ritardata diagnosi delle complicanze presenti a livello intestinale, con conseguente evoluzione della SIRS in sepsi grave e shock settico e compromissione delle stato neurologico associato ad ipossia-ischemia cerebrale, e per il ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico di ileo-colostomia, ovvero del secondo intervento chirurgico, avvenuto dopo 14 ore dalla diagnosi a fronte delle sei ore raccomandate;
- che il Tribunale di Avellino con sentenza n. 1078/2022 ha accertato la responsabilità sanitaria della sola Controparte_8
nella causazione delle lesioni subite dal minore e l'ha condannata
[...]
al risarcimento del danno biologico subito dal minore e di quello da perdita del rapporto parentale subito dai genitori mentre ha dichiarato inammissibili le altre domande di risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa e per la conseguente perdita della capacità di guadagno e delle spese mediche future che il minore dovrà sostenere perché formulate soltanto in comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente;
- che è interesse dei coniugi e in Parte_1 CP_1
proprio e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore
[...]
ottenere in questa nuova sede l'integrale ristoro dall' Per_1 [...]
anche dei danni patrimoniali subiti e Controparte_4
Pag. 5 subendi, dal piccolo in conseguenza delle lesioni arrecatigli dal Per_1
nosocomio napoletano, per perdita della capacità di guadagno e per le spese di assistenza.
Parte attrice conclude, quindi, sulla base dell'affermazione di responsabilità della sentenza del Tribunale di Avellino: - accertare la responsabilità dell' , nella Controparte_8
causazione del danno patrimoniale, nelle figure della perdita della capacità di guadagno e delle spese di assistenza, patito dal minore e dai suoi genitori;
quindi condannare la convenuta al pagamento di € 731.988,56 a titolo di perdita della capacità di guadagno del minore e di € 426.426,00 a titolo di spese di assistenza, o nelle diverse minori o maggiori somme ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, fino al soddisfo.
In data 19.5.2023 si è costituita tempestivamente l'
[...]
deducendo che, Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino gli stessi attori hanno proposto appello per la mancata “personalizzazione” del danno biologico subito dal piccolo nonché per la compensazione per metà delle spese di Persona_1
lite tra gli attori e l' e l'omessa maggiorazione Controparte_4
dei compensi professionali richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
55/2014 mentre la convenuta ha proposto appello incidentale per il sostenuto errore in cui è incorso il Tribunale di Avellino per non aver epurato dall'importo complessivo a titolo di danno biologico il valore del danno morale non riconosciuto perché non provato dagli attori.
La convenuta ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati e
Pag. 6 l'infondatezza della pretesa di vedere riconosciuto al minore un danno da perdita della capacità lavorativa specifica già liquidato in seno al danno biologico come sua componente tanto è vero che gli attori nell'appello proposto hanno lamentato la mancata personalizzazione del danno biologico anche sotto il profilo della compromissione della capacità lavorativa generica.
L' ha anche contestato che ai genitori del minore possa Controparte_4
essere riconosciuto il danno per spese future di assistenza in quanto, da un lato quelle di natura infermieristica sono a carico del S.S.N. mentre quelle relative all'assistenza del minore in tutte le esigenze della sua vita quotidiana sono coperte dal contributo economico regionale e dall'indennità di accompagnamento. In via meramente gradata, la convenuta ha chiesto di detrarre dalla somma eventualmente riconosciuta ai genitori del minore a titolo di danno patrimoniale per le spese di assistenza sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento, sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione nazionale e regionale in tema di assistenza domiciliare.
Alla prima udienza del 15.6.2023, rilevata la improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, la causa veniva rinviata per consentirne l'espletamento.
Conclusasi la mediazione con esito negativo, concessi i termini per le memorie ex art.183 c.p.c., disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024 la causa è stata assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c..
Le domande sono, innanzitutto, procedibili ai sensi dell'art. 8 L. n. 24
del 2017 essendo stata esperita la procedura di mediazione prevista dall'art. 5,
Pag. 7 comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28.
Passando alle questioni preliminari di merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla convenuta.
Innanzitutto, deve ritenersi osservarsi che gli attori agiscono sia in proprio sia nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore tuttavia a ben vedere, le domande che hanno proposto sono Per_1
avanzate unicamente in questa seconda qualità. Invero, il danno da perdita di guadagno è rappresentato da quanto non potrà percepire come Per_1
reddito in vita a causa delle sue condizioni ed anche le spese assistenziali future sono una posta risarcitoria personale del macroleso come d'altronde riconoscono gli stessi attori che scrivono in citazione: “inoltre va riconosciuto
al piccolo il danno patrimoniale per le spese necessarie per Per_1
l'assistenza indispensabile per l'espletamento delle quotidiane attività”.
Non vi è, pertanto, dubbio che il termine prescrizionale sia quello decennale derivante dal cd. contatto sociale tra il minore e la struttura sanitaria convenuta presso la quale nel 2010 il primo fu tardivamente sottoposto a quel secondo intervento chirurgico, ritardo che ha causato le sue attuali condizioni. Pertanto, può escludersi che sia maturato il termine di prescrizione considerato che, volendo far decorrere i termini di prescrizione dall'epoca del ricovero - l'ipotesi più sfavorevole a parte attrice – e considerando anche il solo atto interruttivo rappresentato dalla lettera di messa in mora per il risarcimento di tutti i danni lamentati in proprio e nella qualità dai genitori recapitata alla convenuta in data 12 novembre 2015 a mezzo raccomandata A/R.
Disattesa, quindi, l'eccezione di prescrizione, occorre passare
Pag. 8 all'esame delle due proposte dagli attori nella qualità esercenti la potestà
genitoriale sul minore Persona_1
Sebbene, non vi sia prova formale del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Avellino che accerta la responsabilità dei sanitari dell'Azienda “ ”, vi è agli atti la CTU espletata in quel Controparte_4
giudizio le cui conclusioni sul punto non risultano contestate in questa sede dalla convenuta, la quale, peraltro, come è dato rilevare dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta, ha proposto appello incidentale limitato al solo quantum del risarcimento riconosciuto dal giudice di Avellino e non anche all'an.
Parte attrice ha, quindi, chiesto, per conto del minore, il risarcimento del danno da lucro cessante futuro da inabilità permanente dello stesso.
Occorre sul punto disattendere le difese della struttura convenuta che ha eccepito che alla minore è stato già riconosciuto dalla sentenza del
Tribunale di Avellino il danno da perdita della capacità lavorativa generica che è una posta del danno biologico.
Si osserva che la Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni (v.,
tra le altre, le ordinanze nn. 29815/2024, 16628/2023 e 35663/2023) che il danno da lesione della capacità lavorativa generica, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è effettivamente risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico. Ma tale principio vale in relazione a percentuali di invalidità permanente basse o,
comunque, contenute, rispetto alle quali si deve stabilire se vi sia una lesione della capacità lavorativa specifica;
una volta che si superano tali soglie, è
palese che quel danno alla salute porterà certamente anche un danno
Pag. 9 patrimoniale, perché la vittima sarà menomata, in tutto o in parte, nella sua capacità di lavoro e di conseguente produzione di un reddito.
Il fatto che nel caso in esame il soggetto danneggiato non abbia avuto il tempo di manifestare alcun orientamento di vita o una propensione per l'una o l'altra attività di lavoro manuale o intellettuale non è altri che una conseguenza della gravità della lesione inferta. E poiché siamo in presenza di un bambino di pochi mesi che non avrà, in futuro, alcuna possibilità di svolgere un lavoro a causa di una invalidità del 100% occorre necessariamente riconoscere un autonomo risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla totale incapacità di lavorare conseguente al fatto dannoso;
danno che non può considerarsi risarcito solo grazie al risarcimento del danno biologico.
Sempre la Cassazione ha precisato in materia che “il danno derivante
dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno deve essere liquidato
sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del
fatto illecito e quello della liquidazione, nonché attraverso il metodo della
capitalizzazione e, cioè, moltiplicando i redditi futuri perduti per un adeguato
coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età della vittima al tempo
della liquidazione. Se il danno è patito da persona che al momento del fatto
non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire sommando e
rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha
raggiunto l'età lavorativa e quello della liquidazione e capitalizzando i redditi
futuri in base al predetto coefficiente di capitalizzazione. Qualora la
liquidazione avvenga prima del raggiungimento dell'età lavorativa, la
capitalizzazione deve essere operata in base ad un coefficiente corrispondente
Pag. 10 all'età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del
lavoro oppure in base ad un coefficiente corrispondente all'età del
danneggiato al tempo della liquidazione, ma in questo caso previo
abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per
anticipata capitalizzazione” (Cass. 9048/2018). Ricorre nella fattispecie l'ultima ipotesi e, ancora e dello stesso tenore, si richiama la seguente massima: “La liquidazione del danno permanente da incapacità di lavoro,
patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito
annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione
corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a
produrre reddito;
e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la
moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al
numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento
di presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa"(Cass.
31235/2018).
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno in questione, tenuto conto che (bimbo di pochi mesi all'epoca dei fatti) è oggi un Per_1
quindicenne, e manca, quindi, una capacità di lavoro specifica cui ancorare la liquidazione equitativa, e considerato, poi, che i genitori nulla hanno dedotto in merito alle loro condizioni economiche e patrimoniali o alle inclinazioni del minore (così da non consentire nemmeno un giudizio “prognostico”
sull'attività lavorativa futura di qualora fosse stata possibile), Per_1
occorre fare riferimento al criterio basato sul calcolo del triplo della pensione sociale (cfr. sul punto Cass. 29815/2024; cass., sez. III, 30 settembre 2008, n.
24331).
Pag. 11 A tal fine occorre, in primo luogo, accertare l'importo della pensione sociale (rectius, dell'assegno sociale, che dal 1996 ha sostituito la “pensione sociale”) vigente al momento in cui si è verificato il danno (cfr.: Cass.
2309/2007; Cass. 11379/2002; Cass., sez. III, 03 novembre 1998, n. 10966).
L'importo dell'assegno sociale nel 2025 era pari ad € 538,69 per un importo annuo di € 7.002,97 (tredici mensilità); il triplo dell'assegno sociale è
pari, pertanto, ad € 21.008,91.
Circa il coefficiente di capitalizzazione da applicarsi, deve essere osservato come non si possa fare riferimento ai coefficienti di cui al di cui al
R.d. n. 1403 del 1922. Essi, infatti, non sono più conferenti con la realtà
attuale, decisamente modificatasi dal 1922 essendo passato un secolo dalla loro formulazione. Invero, in recenti orientamenti giurisprudenziali si specifica che «il danno permanente da incapacità di guadagno non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con r.d. n. 1403
del 1922, i quali, a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse, non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e con esso il rispetto della regola di cui all'art. 1223 cod.civ.»
(Cass. 9002/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18093 del 31/08/2020).
Per ovviare a tale inconveniente, la Cassazione (Cass. 20615/2015;
Cass. 10499/2017) propone di adottare i “coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30
Pag. 12 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)”.
Pertanto, stimato un reddito annuo pari ad € 21.008,91 (pari al triplo della pensione sociale) e moltiplicato l'importo per il coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni del CSM sopra indicati, pari a 37.9045, si otterrà l'importo di € 796.332,23, meno 20% di scarto vita fisica - lavorativa
- euro 637.065,78, moltiplicato per 100% (riduzione della capacità lavorativa specifica quantificata dai CTU) = euro 637.065,78, somma calcolata all'attualità e, quindi, non suscettibile di alcuna rivalutazione. Su detta somma spettano gli interessi legali da calcolarsi sulla stessa devalutata alla data del fatto oggetto di causa, novembre 2010, e quindi rivalutata di anno in anno sino al soddisfo.
Si osserva, ancora, dovendo rigettarsi sul punto i rilievi della convenuta, che “in tema di risarcimento del danno da illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" trova applicazione unicamente quando sia il pregiudizio che l'incremento patrimoniale siano conseguenza del medesimo fatto illecito, sicché non può essere detratto quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di inabilità o di reversibilità, ovvero a titolo di assegni, di equo indennizzo o di qualsiasi altra speciale erogazione connessa alla morte o all'invalidità, trattandosi di attribuzioni che si fondano su un titolo diverso dall'atto illecito e non hanno finalità risarcitorie” (Cass.
20548/2014).
Passando alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese per assistenza personale continuativa e per le cure future, giova preliminarmente richiamare i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte
Pag. 13 in subiecta materia: 1) la liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per l'assistenza domiciliare a vantaggio di persona invalida presuppone l'accertamento che la relativa spesa sia stata effettivamente sostenuta;
nulla, dunque, può essere liquidato per tale titolo a chi non dimostri di avere sostenuto alcuna spesa al riguardo;
2) nella liquidazione del danno patrimoniale consistente nelle spese che la vittima di lesioni personali deve sostenere per l'assistenza domiciliare, il giudice deve detrarre dal credito risarcitorio sia i benefici spettanti alla vittima a titolo di indennità di accompagnamento (art. 5 L. 12.6.1984 n. 222), sia i benefici ad essa spettanti in virtù della legislazione regionale in tema di assistenza domiciliare, legislazione che in virtù del principio jura novit curia il giudice deve applicare d'ufficio, se i presupposti di tale applicabilità risultino comunque dagli atti;
3) il danno permanente futuro, consistente nella necessità
di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita;
oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione;
od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie
(cfr. Cass. 526/2020 che richiama Cass. 7774/2016).
Premessi questi principi si osserva che nella fattispecie non possa essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale avanzato dai genitori nella qualità con riguardo alle spese future necessarie per le cure e l'assistenza di posto che non sono stati adeguatamente offerti, sia Per_1
Pag. 14 in termini di allegazione, che di prova, elementi tali da consentire di effettuare un'attendibile liquidazione, sia pure equitativa, con riferimento alle cure non coperte dagli istituti assistenziali e previdenziali normativamente previsti.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata la responsabilità dell' e, quindi, in parziale Controparte_9
accoglimento delle domande degli attori nella qualità e per l'effetto la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 637.065,78, oltre interessi come sopra indicati.
Alla soccombenza segue la condanna della struttura sanitaria al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e succ.ve modifiche con aumento del
30%, ai sensi del secondo comma dell'art. 4, per la difesa dei due genitori, in proprio e nella qualità, per i quali non è stato necessario diversificare le difese, con attribuzione ai due procuratori antistatari della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da
[...]
e in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 CP_1
responsabilità genitoriale sul minore nei confronti Persona_1
dell' , così Controparte_4
provvede:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di risarcimento del danno da perdita della capacita di guadagno e di lavoro di e, Persona_1
per l'effetto, condanna l' Controparte_4
al pagamento in favore degli attori, nella qualità di
[...]
Pag. 15 esercenti la responsabilità genitoriale sul predetto minore, della somma di euro 637.065,78, oltre interessi legali da calcolarsi sulla stessa somma devalutata alla data del fatto oggetto di causa, novembre 2010, e quindi rivalutata di anno in anno sino al soddisfo;
2) rigetta per il resto;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dei due attori, nella qualità, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro
37.950,90 per compensi ed euro 1.713,00 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con attribuzione ai procuratori alle liti degli attori, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, il 13 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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