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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2997 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(ARGENTINA) il 15/05/1987, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Balasso ed Elisa Carollo;
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
3/09/1988, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Eccessi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel civile e reciproco rispetto, impegnandosi il SI.
1 a trasferire altrove la propria residenza entro due mesi dal deposito del CP_1 presente ricorso e a liberare l'immobile dai propri beni ed effetti personali;
2.CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in RO (VI) via Montale, n. 26/d, viene assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi che la compongono (salvo la CP
poltrona, effetto personale, che verrà asportata dal SI. ) e la medesima CP_1 continuerà a coabitarvi con le figlie, mentre il SI. ha già reperito un'altra CP_1
abitazione;
3.AFFIDAMENTO DEI FIGLI E COLLOCAZIONE: le figlie minori ed Per_1 Per_2
sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente delle stesse con la madre presso la casa coniugale;
4. DIRITTO DI VISITA: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- a weekend alternati dal venerdì sera ore 20.00 alla domenica sera ore 20.00;
- tutti i mercoledì dalle 18.30 fino al giovedì mattina nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il weekend con il padre;
- tutti i mercoledì dalle 18.30 fino al venerdì mattina nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il weekend con la madre;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive – con pari diritto della madre - da concordarsi previamente tra i genitori entro il 30/5 di ogni anno, comprendenti ad anni alterni la settimana di ferragosto;
- vacanze di Natale: ad anni alterni, vigilia con un genitore, poi dal 25 al 30 dicembre con l'altro, poi dal 31 dicembre al 6 gennaio con il primo;
- vacanze di Pasqua: ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro;
- festività nazionali e compleanni delle figlie alternati di anno in anno.
Il tutto salvo diversi e specifici accordi che di volta in volta potranno essere previamente concordati tra i genitori in caso di necessità
5.MANTENIMENTO DEL CONIUGE: nessun mantenimento tra i coniugi i quali sono economicamente autosufficienti. Si precisa che la SI.ra , che aveva in essere CP
un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 30.09.2024, è stata assunta a tempo indeterminato e la medesima rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta di
2 mantenimento futura per sé al SI. . Controparte_1
6.CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI: il SI. corrisponderà CP_1
alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento CP delle figlie minori, l'importo mensile di euro 150,00 per ciascuna figlia (quindi complessivamente euro 300,00 mensili) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse, somma soggetta a rivalutazione annuale. Le spese straordinarie, come regolamentate nel Protocollo in uso presso questo Tribunale ripartite al 50% tra i coniugi previa esibizione del giustificativo di spesa, la quota verrà rimborsata al coniuge che l'avrà anticipata entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta.
7.ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: L'Assegno Unico Universale verrà ripartito al
50% tra i genitori.
8.DETRAZIONI FISCALI: le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite al
50% tra i genitori, così come gli interessi passivi per il mutuo abitazione;
9.AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO E/O RINNOVO PASSAPORTO/CARTA
D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO: i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora alla richiesta di rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per le figlie minori.
10.IMPEGNI ED OBBLIGHI RECIPROCI: Il SI. continuerà a versare CP_1 mensilmente (entro il giorno 15 di ogni mese) alla SI.ra l'importo di euro CP
326,00 a titolo di propria quota del 50% del mutuo ipotecario sull'immobile presso cui è stabilita l'abitazione familiare, con impegno da parte della SI.ra al CP
versamento mensile dell'intera rata del mutuo alla banca (sino a completa estinzione del mutuo, salvo future diverse intese tra i comproprietari).
In caso di vendita dell'immobile, l'incasso sarà ripartito tra i SInori e CP_1
nella misura del 50% ciascuno;
qualora la vendita dovesse avvenire prima CP
della scadenza del mutuo, con il ricavato le Parti estingueranno anticipatamente il mutuo e ripartiranno l'eventuale importo residuo nella misura del 50% ciascuno.
Ogni altra questione economica tra i coniugi è già stata separatamente definita”.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RO (VI) in data 8/09/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in RO
(VI), Via Montale n. 26/D, in favore di quale genitore convivente Controparte_2
con le figlie minori;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
4 - si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per le figlie minori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP
, uniti in matrimonio in RO (VI) in data 8/09/2012 con atto trascritto al n.
[...]
23, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 19.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2997 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
(ARGENTINA) il 15/05/1987, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Balasso ed Elisa Carollo;
e
, C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
3/09/1988, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Eccessi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati nel civile e reciproco rispetto, impegnandosi il SI.
1 a trasferire altrove la propria residenza entro due mesi dal deposito del CP_1 presente ricorso e a liberare l'immobile dai propri beni ed effetti personali;
2.CASA CONIUGALE: la casa coniugale sita in RO (VI) via Montale, n. 26/d, viene assegnata alla SI.ra con tutti gli arredi che la compongono (salvo la CP
poltrona, effetto personale, che verrà asportata dal SI. ) e la medesima CP_1 continuerà a coabitarvi con le figlie, mentre il SI. ha già reperito un'altra CP_1
abitazione;
3.AFFIDAMENTO DEI FIGLI E COLLOCAZIONE: le figlie minori ed Per_1 Per_2
sono affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente delle stesse con la madre presso la casa coniugale;
4. DIRITTO DI VISITA: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie:
- a weekend alternati dal venerdì sera ore 20.00 alla domenica sera ore 20.00;
- tutti i mercoledì dalle 18.30 fino al giovedì mattina nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il weekend con il padre;
- tutti i mercoledì dalle 18.30 fino al venerdì mattina nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il weekend con la madre;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive – con pari diritto della madre - da concordarsi previamente tra i genitori entro il 30/5 di ogni anno, comprendenti ad anni alterni la settimana di ferragosto;
- vacanze di Natale: ad anni alterni, vigilia con un genitore, poi dal 25 al 30 dicembre con l'altro, poi dal 31 dicembre al 6 gennaio con il primo;
- vacanze di Pasqua: ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro;
- festività nazionali e compleanni delle figlie alternati di anno in anno.
Il tutto salvo diversi e specifici accordi che di volta in volta potranno essere previamente concordati tra i genitori in caso di necessità
5.MANTENIMENTO DEL CONIUGE: nessun mantenimento tra i coniugi i quali sono economicamente autosufficienti. Si precisa che la SI.ra , che aveva in essere CP
un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza il 30.09.2024, è stata assunta a tempo indeterminato e la medesima rinuncia sin d'ora a qualsiasi richiesta di
2 mantenimento futura per sé al SI. . Controparte_1
6.CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI: il SI. corrisponderà CP_1
alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento CP delle figlie minori, l'importo mensile di euro 150,00 per ciascuna figlia (quindi complessivamente euro 300,00 mensili) fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle stesse, somma soggetta a rivalutazione annuale. Le spese straordinarie, come regolamentate nel Protocollo in uso presso questo Tribunale ripartite al 50% tra i coniugi previa esibizione del giustificativo di spesa, la quota verrà rimborsata al coniuge che l'avrà anticipata entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta.
7.ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: L'Assegno Unico Universale verrà ripartito al
50% tra i genitori.
8.DETRAZIONI FISCALI: le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite al
50% tra i genitori, così come gli interessi passivi per il mutuo abitazione;
9.AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO E/O RINNOVO PASSAPORTO/CARTA
D'IDENTITA' VALIDA PER L'ESPATRIO: i coniugi si autorizzano reciprocamente sin da ora alla richiesta di rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per le figlie minori.
10.IMPEGNI ED OBBLIGHI RECIPROCI: Il SI. continuerà a versare CP_1 mensilmente (entro il giorno 15 di ogni mese) alla SI.ra l'importo di euro CP
326,00 a titolo di propria quota del 50% del mutuo ipotecario sull'immobile presso cui è stabilita l'abitazione familiare, con impegno da parte della SI.ra al CP
versamento mensile dell'intera rata del mutuo alla banca (sino a completa estinzione del mutuo, salvo future diverse intese tra i comproprietari).
In caso di vendita dell'immobile, l'incasso sarà ripartito tra i SInori e CP_1
nella misura del 50% ciascuno;
qualora la vendita dovesse avvenire prima CP
della scadenza del mutuo, con il ricavato le Parti estingueranno anticipatamente il mutuo e ripartiranno l'eventuale importo residuo nella misura del 50% ciascuno.
Ogni altra questione economica tra i coniugi è già stata separatamente definita”.
3 Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in RO (VI) in data 8/09/2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle eSIenze delle minori;
- le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in RO
(VI), Via Montale n. 26/D, in favore di quale genitore convivente Controparte_2
con le figlie minori;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
4 - si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per le figlie minori;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP
, uniti in matrimonio in RO (VI) in data 8/09/2012 con atto trascritto al n.
[...]
23, Parte II, Serie A, Anno 2012, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conSIlio del 19.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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