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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/03/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7224/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 18.06.2024 e vertente tra
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ISTANTE e
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
CONVENUTO
-------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
--------------------------------------------------------------------------------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, chiedeva la Parte_1 rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, con la conseguente variazione del proprio nome da
“ a “ ”. Pt_1 Per_1 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'esponente abbia manifestato, sin dalla tenera età una psicosessualità nettamente femminile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatogli alla nascita. Nell'ottobre 2020, l'istante, ancora minorenne, si è rivolto al prof. Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, Persona_2 esperto in tematiche di identità di genere e CTU presso il Tribunale di Milano, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante. Il prof. ha sottoposto l'esponente ad una serie di colloqui clinici, di test e questionari, anche al fine di rilevare Per_2 possibili quadri psicopatologici, in esito ai quali ha ritenuto sussistessero le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere. Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
Su questi presupposti, e dopo aver ottenuto dal Prof. nel giugno 2022 il relativo nulla osta, ha preso avvio, nel Per_2 dicembre 2022, la terapia ormonale femminilizzante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio della Dott.ssa Per_3
Medico endocrinologo operante presso l'Istituto Auxologico di Milano.
[...] All'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice procedeva all'audizione dell'istante che, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo ed in particolare chiedeva che venisse accertato il diritto a sottoporsi ai trattamenti chirurgici che la parte eventualmente ritenesse di fare per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari. II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa, parte attorea, a sostegno della propria domanda, ha prodotto le relazioni del Dott. Persona_2 psicoterapeuta e sessuologo clinico e della Dott.ssa medico endocrinologo presso l'istituto Persona_3 Per Auxologico di Milano che in base alle informazioni raccolte nei colloqui con l'esponente ha così concluso: “ è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e scolastico. Nel periodo Per di tempo in cui abbiamo seguito abbiamo evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Riteniamo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e genere d'elezione per garantire a ”. Parte_2 Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetto dalla patologia meglio nota come “Disforia Parte_1 di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotto a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso Pt_1 un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'istante da tempo si comporta come se fosse una donna e che lo stesso è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Dalle dichiarazioni rese – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come donna sotto il nome di “ ” è irreversibile e Parte_1 Per_1 seria. , infatti, già da tempo si presenta nell'ambiente sociale con sembianze e generalità femminili sicché Parte_1 può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato da tempo, l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso maschile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto dall'istante, al prenome “ va sostituito il Pt_1 prenome “Giuditta”. Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa.
Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato, in virtù del percorso intrapreso, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e Parte_1 generalità femminili, sicché può affermarsi che l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. Va peraltro riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale. Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere.
Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1 Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni diversa e ulteriore Parte_1 domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede:
1) DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di sottoporsi al Parte_1 trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali femminili;
2) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri Parte_1 sessuali primari e secondari;
3) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato il [...] a [...] (atto n. Parte_1 44, parte II, Serie B, anno 2006, Comune di Nova Milanese) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in “ il prenome debba Pt_1 invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
4) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Nova Milanese di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto III);
5) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 20.03.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssaLaura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, promossa con atto di citazione notificato in data 18.06.2024 e vertente tra
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
ISTANTE e
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
CONVENUTO
-------------------------------------------------------------------------------------------- Oggetto della causa: rettificazione sesso ex legge n.164/1982
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Monza, chiedeva la Parte_1 rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, con la conseguente variazione del proprio nome da
“ a “ ”. Pt_1 Per_1 Dall'atto introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione specialistica allegata emerge come l'esponente abbia manifestato, sin dalla tenera età una psicosessualità nettamente femminile e preferenze verso interessi e attività del segno opposto rispetto a quello assegnatogli alla nascita. Nell'ottobre 2020, l'istante, ancora minorenne, si è rivolto al prof. Psicoterapeuta e Sessuologo clinico, Persona_2 esperto in tematiche di identità di genere e CTU presso il Tribunale di Milano, con la richiesta di una consulenza psicologica finalizzata a valutare la sussistenza delle indicazioni per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante. Il prof. ha sottoposto l'esponente ad una serie di colloqui clinici, di test e questionari, anche al fine di rilevare Per_2 possibili quadri psicopatologici, in esito ai quali ha ritenuto sussistessero le condizioni per formulare la diagnosi di disforia di genere. Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale ed al contempo sono stati esclusi quadri psicopatologici che potessero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione.
Su questi presupposti, e dopo aver ottenuto dal Prof. nel giugno 2022 il relativo nulla osta, ha preso avvio, nel Per_2 dicembre 2022, la terapia ormonale femminilizzante, avvenuta sotto il controllo ed il monitoraggio della Dott.ssa Per_3
Medico endocrinologo operante presso l'Istituto Auxologico di Milano.
[...] All'udienza del 13 marzo 2025 il Giudice procedeva all'audizione dell'istante che, tramite il proprio procuratore, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo ed in particolare chiedeva che venisse accertato il diritto a sottoporsi ai trattamenti chirurgici che la parte eventualmente ritenesse di fare per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari. II. Principiando dalla domanda attorea di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre 2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”. Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro, “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.). È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L. 164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso. Nel caso che occupa, parte attorea, a sostegno della propria domanda, ha prodotto le relazioni del Dott. Persona_2 psicoterapeuta e sessuologo clinico e della Dott.ssa medico endocrinologo presso l'istituto Persona_3 Per Auxologico di Milano che in base alle informazioni raccolte nei colloqui con l'esponente ha così concluso: “ è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e scolastico. Nel periodo Per di tempo in cui abbiamo seguito abbiamo evidenziato un progressivo miglioramento dello stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Riteniamo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del nome e genere d'elezione per garantire a ”. Parte_2 Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetto dalla patologia meglio nota come “Disforia Parte_1 di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotto a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso Pt_1 un percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata. Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'istante da tempo si comporta come se fosse una donna e che lo stesso è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione. Dalle dichiarazioni rese – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi all'esterno come donna sotto il nome di “ ” è irreversibile e Parte_1 Per_1 seria. , infatti, già da tempo si presenta nell'ambiente sociale con sembianze e generalità femminili sicché Parte_1 può affermarsi che, all'esito di un percorso di sostegno psicologico individuale iniziato da tempo, l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L. 164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda attorea di rettificazione anagrafica del sesso maschile con attribuzione di quello femminile e, in conformità a quanto richiesto dall'istante, al prenome “ va sostituito il Pt_1 prenome “Giuditta”. Venendo quindi alla domanda attorea di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa.
Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato, in virtù del percorso intrapreso, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e Parte_1 generalità femminili, sicché può affermarsi che l'istante ha acquisito una nuova identità di genere. Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico. Va peraltro riconosciuto il diritto della parte a sottoporsi ad interventi chirurgici diretti a mutare i propri caratteri sessuali primari senza necessità di acquisire la preventiva autorizzazione giudiziale. Invero, accertata la condizione clinica di disforia di genere, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari rientra pienamente nell'alveo dei trattamenti medici consentiti, in quanto volti a garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost. che deve essere inteso come benessere psico-fisico della persona. L'intervento chirurgico, nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e la psicosessualità sia fonte di sofferenza, rappresenta un possibile mezzo funzionale al conseguimento del pieno benessere dell'individuo e la richiesta in tal senso proveniente da un soggetto maggiorenne e consapevole costituisce una forma di estrinsecazione dei diritti personalissimi tutelati dall'art, 2 Cost. che riconosce tra gli altri il diritto all'identità personale quale espressione della dignità del soggetto e del suo diritto ad essere riconosciuto per quello che è nell'ambito sociale di riferimento. Sarà dunque rimesso all'alleanza terapeutica tra medico e paziente proporre ed assentire consapevolmente eventuali successivi interventi medici e chirurgici che si ritenessero necessari o utili per conseguire un pieno equilibrio psico-fisico ed eliminare o quantomeno ridurre la sofferenza conseguente a disforia di genere.
Stante la natura del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1 Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , ogni diversa e ulteriore Parte_1 domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede:
1) DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di di sottoporsi al Parte_1 trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali femminili;
2) ACCERTA il diritto di a sottoporsi ad eventuali interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri Parte_1 sessuali primari e secondari;
3) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nato il [...] a [...] (atto n. Parte_1 44, parte II, Serie B, anno 2006, Comune di Nova Milanese) nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato in “ il prenome debba Pt_1 invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Per_1
4) ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Nova Milanese di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto III);
5) DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 20.03.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssaLaura Gaggiotti