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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 17/12/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO-SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dott. IS LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile R.G. n. 1731/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Sandoli, del Foro di Parte_1
AN, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- attore -
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gerhard Brandstätter e dall'avv. CP_1
VI ER del Foro di AN, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
- convenuta -
Oggetto: pagamento somma – indebito oggettivo.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del Procuratore dell'attore:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione condannare la signora a versare CP_1 al signor la somma di € 66.495,00, maggiorata degli interessi legali dalla data del Parte_1 dovuto al saldo;
2) in ogni caso rigettare per le causali di cui alla narrativa della 1° memoria 173 ter c.p.c., tutte le domande riconvenzionali ex adverso formulate, nessuna esclusa;
3) in via subordinata di reconventio reconventionis, per le causali di cui alla narrativa della 1° memoria 173 ter c.p.c., accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 43.264,24 entro e non oltre il 31.12.2027;
pagina 1 di 11 4) in ogni caso con condanna al rimborso delle spese e competenze di causa (valore complessivo della causa, a seguito delle proposte riconvenzionali avversarie, € 179.292,78)”; del Procuratore della convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di AN, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione reietta, per tutti i motivi esposti
- in via principale, rigettare integralmente la domanda giudiziale di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e per tutti i motivi esposti;
- in via riconvenzionale,
1) a) accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attore SI. si è reso Pt_1 inadempiente in relazione al contratto transattivo stipulato tra gli ex conviventi;
b) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto della convenuta SI.ra CP_1 alla corresponsione, da parte del SI. , di un importo pari ad € 95.815,48.- o pari a quella Pt_1 maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
c) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, condannare il SI. , al pagamento, alla SI.ra Pt_1 CP_1 di un importo pari ad € 95.815,48.- o pari a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge dalla data dell'inadempimento fino al saldo;
2) a) accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attore SI. in data Pt_1
08.02.2010 ha indebitamente ricevuto e/o si è arricchito senza causa per l'importo di € 11.142,30.- ai danni della convenuta depauperata dello stesso importo;
b) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto della convenuta SI.ra CP_1 alla corresponsione, da parte del SI. , di un importo pari ad € 11.142,30.- o pari a quella Pt_1 maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, da liquidarsi tenendo conto della svalutazione monetaria e degli interessi dal dì del versamento al saldo;
c) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, condannare il SI. , al pagamento, alla SI.ra Pt_1 CP_1 di un importo pari ad € 11.142,30.- o pari a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del versamento al saldo;
- in via subordinata alla domanda riconvenzionale sub 1), a) accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attore SI. durante il periodo di convivenza con la SI.ra si è arricchito Pt_1 CP_1 senza causa dell'importo di € 95.815,48.- ai danni della convenuta depauperata dello stesso importo;
b) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto della convenuta SI.ra CP_1 alla corresponsione, da parte del SI. , di un importo di indennizzo pari ad € 95.815,48.- o Pt_1
pagina 2 di 11 pari a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, da liquidarsi tenendo conto della svalutazione monetaria e degli interessi dal dì del dovuto al saldo;
c) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, condannare il SI. , al pagamento, alla SI.ra Pt_1 CP_1 di un importo pari ad € 95.815,48.- o pari a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- in ordine alla domanda avversaria subordinata: rigettare integralmente la nuova domanda di reconventio reconventionis di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e per tutti i motivi esposti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e del compenso di difesa, di cui si chiede la liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014, nel testo vigente;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie ritualmente formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione in fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione del 03.06.2024 l'attore conveniva in giudizio la propria ex convivente, deducendo:
- di aver intrattenuto con la stessa una relazione more uxorio;
- che, in costanza di convivenza, la convenuta ha acquistato un immobile al prezzo di € 530.000, provvedendo con risorse proprie per € 380.000 e mediante la concessione di un mutuo ipootecario di €
150.000, acceso dall'attore;
- che, a seguito della cessazione della convivenza con la convenuta nel 2022, egli avrebbe diritto alla corresponsione dell'attuale valore commerciale della quota ideale del 28,30% dell'appartamento, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
- che tale diritto troverebbe fondamento nella scrittura privata del 27.07.2009, con la quale le parti avevano disciplinato gli aspetti economico-finanziari relativi all'acquisto dell'immobile e dell'arredamento;
- che avendo ottenuto in data 23.06.2022, il rimborso dell'importo di € 150.000 da egli impiegato per l'acquisto dell'immobile della ex convivente, gli spetterebbe dunque la differenza tra tale somma e il valore attuale della quota del 28,30%, quantificata in € 66.495, oltre interessi legali.
Si costituiva la convenuta, contestando integralmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto delle domande, deducendo:
- che l'acquisto dell'immobile costituiva progetto personale, realizzato in larga parte con risorse proprie e, per la residua somma di € 150.000, con il contributo familiare;
pagina 3 di 11 - che il mutuo ipotecario era stato stipulato solo su richiesta dell'attore, il quale necessitava di ulteriori € 15.280 per fini personali, sicché l'importo complessivo era stato elevato a € 165.280;
- che l'attore si era impegnato a corrispondere integralmente le rate del mutuo, la cui estinzione avveniva a suo esclusivo carico;
- che la scrittura privata del 27.07.2009 prevedeva, in caso di cessazione della convivenza, la sola restituzione del capitale versato dall'attore per l'estinzione del mutuo.
La convenuta, allegando la successiva integrazione dell'originario accordo a mezzo di una transazione conclusasi per facta concludentia e parzialmente modificativa delle originarie obbligazioni, proponeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attore, per inadempimento contrattuale e, in subordine, per indebito arricchimento, al pagamento di € 95.815,48 oltre accessori, quale corrispettivo per l'ospitalità nel proprio immobile prestata per oltre dieci anni, nonché la restituzione di
€ 11.142,30, pari alla metà del contributo a fondo perduto erogato dalla Provincia Autonoma di
AN per l'acquisto dell'immobile.
A seguito del tentativo di conciliazione delle parti la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base della sola documentazione versata in atti e veniva trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2025.
2. Risultanze istruttorie
Le seguenti circostanze risultano pacifiche o sono oggetto della documentazione prodotta dalle parti:
- l'attore e la convenuta si sono conosciuti a AN nel 1997 e dalla loro frequentazione è nata una relazione sentimentale sfociata nella decisione di andare a coabitare;
- nel 2009 le parti hanno individuato congiuntamente un appartamento in vendita a Merano in via
Schaffer n. 32 con cantina, posto auto nel condominio e garage a parte al prezzo complessivo di €
530.000
- l'immobile è stato acquistato dall'odierna convenuta mediante pagamento tramite propri risparmi dell'importo di € 380.000, nonché grazie ad un mutuo di € 150.000 acceso dall'odierno attore;
- con scrittura privata del 27.07.2009 le parti hanno stipulato un accordo nei termini che seguono:
“Premesso
- che in data 23.6.2009 la sottoscritta ha acquistato l'immobile p.m. 5 e p.m. 10 della p.ed. CP_1
586 in P.T. 4806/II C.C. e il garage p.m. 19 della p.ed. superficaria 3037 in P.T 3848/II C.C. Per_1 al prezzo di compravendita omnicomprensivo di € 530.000,00 (comprese spese notaio, Per_1 agente immobiliare, trascrizioni ecc.);
- che ha sborsato per detta compravendita l'importo di € 380.000,00 (ved. assegni, fatture CP_1 ecc.); pagina 4 di 11 - che per l'importo residuo di € 150.000,00 è stato acceso presso la Banca Popolare dell'Alto Adige di
AN il mutuo/finanziamento n. 025 00202912 intestato ad di € 165.280,00, di cui CP_1
l'importo di € 15.280,00 è stato trattenuto da per necessità personali;
Parte_1
- che il SI. si è impegnato a provvedere all'estinzione dell'intero mutuo/finanziamento n. Parte_1
025 00202912;
- che pertanto il pagamento da parte di dell'importo di € 380.000,00 è pari al 71,70% e il CP_1 mutuo di € 150.000,00 è pari al 28,30% (71,70% + 28,30% = 100%) degli immobili ut supra acquistati;
tanto premesso i sottoscritti e convengono quanto segue: CP_1 Parte_1
1) l'immobile p.m. 5 e p.m. 10 della p.ed. 586 in P.T. 4806/II C.C. e il garage p.m. 19 della p.ed. Per_1 superficaria 3037 in P.T 3848/II C.C. sono e rimangono di esclusiva proprietà di e Per_1 CP_1 in caso di lei morte di suo erede risp. suoi eredi;
2) in caso di morte di il sig. ha diritto di abitare nel suddetto immobile sino CP_1 Parte_1 alla sua morte;
deceduto il sig. il diritto d'uso dell'abitazione viene immediatamente Parte_1 interrotto e passa in piena ed esclusiva proprietà dell'erede risp, degli eredi di;
CP_1
3) in caso di morte di , se il mutuo nel frattempo non fosse già estinto, l'assicurazione Parte_1 stipulata all'uopo dal sig. con la Banca Popolare dovrebbe provvedere all'estinzione intera Pt_1 del residuo mutuo/finanziamento n. 025 00202912; in tal caso si impegna a pagare a , figlio ed erede unico, legittimo ed CP_1 CP_2 universale di , entro 5 (cinque) anni dalla morte di , il 28,30% del valore Parte_1 Parte_1 degli immobili sopra descritti;
per la stima degli immobili, che verrà effettuata entro 1 (un) anno dalla morte di , le parti nomineranno in contraddittorio un perito e a tale valutazione si Parte_1 atterrano. In caso l'assicurazione stipulata non dovesse provvedere al pagamento del residuo mutuo/finanziamento, vi provvederà all'estinzione del mutuo/finanziamento, restituendo a CP_1
, figlio ed erede unico, legittimo ed universale di , la somma capitale (su € CP_2 Parte_1
150.000,00) pagato dal sig. fino al suo decesso. Pt_1
4) in caso di morte di entrambi, cioè di e , l'erede risp. gli eredi di CP_1 Parte_1 CP_1
dovranno pagare a , figlio ed erede unico, legittimo ed universale di ,
[...] CP_2 Parte_1 entro 1 (un) anno dalla morte di e , la somma capitale (su € CP_1 Parte_1
150.000,00) pagato dal sig. fino al suo decesso;
se il mutuo/finanziamento fosse già Parte_1 estinto al momento del decesso di e , a , figlio ed erede unico, CP_1 Parte_1 CP_2 legittimo ed universale di , spetta entro 1 (un) anno dal decesso di il Parte_1 Persona_2
28,30% del valore degli immobili sopra descritti;
per la stima degli immobili, che verrà effettuata pagina 5 di 11 entro 6 (sei) mesi dalla morte di e , le parti nomineranno in contraddittorio CP_1 Parte_1 un perito e a tale valutazioni si atterrano.
5) In caso la convivenza si rendesse insopportabile e/o improseguibile per una delle parti per qualsiasi motivo, l'abitazione di cui in oggetto resta in piena proprietà e a piena disposizione di CP_1 mentre sarà ad abbandonare l'abitazione. In questo caso provvederà Parte_1 CP_1 all'estinzione del residuo mutuo (dalla rata successiva alla liberazione da parte di Parte_1 dell'appartamento). La sola somma capitale, che il sig. ha versato per l'estinzione del mutuo Pt_1 di € 150.000,00 da luglio 2009 alla data della liberazione dell'appartamento, verrà restituito allo stesso entro en non oltre 1 anno. Per quanto riguarda il mobilio le parti dichiarano che è di proprietà
a metà di ciascuno. Se si rendesse necessaria una suddivisione dei mobili le parti troveranno un'equa soluzione di divisione;
in caso contrario nomineranno la loro arredatrice come arbitro Parte_2 per l'equa suddivisione dell'arredamento.
Tutti i quadri e tappeti in casa sono di esclusiva proprietà del SInor e passeranno in Parte_1 eredità a , figlio ed erede unico, legittimo ed universale di . CP_2 Parte_1
Merano, lì 27.7.2009”;
- le parti hanno interrotto la relazione nel 2022 e nel mese di giugno del medesimo anno la convenuta ha provveduto ad effettuare un bonifico in favore dell'attore pari ad € 150.000,00 in esecuzione dell'accordo del 2009;
- in seguito, l'odierno attore ha avanzato ulteriori pretese di natura economica, richiedendo, in particolare, il versamento della differenza tra l'importo incassato e la somma corrispondente al 28,30% del valore di mercato dell'immobile al momento della cessazione della convivenza, richiesta respinta dall'attrice, con la conseguente instaurazione del presente procedimento.
3. La domanda principale svolta dall'attore
L'attore ritiene che la clausola 5) dell'accordo sopra richiamato, per come è stata formulata, sarebbe applicabile unicamente all'ipotesi in cui il mutuo non fosse ancora stato estinto al momento del verificarsi della condizione (cessazione della convivenza). Ciò in quanto con tale clausola la signora si è impegnata a provvedere all'estinzione del mutuo dalla rata successiva alla liberazione CP_1 dell'appartamento da parte del signor , con il conseguente obbligo di restituire la sola quota Pt_1 capitale del mutuo anticipata da quest'ultimo.
Tale clausola sarebbe perfettamente allineata a quelle precedenti per il caso di mancata estinzione del mutuo o, nel caso di evento morte, per il caso di mancata copertura da parte dell'assicurazione del residuo mutuo. Dato che l'ipotesi di estinzione del mutuo precedente al momento di cessazione della convivenza non è stata contemplata dalla clausola 5), sorgerebbe la necessità di ricorrere ad pagina 6 di 11 un'interpretazione logico-sistematica per stabilire quale fosse la reale intenzione delle parti per tale ipotesi. A parere dell'attore risulterebbe chiara la causa concreta del contratto, che sarebbe quella di assicurare all'attore, in caso di intervenuta estinzione del mutuo, un vantaggio economico parametrato, non al finanziamento di € 150.000,00 effettuato, bensì al 28,30% del valore commerciale degli immobili.
La tesi non è fondata.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte, stabilisce che l'analisi del significato letterale delle parole costituisce il criterio prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 10/06/2015, n. 12082: “Le valutazioni del giudice di merito, relativamente all'interpretazione del contratto, è sindacabile limitatamente all'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione.
Ai fini della ricerca della comune volontà dei contraenti il principale strumento cui far riferimento è il tenore letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle stesse emerga in maniera certa ed immediata dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.”).
Nel caso di specie, le parti hanno regolato i rapporti economici mediante scrittura privata del
27.07.2009, la cui interpretazione, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., non consente di ravvisare alcun diritto dell'attore alla corresponsione di una quota del valore dell'immobile. La clausola 5) della scrittura prevede espressamente, per l'ipotesi di cessazione della convivenza, la restituzione del solo capitale versato dall'attore ai fini dell'estinzione del mutuo, senza alcun riferimento a quote di proprietà o plusvalenze.
Va osservato del resto che quella da ultimo menzionata è l'unica disposizione che disciplina la cessazione della convivenza, mentre le clausole da 1) a 4) si riferiscono esclusivamente alla cessazione dei rapporti in conseguenza della morte di uno o di entrambi i soggetti.
Non vi è dubbio che l'ipotesi di interruzione della relazione perché divenuta “insopportabile e/o improseguibile” sia concettualmente e logicamente incompatibile con la cessazione dovuta a un evento neutro come la morte. È pertanto evidente che le parti abbiano inteso stabilire una regolamentazione differente per il caso di interruzione della relazione per cause non imputabili alla morte, proprio perché tale evento presuppone un disaccordo tra i conviventi e costituisce uno sviluppo patologico nella relazione, che fa venire meno la solidarietà e la comunione spirituale che caratterizza le stabili convivenze more uxorio.
pagina 7 di 11 Del resto, a conferma di quanto appena osservato, devesi rilevare che il pagamento del valore della quota del 28,30% è prevista nell'accordo unicamente in favore del figlio, erede legittimo del sig.
, e soltanto in caso di morte di quest'ultimo. Tale condizione non si è verificata e Parte_1
l'obbligazione stabilita dalle parti per tale evento, non è suscettibile di applicazione analogica all'ipotesi, ben distinta, disciplinata dalla clausola 5), poi effettivamente verificatasi.
Tale interpretazione, è altresì avvalorata dal fatto che la clausola 2) dell'accordo esclude ogni pretesa economica dell'attore in caso di morte della SI.ra riconoscendogli unicamente il diritto di CP_1 abitazione, a prescindere dal fatto che al momento della morte il mutuo fosse già stato estinto o meno.
Ne consegue che la pretesa attorea di ottenere la differenza tra l'importo rimborsato e il valore attuale della quota del 28,30% è priva di fondamento e va respinta.
4. La transazione di data 30.05.2022
La convenuta, assumendo un atteggiamento processuale in parte contraddittorio, da un lato, ritiene correttamente infondate le pretese dell'attore sulla base dell'interpretazione della scrittura privata stipulata nel 2009 e, dall'altra, fonda le sue difese e le proprie domande riconvenzionali, su una transazione di data 30.05.2022 che sarebbe stata stipulata con l'attore per facta concludentia e che ha prodotto sub doc. 5).
Il documento richiamato non risulta sottoscritto da alcuna delle parti e in corso di causa non è emersa l'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta da parte della convenuta, richiesta dalla giurisprudenza della Cassazione al fine di sopperire all'eventuale mancanza di sottoscrizione di una delle parti.
Infatti, la stessa convenuta nella sua comunicazione e-mail inoltrata all'attore in data 28.06.2022 (doc.
7 convenuta), riferendosi al documento prodotto sub doc. 5) l'ha definita “bozza di accordo” a conferma che nessun contratto all'epoca era stato ancora sottoscritto.
L'attore nella sua e-mail del 28.06.2022 ha ringraziato per l'anticipo di € 150.000 “sul totale di €
198.100 come da accordi presi nel 2022”, dichiarandosi tuttavia disponibile a definire gli “ulteriori dettagli decisi assieme”. Il fatto stesso che nella sua comunicazione egli abbia accettato a titolo d'acconto la somma di € 150.000,00 sul totale dovuto di € 198.100,00, senza far riferimento a eventuali detrazioni a titolo di partecipazione a spese straordinarie o conguagli per l'occupazione dell'immobile, dimostra che l'attore non intendeva richiamare la restante parte dell'accordo predisposto unilateralmente dalla convenuta pochi giorni prima della sua risposta.
La circostanza, inoltre, che nel mese di settembre 2022 ancora non fosse stato concluso alcun nuovo accordo, risulta chiaramente dal tenore della comunicazione e-mail inoltrata dall'attore alla convenuta in data 26.09.2022 (doc. 12 convenuta). pagina 8 di 11
5. Le domande riconvenzionali di parte convenuta
5.1. A prescindere dalla parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, quantomeno con riferimento alle mensilità antecedenti al 2012 (è noto, infatti, che la prescrizione dell'azione di recupero dell'indebito oggettivo è soggetta alla prescrizione decennale), la domanda di condanna dell'attore al pagamento di una somma a titolo di rimborso per l'occupazione dell'immobile, oltre che ad una quota delle spese condominiali relative all'ultimo periodo di convivenza, non può essere accolta.
Non si ravvisa alcun arricchimento senza causa posto che con l'accordo del 2009 le parti hanno disciplinato la futura e incerta ipotesi in cui si fosse verificata la condizione della cessazione della convivenza, stabilendo in tal caso la sola restituzione dell'importo capitale corrisposto dall'attore per l'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e senza nulla stabilire in ordine ad eventuali rimborsi per l'occupazione. Non si può pertanto ritenere che ex post vi sia stato un arricchimento dell'attore nell'aver occupato l'immobile per il solo fatto che la convivenza sia venuta meno e che egli abbia dunque ottenuto il rimborso del capitale investito, in quanto tale situazione corrisponde proprio alla condizione prevista dalla clausola 5) dell'accordo. Il sig. era Pt_1 legittimato ad occupare l'immobile per scelta volontaria della convenuta, in quanto suo compagno che aveva inoltre contribuito a finanziare l'acquisto dell'abitazione. L'attore ha altresì regolarmente partecipato alle spese condominiali ordinarie, così come alle spese ordinarie (luce, acqua ecc.), - come sottintende la richiesta economica della convenuta a saldo di quest'ultime -, oltre ad aver partecipato alle spese di vitto. La convenuta, essendo proprietaria dell'immobile, non ha subito un impoverimento per il fatto di aver condiviso la propria vita con il compagno. L'immobile è stato acquistato di comune accordo tra i conviventi per ivi realizzare il comune progetto di vita. Dalla lettura dell'accordo, nonché sulla base di quanto allegato dalle parti e documentato in atti, emerge chiaramente che le parti hanno inteso prevedere che in ipotesi di cessazione della convivenza l'attore potesse ottenere la restituzione dell'intero importo capitale corrisposto per l'acquisto, con il conseguente vantaggio di aver potuto godere dell'immobile per anni senza dover sostenere un canone di locazione, ma contribuendo unicamente alle spese. La convenuta, dal canto suo, si è potuta avvantaggiare di un risparmio di spesa, corrispondente al contributo alle spese sostenute dall'attore e ha mantenuto la proprietà esclusiva dell'immobile il cui valore è notevolmente aumentato nel periodo intercorso tra l'acquisto e la cessazione della convivenza.
Nessuna delle parti ha dunque tratto un indebito guadagno.
Fermo quanto esposto, rileva osservare che già anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
76/2016 (c.d. legge Cirinnà), la giurisprudenza di legittimità e di merito aveva riconosciuto alla pagina 9 di 11 convivenza more uxorio rilevanza sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., quale formazione sociale meritevole di tutela. Con la citata legge, l'istituto della coppia di fatto è stato oggetto di disciplina normativa, con conseguente equiparazione, sotto il profilo sostanziale, alle coppie coniugate, sicché, in presenza di stabile convivenza, è legittimo parlare di “famiglia” in senso proprio.
La prospettazione della convenuta, che riduce la vita di coppia e familiare a rapporti di natura meramente sinallagmatica, si pone in evidente contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico e costituzionale. Ogni prestazione, sia di carattere personale che patrimoniale, resa nell'ambito della convivenza, costituisce infatti espressione della comunione di vita, analogamente a quanto avviene tra coniugi, tanto più ove si tratti della condivisione dell'abitazione. La giurisprudenza ha costantemente qualificato tali condotte come donazioni indirette ovvero come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.
Ne deriva l'inammissibilità di qualsivoglia pretesa di corrispettivo per prestazioni di natura personale, quale l'ospitalità, che nel caso di specie si configura quale attuazione del progetto di vita comune. A conforto di tale conclusione, si osserva che anche al di fuori della convivenza more uxorio l'ospitalità di un soggetto si presume gratuita, salvo prova contraria.
5.2. La domanda di restituzione di € 11.142,30, pari alla metà del contributo erogato in favore dell'attrice dalla Provincia Autonoma di AN per l'acquisto dell'immobile, oltre che infondata, è contraddittoria. La convenuta, infatti, da un lato, ritiene che sia efficace tra le parti l'accordo transattivo che prevede la restituzione del solo importo di € 4.835,76 a tale titolo (ovvero pari alla quota del
28,30% dell'integrale contributo provinciale incassato dalla convenuta e di cui la metà era stata versata all'attore), dall'altro, richiede l'integrale restituzione della quota versata all'attore, confermando in tal modo implicitamente la mancata conclusione dell'accordo transattivo.
Ciò a posto, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. in quanto la metà del contributo provinciale è stata versata all'attore nel febbraio del
2010, dunque oltre dieci anni prima rispetto alla cessazione della convivenza.
In ogni caso, si osserva nel merito per mera completezza che la somma corrisposta dalla convenuta all'attore in costanza di rapporto trova giustificazione nell'accordo delle parti e non è dunque ravvisabile alcun indebito arricchimento dell'attore.
Nella narrativa della comparsa di costituzione la convenuta a pag. 12 al punto 25, ha dedotto che
“l'attore si è portato via tutti i mobili che non erano a muro e/o a misura – acquistati in gran parte con il contributo provinciale erogato e spettante alla SI.ra , confermando in tal modo che il CP_1 versamento di metà del contributo non era privo di causa. Risulta inoltre non contestato che gran parte pagina 10 di 11 del mobilio, in particolare, quello realizzato su misura, sia attualmente nella disponibilità della convenuta, sicché non è ravvisabile alcun arricchimento dell'attore.
Infine, a prescindere da quanto esposto, come sopra già evidenziato, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente effettuate nel corso del rapporto, configurano in via principale una donazione indiretta ed in subordine l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., dunque non soggette a ripetizione.
6. La reconventio reconventionis formulata dall'attore
La reconventio reconventionis formulata dall'attore resta assorbita in quanto formulata in via subordinata per l'ipotesi di riconoscimento dell'efficacia accordo transattivo svolta dalla convenuta e disattesa dal Tribunale.
7. Spese di lite
Sussiste soccombenza reciproca delle parti.
L'attore risulta soccombente in relazione alla domanda principale, mentre sono state respinte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta.
Per tale ragione, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, nella persona del giudice unico dott. IS LA, ogni contraria e diversa istanza respinta,
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in AN, 16.12.2025.
Il Giudice
IS LA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO-SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice unico dott. IS LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile R.G. n. 1731/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Sandoli, del Foro di Parte_1
AN, elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- attore -
e
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gerhard Brandstätter e dall'avv. CP_1
VI ER del Foro di AN, elettivamente domiciliata presso il loro studio;
- convenuta -
Oggetto: pagamento somma – indebito oggettivo.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI del Procuratore dell'attore:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) per le causali di cui in narrativa dell'atto di citazione condannare la signora a versare CP_1 al signor la somma di € 66.495,00, maggiorata degli interessi legali dalla data del Parte_1 dovuto al saldo;
2) in ogni caso rigettare per le causali di cui alla narrativa della 1° memoria 173 ter c.p.c., tutte le domande riconvenzionali ex adverso formulate, nessuna esclusa;
3) in via subordinata di reconventio reconventionis, per le causali di cui alla narrativa della 1° memoria 173 ter c.p.c., accertare e dichiarare che la convenuta è tenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 43.264,24 entro e non oltre il 31.12.2027;
pagina 1 di 11 4) in ogni caso con condanna al rimborso delle spese e competenze di causa (valore complessivo della causa, a seguito delle proposte riconvenzionali avversarie, € 179.292,78)”; del Procuratore della convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di AN, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e/o deduzione reietta, per tutti i motivi esposti
- in via principale, rigettare integralmente la domanda giudiziale di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e per tutti i motivi esposti;
- in via riconvenzionale,
1) a) accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attore SI. si è reso Pt_1 inadempiente in relazione al contratto transattivo stipulato tra gli ex conviventi;
b) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto della convenuta SI.ra CP_1 alla corresponsione, da parte del SI. , di un importo pari ad € 95.815,48.- o pari a quella Pt_1 maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
c) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, condannare il SI. , al pagamento, alla SI.ra Pt_1 CP_1 di un importo pari ad € 95.815,48.- o pari a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge dalla data dell'inadempimento fino al saldo;
2) a) accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attore SI. in data Pt_1
08.02.2010 ha indebitamente ricevuto e/o si è arricchito senza causa per l'importo di € 11.142,30.- ai danni della convenuta depauperata dello stesso importo;
b) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto della convenuta SI.ra CP_1 alla corresponsione, da parte del SI. , di un importo pari ad € 11.142,30.- o pari a quella Pt_1 maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, da liquidarsi tenendo conto della svalutazione monetaria e degli interessi dal dì del versamento al saldo;
c) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, condannare il SI. , al pagamento, alla SI.ra Pt_1 CP_1 di un importo pari ad € 11.142,30.- o pari a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì del versamento al saldo;
- in via subordinata alla domanda riconvenzionale sub 1), a) accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa che l'attore SI. durante il periodo di convivenza con la SI.ra si è arricchito Pt_1 CP_1 senza causa dell'importo di € 95.815,48.- ai danni della convenuta depauperata dello stesso importo;
b) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, accertare e dichiarare il diritto della convenuta SI.ra CP_1 alla corresponsione, da parte del SI. , di un importo di indennizzo pari ad € 95.815,48.- o Pt_1
pagina 2 di 11 pari a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, da liquidarsi tenendo conto della svalutazione monetaria e degli interessi dal dì del dovuto al saldo;
c) per l'effetto e per tutti i motivi esposti, condannare il SI. , al pagamento, alla SI.ra Pt_1 CP_1 di un importo pari ad € 95.815,48.- o pari a quella maggiore o minore somma accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo;
- in ordine alla domanda avversaria subordinata: rigettare integralmente la nuova domanda di reconventio reconventionis di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e per tutti i motivi esposti;
- in ogni caso, con vittoria di spese e del compenso di difesa, di cui si chiede la liquidazione ai sensi del D.M. n. 55/2014, nel testo vigente;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie ritualmente formulate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve ricostruzione in fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione del 03.06.2024 l'attore conveniva in giudizio la propria ex convivente, deducendo:
- di aver intrattenuto con la stessa una relazione more uxorio;
- che, in costanza di convivenza, la convenuta ha acquistato un immobile al prezzo di € 530.000, provvedendo con risorse proprie per € 380.000 e mediante la concessione di un mutuo ipootecario di €
150.000, acceso dall'attore;
- che, a seguito della cessazione della convivenza con la convenuta nel 2022, egli avrebbe diritto alla corresponsione dell'attuale valore commerciale della quota ideale del 28,30% dell'appartamento, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
- che tale diritto troverebbe fondamento nella scrittura privata del 27.07.2009, con la quale le parti avevano disciplinato gli aspetti economico-finanziari relativi all'acquisto dell'immobile e dell'arredamento;
- che avendo ottenuto in data 23.06.2022, il rimborso dell'importo di € 150.000 da egli impiegato per l'acquisto dell'immobile della ex convivente, gli spetterebbe dunque la differenza tra tale somma e il valore attuale della quota del 28,30%, quantificata in € 66.495, oltre interessi legali.
Si costituiva la convenuta, contestando integralmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto delle domande, deducendo:
- che l'acquisto dell'immobile costituiva progetto personale, realizzato in larga parte con risorse proprie e, per la residua somma di € 150.000, con il contributo familiare;
pagina 3 di 11 - che il mutuo ipotecario era stato stipulato solo su richiesta dell'attore, il quale necessitava di ulteriori € 15.280 per fini personali, sicché l'importo complessivo era stato elevato a € 165.280;
- che l'attore si era impegnato a corrispondere integralmente le rate del mutuo, la cui estinzione avveniva a suo esclusivo carico;
- che la scrittura privata del 27.07.2009 prevedeva, in caso di cessazione della convivenza, la sola restituzione del capitale versato dall'attore per l'estinzione del mutuo.
La convenuta, allegando la successiva integrazione dell'originario accordo a mezzo di una transazione conclusasi per facta concludentia e parzialmente modificativa delle originarie obbligazioni, proponeva altresì domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attore, per inadempimento contrattuale e, in subordine, per indebito arricchimento, al pagamento di € 95.815,48 oltre accessori, quale corrispettivo per l'ospitalità nel proprio immobile prestata per oltre dieci anni, nonché la restituzione di
€ 11.142,30, pari alla metà del contributo a fondo perduto erogato dalla Provincia Autonoma di
AN per l'acquisto dell'immobile.
A seguito del tentativo di conciliazione delle parti la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base della sola documentazione versata in atti e veniva trattenuta in decisione all'udienza del
16.10.2025.
2. Risultanze istruttorie
Le seguenti circostanze risultano pacifiche o sono oggetto della documentazione prodotta dalle parti:
- l'attore e la convenuta si sono conosciuti a AN nel 1997 e dalla loro frequentazione è nata una relazione sentimentale sfociata nella decisione di andare a coabitare;
- nel 2009 le parti hanno individuato congiuntamente un appartamento in vendita a Merano in via
Schaffer n. 32 con cantina, posto auto nel condominio e garage a parte al prezzo complessivo di €
530.000
- l'immobile è stato acquistato dall'odierna convenuta mediante pagamento tramite propri risparmi dell'importo di € 380.000, nonché grazie ad un mutuo di € 150.000 acceso dall'odierno attore;
- con scrittura privata del 27.07.2009 le parti hanno stipulato un accordo nei termini che seguono:
“Premesso
- che in data 23.6.2009 la sottoscritta ha acquistato l'immobile p.m. 5 e p.m. 10 della p.ed. CP_1
586 in P.T. 4806/II C.C. e il garage p.m. 19 della p.ed. superficaria 3037 in P.T 3848/II C.C. Per_1 al prezzo di compravendita omnicomprensivo di € 530.000,00 (comprese spese notaio, Per_1 agente immobiliare, trascrizioni ecc.);
- che ha sborsato per detta compravendita l'importo di € 380.000,00 (ved. assegni, fatture CP_1 ecc.); pagina 4 di 11 - che per l'importo residuo di € 150.000,00 è stato acceso presso la Banca Popolare dell'Alto Adige di
AN il mutuo/finanziamento n. 025 00202912 intestato ad di € 165.280,00, di cui CP_1
l'importo di € 15.280,00 è stato trattenuto da per necessità personali;
Parte_1
- che il SI. si è impegnato a provvedere all'estinzione dell'intero mutuo/finanziamento n. Parte_1
025 00202912;
- che pertanto il pagamento da parte di dell'importo di € 380.000,00 è pari al 71,70% e il CP_1 mutuo di € 150.000,00 è pari al 28,30% (71,70% + 28,30% = 100%) degli immobili ut supra acquistati;
tanto premesso i sottoscritti e convengono quanto segue: CP_1 Parte_1
1) l'immobile p.m. 5 e p.m. 10 della p.ed. 586 in P.T. 4806/II C.C. e il garage p.m. 19 della p.ed. Per_1 superficaria 3037 in P.T 3848/II C.C. sono e rimangono di esclusiva proprietà di e Per_1 CP_1 in caso di lei morte di suo erede risp. suoi eredi;
2) in caso di morte di il sig. ha diritto di abitare nel suddetto immobile sino CP_1 Parte_1 alla sua morte;
deceduto il sig. il diritto d'uso dell'abitazione viene immediatamente Parte_1 interrotto e passa in piena ed esclusiva proprietà dell'erede risp, degli eredi di;
CP_1
3) in caso di morte di , se il mutuo nel frattempo non fosse già estinto, l'assicurazione Parte_1 stipulata all'uopo dal sig. con la Banca Popolare dovrebbe provvedere all'estinzione intera Pt_1 del residuo mutuo/finanziamento n. 025 00202912; in tal caso si impegna a pagare a , figlio ed erede unico, legittimo ed CP_1 CP_2 universale di , entro 5 (cinque) anni dalla morte di , il 28,30% del valore Parte_1 Parte_1 degli immobili sopra descritti;
per la stima degli immobili, che verrà effettuata entro 1 (un) anno dalla morte di , le parti nomineranno in contraddittorio un perito e a tale valutazione si Parte_1 atterrano. In caso l'assicurazione stipulata non dovesse provvedere al pagamento del residuo mutuo/finanziamento, vi provvederà all'estinzione del mutuo/finanziamento, restituendo a CP_1
, figlio ed erede unico, legittimo ed universale di , la somma capitale (su € CP_2 Parte_1
150.000,00) pagato dal sig. fino al suo decesso. Pt_1
4) in caso di morte di entrambi, cioè di e , l'erede risp. gli eredi di CP_1 Parte_1 CP_1
dovranno pagare a , figlio ed erede unico, legittimo ed universale di ,
[...] CP_2 Parte_1 entro 1 (un) anno dalla morte di e , la somma capitale (su € CP_1 Parte_1
150.000,00) pagato dal sig. fino al suo decesso;
se il mutuo/finanziamento fosse già Parte_1 estinto al momento del decesso di e , a , figlio ed erede unico, CP_1 Parte_1 CP_2 legittimo ed universale di , spetta entro 1 (un) anno dal decesso di il Parte_1 Persona_2
28,30% del valore degli immobili sopra descritti;
per la stima degli immobili, che verrà effettuata pagina 5 di 11 entro 6 (sei) mesi dalla morte di e , le parti nomineranno in contraddittorio CP_1 Parte_1 un perito e a tale valutazioni si atterrano.
5) In caso la convivenza si rendesse insopportabile e/o improseguibile per una delle parti per qualsiasi motivo, l'abitazione di cui in oggetto resta in piena proprietà e a piena disposizione di CP_1 mentre sarà ad abbandonare l'abitazione. In questo caso provvederà Parte_1 CP_1 all'estinzione del residuo mutuo (dalla rata successiva alla liberazione da parte di Parte_1 dell'appartamento). La sola somma capitale, che il sig. ha versato per l'estinzione del mutuo Pt_1 di € 150.000,00 da luglio 2009 alla data della liberazione dell'appartamento, verrà restituito allo stesso entro en non oltre 1 anno. Per quanto riguarda il mobilio le parti dichiarano che è di proprietà
a metà di ciascuno. Se si rendesse necessaria una suddivisione dei mobili le parti troveranno un'equa soluzione di divisione;
in caso contrario nomineranno la loro arredatrice come arbitro Parte_2 per l'equa suddivisione dell'arredamento.
Tutti i quadri e tappeti in casa sono di esclusiva proprietà del SInor e passeranno in Parte_1 eredità a , figlio ed erede unico, legittimo ed universale di . CP_2 Parte_1
Merano, lì 27.7.2009”;
- le parti hanno interrotto la relazione nel 2022 e nel mese di giugno del medesimo anno la convenuta ha provveduto ad effettuare un bonifico in favore dell'attore pari ad € 150.000,00 in esecuzione dell'accordo del 2009;
- in seguito, l'odierno attore ha avanzato ulteriori pretese di natura economica, richiedendo, in particolare, il versamento della differenza tra l'importo incassato e la somma corrispondente al 28,30% del valore di mercato dell'immobile al momento della cessazione della convivenza, richiesta respinta dall'attrice, con la conseguente instaurazione del presente procedimento.
3. La domanda principale svolta dall'attore
L'attore ritiene che la clausola 5) dell'accordo sopra richiamato, per come è stata formulata, sarebbe applicabile unicamente all'ipotesi in cui il mutuo non fosse ancora stato estinto al momento del verificarsi della condizione (cessazione della convivenza). Ciò in quanto con tale clausola la signora si è impegnata a provvedere all'estinzione del mutuo dalla rata successiva alla liberazione CP_1 dell'appartamento da parte del signor , con il conseguente obbligo di restituire la sola quota Pt_1 capitale del mutuo anticipata da quest'ultimo.
Tale clausola sarebbe perfettamente allineata a quelle precedenti per il caso di mancata estinzione del mutuo o, nel caso di evento morte, per il caso di mancata copertura da parte dell'assicurazione del residuo mutuo. Dato che l'ipotesi di estinzione del mutuo precedente al momento di cessazione della convivenza non è stata contemplata dalla clausola 5), sorgerebbe la necessità di ricorrere ad pagina 6 di 11 un'interpretazione logico-sistematica per stabilire quale fosse la reale intenzione delle parti per tale ipotesi. A parere dell'attore risulterebbe chiara la causa concreta del contratto, che sarebbe quella di assicurare all'attore, in caso di intervenuta estinzione del mutuo, un vantaggio economico parametrato, non al finanziamento di € 150.000,00 effettuato, bensì al 28,30% del valore commerciale degli immobili.
La tesi non è fondata.
Il consolidato orientamento della Suprema Corte, stabilisce che l'analisi del significato letterale delle parole costituisce il criterio prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III, 10/06/2015, n. 12082: “Le valutazioni del giudice di merito, relativamente all'interpretazione del contratto, è sindacabile limitatamente all'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione.
Ai fini della ricerca della comune volontà dei contraenti il principale strumento cui far riferimento è il tenore letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle stesse emerga in maniera certa ed immediata dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa.”).
Nel caso di specie, le parti hanno regolato i rapporti economici mediante scrittura privata del
27.07.2009, la cui interpretazione, ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., non consente di ravvisare alcun diritto dell'attore alla corresponsione di una quota del valore dell'immobile. La clausola 5) della scrittura prevede espressamente, per l'ipotesi di cessazione della convivenza, la restituzione del solo capitale versato dall'attore ai fini dell'estinzione del mutuo, senza alcun riferimento a quote di proprietà o plusvalenze.
Va osservato del resto che quella da ultimo menzionata è l'unica disposizione che disciplina la cessazione della convivenza, mentre le clausole da 1) a 4) si riferiscono esclusivamente alla cessazione dei rapporti in conseguenza della morte di uno o di entrambi i soggetti.
Non vi è dubbio che l'ipotesi di interruzione della relazione perché divenuta “insopportabile e/o improseguibile” sia concettualmente e logicamente incompatibile con la cessazione dovuta a un evento neutro come la morte. È pertanto evidente che le parti abbiano inteso stabilire una regolamentazione differente per il caso di interruzione della relazione per cause non imputabili alla morte, proprio perché tale evento presuppone un disaccordo tra i conviventi e costituisce uno sviluppo patologico nella relazione, che fa venire meno la solidarietà e la comunione spirituale che caratterizza le stabili convivenze more uxorio.
pagina 7 di 11 Del resto, a conferma di quanto appena osservato, devesi rilevare che il pagamento del valore della quota del 28,30% è prevista nell'accordo unicamente in favore del figlio, erede legittimo del sig.
, e soltanto in caso di morte di quest'ultimo. Tale condizione non si è verificata e Parte_1
l'obbligazione stabilita dalle parti per tale evento, non è suscettibile di applicazione analogica all'ipotesi, ben distinta, disciplinata dalla clausola 5), poi effettivamente verificatasi.
Tale interpretazione, è altresì avvalorata dal fatto che la clausola 2) dell'accordo esclude ogni pretesa economica dell'attore in caso di morte della SI.ra riconoscendogli unicamente il diritto di CP_1 abitazione, a prescindere dal fatto che al momento della morte il mutuo fosse già stato estinto o meno.
Ne consegue che la pretesa attorea di ottenere la differenza tra l'importo rimborsato e il valore attuale della quota del 28,30% è priva di fondamento e va respinta.
4. La transazione di data 30.05.2022
La convenuta, assumendo un atteggiamento processuale in parte contraddittorio, da un lato, ritiene correttamente infondate le pretese dell'attore sulla base dell'interpretazione della scrittura privata stipulata nel 2009 e, dall'altra, fonda le sue difese e le proprie domande riconvenzionali, su una transazione di data 30.05.2022 che sarebbe stata stipulata con l'attore per facta concludentia e che ha prodotto sub doc. 5).
Il documento richiamato non risulta sottoscritto da alcuna delle parti e in corso di causa non è emersa l'inequivocabile manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura incompleta da parte della convenuta, richiesta dalla giurisprudenza della Cassazione al fine di sopperire all'eventuale mancanza di sottoscrizione di una delle parti.
Infatti, la stessa convenuta nella sua comunicazione e-mail inoltrata all'attore in data 28.06.2022 (doc.
7 convenuta), riferendosi al documento prodotto sub doc. 5) l'ha definita “bozza di accordo” a conferma che nessun contratto all'epoca era stato ancora sottoscritto.
L'attore nella sua e-mail del 28.06.2022 ha ringraziato per l'anticipo di € 150.000 “sul totale di €
198.100 come da accordi presi nel 2022”, dichiarandosi tuttavia disponibile a definire gli “ulteriori dettagli decisi assieme”. Il fatto stesso che nella sua comunicazione egli abbia accettato a titolo d'acconto la somma di € 150.000,00 sul totale dovuto di € 198.100,00, senza far riferimento a eventuali detrazioni a titolo di partecipazione a spese straordinarie o conguagli per l'occupazione dell'immobile, dimostra che l'attore non intendeva richiamare la restante parte dell'accordo predisposto unilateralmente dalla convenuta pochi giorni prima della sua risposta.
La circostanza, inoltre, che nel mese di settembre 2022 ancora non fosse stato concluso alcun nuovo accordo, risulta chiaramente dal tenore della comunicazione e-mail inoltrata dall'attore alla convenuta in data 26.09.2022 (doc. 12 convenuta). pagina 8 di 11
5. Le domande riconvenzionali di parte convenuta
5.1. A prescindere dalla parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, quantomeno con riferimento alle mensilità antecedenti al 2012 (è noto, infatti, che la prescrizione dell'azione di recupero dell'indebito oggettivo è soggetta alla prescrizione decennale), la domanda di condanna dell'attore al pagamento di una somma a titolo di rimborso per l'occupazione dell'immobile, oltre che ad una quota delle spese condominiali relative all'ultimo periodo di convivenza, non può essere accolta.
Non si ravvisa alcun arricchimento senza causa posto che con l'accordo del 2009 le parti hanno disciplinato la futura e incerta ipotesi in cui si fosse verificata la condizione della cessazione della convivenza, stabilendo in tal caso la sola restituzione dell'importo capitale corrisposto dall'attore per l'estinzione del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e senza nulla stabilire in ordine ad eventuali rimborsi per l'occupazione. Non si può pertanto ritenere che ex post vi sia stato un arricchimento dell'attore nell'aver occupato l'immobile per il solo fatto che la convivenza sia venuta meno e che egli abbia dunque ottenuto il rimborso del capitale investito, in quanto tale situazione corrisponde proprio alla condizione prevista dalla clausola 5) dell'accordo. Il sig. era Pt_1 legittimato ad occupare l'immobile per scelta volontaria della convenuta, in quanto suo compagno che aveva inoltre contribuito a finanziare l'acquisto dell'abitazione. L'attore ha altresì regolarmente partecipato alle spese condominiali ordinarie, così come alle spese ordinarie (luce, acqua ecc.), - come sottintende la richiesta economica della convenuta a saldo di quest'ultime -, oltre ad aver partecipato alle spese di vitto. La convenuta, essendo proprietaria dell'immobile, non ha subito un impoverimento per il fatto di aver condiviso la propria vita con il compagno. L'immobile è stato acquistato di comune accordo tra i conviventi per ivi realizzare il comune progetto di vita. Dalla lettura dell'accordo, nonché sulla base di quanto allegato dalle parti e documentato in atti, emerge chiaramente che le parti hanno inteso prevedere che in ipotesi di cessazione della convivenza l'attore potesse ottenere la restituzione dell'intero importo capitale corrisposto per l'acquisto, con il conseguente vantaggio di aver potuto godere dell'immobile per anni senza dover sostenere un canone di locazione, ma contribuendo unicamente alle spese. La convenuta, dal canto suo, si è potuta avvantaggiare di un risparmio di spesa, corrispondente al contributo alle spese sostenute dall'attore e ha mantenuto la proprietà esclusiva dell'immobile il cui valore è notevolmente aumentato nel periodo intercorso tra l'acquisto e la cessazione della convivenza.
Nessuna delle parti ha dunque tratto un indebito guadagno.
Fermo quanto esposto, rileva osservare che già anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
76/2016 (c.d. legge Cirinnà), la giurisprudenza di legittimità e di merito aveva riconosciuto alla pagina 9 di 11 convivenza more uxorio rilevanza sociale ai sensi dell'art. 2 Cost., quale formazione sociale meritevole di tutela. Con la citata legge, l'istituto della coppia di fatto è stato oggetto di disciplina normativa, con conseguente equiparazione, sotto il profilo sostanziale, alle coppie coniugate, sicché, in presenza di stabile convivenza, è legittimo parlare di “famiglia” in senso proprio.
La prospettazione della convenuta, che riduce la vita di coppia e familiare a rapporti di natura meramente sinallagmatica, si pone in evidente contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico e costituzionale. Ogni prestazione, sia di carattere personale che patrimoniale, resa nell'ambito della convivenza, costituisce infatti espressione della comunione di vita, analogamente a quanto avviene tra coniugi, tanto più ove si tratti della condivisione dell'abitazione. La giurisprudenza ha costantemente qualificato tali condotte come donazioni indirette ovvero come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.
Ne deriva l'inammissibilità di qualsivoglia pretesa di corrispettivo per prestazioni di natura personale, quale l'ospitalità, che nel caso di specie si configura quale attuazione del progetto di vita comune. A conforto di tale conclusione, si osserva che anche al di fuori della convivenza more uxorio l'ospitalità di un soggetto si presume gratuita, salvo prova contraria.
5.2. La domanda di restituzione di € 11.142,30, pari alla metà del contributo erogato in favore dell'attrice dalla Provincia Autonoma di AN per l'acquisto dell'immobile, oltre che infondata, è contraddittoria. La convenuta, infatti, da un lato, ritiene che sia efficace tra le parti l'accordo transattivo che prevede la restituzione del solo importo di € 4.835,76 a tale titolo (ovvero pari alla quota del
28,30% dell'integrale contributo provinciale incassato dalla convenuta e di cui la metà era stata versata all'attore), dall'altro, richiede l'integrale restituzione della quota versata all'attore, confermando in tal modo implicitamente la mancata conclusione dell'accordo transattivo.
Ciò a posto, va accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. in quanto la metà del contributo provinciale è stata versata all'attore nel febbraio del
2010, dunque oltre dieci anni prima rispetto alla cessazione della convivenza.
In ogni caso, si osserva nel merito per mera completezza che la somma corrisposta dalla convenuta all'attore in costanza di rapporto trova giustificazione nell'accordo delle parti e non è dunque ravvisabile alcun indebito arricchimento dell'attore.
Nella narrativa della comparsa di costituzione la convenuta a pag. 12 al punto 25, ha dedotto che
“l'attore si è portato via tutti i mobili che non erano a muro e/o a misura – acquistati in gran parte con il contributo provinciale erogato e spettante alla SI.ra , confermando in tal modo che il CP_1 versamento di metà del contributo non era privo di causa. Risulta inoltre non contestato che gran parte pagina 10 di 11 del mobilio, in particolare, quello realizzato su misura, sia attualmente nella disponibilità della convenuta, sicché non è ravvisabile alcun arricchimento dell'attore.
Infine, a prescindere da quanto esposto, come sopra già evidenziato, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito le attribuzioni patrimoniali e le prestazioni lavorative in favore del convivente effettuate nel corso del rapporto, configurano in via principale una donazione indiretta ed in subordine l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., dunque non soggette a ripetizione.
6. La reconventio reconventionis formulata dall'attore
La reconventio reconventionis formulata dall'attore resta assorbita in quanto formulata in via subordinata per l'ipotesi di riconoscimento dell'efficacia accordo transattivo svolta dalla convenuta e disattesa dal Tribunale.
7. Spese di lite
Sussiste soccombenza reciproca delle parti.
L'attore risulta soccombente in relazione alla domanda principale, mentre sono state respinte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta.
Per tale ragione, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 2
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, nella persona del giudice unico dott. IS LA, ogni contraria e diversa istanza respinta,
1) rigetta le domande attoree;
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta;
4) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in AN, 16.12.2025.
Il Giudice
IS LA
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