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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 22.05.2025
È comparso per le parti appellanti il dott. dipendente di per delega Parte_1 CP_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli il quale si riporta agli atti ed alle difese ivi articolate chiedendone l'accoglimento. È presente per delega dell'avv. Venditto l'avv. Germaine
Popolo la quale si riporta ai propri scritti e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il G.I. dà lettura del dispositivo e deposita contestualmente la motivazione della sentenza.
Il G.I.
Dott.ssa Emanuela Musi
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. – 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 1893/2023 promossa da:
(C.F. , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 nonché l' (C.F. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ( – telefax 081/4979313 – C.F. Email_1
– Servizio polisweb attivo ADS80030620639), presso i cui uffici, in Napoli alla via P.IVA_3
A. Diaz n. 11, domiciliano per legge;
– APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Controparte_4 C.F._1
Venditto (C.F. ) con studio in Corso Umberto I n° 182 – 80058 – C.F._2
Torre Annunziata (NA)
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5770/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Fortunato Savarese, resa nel giudizio n. 6759/2021 RG, pubblicata il 02.11.2022, - impugnazione estratto ruolo
Conclusioni: in atti ed a verbale di udienza.
pagina 2 di 8 FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata l' Controparte_4 [...]
impugnando l'estratto ruolo n. 2005 / 2102 dal quale aveva appreso Controparte_3
l'esistenza della cartella esattoriale n. 00820050006584983000 relativa al mancato pagamento di multe e ammende anno 2004, ente impositore Corte D'Appello di Napoli - Campione Penale.
La causa veniva iscritta dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, al numero di R.G.
6759/2021 ed assegnata al G.d.P. dott. Fortunato Savarese.
Con sentenza n. 5770/2022, il GdP, rilevata la contumacia del e Controparte_2 dell' , accoglieva la domanda attorea, dichiarando prescritto il Controparte_3 credito vantato per decorso del termine di prescrizione, e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n. 00820050006584983000, condannando altresì “i convenuti in via solidale tra loro al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che, alla luce della materia trattata dell'attività processuale concretamente svolta e quindi in assenza della fase istruttoria, liquida in €
98,00 per spese € 113,00 per la fase di studio € 120.00 per la fase introduttiva, € 203.00 per la fase decisionale oltre rimborso spese generali ed oltre ancora a CPA ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Avverso detta sentenza, presentava appello il , in persona del ministro Controparte_2 pro tempore, nonché l' eccependo: Controparte_3
-l'incompetenza funzionale del giudice adito per essere competente a decidere della controversia il giudice dell'esecuzione penale. Data la natura del credito iscritto a ruolo si rappresenta che, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., il giudice dell'esecuzione penale è competente a decidere in ordine all'estinzione della pena anche quando l'estinzione consegue a prescrizione;
-l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado per carenza di interesse ad agire – violazione art. 100 c.p.c. - violazione art. 12 dpr n. 602/1973.
Concludeva chiedendo: “in via principale, di riformare la sentenza di primo grado laddove il
Giudice di prime cure non ha rilevato la propria incompetenza funzionale in favore del Giudice dell'Esecuzione penale;
- in via gradata, di accogliere il secondo motivo di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata dichiarando l'inammissibilità dell'opposizione; di condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
pagina 3 di 8 Si costituiva impugnando e contestando tutto quanto prodotto, dedotto ed Controparte_4 eccepito dall'appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della sentenza appellata, con condanna dell'appellante, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione.
All'udienza odierna, il Giudice, a seguito di discussione orale, riservava la causa in decisione ai sensi dell'art. 350 bis cpc..
Dopo vari rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado (ud. 20.02.2024; ud. 18.04.2024; ud. 24.10.2024) con provvedimento del 29.10.2024, il Giudice rinviava la causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 22.5.2025.
Va premesso che la causa può essere decisa anche senza l'acquisizione del fascicolo di primo grado, trattasi infatti, in primo grado, di impugnazione di estratto ruolo.
Invero, nel caso in cui i fatti processuali del giudizio di primo grado, rilevanti per la decisione d'appello, siano pacifici tra le parti, deve escludersi che il giudice del gravame sia tenuto a disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di detto giudizio di primo grado, a norma dell'art. 347, 3°c. c.p.c. e deve correlativamente negarsi che debba procrastinare la definizione della causa se il fascicolo, benché richiesto, non sia stato trasmesso (Cass. 9. 8. 1985, n. 4408). La mancata acquisizione costituisce un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata (Corte di Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26194).
In via pregiudiziale va detto che dall'estratto di ruolo prodotto agli atti del giudizio di primo grado (da ritenersi idonea prova della natura del credito, anche al fine della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito) risulta che la cartella di pagamento è stata emessa a seguito del ruolo formato dalla Corte di appello di Napoli – campione penale per il recupero di multe e ammende irrogate nei confronti di . Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che se, per un verso, Controparte_4
l'impugnazione di cartelle di pagamento relative a spese di giustizia rientra nella giurisdizione ordinaria non vertendosi in tema di tributi (cfr., ad es., Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979); per altro verso, quanto al riparto con la cognizione del giudice penale, va osservato :“in tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati pagina 4 di 8 dal giudice penale, sono riservate alla cognizione del giudice civile le contestazioni riguardanti o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna, sempre che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. Qualora, viceversa, si discuta della reale definizione del perimetro e, pertanto, della portata della stessa statuizione penale, la questione appartiene alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale” (Cass. sez. III, sentenza n. 14598 del 09/07/2020; cfr. anche Cass. sez. un. penali, n. 491/2012 del 29/09/2011).
Dunque, nel caso in oggetto, non essendovi alcuna contestazione riferibile alla portata della statuizione penale, ma concentrando l'opponente le proprie doglianze sulle modalità di notificazione del titolo e sulla sua sopravvenuta estinzione a causa della eccepita prescrizione, sussiste senza dubbio la competenza del giudice civile.
Affermata, dunque, la “attribuzione” al giudice civile della controversia, si rileva che la domanda proposta in primo grado da è inammissibile. Controparte_4
In merito all' eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di primo grado per carenza di interesse ad agire si osserva.
L'azione esperita in primo grado va qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre- esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione. In forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
I principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo
(cfr., Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016; Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ.
6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti: (i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva.
Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a pagina 5 di 8 suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese); (iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni
Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che la generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. L'opponente, quindi, era comunque tenuto a dimostrare l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche pagina 6 di 8 solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo. Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è intervenuto il legislatore che, con l'art.
3- bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", ha inserito il comma 4-bis, stabilendo che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», e che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi.
Applicando i menzionati principi al caso in esame non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado ai sensi del novellato art. 12, co. 4 bis,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, non avendo l'opponente dimostrato, o quantomeno allegato
(in assenza di contestazioni sul punto), un concreto svantaggio ricompreso nell'elenco tassativo di cui alla citata norma. Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile.
Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali e di interventi legislativi si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
(letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: pagina 7 di 8 1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'azione proposta in primo grado da avverso il ruolo 2005/2102 Controparte_4 contenente la cartella n. 00820050006584983000;
2) compensa le spese tra le parti, riformando anche in parte qua la sentenza di primo grado.
Torre Annunziata, così deciso il 22.05.2025
Il Giudice
Dr. Emanuela Musi
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