TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2436/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2436/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
TIZIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANCA RITA, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“8. Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Sassari, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso,
9. accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà sui beni sub 1.;
10. con ordinanza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei R.R. da ogni responsabilità;
11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per parte resistente, come da comparsa di risposta:
pagina 1 di 4 “Con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore, si costituisce in giudizio il Controparte_1
quale dichiara che quanto sostenuto da parte ricorrente corrisponde al vero e che pertanto non si oppone alla dichiarazione di usucapione in oggetto.
Si chiede la compensazione delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un terreno sito in Bulzi identificato al Catasto Terreni al foglio n. 22, part. 1,
56 e 57.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni;
- che il mappale 57 è suddiviso in due porzioni AA e AB;
- di averlo utilizzato principalmente per il pascolo del bestiame, per la coltivazione di graminacee destinate all'alimentazione degli animali nonché per il taglio e la raccolta del fieno
- di aver provveduto, nel corso del tempo, con animus domini alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, occupandosi personalmente dell'aratura e dello spietramento, realizzando anche una recinzione con muri a secco e con rete metallica;
- che formalmente il bene risultava intestato al convenuto;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto del bene per usucapione.
Con comparsa del 28.2.2024 si costituiva , il quale aderiva alla domanda di usucapione Controparte_1 formulata da parte ricorrente, confermando i fatti e le circostanze di cui all'atto introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 21.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
pagina 2 di 4 Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
Il resistente si è costituito e ha aderito alla domanda di parte ricorrente, confermando le circostanze allegate nel ricorso introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale dell'udienza del 14.1.2025) è emerso che Pt_1
possiede e possedeva da oltre 20 anni il complesso di terreni oggetto di causa, compiendo attività
[...] corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste compaesano delle parti, dichiarava di vedere il ricorrente tutti i giorni sui Testimone_1
luoghi e di aver visto sempre e solo lui utilizzare i beni oggetto di causa con attività agropastorali: “lui abita nella campagna di Bulzi e vicino alla sua casa ci sono i terreni. (…) le attività legate agli ovini e al pascolo venivano svolte dal sig. . Anche adesso va sui luoghi e cura il campo”. Pt_1
Descriveva con precisione e dettaglio i luoghi oggetto di causa, riferendo di esserci stato personalmente per svolgere qualche lavoretto commissionatogli dal ricorrente: “è un campo unico recintato all'esterno. Sarà ampio circa tre, quattro ettari. Com'è la recinzione? È con paletti e rete metallica. È una rete curata. Preciso, infatti, che il campo si trova vicino ad una strada asfaltata, da cui si accede nel campo. Il cancello di entrata è di ferro e manuale. Poi appunto, dalla strada il campo si estende per vari metri. Da quando il sig. utilizza questi terreni? Sarà da circa il 1990, 1995. Io questo lo Pt_1
so perché mi recavo sui luoghi anche per effettuare dei lavori di pulizia.
Il sig. mi dava questo incarico e appunto mi accompagnava sui luoghi aprendo lui personalmente Pt_1 il cancello”.
Anche il teste , amico d'infanzia, confermava tali circostanze, dichiarando di essere Testimone_2
stato sui luoghi diverse volte per raccogliere la legna, dietro precisa autorizzazione di . Parte_1
Raccontava che il terreno era sempre stato utilizzato dal ricorrente per il pascolo delle pecore, ma che da circa due anni il gregge è stato venduto.
Descriveva in dettaglio i luoghi, confermando l'utilizzo anche attuale del terreno da parte del ricorrente.
Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
pagina 3 di 4 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Le spese di lite devono essere compensate anche considerata l'adesione delle parti convenute alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nato a [...] il [...], del terreno sito in Bulzi Parte_1 C.F._1
identificato al Catasto Terreni al foglio n. 22, part. 1, 56 e 57;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 21.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2436/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
TIZIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MANCA RITA, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“8. Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Sassari, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione della causa, in accoglimento del ricorso,
9. accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto di proprietà sui beni sub 1.;
10. con ordinanza valida ai fini della trascrizione e con esonero del Conservatore dei R.R. da ogni responsabilità;
11. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”
Per parte resistente, come da comparsa di risposta:
pagina 1 di 4 “Con il presente atto, a mezzo del sottoscritto procuratore, si costituisce in giudizio il Controparte_1
quale dichiara che quanto sostenuto da parte ricorrente corrisponde al vero e che pertanto non si oppone alla dichiarazione di usucapione in oggetto.
Si chiede la compensazione delle spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di proprietà per Parte_1
intervenuta usucapione di un terreno sito in Bulzi identificato al Catasto Terreni al foglio n. 22, part. 1,
56 e 57.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno in via esclusiva e pacifica per oltre vent'anni;
- che il mappale 57 è suddiviso in due porzioni AA e AB;
- di averlo utilizzato principalmente per il pascolo del bestiame, per la coltivazione di graminacee destinate all'alimentazione degli animali nonché per il taglio e la raccolta del fieno
- di aver provveduto, nel corso del tempo, con animus domini alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene, occupandosi personalmente dell'aratura e dello spietramento, realizzando anche una recinzione con muri a secco e con rete metallica;
- che formalmente il bene risultava intestato al convenuto;
- di avere interesse alla pronuncia di acquisto del bene per usucapione.
Con comparsa del 28.2.2024 si costituiva , il quale aderiva alla domanda di usucapione Controparte_1 formulata da parte ricorrente, confermando i fatti e le circostanze di cui all'atto introduttivo.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale.
All'udienza del 21.5.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
pagina 2 di 4 Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
Il resistente si è costituito e ha aderito alla domanda di parte ricorrente, confermando le circostanze allegate nel ricorso introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. verbale dell'udienza del 14.1.2025) è emerso che Pt_1
possiede e possedeva da oltre 20 anni il complesso di terreni oggetto di causa, compiendo attività
[...] corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste compaesano delle parti, dichiarava di vedere il ricorrente tutti i giorni sui Testimone_1
luoghi e di aver visto sempre e solo lui utilizzare i beni oggetto di causa con attività agropastorali: “lui abita nella campagna di Bulzi e vicino alla sua casa ci sono i terreni. (…) le attività legate agli ovini e al pascolo venivano svolte dal sig. . Anche adesso va sui luoghi e cura il campo”. Pt_1
Descriveva con precisione e dettaglio i luoghi oggetto di causa, riferendo di esserci stato personalmente per svolgere qualche lavoretto commissionatogli dal ricorrente: “è un campo unico recintato all'esterno. Sarà ampio circa tre, quattro ettari. Com'è la recinzione? È con paletti e rete metallica. È una rete curata. Preciso, infatti, che il campo si trova vicino ad una strada asfaltata, da cui si accede nel campo. Il cancello di entrata è di ferro e manuale. Poi appunto, dalla strada il campo si estende per vari metri. Da quando il sig. utilizza questi terreni? Sarà da circa il 1990, 1995. Io questo lo Pt_1
so perché mi recavo sui luoghi anche per effettuare dei lavori di pulizia.
Il sig. mi dava questo incarico e appunto mi accompagnava sui luoghi aprendo lui personalmente Pt_1 il cancello”.
Anche il teste , amico d'infanzia, confermava tali circostanze, dichiarando di essere Testimone_2
stato sui luoghi diverse volte per raccogliere la legna, dietro precisa autorizzazione di . Parte_1
Raccontava che il terreno era sempre stato utilizzato dal ricorrente per il pascolo delle pecore, ma che da circa due anni il gregge è stato venduto.
Descriveva in dettaglio i luoghi, confermando l'utilizzo anche attuale del terreno da parte del ricorrente.
Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte ricorrente siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
pagina 3 di 4 Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Le spese di lite devono essere compensate anche considerata l'adesione delle parti convenute alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. ), nato a [...] il [...], del terreno sito in Bulzi Parte_1 C.F._1
identificato al Catasto Terreni al foglio n. 22, part. 1, 56 e 57;
2) dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 21.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Elisa Remonti
pagina 4 di 4