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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 767/2023 R.G. promossa
DA
( rappresento e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. SILVIA MARGHERITA
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti MANLIO GALEANO, MARIA
ROSARIA BATTIATO, e UGO NUCCIARONE
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: ripetizione di indebito assistenziale.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con appello depositato in data 13.09.2023, impugnava la Parte_1
sentenza n. 229/2023 del 14.03.2023, con la quale era stata rigettata la domanda, dallo stesso proposta, di accertamento della illegittimità della pretesa dell' CP_1
di ripetizione di indebito, pari ad euro 14.886,26, relativo a somme corrisposte e risultate non dovute per gli anni 2019, 2020 e 2021, a seguito della rideterminazione dell'assegno sociale Cat. AS nr. 04018668 “sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018 pervenuta a seguito di sollecito. Il ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale”.
censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui Parte_1
integralmente ritrascritti.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29.05.2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata, preliminarmente, l'eccezione sollevata dall'appellato, di inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. per avere la parte riproposto le argomentazioni già svolte in primo grado senza addurre alcuna specifica censura alla sentenza impugnata.
1.1. La censura non merita accoglimento in difetto dei relativi presupposti, avendo l'appellante individuato la questione assoggettata a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno della domanda di revisione.
2. L'appellante, in via preliminare, reitera tutte le difese ed eccezioni formulate in primo grado ed interamente disattese con il provvedimento impugnato, poiché erroneamente ritenute inammissibili e/o infondate.
2 3. Con il primo motivo di gravame, censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui il decidente ha ritenuto corretta la richiesta di ripetizione a partire dal 2019, avanzata nel rispetto del termine previsto dall'art. 13 co. 2 della L. n.
412/91, così come dedotto dall' Evidenzia che l'irripetibilità delle somme CP_1
pretese dall'ente previdenziale deriva proprio dalla natura speciale della disciplina dell'indebito in materia previdenziale e assistenziale;
richiama la previsione dell'art. 52 della Legge 88/89 nonché dell'art. 3 ter del D.L.850/76 e dell'art. 3 co.9 del D.L. 173/98 da cui discende la regola secondo cui “l'indebito assistenziale
– in mancanza di norme specifiche – è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludono a priori un qualsiasi affidamento come, ad esempio, in caso di comprovato dolo del beneficiario”; evidenzia che il difetto di dolo in capo ad esso appellante è stato affermato nel ricorso di primo grado, non è stato contestato dall' nella propria memoria ed CP_1
è stato addirittura ribadito in sentenza dal giudice di prime cure, il quale però non ne ha fatto discendere le corrette conseguenze.
In particolare, richiamate alcune pronunce della Suprema Corte (la n.13223/2020 e la n. 1882/2021) in tema di indebito assistenziale e previdenziale, evidenzia che nel caso di specie l' ha dichiarato di aver accertato CP_1
l'insussistenza del requisito reddituale nel 2021 e di aver inviato tempestivamente nel mese di settembre 2021 il provvedimento formale di ricalcolo della prestazione;
ritiene, pertanto, che è solo da tale momento che esso appellante ha l'obbligo di restituire le somme indebitamente percepite e che al contrario nulla può essere preteso per i periodi precedenti alla data di formazione del provvedimento di revoca.
3 4. Con il secondo motivo di gravame, censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite;
in considerazione della validità delle motivazioni e delle prove documentali fornite, chiede la revisione di tale statuizione, con la conseguente condanna alle spese a carico di parte appellata.
5. L'appello non può trovare accoglimento.
6. Va premesso che in primo grado l'odierno appellante ha impugnato il provvedimento emesso dall' datato 1.09.2021 e notificato in data 29/09/2021 CP_1
avente ad oggetto “rideterminazione dell'assegno Cat. AS n.04018668”, con il quale l'importo dell'assegno sociale è stato ricalcolato “dal 1.01.2018 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2018 pervenuta a seguito di sollecito”, con conseguente revoca dello stesso.
Va anche premesso che il giudice di prime cure ha rigettato la domanda dell'odierno appellante poiché “nel caso di specie l'errore non è imputabile all'ente previdenziale e pur non essendo un caso in cui “l'indebita prestazione sia dovuta
a dolo dell'interessato” è certo che lo stesso ha superato il requisito del reddito previsto per il concorso del reddito del coniuge. Infatti nel ricorso non si contesta
l'assenza del requisito reddituale ma l'assenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito. Adempimento e conoscenza da parte dell' avvenuto nell'anno CP_1
successivo alla dichiarazione dei redditi e quindi effettuato tempestivamente.”; precisa, altresì, che “Era onere del ricorrente informare l'ente previdenziale delle sopravvenute modifiche, che in ogni caso appena avuta notizia l'Ente si è subito attivato, nei termini di legge. Diversamente da altri casi non è imputabile all'ente previdenziale aver creato una situazione che ha creato una ingiustificata aspettativa. Non si ritiene di accogliere la tesi difensiva del ricorrente che giustifica la sua buona fede nel non essere sopravvenute modifiche alle proprie condizioni economiche là dove non tiene conto anche delle condizioni del coniuge”.
4 Avuto riguardo alle contraddittorie argomentazioni del giudice di prime cure, nessun giudicato può ravvisarsi in ordine allo stato soggettivo dell'accipiens.
6. Al fine di individuare la disciplina applicabile all'indebito in esame, vanno richiamati, in primo luogo, i principi enunciati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 13917/21 in ordine alla natura dell'assegno sociale:
“a) "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi l'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, legge n. 335 del 1995, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali";
b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976
e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, convertito nella L. n. 291 del 1988);
c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
In particolare, la Corte ha precisato che “Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale
5 pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del
2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019,
Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)”; ancora è stato precisato che “La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento”.
Nella vicenda in esame non vi è dubbio che l'erogazione indebita sia derivata dalla condotta dell'appellante, che non ha inserito nella domanda di assegno sociale i redditi percepiti dal coniuge e che ha tardato nell'invio all' della CP_1
dichiarazione reddituale, così precludendo il tempestivo esercizio del potere di controllo.
Non è ravviabile alcun legittimo affidamento in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente;
come documentato in atti e non contestato dall'appellante, l'omessa comunicazione riguarda i redditi del coniuge: reddito da lavoro autonomo per € 6.387,00 e reddito da pensione per € 6.031,00 relativamente all'anno 2019 (cfr. dichiarazione dei redditi anno 2019); reddito da lavoro autonomo per € 6.546,00 e reddito da pensione per € 6.058,00 relativamente all'anno 2020 (cfr. dichiarazione dei redditi anno 2020).
Trattandosi anche di redditi da lavoro autonomo del coniuge, l' non aveva CP_1
l'onere di conoscere gli stessi, essendo desumibili solo dalle dichiarazioni reddituali.
Come chiarito dalla Corte di legittimità, “In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione
6 all' della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della CP_1
predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare
l'irripetibilità dell'indebito”- Sez.
6 - L, Ordinanza n. 10642 del 16/04/2019.
Per le ragioni che precedono l'appello va rigettato.
7. Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell' , delle spese processuali CP_1
del presente grado, complessivamente liquidate in € 2.906,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente est.
Dott. Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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