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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1627/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. BAGALINI Parte_1 C.F._1
OTELLO e dall' avv. BAGALINI STEFANO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. CASALI MICHELE CP_1 C.F._2
giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 515/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dall'intestato Tribunale in data 17.10.2023, con il quale quale cessionario del credito di le ingiungeva di pagare la CP_1 CP_2 complessiva somma di € 21.222,22, quale residuo per l'acquisto di un immobile, oltre gli interessi, spese e oneri di legge.
A fondamento dell'opposizione spiegava di aver acquistato un'unità immobiliare sita a Parte_1
San Benedetto del Tronto via Colfiorito n. 12, da e Del CP_2 Persona_1 Per_2 con atto di compravendita sottoscritto in data 24.03.2014, al prezzo di € 150.000,00. Aggiungeva di aver concordato, quanto al pagamento dei residui importi da corrispondere agli stessi – €16.666,19 a
[...]
€ 21.222,22 a ed € 36.111,59 a –, il pagamento entro il Parte_2 CP_2 Persona_1
14.04.2017 e di aver adempiuto a tale obbligazione.
Eccepiva, in primis, l'inesistenza del credito in quanto pignorato da un creditore di in CP_2 secondo luogo, eccepiva l'inesistenza della posizione debitoria in forza dell'avvenuto pagamento, a pagina 1 di 5 mezzo assegni bancari (14 da € 2.000,00) nonché in contati, versati dalla debitrice a CP_2
proprio per estinguere l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della compravendita. Sottolineava inoltre come oltre ad essere il credito pignorato, aveva ceduto un credito già estinto. In CP_2
ogni caso, rilevava, quanto alla cessione, che la stessa non aveva data certa e che doveva considerarsi simulata. Concludeva, dunque, chiedendo “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo qui impugnato, dichiarare estinto il debito della signora nei confronti del signor Parte_1 CP_1
avente causa da a seguito di cessione del credito la cui data deve farsi coincidere con il CP_2
deposito del ricorso monitorio, per le causali dedotte nelle premesse dell'atto di opposizione, dichiarando estinta l'obbligazione riferita al saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita dell'immobile sito a San Benedetto del Tronto via Colfiorito n. 12 distinto al CF al fl. 7 part. 589 sub 12, per adempimento. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva, nelle more del decorso dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. chiedendo, CP_1
in primis, la rimessione in termini. Contestava in fatto ed in diritto tutto quanto eccepito e sostenuto dall'opponente, sottolineando la legittimità della propria pretesa. Concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via preliminare: rimettere in termini la costituzione di rappresentato e CP_1 difeso dal sottoscritto procuratore, in quanto la costituzione nel termine indicato dall'art. 166 c.p.c. è stata impedita da causa ai medesimi non imputabile, unitamente alla rimessione in termini delle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c.; - in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto essendo la opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- in merito: respingere l'opposizione con ogni statuizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 515 – R.G. n. 1355/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno;
in ogni caso, accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannarla a versare a Parte_1 CP_1
per le causali di cui in narrativa, la somma monitoriamente ingiunta di Euro 21.222,22, o quella
[...]
maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia che risulterà in corso di causa, oltre gli interessi commerciali dal dovuto al saldo integrale ed effettivo, con vittoria di spese di lite”.
La causa, all'udienza del 22.03.2024 – ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge per accogliere la richiesta di rimessione in termini e rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui al provvedimento del 22.3.2024 da intendersi in questa sede richiamato – in assenza di necessità istruttorie, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.12.2024, con concessione del termine per note conclusionali fino a 30 giorni prima dell'udienza. La predetta udienza era poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note pagina 2 di 5 scritte, pertanto, all'esito dell'esame delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era pubblicata la presente pronuncia mediante il deposito nella “consolle del magistrato”.
Ciò posto, al fine di dirimere la controversia è necessario analizzare, in diritto, gli istituti giuridici sottesi alla fattispecie che ci occupa.
Come noto, è l'art. 1260 c.c. a disciplinare la cedibilità dei crediti precisando che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Si tratta, dunque, di un accordo cui è estraneo il debitore ceduto per il quale, salvo casi particolari, è indifferente pagare ad uno o ad un altro soggetto. Per tale via, l'accettazione o la notificazione della cessione al debitore ceduto (art. 1264 primo comma c.c.) diviene rilevante al diverso fine dell'efficacia della cessione stessa nei suoi confronti nel senso che il debitore che, successivamente alla notifica della cessione (ovvero successivamente alla conoscenza dell'intervenuta cessione – art. 1264 secondo comma c.c.), paga all'originario creditore, paga male e non può dirsi liberato nei confronti del cessionario.
È chiaro, d'altra parte che la posizione del debitore, a seguito della cessione, non potrebbe essere deteriore rispetto a quella che aveva precedentemente nei confronti del cedente con la conseguenza che il debitore ceduto può certamente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda.
Nel caso che ci occupa, può certamente dirsi che la cessione del credito intervenuta tra CP_2
e è stata portata a conoscenza, per la prima volta, di con la notifica CP_1 Parte_1
del decreto ingiuntivo oggi opposto ossia in data 18.10.2023.
È altresì pacifico - risultando anche dagli atti di causa – che a in qualità di terza, era Parte_1
notificato atto di pignoramento della somma di euro 21.222,22 dovuta dalla terza pignorata all'esecutata in forza del contratto di compravendita del 21.9.2017 e che l'ordinanza del 7.02.2018 CP_2
del GE del Tribunale di Ascoli Piceno, resa nel procedimento n.r.g. 764/2016 (v. doc. 6), assegnava ai creditori procedenti e il credito di pari € 21.222,22 Parte_3 Parte_4 CP_2
vantato nei confronti della Pt_1
Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 2914 c.c., hanno efficacia e sono opponibili ai terzi creditori unicamente le cessioni di credito comunicate al debitore ceduto prima della notifica di un atto di pignoramento presso terzi - senza quindi attribuire rilievo alla data (anche se certa, ma così non è nel caso che ci occupa) della cessione stessa – è evidente che dal giorno “in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543 (cfr. art.
546 c.p.c.) contenente per l'appunto, l'intimazione a non disporre delle somme o cose dovute senza ordine del giudice (cfr. n. 2 dell'art. 543 c.p.c.)” […] “il terzo pignorato non può adempiere la propria
pagina 3 di 5 obbligazione in favore del debitore o dei suoi aventi causa, in forza di cessione notificatagli o accettata successivamente”; ed infatti, “nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento.
Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito. L'esecuzione deve, perciò, proseguire, procedendosi all'assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario” (Cass. 29.5.07 n. 12602).
Alla luce di quanto sopra, poichè – a seguito del pignoramento e dell'assegnazione della Parte_1
somma – è obbligata nei confronti dei creditori procedenti per l'obbligazione originariamente assunta nei confronti di è evidente come l'esistenza di una cessione – effettuata da quest'ultima CP_2 nei confronti dell'odierno opposto e non notificata prima del pignoramento – è alla stessa del tutto inopponibile, così come è inopponibile ai creditori pignoranti, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo non può che essere revocato.
Relativamente alla richiesta di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dalla n sede di note CP_3
scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 11.12.2024, ritiene questo giudice che la stessa andrà rigettata.
In base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'art. 96 c.p.c., comma
3, […] prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 cit. articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018/2020)” (così, da ultimo, Cassazione 3830 del 2021). Abuso degli strumenti processuali che non è emerso nel caso che ci occupa posto che non vi è alcuna prova che il cessionario, odierno opponente, fosse a conoscenza delle vicende che hanno condotto all'accertamento dell'attuale inesistenza del credito e, conseguentemente, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa, al numero e alla complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1627 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 4 di 5 disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la richiesta di parte opponente di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna la parte opposta a rimborsare al procuratore della parte opponente, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4237,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1627/2023 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. BAGALINI Parte_1 C.F._1
OTELLO e dall' avv. BAGALINI STEFANO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. CASALI MICHELE CP_1 C.F._2
giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 515/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso dall'intestato Tribunale in data 17.10.2023, con il quale quale cessionario del credito di le ingiungeva di pagare la CP_1 CP_2 complessiva somma di € 21.222,22, quale residuo per l'acquisto di un immobile, oltre gli interessi, spese e oneri di legge.
A fondamento dell'opposizione spiegava di aver acquistato un'unità immobiliare sita a Parte_1
San Benedetto del Tronto via Colfiorito n. 12, da e Del CP_2 Persona_1 Per_2 con atto di compravendita sottoscritto in data 24.03.2014, al prezzo di € 150.000,00. Aggiungeva di aver concordato, quanto al pagamento dei residui importi da corrispondere agli stessi – €16.666,19 a
[...]
€ 21.222,22 a ed € 36.111,59 a –, il pagamento entro il Parte_2 CP_2 Persona_1
14.04.2017 e di aver adempiuto a tale obbligazione.
Eccepiva, in primis, l'inesistenza del credito in quanto pignorato da un creditore di in CP_2 secondo luogo, eccepiva l'inesistenza della posizione debitoria in forza dell'avvenuto pagamento, a pagina 1 di 5 mezzo assegni bancari (14 da € 2.000,00) nonché in contati, versati dalla debitrice a CP_2
proprio per estinguere l'obbligazione di pagamento del corrispettivo della compravendita. Sottolineava inoltre come oltre ad essere il credito pignorato, aveva ceduto un credito già estinto. In CP_2
ogni caso, rilevava, quanto alla cessione, che la stessa non aveva data certa e che doveva considerarsi simulata. Concludeva, dunque, chiedendo “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione e previa revoca del decreto ingiuntivo qui impugnato, dichiarare estinto il debito della signora nei confronti del signor Parte_1 CP_1
avente causa da a seguito di cessione del credito la cui data deve farsi coincidere con il CP_2
deposito del ricorso monitorio, per le causali dedotte nelle premesse dell'atto di opposizione, dichiarando estinta l'obbligazione riferita al saldo del corrispettivo pattuito per la compravendita dell'immobile sito a San Benedetto del Tronto via Colfiorito n. 12 distinto al CF al fl. 7 part. 589 sub 12, per adempimento. Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Si costituiva, nelle more del decorso dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. chiedendo, CP_1
in primis, la rimessione in termini. Contestava in fatto ed in diritto tutto quanto eccepito e sostenuto dall'opponente, sottolineando la legittimità della propria pretesa. Concludeva chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: - in via preliminare: rimettere in termini la costituzione di rappresentato e CP_1 difeso dal sottoscritto procuratore, in quanto la costituzione nel termine indicato dall'art. 166 c.p.c. è stata impedita da causa ai medesimi non imputabile, unitamente alla rimessione in termini delle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c.; - in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto essendo la opposizione non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- in merito: respingere l'opposizione con ogni statuizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 515 – R.G. n. 1355/2023 emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno;
in ogni caso, accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannarla a versare a Parte_1 CP_1
per le causali di cui in narrativa, la somma monitoriamente ingiunta di Euro 21.222,22, o quella
[...]
maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia che risulterà in corso di causa, oltre gli interessi commerciali dal dovuto al saldo integrale ed effettivo, con vittoria di spese di lite”.
La causa, all'udienza del 22.03.2024 – ritenuta l'insussistenza dei presupposti di legge per accogliere la richiesta di rimessione in termini e rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui al provvedimento del 22.3.2024 da intendersi in questa sede richiamato – in assenza di necessità istruttorie, veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.12.2024, con concessione del termine per note conclusionali fino a 30 giorni prima dell'udienza. La predetta udienza era poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note pagina 2 di 5 scritte, pertanto, all'esito dell'esame delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, era pubblicata la presente pronuncia mediante il deposito nella “consolle del magistrato”.
Ciò posto, al fine di dirimere la controversia è necessario analizzare, in diritto, gli istituti giuridici sottesi alla fattispecie che ci occupa.
Come noto, è l'art. 1260 c.c. a disciplinare la cedibilità dei crediti precisando che il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge.
Si tratta, dunque, di un accordo cui è estraneo il debitore ceduto per il quale, salvo casi particolari, è indifferente pagare ad uno o ad un altro soggetto. Per tale via, l'accettazione o la notificazione della cessione al debitore ceduto (art. 1264 primo comma c.c.) diviene rilevante al diverso fine dell'efficacia della cessione stessa nei suoi confronti nel senso che il debitore che, successivamente alla notifica della cessione (ovvero successivamente alla conoscenza dell'intervenuta cessione – art. 1264 secondo comma c.c.), paga all'originario creditore, paga male e non può dirsi liberato nei confronti del cessionario.
È chiaro, d'altra parte che la posizione del debitore, a seguito della cessione, non potrebbe essere deteriore rispetto a quella che aveva precedentemente nei confronti del cedente con la conseguenza che il debitore ceduto può certamente opporre al cessionario tutte le eccezioni relative alla validità del titolo su cui il credito si fonda.
Nel caso che ci occupa, può certamente dirsi che la cessione del credito intervenuta tra CP_2
e è stata portata a conoscenza, per la prima volta, di con la notifica CP_1 Parte_1
del decreto ingiuntivo oggi opposto ossia in data 18.10.2023.
È altresì pacifico - risultando anche dagli atti di causa – che a in qualità di terza, era Parte_1
notificato atto di pignoramento della somma di euro 21.222,22 dovuta dalla terza pignorata all'esecutata in forza del contratto di compravendita del 21.9.2017 e che l'ordinanza del 7.02.2018 CP_2
del GE del Tribunale di Ascoli Piceno, resa nel procedimento n.r.g. 764/2016 (v. doc. 6), assegnava ai creditori procedenti e il credito di pari € 21.222,22 Parte_3 Parte_4 CP_2
vantato nei confronti della Pt_1
Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 2914 c.c., hanno efficacia e sono opponibili ai terzi creditori unicamente le cessioni di credito comunicate al debitore ceduto prima della notifica di un atto di pignoramento presso terzi - senza quindi attribuire rilievo alla data (anche se certa, ma così non è nel caso che ci occupa) della cessione stessa – è evidente che dal giorno “in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543 (cfr. art.
546 c.p.c.) contenente per l'appunto, l'intimazione a non disporre delle somme o cose dovute senza ordine del giudice (cfr. n. 2 dell'art. 543 c.p.c.)” […] “il terzo pignorato non può adempiere la propria
pagina 3 di 5 obbligazione in favore del debitore o dei suoi aventi causa, in forza di cessione notificatagli o accettata successivamente”; ed infatti, “nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, il vincolo di indisponibilità si produce, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento.
Tale vincolo genera l'inopponibilità, rispetto al creditore pignorante, di qualsiasi fatto sopravvenuto a detta notificazione, che determini l'estinzione totale o parziale del credito. L'esecuzione deve, perciò, proseguire, procedendosi all'assegnazione della somma oggetto del credito, con la conseguenza che il terzo pignorato dovrà effettuare il pagamento all'assegnatario” (Cass. 29.5.07 n. 12602).
Alla luce di quanto sopra, poichè – a seguito del pignoramento e dell'assegnazione della Parte_1
somma – è obbligata nei confronti dei creditori procedenti per l'obbligazione originariamente assunta nei confronti di è evidente come l'esistenza di una cessione – effettuata da quest'ultima CP_2 nei confronti dell'odierno opposto e non notificata prima del pignoramento – è alla stessa del tutto inopponibile, così come è inopponibile ai creditori pignoranti, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo non può che essere revocato.
Relativamente alla richiesta di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. formulata dalla n sede di note CP_3
scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 11.12.2024, ritiene questo giudice che la stessa andrà rigettata.
In base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “l'art. 96 c.p.c., comma
3, […] prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 cit. articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018/2020)” (così, da ultimo, Cassazione 3830 del 2021). Abuso degli strumenti processuali che non è emerso nel caso che ci occupa posto che non vi è alcuna prova che il cessionario, odierno opponente, fosse a conoscenza delle vicende che hanno condotto all'accertamento dell'attuale inesistenza del credito e, conseguentemente, alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa, al numero e alla complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1627 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione pagina 4 di 5 disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Rigetta la richiesta di parte opponente di condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
- condanna la parte opposta a rimborsare al procuratore della parte opponente, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 4237,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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