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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 9 aprile 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 242 di RACL dell'anno 2022, proposta da
, in persona del Parte_1 [...]
in carica pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Parte_2 per atto notarile del 5 aprile 2016, rep. 12248, dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci e presso i medesimi elettivamente domiciliato, in Cagliari, via Nuoro 50
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano per delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado del 29/05/2018
APPELLATO
Conclusioni:
Per l' appellante: “Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata, CP_2 dichiarare che ha diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno Controparte_1 biologico che risulterà applicando le dovute percentuali e decorrenze a seguito della eliminazione della percentuale del
5% per PC, essendo il diritto prescritto in data 08/07/2013”. CP_ Per l'appellato: “abbiamo fiducia che l'Ecc.ma Corte: 1) respinga l'interposto appello;
2) condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a spese generali e accessori di legge disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari”.
Motivi in fatto e in diritto
, con ricorso depositato in data 1° giugno 2018, aveva agito in giudizio nei confronti Controparte_1 CP_ dell per esporre:
- di aver lavorato come vivaista alle dipendenze della ditta Serra OR da gennaio 1989 al gennaio 1991;
- di essere lavoratore dipendente di dal mese di ottobre 1991 e di aver svolto da tale data, CP_3 e fino al 1996, attività di vivaista, addetto ad attività quali “zappatura, scalzatura, potatura, innesto, spollonatura, trinciatura, posa e allineamento delle fitocelle, pulizia manuale del terreno dalle erbacce, carico e scarico delle piante e dei concimi in sacchi di 50 Kg, aratura e fresatura del terreno”, impegnato anche nella guida di trattori privi di servo sterzo ed usurati e nell'esecuzione di trattamenti antiparassitari “con uso di trattrici ed utilizzo di prodotti chimici uralici, acidi fosfonici, tetrazine, carbammati e stannorganici, triazolici, acilalanine, tiofanati, composti inorganici (zolfo e rameici)” e di essere stato adibito dal 1996 al 2008 ad attività di carico e scarico di cassette d'uva e cassette di vino presso la cantina dell'ente e di essere stato incaricato anche di provvedere al lavaggio e alla sanificazione di cisterne e serbatoi con l'uso di prodotti chimici, oltre che alla
“sfecciatura e filtrazione dei vini nelle celle frigorifere” e alla preparazione delle linee di imbottigliamento, oltre che, a partire dall'anno 2008, a mansioni di magazziniere;
- di aver contratto, nell'esercizio di tali attività, che lo avevano esposto anche a sforzi prolungati del sistema mano-braccio e delle spalle, oltre che a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, “lesioni alle spalle” di origine professionale e di aver presentato in data 10 marzo 2015 domanda di indennizzo, respinta CP_ dall' anche in sede di opposizione;
- di aver poi subìto un infortunio sul lavoro in data 5 agosto 2016, riportando menomazioni permanenti CP_ alla spalla sinistra, non indennizzate dall' che gli aveva riconosciuto soltanto l'indennità per un periodo di inabilità temporanea totale (cd. ITT) dal 9 al 31 agosto 2016, ma non l'indennizzo per il danno biologico permanente riportato;
- di essere incorso in un ulteriore infortunio sul lavoro in data 5 settembre 2017 con postumi permanenti CP_ alla spalla sinistra non indennizzati, avendo l' riconosciuto solo l'indennità per ITT fino all'8 novembre
2017; CP_
- di aver percepito un indennizzo in capitale dall' con provvedimento datato 10 novembre 2017, commisurato ad un danno biologico valutato nella misura del 13%, di cui 12% per le menomazioni discendenti da “spondilodiscopatia lombare;
deficit statico-dinamico, sofferenza radicolare” (per cui era stata presentata domanda amministrativa il 10 marzo 2015) e 2% per i “postumi di un pregresso infortunio del
14.06.2010 al ginocchio e caviglia sinistra”; CP_
- che l' con il citato provvedimento del 10 novembre 2017, nel valutare il danno biologico complessivo, non aveva stimato i postumi discendenti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (“PC”) di origine professionale, per l'indennizzo dei quali aveva intentato due distinti procedimenti giudiziari, definiti con pronuncia di rigetto (sentenze n. 1132 del 26 maggio 2004 e n. 1564 del 15 giugno 2010), poiché in entrambi i casi il danno, pur ricondotto a patologia di origine professionale, era stato stimato sotto la soglia minima legale (5%);
- di aver inutilmente proposto opposizione, in data 5.02.2017, avverso le determinazioni dell' . Pt_1
Sulla base della rappresentazione in fatto che precede, il ricorrente aveva quindi domandato l'accertamento del proprio diritto al maggior indennizzo da calcolarsi tenendo conto del danno biologico derivante dalle denunciate lesioni alle spalle, da conglobarsi con i pregressi danni da PC, lesioni alla colonna e postumi dell'infortunio del giugno 2010.
L' aveva contestato la pretesa del ricorrente, rilevando che in merito alla patologia della spalla CP_2 sinistra, in relazione alla quale aveva presentato domanda amministrativa in data 10 marzo 2015, cui erano seguiti due infortuni sul lavoro, rispettivamente in data 5 agosto 2016 e 5 settembre 2017 e guariti senza postumi, tanto che gli era stato riconosciuto un indennizzo complessivo del 13% considerando solo una patologia della colonna e i postumi di un pregresso infortunio del 14 giugno 2010, nessun elemento utile era stato portato in causa dal ricorrente, come precisato nelle relazioni medico-legali in data 11 febbraio
2019 allegate alla memoria di costituzione, rilevando invece, con riguardo al conglobamento richiesto con i postumi, a dire di accertati incidentalmente per la , che tali postumi non erano stati affatto CP_1 Pt_3 CP_ accertati, a fronte di sentenze di diniego che l ovviamente non poteva appellare, avendo già eccepito in quei giudizi anche l'assenza di rischio.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 450 del 15.06.2022, aveva accolto la domanda di e dichiarato il suo Controparte_1 diritto di percepire un indennizzo in rendita commisurato ad un danno biologico stimabile nella misura del 16%, dalla domanda amministrativa del 10 marzo 2015, con decorrenza di legge;
nella misura del 21% con decorrenza da luglio 2016 e nella misura del 30% con decorrenza dal 10 novembre 2017, condannando l'istituto al pagamento in suo favore della differenza tra la misura dell'indennizzo spettante in rendita e quanto corrisposto in concreto, oltre accessori come per legge sui ratei maturati, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 5.094,00 €, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Più precisamente il primo giudice aveva premesso di avere disposto in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, “volta ad accertare la sussistenza delle menomazioni denunciate in ricorso (lesioni alle spalle e broncopneumopatia cronica ostruttiva) e a verificare se queste si fossero tradotte in un danno biologico come conseguenza delle malattie professionali e degli infortuni allegati dal ricorrente” e aveva precisato di avere richiesto all'ausiliario anche di quantificare il danno complessivo, considerando che pacificamente CP_1 aveva ottenuto, “per altre menomazioni, un indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico del 13%”.
Alla luce della prima relazione depositata dal c.t.u. il 28 gennaio 2021, aveva proseguito il primo giudice, parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta del 27 settembre 2021, aveva domandato al Tribunale:
“Dichiari tenuto l' a erogare in favore del Ricorrente un indennizzo del 6% dal 8/7/10 ed una rendita del 19% CP_2 dal 10/3/15 e del 34% dal 1/7/2016. 2. Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi CP_2 legali di mora dal 121° giorno dopo la domanda o rivalutazione monetaria se maggiore”.
Con ordinanza del 14 ottobre 2021 il Tribunale, aveva continuato il primo giudice, aveva però dichiarato
“la nullità della consulenza tecnica d'ufficio alla luce delle carenze argomentative della relazione dell'ausiliario”, disponendo il rinnovo delle operazioni peritali e, in esito al deposito della nuova relazione peritale, con note del 27 maggio 2022 aveva sottoposto all'attenzione del Tribunale le ultime seguenti conclusioni: CP_1
“Dichiari tenuto l' a erogare in favore del Ricorrente una rendita del 16% dal 10/3/15, del 21% dal luglio 2016, CP_2 del 24% dalla data di decorrenza della revisione per aggravamento della patologia alla colonna e del 30% dal 9/11/17.
2. Condanni l' al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora dal 121° giorno dopo CP_2 la domanda o rivalutazione monetaria se maggiore”.
Il primo giudice aveva, quindi, ritenuto di dover in parte accogliere la domanda, “nei contorni definiti nelle note di parte attrice del 27 maggio 2022”, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 18 aprile
2022, ritenuta congruamente motivata, aveva consentito di accertare che il ricorrente era affetto da “un quadro algo/disfunzionale a carico di entrambe le spalle per artropatia degenerativa e lesioni delle strutture muscolo tendinee (t. sovraspinoso bilateralmente) associata a sinistra ad una sofferenza assonale a carico del nervo soprascapolare di grado discreto” e “broncopneumopatia da inalazione di sostanze irritanti”, quest'ultima riconosciuta di origine professionale, alla quale il consulente aveva associato un danno biologico del 5%, rilevando invece che la patologia delle spalle era il frutto di plurimi fattori, ovvero la malattia di origine professionale diagnosticata in termini di “entesopatia inserzionale dei tendini del sovraspinato bilaterale” per la quale il ricorrente aveva presentato domanda amministrativa di indennizzo in data 10 marzo 2015 e, limitatamente alla spalla sinistra, l'infortunio sul lavoro del mese di settembre 2017.
Doveva essere poi considerato, aveva aggiunto il primo giudice, il riconoscimento di un indennizzo in capitale in misura del 13%, riferibile a postumi di un infortunio sul lavoro del 14 giugno 2010 al ginocchio e alla caviglia sinistra (2%) e ad una lesione della colonna lombare, ritenuta malattia professionale, per cui era stata presentata domanda amministrativa il 10 marzo 2015, in origine indennizzato in misura del 8%
(provvedimento del 25 aprile 2016 in atti come doc. 6) e, a seguito di revisione per aggravamento, nella misura del 12% (provvedimento del 10 novembre 2017, in atti come doc. 7).
In linea quindi con le condivise conclusioni del consulente, che aveva proceduto con una stima del danno complessivo nel suo sviluppo diacronico, il primo giudice aveva così ricostruito il danno complessivo:
“5% (cinque per cento) dalla domanda di malattia professionale del 03.07.01 per PC;
- 6% (sei per cento) dal 08.07.10 essendo cessata l'inabilità temporanea, dell'infortunio riguardante il ginocchio e alla caviglia di sinistra, in data 07.07.10;
- al 16% sommando il danno biologico relativo alla malattia professionale alla colonna lombare presentata in data
10.03.15 (provvedimento del 25.04.16) corrispondete all'8% con quello relativo alla malattia professionale ad entrambe le spalle corrispondente al 2% (1% per ciascuna spalla);
- al 21% almeno dal mese di luglio 2016 in quanto la RMN, eseguita sei mesi dopo (27.01.17), ha evidenziato una interruzione completa, estesa per circa 1 cm, delle fibre del tendine sovraspinato della spalla destra;
evidenziando pertanto strumentalmente una lesione non presente e pertanto non valutabile nelle precedente stima dell'1%. Si specifica che il danno del 7% è complessivo della precedente stima (ossia 1% + 6%) diversamente si andrebbe incontro ad una duplicazione del danno;
- al 27% dal 09.11.17 essendo cessata l'inabilità temporanea dell'infortunio (05.09.17) in data 08.11.17. Si specifica che in merito alla stima del danno biologico, conseguente alla condizione patologica interessante la spalla sinistra,
(come indicato dall'ill.mo Giudice) in rigida applicazione delle regole in tema di riparto dell'onere della prova la decorrenza debba posticiparsi al tempo della cessazione dell'ITT (08.11.17) connessa al secondo infortunio;
- al 30% in seguito all'aggravamento del quadro patologico alla colonna lombare che, nel provvedimento del 10.11.17, viene stimato al 12% (in precedenza corrispondeva all'8%)”, anche se il ricorrente, aveva aggiunto il Tribunale, non aveva un apprezzabile interesse a scindere l'accertamento della misura del danno biologico tra il 27%
(stimato con riguardo al 9 novembre 2017) e il 30% (con decorrenza dal giorno immediatamente successivo), posto che la graduazione avrebbe avuto rilievo oggi solo ai fini del calcolo degli accessori sul valore di un solo giorno di rendita, che assumevano però una consistenza irrisoria. E poiché l'ausiliario aveva chiarito, rispondendo ad una specifica richiesta in tal senso della difesa ricorrente, che “la valutazione del danno biologico complessivo residuato al Sig. in seguito Controparte_1 all'aggravamento del quadro patologico alla colonna lombare (provvedimento del 10.11.17) corrisponde al 24% CP_2 nel caso in cui la revisione sia antecedente al 09.11.17 e a partire da tale data [essendo cessata l'inabilità temporanea dell'infortunio (05.09.17) in data 08.11.17] al 30%” (pag. 31 della relazione), richiesta che era stata formulata partendo dal presupposto che l'aggravamento delle menomazioni alla colonna lombare dovesse essere CP_ fatto risalire ad una data precedente al provvedimento dell' del 10 novembre 2017 e che l'incremento della rendita ad esso collegato dovesse farsi retroagire da una ipotetica domanda amministrativa di revisione di cui peraltro nessuna delle parti aveva mai fatto menzione nei propri scritti di costituzione, così come mai nell'atto introduttivo del giudizio parte attrice aveva chiesto l'accertamento dell'aggravamento con decorrenza da una data precedente a quella del 10 novembre 2017, né risultava mai allegato, né documentato che la revisione fosse stata disposta dall'istituto su domanda dell'interessato, l'aggravamento del quadro patologico alla colonna, aveva concluso il primo giudice, doveva quindi farsi decorrere dal 10 novembre 2017, non risultando né allegata né dimostrata una decorrenza pregressa. CP_ Il Tribunale aveva, quindi, condannato l' alla “costituzione dell'indennizzo in rendita in favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico accertato: nella misura del 16 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 10 marzo 2015; nella misura del 21 per cento, con decorrenza dal luglio 2016; nella misura del 30 per cento, con decorrenza dal 10 novembre 2017, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati con decorrenza di legge”. CP_ Contro tale decisione ha proposto appello l' cui ha resistito . Controparte_1
* CP_ L' ha censurato la sentenza rilevando che il primo giudice aveva recepito in modo totalmente acritico le conclusioni della seconda consulenza disposta, che non potevano essere condivise perché gravemente carenti sul piano della motivazione medico-legale e giuridicamente non corrette.
In corso di causa, infatti, ha rilevato l'istituto appellante, il primo giudice aveva disposto una consulenza tecnica di ufficio, con la quale aveva richiesto al consulente di quantificare il danno complessivo riportato da considerando la percentuale del 13% riconosciuta in capitale per altre menomazioni CP_1 CP_ (provvedimento del 10/11/2017) ed era accaduto che, alla luce delle conclusioni contenute nella prima relazione depositata dal consulente il 28 gennaio 2021, parte ricorrente avesse modificato le originarie conclusioni chiedendo, con note di trattazione scritta in data 27 settembre 2021, il riconoscimento di un indennizzo in capitale del 6% dal giorno 8 luglio 2010, di un indennizzo in rendita del 19% dal 10 marzo
2015 e del 34% dal 1 luglio 2016. CP_ L' ha proseguito l'istituto appellante, con note di trattazione scritta depositate per la successiva udienza del 13 ottobre 2021, aveva a quel punto, tempestivamente, eccepito l'inammissibilità ed improponibilità della domanda avendo il ricorrente solo in quel momento richiesto un indennizzo del 6% dal giorno 8 luglio 2010 benché non avesse mai contestato in sede amministrativa, ma neppure nel ricorso introduttivo del giudizio, la valutazione del 2% ascritta all'infortunio del 14 giugno 2010, da cui l'improponibilità della domanda in assenza di richieste, neppure in termini di aggravamento, nonché la prescrizione del diritto non essendo mai stata contestata, con adeguati atti interruttivi della prescrizione, la valutazione del 2%.
Con ordinanza del 14 ottobre 2021 il Tribunale aveva dichiarato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio alla luce delle carenze argomentative della relazione dell'ausiliario e aveva disposto il rinnovo delle CP_ operazioni peritali, di cui aveva recepito in modo totalmente acritico le conclusioni, ha aggiunto l' senza considerare che le percentuali complessive riconosciute dal CTU erano del tutto errate dal momento che il CTU era partito “dall'assunto (errato)” che il 5% per la broncopneumopatia dovesse essere riconosciuto dalla domanda del 2001, mentre “avrebbe dovuto far valere il suo diritto Controparte_1 al conglobamento del 5% per PC con il 2% dei postumi per l'infortunio del 2010 al momento di stabilizzazione dei postumi in data 8 luglio 2010 (valutazione complessiva del 6%)”. CP_ Di conseguenza, ha rilevato l' il diritto al conglobamento, e quindi alla liquidazione nella misura del
6% del danno biologico, non era stato tempestivamente esercitato e si era irrimediabilmente prescritto allo scadere del triennio, in data 8 ottobre 2013, mentre solo in data 5 dicembre 2017 opponendosi al CP_1 provvedimento del 10 novembre 2017, aveva chiesto il conglobamento del 5% per PC con i postumi riconosciuti dall , come peraltro dal medesimo ammesso con le note autorizzate depositate per Pt_1
l'udienza del 20 novembre 2019, in cui aveva fatto riferimento alla deduzione della sussistenza della Pt_3 proprio nella richiesta di conglobamento formulata in sede amministrativa, unitamente all'opposizione datata 05/12/2017 e, successivamente, nel ricorso introduttivo del giudizio.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza impugnata dichiarando che “ ha diritto di Controparte_1 percepire un indennizzo in rendita commisurato al danno biologico che risulterà applicando le dovute percentuali e decorrenze, a seguito dell'eliminazione della percentuale del 5% per PC essendo il diritto prescritto in data 8 luglio
2013”.
*
L'appello è infondato.
Va al proposito ricordato che , che aveva proposto domanda amministrativa Controparte_1 CP_ all' in data 3 luglio 2001 per ottenere il riconoscimento della natura professionale della broncopneumopatia cronica ostruttiva da cui era affetto, senza esito, dato che la domanda era stata rigettata dall'istituto, aveva dovuto poi intentare due giudizi per ottenere il riconoscimento della natura professionale della stessa, definiti con sentenze di rigetto della domanda, n. 1132 del 26 maggio 2004 (doc.
12) e n. 1564 del 15 giugno 2010 (doc. 13), perché il danno, pur ricondotto in quei giudizi, in esito a consulenza tecnica d'ufficio, a patologia di origine professionale, era stato quantificato nella misura del 5% di inabilità, e non raggiungeva perciò la soglia minima indennizzabile, all'epoca del 6% ai sensi dell'art. 13 del D. lg. n. 38/2000.
In data 10 marzo 2015 aveva poi proposto domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento, CP_1 tra l'altro, della natura professionale di lesioni alle spalle, a suo dire contratte a causa dell'attività lavorativa svolta come descritta in ricorso, cui erano seguiti nel mese di agosto 2016 e nel mese di settembre 2017 due CP_ infortuni sul lavoro alla spalla sinistra, ma l' con provvedimento datato 10 novembre 2017, aveva riconosciuto a quel punto un complessivo indennizzo del 13% per patologia della colonna lombare (dal 8% al 12%) e postumi di pregresso infortunio del 14 giugno 2010 al ginocchio e alla caviglia sinistra (2%), mentre con riferimento alla domanda amministrativa del 10 marzo 2015 il danno alla colonna era stata inizialmente quantificato nella misura del 8% (provvedimento del 25.04.2016).
Poiché non era stato considerato il pregresso danno del 5% da PC, a dire di Matta incidentalmente riconosciuto di origine professionale nei due citati giudizi, pur definiti con sentenza di rigetto, a tale provvedimento del 10.11.2017 aveva proposto opposizione in data 05.12.2017, questa volta segnalando che di tale patologia non era stato effettuato il conglobamento, considerando nel complessivo danno quantificato anche la percentuale di danno del 5% dalla medesima scaturito, sempre senza esito.
Da ciò l'odierno giudizio volto ad ottenere un indennizzo in rendita che considerasse le lesioni alle spalle corrispondenti al danno biologico accertato in corso di causa e i pregressi danni da PC (5%), lesioni alla colonna (8% da marzo 2015 e 12% dal 10 novembre 2017) e postumi di infortunio sul lavoro del 14 giugno
2010, stabilizzatisi in data 7 luglio 2010 (2% dal giorno 8 luglio 2010). CP_ L' costituendosi in giudizio, aveva contestato il fondamento della domanda in merito alle lesioni alle spalle e, con riferimento al conglobamento di postumi accertati incidentalmente per la PC, aveva solo CP_ evidenziato che trattandosi di postumi accertati con sentenze di rigetto, non appellabili dall perché favorevoli all , in realtà tali postumi non risultavano affatto accertati, anche perché aveva già Pt_1 dedotto l'assenza di rischio. CP_ Nulla l' aveva, invece, dedotto in merito alla prescrizione del diritto vantato da come ha poi CP_1 fatto in corso di causa, immediatamente dopo l'acquisizione del primo elaborato peritale, nel quale era stato posto in evidenza che l'unificazione dei pregressi postumi avrebbe dato diritto a un indennizzo in capitale in misura del 6% solo dal giorno 8 luglio 2010, quando era cessata l'inabilità temporanea dell'infortunio al ginocchio e alla caviglia sinistra del 14 giugno 2010 (7.07.2010) e era divenuto possibile unificare la percentuale del 2% a tale infortunio ascritta con quella del 5% riscontrata in causa, sotto il minimo indennizzabile fino a quel momento, riferita alla PC, per cui gli aveva presentato domanda di malattia professionale in data 3 luglio 2001.
Più precisamente, poiché con note di trattazione scritta del 27 settembre 2021, successive al deposito dell'elaborato peritale, il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento anche di un indennizzo del 6% dal 8 CP_ luglio 2010, a modifica della domanda originaria, l' aveva, a suo dire nella prima difesa utile, eccepito sia l'inammissibilità che l'improponibilità della domanda modificata, perché mai presentata prima, ma anche la prescrizione del diritto a fronte della mancata contestazione dal 2010 della percentuale del 2% riconosciuta per l'infortunio del 14 giugno 2010, irrimediabilmente perciò perfezionatasi nei 3 anni (e 150 giorni) successivi ovvero nel mese di ottobre 2013, domanda cui peraltro la difesa ricorrente aveva subito dopo rinunziato. CP_ Con note di trattazione scritta conclusive, datate 10 giugno 2022, l aveva infine ribadito la propria eccezione di prescrizione, evidenziando che il 5% per la broncopneumopatia doveva essere riconosciuto non dalla domanda del 2001, come aveva fatto erroneamente il consulente, ma soltanto dal momento in cui il ricorrente lo aveva chiesto, cioè dall'opposizione del 5 dicembre 2017, ricalcolando quindi tutte le percentuali indicate nell'elaborato peritale, non essendo possibile una valutazione del 5% antecedente al 05/12/2017, in quanto non proponibile, a fronte di un diritto comunque prescritto.
Ebbene, fatta tale premessa, la domanda proposta da nell'odierno giudizio era Controparte_1 volta ad ottenere (e così è stata circoscritta anche in corso di causa dopo una iniziale modifica) una riquantificazione, con decorrenza dalla domanda del marzo 2015, dell'indennizzo riconosciuto in misura del 13%, unificando le percentuali pregresse, derivanti sia dalla PC pur accertata con sentenza di rigetto e quella derivante dalla patologia delle spalle negata dall'Istituto, con quella già in godimento per patologia della colonna lombare (8% da marzo 2015 e 12% da. 10 novembre 2017) ed esiti di pregresso infortunio del
2010 (2% dal giorno 8 luglio 2017).
Da un lato può dirsi che l'invocazione nel ricorso da parte di del diritto ad un indennizzo unico CP_1 anche per effetto del conglobamento del danno del 5% da pregressa PC di origine professionale, emersa nel corso di giudizi definiti con sentenza di rigetto per il mancato raggiungimento della soglia minima indennizzabile dell'inabilità parziale rilevata in esito a consulenza tecnica d'ufficio, che aveva però accertato la natura professionale della patologia, non poteva fondarsi su un accertamento incidentalmente contenuto in sentenze passate in giudicato dal momento che, per giurisprudenza ormai pacifica anche della
Suprema Corte, l'accertamento di un'infermità in percentuale non indennizzabile, contenuto in una sentenza di rigetto, non può essere utilizzato al fine di ottenere l'unificazione con una rendita già in godimento dato che il giudicato di rigetto fa stato solo in ordine alla circostanza che la patologia lamentata non raggiunge la soglia indennizzabile, e cioè sulla inesistenza del diritto, restando invece irrilevante la percentuale in concreto riscontrata, considerata altresì l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento di inabilità inferiori alla soglia di indennizzabilità (così Cass. n. 128/2003, n. 19168/2006, n. 23167/2007, n.
15074/2008 e n. 201/2018).
Tale accertamento, tuttavia, non preclude la proposizione di un'ulteriore domanda che tenda ad ottenere l'unificazione nella rendita, trattandosi di circostanza sufficiente ad integrare, se accompagnata dalla enunciazione nel ricorso introduttivo del giudizio dei fatti costitutivi posti a base della richiesta di costituzione di un indennizzo unico - come nel caso di specie in cui, sull'esposizione a rischio anche sull'uso di sostanze idonee a cagionare , ha formulato deduzioni anche istruttorie nei capi 2a) e 2b) del Pt_3 CP_1 ricorso, precisando di avere goduto di indennizzo in capitale al 13% - un'implicita domanda di accertamento del grado di inabilità derivante dall'evento lesivo di cui viene domandato il conglobamento, che non esime il giudice dal dovere di accertare la sussistenza del fatto costitutivo dedotto, con gli strumenti probatori di norma utilizzati tra i quali rientra certamente lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio medico legale (in tal senso anche Cass. n. 22301/2017).
La preesistente sentenza di rigetto, che pure non costituiva giudicato sul grado di inabilità, non precludeva quindi la riproposizione della domanda di indennizzo, completa di tutti i suoi elementi fattuali, tanto più che il diritto a rendita è concettualmente unitario e può essere modulato nel tempo a seconda dell'evoluzione dello stato patologico o del succedersi degli eventi inabilitanti, ciascuno dei quali costituisce un fatto dal quale deriva il diritto alla costituzione della rendita o alla sua variazione e dal quale CP_ decorre il termine prescrizionale del relativo diritto che, ai sensi dell'art. 112 del TU si applica a tutte le azioni volte a conseguire qualsiasi prestazione. CP_ E su tale presupposto, senza sostanziali censure dell' che nulla aveva detto in merito alla prescrizione del diritto, correttamente il primo giudice ha infatti disposto accertamenti peritali anche in merito alla
PC, ponendo all'ausiliario nominato lo specifico quesito di svolgere “ogni indagine utile al fine di affermare
o negare l'origine professionale di tale patologia e al fine di giustificare la quantificazione del danno nella misura del
5% nonché di dare motivatamente conto del proprio convincimento in merito all'eventuale nesso di causalità e alla quantificazione del danno da nella misura del 5% contenuto nelle relazioni di cui ai precedenti giudizi definiti Pt_3 negativamente” (in tal senso anche il provvedimento del primo giudice in data 14 ottobre 2021 in atti).
Ed il consulente aveva, a quel punto, accertato che era affetto da PC di origine Controparte_1 professionale, da cui era scaturito un danno biologico del 5%, che si poneva sotto la soglia minima indennizzabile, già dalla domanda amministrativa del 3 luglio 2001 e, dal giorno 8 luglio 2010, invece un danno biologico indennizzabile del 6% considerando la menomazione permanente, con danno biologico del 2%, nel frattempo e successivamente scaturita dall'infortunio sul lavoro occorso a il 14 giugno CP_1
2010, riguardante il ginocchio e la caviglia di sinistra, dopo un periodo di inabilità temporanea cessato il 7 luglio 2010. CP_ Ed in questo contesto si inserisce l'eccezione di prescrizione formulata dall' nel corso del giudizio, ricollegata dall'istituto alla mancata contestazione da parte di a suo tempo, della valutazione del CP_1 danno biologico del 2% per un infortunio del 14.06.2010, i cui postumi si erano stabilizzati l'8 luglio 2010, CP_ operata dall' nel 2010, non avendo egli all'epoca fatto valere il danno da e la conseguente Pt_3 maturazione del diritto al riconoscimento di un indennizzo, a quel punto conforme alla soglia minima indennizzabile.
Da tale mancata contestazione discenderebbe, quindi, la prescrizione del diritto al conglobamento nel complessivo danno rilevato del 5% accertato per in questo giudizio dal consulente, che la parte Pt_3 avrebbe dovuto far valere entro il giorno 8 ottobre 2013, e cioè nei 3 anni (e 150 giorni) successivi a partire dal 8 luglio 2010, data in cui, per quanto si comprende - tenendo conto di quanto meglio dedotto dall'istituto con i motivi di appello (peraltro discostandosi dalle conclusioni rassegante nel giudizio di CP_ primo grado con le citate note del 10 giugno 2022 in cui l' aveva, invece, limitato il conglobamento al periodo successivo al 5.12.2017) - avendo il danno raggiunto il livello minimo indennizzabile, egli poteva esercitare il diritto all'indennizzo di legge per effetto dell'inclusione del danno da , dato che la Pt_3 prescrizione non decorre invece quando il diritto non può essere esercitato, il che si verifica quando la malattia professionale determina un livello di inabilità inferiore a quello previsto dalla legge per l'erogazione della prestazione previdenziale, come verificatosi nel caso di specie dal 3 luglio 2001 fino al giorno 8 luglio 2010. CP_
nel caso di specie, invece solo con l'opposizione al provvedimento adottato dall' il 10 novembre CP_1
2017, e cioè il 5 dicembre 2017, aveva richiesto il conglobamento con i postumi del 5% ricollegabili alla
PC, come verificati in precedenza in due precedenti giudizi, definiti nel 2004 e nel 2010 con sentenze di rigetto per mancato raggiungimento del minimo indennizzabile della percentuale di inabilità rilevata dal consulente in quei giudizi, che pure avevano riconosciuto la natura professionale della predetta patologia.
Applicando, quindi, al conglobamento qui richiesto il termine triennale di cui all'art. 112 del DPR n. 1124 del 1965, il dies a quo da cui far decorrere il relativo termine non poteva che identificarsi nel momento in cui, a seguito del riconoscimento della percentuale del 2% per gli esiti di un infortunio dal 14 giugno 2010, stabilizzatisi l'8 luglio 2010, si era verificato un secondo evento idoneo a cagionare un'inabilità permanente e a far perfezionare il livello minimo indennizzabile, rispetto a quello fatto oggetto dei precedenti giudizi pur definiti negativamente e poteva far sorgere, perciò, il diritto ad un indennizzo corrispondente al minimo legale, in ragione dell'unificazione dei postumi, considerando la PC denunciata il 3 luglio 2001, che era poi quello in cui l'assicurato aveva certamente acquisito consapevolezza del raggiungimento del grado minimo indennizzabile e poteva farlo valere.
E se è vero che quando nel 2010 gli erano stati riconosciuti tali postumi al 2%, non aveva mosso CP_1 alcuna contestazione in merito, non facendo valere il proprio diritto ad un indennizzo nella soglia minima indennizzabile, deducendo la manifestazione della pregressa PC quale malattia professionale dalla quale, per la prima volta, proprio per effetto dell'infortunio sul lavoro del 14 giugno 2010, poteva derivare un'inabilità complessiva tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile, CP_ CP_ come rilevato dall' è anche vero che l avrebbe dovuto far rilevare immediatamente tale circostanza, ovvero l'omesso tempestivo esercizio del diritto e la conseguente prescrizione, proponendo già al momento della costituzione in giudizio, perché potesse considerarsi tempestiva, l'eccezione di prescrizione.
Ed invece l'istituto ha formulato tale eccezione - tardivamente - soltanto nel corso del giudizio, dopo l'acquisizione del primo elaborato peritale dichiarato nullo dal primo giudice, benché già con la proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, in ragione della domanda proposta da fosse CP_1 chiaro che oggetto di censura era, anche a fronte dei postumi di un pregresso infortunio del 14 giugno 2010
e del conseguente danno biologico del 2% dal medesimo scaturito dal giorno 8 luglio 2010, l'omessa inclusione nella quantificazione del complessivo danno biologico riportato della percentuale del 5% scaturita dalla broncopneumopatia, risultata essere di natura professionale fin dalla domanda amministrativa del 3 luglio 2001, ma sotto la soglia indennizzabile e fosse, perciò, già evidente la CP_ prescrizione del diritto già dal 2013 nei termini sopra evidenziati e poi rilevati dall' che inizialmente si era invece limitato a rilevare che i postumi non risultavano accertati a fronte del rigetto della domanda con le due sentenze sopra citate, ribadendo che due sentenze di rigetto non costituivano accertamento dell'origine professionale e l'assenza di rischio già formulata in quei giudizi.
A prescindere, quindi, dalla non tempestività della contestazione del 2%, che la domanda di riconoscimento di un indennizzo unico formulata in questo giudizio, con l'inclusione della nella Pt_3 percentuale di invalidità permanente rilevata a decorrere dalla domanda amministrativa del 10 marzo 2015, CP_ implicherebbe secondo l' altrettanto tardiva, e quindi non esaminabile, si profila l'eccezione di CP_ prescrizione che l' avrebbe dovuto formulare al momento della costituzione in giudizio, considerando la richiesta di accertamento della natura professionale della pregressa PC e del 5% di danno biologico derivato, implicita nella richiesta di conglobamento nel presente giudizio che, alla luce del 2% già riconosciuto per il citato infortunio del 2010 dal giorno 8 luglio 2010, da quel momento era divenuta idonea a raggiungere la soglia minima indennizzabile e a far decorrere il relativo termine prescrizionale, spirato già dal mese di ottobre 2013.
A ciò segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La peculiarità e la complessità delle questioni poste dal caso concreto, considerando anche il complessivo andamento della lite in ragione delle allegazioni delle parti, andate perfezionandosi in corso di causa, giustifica la compensazione per intero tra le parti delle spese di questo grado del giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: CP_ rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, n. 450/2022 del 15 giugno 2022, che conferma.
Compensa per intero tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Dichiara tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
Cagliari, 15 luglio 2025
La Presidente
Maria Luisa Scarpa