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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5582/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
CAUSA n. r.g. 5582/2019
Oggi 23 maggio 2025 innanzi al dott. Andrea NC BB, è chiamata la causa tra:
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Casalnuovo di Napoli al C.so Umberto I n. 175, e
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_2 C.F._2 residente in [...], Villaggio Costaverde snc rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Del Pesce, c.f. , con studio in C.F._3
Pomigliano d'Arco (NA), alla Via N. Bixio n. 1 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC Email_1
OPPONENTI
E
, società così nominata a seguito di variazione della denominazione Controparte_1 sociale di (avvenuta per atto del notaio in Milano (MI) in data 05 Controparte_2 Persona_1 aprile 2017, Rep. 39531, Racc. 12463, Cfr. doc. 1) società a socio unico, soggetta alla Direzione e
Coordinamento di iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Controparte_3
TUB al n. 3 (codice meccanografico Banca D'Italia 19042), con sede legale in Milano (Mi), via Siusi 7,
20132, C.F. e P. , numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano REA1260400, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista
Santangelo (C.F.: ; fax: 06 44250029; pec: C.F._4
, giusta Procura Speciale, nonché dall'Avv. Email_2
Carmine Minieri, (C.F. ; fax: 0815124145; pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Nola Email_3
(NA) al Corso Tommaso Vitale n. 46, giusta procura rilasciata dall'Avv. Giovan Battista Santangelo;
OPPOSTA
Nonché
pagina 1 di 11 con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_4
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_4 denominazione sociale, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Persona_2
Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie CP_5
1T: - la mandataria (già denominata cambio di Controparte_6 CP_7 denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165 rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio di Persona_2 C Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie , dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - PEC C.F._6
– fax 0248011624), con domicilio eletto nello Studio Email_4 associato Monticelli Portaro in Via F. Crispi n. 62 - 80100 NAPOLI (NA) presso l'avv. Paoloandrea
Monticelli (C.F. PEC , e che dichiara voler C.F._7 Email_5 ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di procedimento alla seguente PEC:
con espressa richiesta di inserire il proprio nominativo nel Email_4 sistema PCT;
INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.
Il Giudice successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Andrea NC BB
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea NC BB ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5582/2019
tra nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Casalnuovo di Napoli al C.so Umberto I n. 175, e
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_2 C.F._2 residente in [...], Villaggio Costaverde snc rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Del Pesce, c.f. , con studio in C.F._3
Pomigliano d'Arco (NA), alla Via N. Bixio n. 1 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC Email_1
OPPONENTI
E
, società così nominata a seguito di variazione della denominazione Controparte_1 sociale di (avvenuta per atto del notaio in Milano (MI) in data 05 Controparte_2 Persona_1 aprile 2017, Rep. 39531, Racc. 12463, Cfr. doc. 1) società a socio unico, soggetta alla Direzione e
Coordinamento di iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Controparte_3
TUB al n. 3 (codice meccanografico Banca D'Italia 19042), con sede legale in Milano (Mi), via Siusi 7,
20132, C.F. e P. , numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano REA1260400, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista
Santangelo (C.F.: ; fax: 06 44250029; pec: C.F._4
, giusta Procura Speciale, nonché dall'Avv. Email_2
Carmine Minieri, (C.F. ; fax: 0815124145; pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Nola Email_3
(NA) al Corso Tommaso Vitale n. 46, giusta procura rilasciata dall'Avv. Giovan Battista Santangelo;
pagina 3 di 11 OPPOSTA
Nonché
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_4
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_4 denominazione sociale, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Persona_2
Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie CP_5
1T: - la mandataria (già denominata cambio di Controparte_6 CP_7 denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165 rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio di Persona_2 C Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie , dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - PEC C.F._6
– fax 0248011624), con domicilio eletto nello Studio Email_4 associato Monticelli Portaro in Via F. Crispi n. 62 - 80100 NAPOLI (NA) presso l'avv. Paoloandrea
Monticelli (C.F. PEC , e che dichiara voler C.F._7 Email_5 ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di procedimento alla seguente PEC:
con espressa richiesta di inserire il proprio nominativo nel Email_4 sistema PCT;
INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1) questo Tribunale, su ricorso della soc. deducendo la qualità di Controparte_1
cessionaria pro soluto del credito vantato dalla soc. Intesa Sanpaolo s.p.a. nei confronti degli odierni opponenti, emetteva in data 20.05.2019 ingiunzione di pagamento N. 1183/2019, ai danni dei Sigg.ri e solidalmente, intimando loro il pagamento, entro il termine di Parte_1 Parte_2
40 giorni dalla notifica, della somma di € 12.930,00 oltre interessi legali dal deposito al saldo nonché spese e competenze professionali oltre oneri di fatturazione;
2) La detta obbligazione nasceva dal mancato pagamento di rate scadute, capitale residuo oltre interessi, di un prestito personale sottoscritto con la soc. facente parte del Gruppo Intesa CP_9
Sanpaolo s.p.a. in data 30.09.2010 recante n. 2682806;
3) La soc. ricorrente, altresì, precisava di rinunciare agli interessi moratori come applicati nell'estratto conto allegato;
4) La società ricorrente deduceva l'inadempimento del contratto e delle successive richieste di pagamento avvenuto con lettere racc. a.r. del 05.11.2018 e per questo richiedeva ed otteneva il provvedimento ingiuntivo.
Con atto di citazione datato 20 luglio 2019, i Signori e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1183/2019 emesso dal TRIBUNALE DI NOLA, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 1183/2019 per carenza di legittimazione attiva da parte della società cessionaria del credito Controparte_1
2) In subordine, revocare il detto provvedimento ingiuntivo per carenza del titolo ovvero per incertezza od inesistenza del credito come richiesto dall'art. 633 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
3) Negare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo perché l'opposizione è fondata su elementi di prova scritta deducibili direttamente dalla documentazione del fascicolo monitorio o comunque di pronta soluzione nonchè dall'esistenza del fumus boni iuris relativamente al merito delle eccezioni proposte;
4) condannare l'opposto al pagamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle competenze di lite, oltre IVA, CPA e Rimborso Forfettario, come per legge. In via istruttoria,
pagina 5 di 11 ammettersi CTU tecnico contabile, al fine di accertare la nullità parziale o totale del contratto di mutuo con la corretta rideterminazione del rapporto di Dare e Avere.”
Successivamente, premesso che:
“a) con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13/12/2022, Controparte_10
(cedente) cedeva a (cessionaria) un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_4 individuabili “in blocco” e in tal sede si deposita anche il relativo atto di cessione unitamente all'elenco dei crediti debitamente omissato;
b) della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
24/12/2022 - Parte II;
c) per l'effetto, è divenuta cessionaria e titolare dei crediti oggetto del Controparte_4 presente giudizio”,
si costituiva in giudizio la intervenendo ex art. 111 c.p.c., Controparte_4
contestualmente aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da
[...]
Controparte_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita la mediazione, espletata l'istruttoria con consulenza tecnica d'ufficio, dopo aver onerato parte opponente al deposito del decreto ingiuntivo notificato, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva, quindi introitata a sentenza all'udienza del 20/2/2025.
Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla titolarità attiva del credito, contestata dagli opponenti.
Va evidenziato in proposito che a fronte della contestazione del contratto di cessione ad opera degli opponenti, parte opposta ha depositato proposta ed accettazione del contratto di cessione che, pur contenute in due distinti documenti, devono intendersi nondimeno idonee al perfezionamento dell'accordo nel momento in cui l'accettazione della proposta viene portata a conoscenza del proponente (sul punto si osserva il deposito da parte del cessionario dell'accettazione del cedente -
Intesa San Paolo- è significativa della ricezione dell'accettazione).
pagina 6 di 11 Tuttavia, vi è da dire che gli opponenti contestano anche l'inclusione del credito in questione nel blocco di cessione oggetto del contratto di trasferimento dei crediti.
In tali casi, come stabilito da Cass. 17944_2023 “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”.
Nel caso di specie, parte opposta non ha fornito adeguata dimostrazione dell'inclusione del credito in parola nel contratto di cessione.
L'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale, infatti, individua i crediti ceduti in quelli che soddisfano
“cumulativamente” vari criteri;
tra questi deve trattarsi di crediti in relazione ai quali la cedente (id est
Intesa San Paolo) abbia inviato un'intimazione di pagamento mediante lettera raccomandata recante data 16 ottobre 2017.
Non è rinvenibile in atti tale lettera raccomandata in relazione al rapporto dedotto in giudizio (parte opposta ha prodotto una lettera di costituzione in mora del 5/11/2018 proveniente dalla cessionaria e non dalla cedente) e pertanto i raffronto tra i criteri forniti dall'avviso pubblicato in gazzetta ed i documenti di causa non consente di ritenere dimostrata l'inclusione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione.
Né parte opposta ha depositato l'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione (pur menzionato quale allegato nel contratto di cessione stesso), documento da cui si sarebbe potuta evincere con facilità la circostanza in questione. Non può essere qualificato in tali termini l'estratto del libro inventario crediti acquistati della cessionaria (depositato in data 9/3/2021): trattasi di documento a CP_10 formazione unilaterale della parte, privo di efficacia probatoria nei confronti dell'opponente.
pagina 7 di 11 Pertanto, non può dirsi provata la titolarità attiva della pretesa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte opposta alle spese del giudizio.
Per vero, la domanda sarebbe risultata per lo più infondata anche nel merito.
Il consulente tecnico, con relazione che si intende qui integralmente richiamata e trascritta in quanto priva di vizi logici che possano inficiarne le conclusioni, ha accertato che “Il tasso d'interesse nominale indicato in contratto risulta corretto, ed è risultato conforme ai limiti usurai ex Legge n.108/1996. Il
T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento risulta corretto se nel suo calcolo non si ricomprende il premio assicurativo (euro 2.062,80). Se nel calcolo del T.A.E.G. viene incluso il premio assicurativo, esso risulta essere pari al 14,34%, misura superiore all'11,60% indicato in contratto dalla società finanziaria. Pertanto, è di tutta evidenza che la finanziaria ha indicato in contratto un valore del T.A.E.G. inferiore alla sua reale misura”.
Orbene, in merito alla questione dell'errata indicazione del TAEG e delle relative conseguenze giuridiche, occorre operare una fondamentale distinzione tra i contratti di credito al consumo e gli altri contratti bancari.
1. Per i contratti di credito al consumo.
Come stabilito dall'art. 125-bis, commi 6 e 7 del TUB, in caso di errata indicazione del TAEG o di sua difformità rispetto a quello effettivamente applicato, sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato. In tali casi, come nei casi di omissione di costi che andrebbero contabilizzati nel TAEG ai sensi dell'art 121 comma I lett. e), come chiaramente affermato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 3744/2023 del 13/9/2023, si applica come tasso sostitutivo il tasso nominale minimo dei
BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, senza che sia dovuta alcun'altra somma a titolo di commissioni o altre spese.
Tale rimedio, come evidenziato dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2552/2023 del 15/6/2023, ha natura sanzionatoria e dissuasiva, essendo proporzionato rispetto all'obbligo dell'intermediario professionale di rappresentare in modo trasparente il costo totale del credito al consumatore.
2. Per gli altri contratti bancari (non qualificabili come credito al consumo o per i quali operano specifiche esclusioni, vd. ad es. art 122 TUB).
Come chiaramente stabilito dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1295/2025, l'errata indicazione del TAEG non integra alcuna violazione dell'art. 117 TUB, poiché tale norma fa riferimento solamente al "tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", mentre il TAEG non è un tasso o un pagina 8 di 11 prezzo, né un onere, ma è solo un indicatore sintetico dei costi, ossia la sintesi dei costi sostenuti dal cliente.
In questi casi, come confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 35676/2023, l'errata indicazione del
TAEG:
- Non determina la nullità delle clausole sugli interessi
- Non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB
- Integra invece la violazione di una regola di condotta della banca relativa al dovere di trasparente informazione
- Può dar luogo solo a responsabilità precontrattuale o contrattuale con conseguente tutela risarcitoria
- Il risarcimento è subordinato alla prova del pregiudizio subito e del nesso causale tra condotta scorretta e danno
La ratio di questa differenza di trattamento, come evidenziato dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 421/2021, risiede nella volontà del legislatore di riservare una tutela rafforzata ai soli consumatori, in quanto parti contrattuali che soffrono il maggiore deficit informativo e necessitano quindi di una protezione più incisiva.
Tale differenziazione trova ulteriore conferma nel decreto del Tribunale di Sassari del 4 settembre
2017, che ha ribadito come la disciplina dell'art. 125-bis TUB, con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT, sia applicabile esclusivamente ai contratti di credito al consumo, mentre per gli altri contratti bancari l'errata indicazione del TAEG rileva solo sul piano risarcitorio.
Nel caso di specie, pertanto, occorre preliminarmente verificare se il contratto in esame sia qualificabile come contratto di credito al consumo, verifica da cui discenderà l'applicazione del relativo regime sanzionatorio ovvero la sola tutela risarcitoria prevista per gli altri contratti bancari.
Ebbene, il contratto oggetto di causa deve essere qualificato come contratto di credito al consumo, in quanto stipulato tra un istituto finanziario e una persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, rientrando quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 121 del TUB.
Inoltre, risulta dirimente stabilire se la polizza assicurativa, il cui costo non è stato incluso nel calcolo del TAEG, dovesse essere considerata obbligatoria e, come tale, computata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale.
pagina 9 di 11 Sul punto, come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 3460/2024, la correlazione tra il contratto assicurativo e il contratto di credito al consumo deve essere valutata in termini di necessarietà, nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione o avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti.
Nel caso in esame, nonostante la formale qualificazione come "facoltativa" della polizza assicurativa, emerge con evidenza la sua natura sostanzialmente obbligatoria per le seguenti ragioni:
1. La clausola assicurativa è ricompresa nell'ambito documentale del contratto di finanziamento stesso, non costituendo oggetto di separata e autonoma negoziazione;
2. La presunta facoltatività si riferisce esclusivamente alla scelta del garante, ma non alla possibilità di non stipulare la polizza assicurativa, che rappresenta quindi un passaggio obbligato per ottenere il credito.
Come evidenziato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 812/2023, la stipula contestuale del contratto per adesione conferma il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, inducendo a ritenere che il credito non potesse essere ottenuto se non sottoscrivendo anche la polizza. Anche la Cassazione, con sentenza n. 8806/2017 ha affermato che affinchè i le spese di assicurazione vadano ricomprese nel calcolo del TAEG è “sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”.
Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione n. 3460/2024, il costo della polizza assicurativa doveva essere necessariamente incluso nel calcolo del TAEG, in quanto rappresentava una condizione necessaria per ottenere il credito alle condizioni offerte.
La mancata inclusione di tale costo nel TAEG ha determinato una difformità tra il tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato, integrando la violazione dell'art. 125-bis del TUB.
Tale violazione, trattandosi di contratto di credito al consumo, comporta la nullità delle clausole relative ai costi non correttamente inclusi nel TAEG e la conseguente applicazione del tasso sostitutivo, individuato nel tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, come espressamente previsto dall'art. 125-bis, comma 7 del TUB.
Come chiarito dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 3744/2023 precedentemente citata, tale rimedio ha natura sanzionatoria e mira a garantire la trasparenza e la corretta informazione del consumatore sul costo effettivo totale del finanziamento, impedendo che attraverso la qualificazione pagina 10 di 11 formale come "facoltative" di polizze di fatto obbligatorie si possa aggirare la normativa sulla trasparenza bancaria.
Nel caso di specie, pertanto, accertata la natura obbligatoria della polizza assicurativa e la sua mancata inclusione nel calcolo del TAEG, si sarebbero dovuti in ogni caso applicare i tassi sostitutivi BOT, secondo quanto previsto dall'art. 125-bis del TUB.
Il CTU ha chiarito che il ricalcolo del rapporto applicando tali tassi sostitutivi ammonterebbe ad euro
655,76 a debito degli opponenti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta e la interventrice in Controparte_10 Controparte_4
solido, al pagamento, in favore di e delle spese di lite che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 5.838,55 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge, oltre ad euro 145,50 per esborsi.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta , nonché Controparte_10
della interventrice Controparte_4
29/05/2023
Il Giudice
Dott. Andrea NC BB
pagina 11 di 11
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
CAUSA n. r.g. 5582/2019
Oggi 23 maggio 2025 innanzi al dott. Andrea NC BB, è chiamata la causa tra:
nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Casalnuovo di Napoli al C.so Umberto I n. 175, e
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_2 C.F._2 residente in [...], Villaggio Costaverde snc rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Del Pesce, c.f. , con studio in C.F._3
Pomigliano d'Arco (NA), alla Via N. Bixio n. 1 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC Email_1
OPPONENTI
E
, società così nominata a seguito di variazione della denominazione Controparte_1 sociale di (avvenuta per atto del notaio in Milano (MI) in data 05 Controparte_2 Persona_1 aprile 2017, Rep. 39531, Racc. 12463, Cfr. doc. 1) società a socio unico, soggetta alla Direzione e
Coordinamento di iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Controparte_3
TUB al n. 3 (codice meccanografico Banca D'Italia 19042), con sede legale in Milano (Mi), via Siusi 7,
20132, C.F. e P. , numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano REA1260400, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista
Santangelo (C.F.: ; fax: 06 44250029; pec: C.F._4
, giusta Procura Speciale, nonché dall'Avv. Email_2
Carmine Minieri, (C.F. ; fax: 0815124145; pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Nola Email_3
(NA) al Corso Tommaso Vitale n. 46, giusta procura rilasciata dall'Avv. Giovan Battista Santangelo;
OPPOSTA
Nonché
pagina 1 di 11 con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_4
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_4 denominazione sociale, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Persona_2
Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie CP_5
1T: - la mandataria (già denominata cambio di Controparte_6 CP_7 denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165 rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio di Persona_2 C Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie , dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - PEC C.F._6
– fax 0248011624), con domicilio eletto nello Studio Email_4 associato Monticelli Portaro in Via F. Crispi n. 62 - 80100 NAPOLI (NA) presso l'avv. Paoloandrea
Monticelli (C.F. PEC , e che dichiara voler C.F._7 Email_5 ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di procedimento alla seguente PEC:
con espressa richiesta di inserire il proprio nominativo nel Email_4 sistema PCT;
INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.
Il Giudice successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Andrea NC BB
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea NC BB ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5582/2019
tra nato a [...] il [...] c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Casalnuovo di Napoli al C.so Umberto I n. 175, e
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_2 C.F._2 residente in [...], Villaggio Costaverde snc rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Del Pesce, c.f. , con studio in C.F._3
Pomigliano d'Arco (NA), alla Via N. Bixio n. 1 come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c., con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC Email_1
OPPONENTI
E
, società così nominata a seguito di variazione della denominazione Controparte_1 sociale di (avvenuta per atto del notaio in Milano (MI) in data 05 Controparte_2 Persona_1 aprile 2017, Rep. 39531, Racc. 12463, Cfr. doc. 1) società a socio unico, soggetta alla Direzione e
Coordinamento di iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Controparte_3
TUB al n. 3 (codice meccanografico Banca D'Italia 19042), con sede legale in Milano (Mi), via Siusi 7,
20132, C.F. e P. , numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano REA1260400, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovan Battista
Santangelo (C.F.: ; fax: 06 44250029; pec: C.F._4
, giusta Procura Speciale, nonché dall'Avv. Email_2
Carmine Minieri, (C.F. ; fax: 0815124145; pec: C.F._5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Nola Email_3
(NA) al Corso Tommaso Vitale n. 46, giusta procura rilasciata dall'Avv. Giovan Battista Santangelo;
pagina 3 di 11 OPPOSTA
Nonché
con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_4
- P.IVA ), già a seguito di mero cambio di P.IVA_2 P.IVA_3 Controparte_4 denominazione sociale, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Persona_2
Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, registrato a Venezia il 11/12/2020 al n. 26080 Serie CP_5
1T: - la mandataria (già denominata cambio di Controparte_6 CP_7 denominazione avvenuto per assemblea in data 14/12/2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165 rappresentata e difesa, giusta procura del 4.11.2022 per atto a rogito del Notaio di Persona_2 C Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8.11.2022 al nr. 28565 di serie , dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - PEC C.F._6
– fax 0248011624), con domicilio eletto nello Studio Email_4 associato Monticelli Portaro in Via F. Crispi n. 62 - 80100 NAPOLI (NA) presso l'avv. Paoloandrea
Monticelli (C.F. PEC , e che dichiara voler C.F._7 Email_5 ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di procedimento alla seguente PEC:
con espressa richiesta di inserire il proprio nominativo nel Email_4 sistema PCT;
INTERVENUTA EX ART.111 C.P.C.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
pagina 4 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
1) questo Tribunale, su ricorso della soc. deducendo la qualità di Controparte_1
cessionaria pro soluto del credito vantato dalla soc. Intesa Sanpaolo s.p.a. nei confronti degli odierni opponenti, emetteva in data 20.05.2019 ingiunzione di pagamento N. 1183/2019, ai danni dei Sigg.ri e solidalmente, intimando loro il pagamento, entro il termine di Parte_1 Parte_2
40 giorni dalla notifica, della somma di € 12.930,00 oltre interessi legali dal deposito al saldo nonché spese e competenze professionali oltre oneri di fatturazione;
2) La detta obbligazione nasceva dal mancato pagamento di rate scadute, capitale residuo oltre interessi, di un prestito personale sottoscritto con la soc. facente parte del Gruppo Intesa CP_9
Sanpaolo s.p.a. in data 30.09.2010 recante n. 2682806;
3) La soc. ricorrente, altresì, precisava di rinunciare agli interessi moratori come applicati nell'estratto conto allegato;
4) La società ricorrente deduceva l'inadempimento del contratto e delle successive richieste di pagamento avvenuto con lettere racc. a.r. del 05.11.2018 e per questo richiedeva ed otteneva il provvedimento ingiuntivo.
Con atto di citazione datato 20 luglio 2019, i Signori e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 1183/2019 emesso dal TRIBUNALE DI NOLA, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Revocare il decreto ingiuntivo n. 1183/2019 per carenza di legittimazione attiva da parte della società cessionaria del credito Controparte_1
2) In subordine, revocare il detto provvedimento ingiuntivo per carenza del titolo ovvero per incertezza od inesistenza del credito come richiesto dall'art. 633 c.p.c., per le causali di cui in narrativa;
3) Negare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo perché l'opposizione è fondata su elementi di prova scritta deducibili direttamente dalla documentazione del fascicolo monitorio o comunque di pronta soluzione nonchè dall'esistenza del fumus boni iuris relativamente al merito delle eccezioni proposte;
4) condannare l'opposto al pagamento in favore del sottoscritto procuratore antistatario delle competenze di lite, oltre IVA, CPA e Rimborso Forfettario, come per legge. In via istruttoria,
pagina 5 di 11 ammettersi CTU tecnico contabile, al fine di accertare la nullità parziale o totale del contratto di mutuo con la corretta rideterminazione del rapporto di Dare e Avere.”
Successivamente, premesso che:
“a) con atto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 13/12/2022, Controparte_10
(cedente) cedeva a (cessionaria) un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_4 individuabili “in blocco” e in tal sede si deposita anche il relativo atto di cessione unitamente all'elenco dei crediti debitamente omissato;
b) della cessione veniva dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
24/12/2022 - Parte II;
c) per l'effetto, è divenuta cessionaria e titolare dei crediti oggetto del Controparte_4 presente giudizio”,
si costituiva in giudizio la intervenendo ex art. 111 c.p.c., Controparte_4
contestualmente aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito da
[...]
Controparte_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperita la mediazione, espletata l'istruttoria con consulenza tecnica d'ufficio, dopo aver onerato parte opponente al deposito del decreto ingiuntivo notificato, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva, quindi introitata a sentenza all'udienza del 20/2/2025.
Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla titolarità attiva del credito, contestata dagli opponenti.
Va evidenziato in proposito che a fronte della contestazione del contratto di cessione ad opera degli opponenti, parte opposta ha depositato proposta ed accettazione del contratto di cessione che, pur contenute in due distinti documenti, devono intendersi nondimeno idonee al perfezionamento dell'accordo nel momento in cui l'accettazione della proposta viene portata a conoscenza del proponente (sul punto si osserva il deposito da parte del cessionario dell'accettazione del cedente -
Intesa San Paolo- è significativa della ricezione dell'accettazione).
pagina 6 di 11 Tuttavia, vi è da dire che gli opponenti contestano anche l'inclusione del credito in questione nel blocco di cessione oggetto del contratto di trasferimento dei crediti.
In tali casi, come stabilito da Cass. 17944_2023 “il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione)”.
Nel caso di specie, parte opposta non ha fornito adeguata dimostrazione dell'inclusione del credito in parola nel contratto di cessione.
L'avviso pubblicato in gazzetta ufficiale, infatti, individua i crediti ceduti in quelli che soddisfano
“cumulativamente” vari criteri;
tra questi deve trattarsi di crediti in relazione ai quali la cedente (id est
Intesa San Paolo) abbia inviato un'intimazione di pagamento mediante lettera raccomandata recante data 16 ottobre 2017.
Non è rinvenibile in atti tale lettera raccomandata in relazione al rapporto dedotto in giudizio (parte opposta ha prodotto una lettera di costituzione in mora del 5/11/2018 proveniente dalla cessionaria e non dalla cedente) e pertanto i raffronto tra i criteri forniti dall'avviso pubblicato in gazzetta ed i documenti di causa non consente di ritenere dimostrata l'inclusione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione.
Né parte opposta ha depositato l'elenco dei crediti allegato al contratto di cessione (pur menzionato quale allegato nel contratto di cessione stesso), documento da cui si sarebbe potuta evincere con facilità la circostanza in questione. Non può essere qualificato in tali termini l'estratto del libro inventario crediti acquistati della cessionaria (depositato in data 9/3/2021): trattasi di documento a CP_10 formazione unilaterale della parte, privo di efficacia probatoria nei confronti dell'opponente.
pagina 7 di 11 Pertanto, non può dirsi provata la titolarità attiva della pretesa, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna di parte opposta alle spese del giudizio.
Per vero, la domanda sarebbe risultata per lo più infondata anche nel merito.
Il consulente tecnico, con relazione che si intende qui integralmente richiamata e trascritta in quanto priva di vizi logici che possano inficiarne le conclusioni, ha accertato che “Il tasso d'interesse nominale indicato in contratto risulta corretto, ed è risultato conforme ai limiti usurai ex Legge n.108/1996. Il
T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento risulta corretto se nel suo calcolo non si ricomprende il premio assicurativo (euro 2.062,80). Se nel calcolo del T.A.E.G. viene incluso il premio assicurativo, esso risulta essere pari al 14,34%, misura superiore all'11,60% indicato in contratto dalla società finanziaria. Pertanto, è di tutta evidenza che la finanziaria ha indicato in contratto un valore del T.A.E.G. inferiore alla sua reale misura”.
Orbene, in merito alla questione dell'errata indicazione del TAEG e delle relative conseguenze giuridiche, occorre operare una fondamentale distinzione tra i contratti di credito al consumo e gli altri contratti bancari.
1. Per i contratti di credito al consumo.
Come stabilito dall'art. 125-bis, commi 6 e 7 del TUB, in caso di errata indicazione del TAEG o di sua difformità rispetto a quello effettivamente applicato, sono nulle le clausole del contratto relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato. In tali casi, come nei casi di omissione di costi che andrebbero contabilizzati nel TAEG ai sensi dell'art 121 comma I lett. e), come chiaramente affermato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 3744/2023 del 13/9/2023, si applica come tasso sostitutivo il tasso nominale minimo dei
BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, senza che sia dovuta alcun'altra somma a titolo di commissioni o altre spese.
Tale rimedio, come evidenziato dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 2552/2023 del 15/6/2023, ha natura sanzionatoria e dissuasiva, essendo proporzionato rispetto all'obbligo dell'intermediario professionale di rappresentare in modo trasparente il costo totale del credito al consumatore.
2. Per gli altri contratti bancari (non qualificabili come credito al consumo o per i quali operano specifiche esclusioni, vd. ad es. art 122 TUB).
Come chiaramente stabilito dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 1295/2025, l'errata indicazione del TAEG non integra alcuna violazione dell'art. 117 TUB, poiché tale norma fa riferimento solamente al "tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati", mentre il TAEG non è un tasso o un pagina 8 di 11 prezzo, né un onere, ma è solo un indicatore sintetico dei costi, ossia la sintesi dei costi sostenuti dal cliente.
In questi casi, come confermato dalla Cassazione con ordinanza n. 35676/2023, l'errata indicazione del
TAEG:
- Non determina la nullità delle clausole sugli interessi
- Non comporta l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB
- Integra invece la violazione di una regola di condotta della banca relativa al dovere di trasparente informazione
- Può dar luogo solo a responsabilità precontrattuale o contrattuale con conseguente tutela risarcitoria
- Il risarcimento è subordinato alla prova del pregiudizio subito e del nesso causale tra condotta scorretta e danno
La ratio di questa differenza di trattamento, come evidenziato dal Tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 421/2021, risiede nella volontà del legislatore di riservare una tutela rafforzata ai soli consumatori, in quanto parti contrattuali che soffrono il maggiore deficit informativo e necessitano quindi di una protezione più incisiva.
Tale differenziazione trova ulteriore conferma nel decreto del Tribunale di Sassari del 4 settembre
2017, che ha ribadito come la disciplina dell'art. 125-bis TUB, con la conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT, sia applicabile esclusivamente ai contratti di credito al consumo, mentre per gli altri contratti bancari l'errata indicazione del TAEG rileva solo sul piano risarcitorio.
Nel caso di specie, pertanto, occorre preliminarmente verificare se il contratto in esame sia qualificabile come contratto di credito al consumo, verifica da cui discenderà l'applicazione del relativo regime sanzionatorio ovvero la sola tutela risarcitoria prevista per gli altri contratti bancari.
Ebbene, il contratto oggetto di causa deve essere qualificato come contratto di credito al consumo, in quanto stipulato tra un istituto finanziario e una persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, rientrando quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 121 del TUB.
Inoltre, risulta dirimente stabilire se la polizza assicurativa, il cui costo non è stato incluso nel calcolo del TAEG, dovesse essere considerata obbligatoria e, come tale, computata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale.
pagina 9 di 11 Sul punto, come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 3460/2024, la correlazione tra il contratto assicurativo e il contratto di credito al consumo deve essere valutata in termini di necessarietà, nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione o avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti.
Nel caso in esame, nonostante la formale qualificazione come "facoltativa" della polizza assicurativa, emerge con evidenza la sua natura sostanzialmente obbligatoria per le seguenti ragioni:
1. La clausola assicurativa è ricompresa nell'ambito documentale del contratto di finanziamento stesso, non costituendo oggetto di separata e autonoma negoziazione;
2. La presunta facoltatività si riferisce esclusivamente alla scelta del garante, ma non alla possibilità di non stipulare la polizza assicurativa, che rappresenta quindi un passaggio obbligato per ottenere il credito.
Come evidenziato dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 812/2023, la stipula contestuale del contratto per adesione conferma il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di assicurazione, inducendo a ritenere che il credito non potesse essere ottenuto se non sottoscrivendo anche la polizza. Anche la Cassazione, con sentenza n. 8806/2017 ha affermato che affinchè i le spese di assicurazione vadano ricomprese nel calcolo del TAEG è “sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”.
Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla Cassazione n. 3460/2024, il costo della polizza assicurativa doveva essere necessariamente incluso nel calcolo del TAEG, in quanto rappresentava una condizione necessaria per ottenere il credito alle condizioni offerte.
La mancata inclusione di tale costo nel TAEG ha determinato una difformità tra il tasso indicato in contratto e quello effettivamente applicato, integrando la violazione dell'art. 125-bis del TUB.
Tale violazione, trattandosi di contratto di credito al consumo, comporta la nullità delle clausole relative ai costi non correttamente inclusi nel TAEG e la conseguente applicazione del tasso sostitutivo, individuato nel tasso nominale minimo dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto, come espressamente previsto dall'art. 125-bis, comma 7 del TUB.
Come chiarito dal Tribunale di Salerno nella sentenza n. 3744/2023 precedentemente citata, tale rimedio ha natura sanzionatoria e mira a garantire la trasparenza e la corretta informazione del consumatore sul costo effettivo totale del finanziamento, impedendo che attraverso la qualificazione pagina 10 di 11 formale come "facoltative" di polizze di fatto obbligatorie si possa aggirare la normativa sulla trasparenza bancaria.
Nel caso di specie, pertanto, accertata la natura obbligatoria della polizza assicurativa e la sua mancata inclusione nel calcolo del TAEG, si sarebbero dovuti in ogni caso applicare i tassi sostitutivi BOT, secondo quanto previsto dall'art. 125-bis del TUB.
Il CTU ha chiarito che il ricalcolo del rapporto applicando tali tassi sostitutivi ammonterebbe ad euro
655,76 a debito degli opponenti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta e la interventrice in Controparte_10 Controparte_4
solido, al pagamento, in favore di e delle spese di lite che si Parte_1 Parte_2
liquidano in euro 5.838,55 per compensi, oltre IVA, cpa e rimborso spese forfettario come per legge, oltre ad euro 145,50 per esborsi.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta , nonché Controparte_10
della interventrice Controparte_4
29/05/2023
Il Giudice
Dott. Andrea NC BB
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