Sentenza 23 aprile 2008
Massime • 1
Poiché l'appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l'esecuzione dell'opera è configurabile solo in due casi: o quando l'opera sia stata affidata ad impresa manifestamente inidonea (cosiddetta "culpa in eligendo"), ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all'appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive. L'accertamento della sussistenza di tali circostanze costituisce una indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. (Nella specie l'appaltatore, mentre eseguiva lavori di rifacimento di una conduttura idrica, aveva eseguito uno scavo invalicabile, dividendo così in due parti non comunicanti il fondo attraversato dalla conduttura. La S.C., confermando la decisione di merito, ha escluso nella specie una responsabilità del committente, sia perché il tracciato della conduttura era preesistente e non ascrivibile a scelta di quest'ultimo, sia perché la mancata adozione di accorgimenti per consentire lo scavalco dello scavo era frutto di una scelta organizzativa dell'appaltatore, e non di una direttiva del committente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2008, n. 10588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10588 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZA Fabio - Presidente -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GANDOLFI 6, presso lo studio dell'avvocato ILARIA COCCO, difeso dagli avvocati NITRATO IZZO SERGIO, RAFFAELE MASTRANTUONO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n 04516/04 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO, in persona del commissario straordinario dr.ssa Ranucci Lucia, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONARDO PISANO 16, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo difende unitamente all'avvocato LORETA DI MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
TE AL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3446/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, prima sezione civile, emessa il 24/10/02, depositata il 22/11/02, R.G. 2362/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/08 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito l'Avvocato Raffaele MASTRANTUONO;
udito l'Avvocato Arcangelo GUZZO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannò il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano a risarcire i danni subiti dal fondo del Parente nel corso della costruzione di una condotta idrica (lo scavo aveva separato in due il fondo, così da non consentire per alcuni giorni l'irrigazione della coltura). La Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza ritenendo che il Consorzio fosse privo di legittimazione passiva, dovendo questa, invece, attribuirsi alla ditta appaltatrice (non convenuta in giudizio) che, per conto del Consorzio stesso, aveva eseguito le opere in questione. Propone ricorso per cassazione il Parente a mezzo di due motivi. Risponde con controricorso il Consorzio, il quale propone anche ricorso incidentale condizionato. Ambedue le parti hanno depositato memoria per l'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo il Parente, nel lamentare la violazione di legge ed i vizi della motivazione, sostiene: che la domanda era stata da sè proposta non con riferimento alla colpa dell'appaltatore nell'esecuzione dei lavori, bensì con riferimento alla condotta idrica come progettata dal committente;
che lo scavo costituisce attività pericolosa ex art. 2050 c.c., sicché il consorzio avrebbe dovuto fornire la prova di avere impiegato ogni misura idonea ad impedire l'evento dannoso;
che in tema di appalti pubblici il committente è tenuto ad una continua vigilanza sui lavori, con una penetrante ingerenza nello svolgimento del rapporto;
che, dunque, quando i danni derivano dalla realizzazione del progetto si configura una responsabilità esclusiva o concorrente del committente;
che, nella specie, non risultano violate le regole dell'arte ed il danno è stato prodotto unicamente per realizzare il progetto. Con il secondo motivo il ricorrente principale, nel lamentare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1370 e 1371 c.c., censura la sentenza per avere male interpretato il capitolato speciale d'appalto.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
In argomento deve essere confermato il principio secondo cui l'autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera. La corresponsabilità del committente può configurarsi in caso di riferibilità al lui dell'evento dannoso per culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale nudus minister attuandone specifiche direttive. In tali casi accertare se ricorra o meno la responsabilità del committente costituisce questione di fatto, come tale rimessa al giudice di merito la cui decisione non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici (tra le varie, cfr. Cass. 21 giugno 2004, n. 11478). Nella specie, è rimasto accertato che i lavori di scavo sul fondo del Parente concernevano l'ammodernamento di una preesistente conduttura interrata e che i danni lamentati sono stati prodotti dall'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'opera, allorquando il fondo rimase diviso in due, in maniera tale che non era possibile accedere da una parte all'altra con i mezzi d'irrigazione. È stato pure accertato che, nei giorni in cui si protrasse tale interruzione, il Parente neppure protestò nei confronti dell'impresa appaltatrice, così da ottenere l'apprestamento di misure tali (tra le varie, l'esecuzione di cavalcafossi) da consentire il trasporto della ruota per l'irrigazione. Inoltre, nel capitolato speciale (al quale fa riferimento la sentenza e che risulta trascritto nello stesso ricorso, quanto alla parte che interessai) era previsto che l'impresa appaltatrice provvedesse a sue cure e spese ad ogni occupazione di aree adiacenti ai lavori e che ricadessero a suo carico eventuali danni dipendenti dal modo di esecuzione dei lavori. A fronte di tali circostanze, è del tutto inconferente la tesi del ricorrente (affermata, peraltro, in maniera del tutto generica) secondo cui la sua azione sarebbe stata diretta contro l'ente committente per far valere l'illecito consistente nella progettazione stessa (e non nella sua esecuzione ad opera dell'impresa appaltatrice). Basti ribadire, in proposito, che la condotta in questione preesisteva alle opere delle quali si discute (di mera sistemazione delle vecchie condutture con altre di maggior diametro) e che, dunque, l'intera questione si risolveva nel mancato apprestamento, nei pochi giorni tra l'effettuazione dello scavo e la sua chiusura, di accorgimenti idonei a consentire il passaggio degli strumenti irriganti da una parte all'altra del fondo. Nè può ritenersi che la progettazione dell'opera concretasse un illecito aquiliano per il solo fatto che prevedeva l'intersecazione del fondo a mezzo di scavo. In tal modo si arriverebbe all'assurdo di negare in via di principio ogni possibilità di asservimento di fondi per l'esecuzione di opere pubbliche.
Neppure alcun altro comportamento attribuisce il ricorrente al committente come fonte di responsabilità, quali potrebbero essere la cattiva scelta dell'appaltatore o la concreta intromissione nei dettagli esecutivi dell'opera.
Altrettanto irrilevanti sono, alla luce di quanto accertato in fatto, le disposizioni normative riguardanti le opere pubbliche citate nel ricorso, così come neppure si pone, nel contesto argomentativo dell'impugnata sentenza, il problema di una illegittima interpretazione del capitolato speciale.
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, con conseguente assorbimento di quello incidentale condizionato. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l'incidentale condizionato. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2008