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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 954/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 30 dicembre 2022 da
(c.f.: ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Chiara Mestichelli, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante- contro
(c.f.: Controparte_1
), con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica in virtù di mandato generale alle liti del
23.1.2023 n. 37590 di Rep. Notaio di Roma, domicilio Persona_1
digitale PEC: t;
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 105/22 del Tribunale di VI – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad avviso di addebito.
Causa trattata all'udienza del 30 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della sentenza qui impugnata,
Nel Merito
I) In via principale, e in accoglimento del Motivo I d'appello: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nella Nota datata 12.07.2018 (doc.a1 fasc. I grado) e ricevuta in data 27.07.2018, e della Nota datata 21.06.2019 (doc.a2 fasc. I grado) e ricevuta in data 16.07.2019, rispettivamente relative alla richiesta di contribuzione per l'anno 2012 e 2013, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
Conseguentemente, annullare l'avviso di addebito N. 399 2021 00005744
46 000 formato il 09.12.2021 e notificato in data 29.12.2021 (doc.a1.bis fasc. I grado) in quanto avente a oggetto una pretesa contributiva estinta per decorso del termine;
II) In via subordinata e gradata in accoglimento del Motivo n. II annullare le sanzioni e gli interessi applicati, sia nelle note impugnate che nell'avviso opposto, per insussistenza dei presupposti
pag. 2/10 ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
III) Con condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “la difesa dell' chiede la reiezione CP_1
dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 30 dicembre 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 105/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di VI che ha confermato l'avviso di addebito n. 399 2021
00005744 46 con cui l' gli aveva intimato il pagamento della somma di CP_1
Cont
€.1.670,65 per contributi dovuti per gli anni 2012 e 2013, periodo CP_1
in cui il lavoratore titolare di partita Iva, iscritto all'Albo degli Ingegneri di
VI e a Inarcassa, svolgeva attività di ingegnere libero professionista e, contemporaneamente, era docente di scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare di posizione contributiva CP_1
Con memoria deposita il 19 gennaio 2024 si è costituito chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione in ragione della correttezza della sentenza di primo grado.
La causa, a seguito di un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, è stata discussa all' udienza del 30 gennaio 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice del lavoro del Tribunale di VI rigettava l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente in ragione della mancata pag. 3/10 compilazione da parte del libero professionista del quadro RR della dichiarazione dei redditi del 2012, presentata in data 27.9.2013, e di quella relativa ai redditi del 2013, presentata in data 29.9.2014; secondo il giudice di prime cure tale condotta configurava un doloso occultamento del debito contributivo, rendendo impossibile per l'Istituto accertare la sussistenza dell'obbligazione dovuta. Pertanto, la prescrizione, che ha iniziato a decorrere in data 27.9.2013 per i redditi del 2012 e in data 29.9.2014 per quelli del 2013, è stata interrotta dai provvedimenti di iscrizione alla gestione separata, notificati rispettivamente il 27.7.2018 e il 16.7.2019, sicché al 29.12.2021, data di notifica dell'opposto avviso di addebito, essa non era ancora decorsa.
Il giudice di primo grado considerava legittima l'iscrizione alla gestione separata del , professionista iscritto all'albo degli ingegneri, Parte_1
poiché, nonostante l'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie, era comunque tenuto al versamento di un contributo solidaristico alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione CP_1
della copertura assicurativa, ai sensi dell'art.18 comma 12 del d.l. 98/2011.
A sostegno della propria interpretazione richiamava pronunce della giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. 32167/2018 e 30344/17).
2) Impugna la sentenza il sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ripropone l'eccezione di prescrizione.
Ribadisce che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi previdenziali per gli iscritti alla Gestione Separata, deve individuarsi nella scadenza prevista per il loro versamento, coincidente con il termine fissato per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno e non al momento della presentazione della pag. 4/10 dichiarazione dei redditi (richiama Cass. Civ. Sez. Lav. 27950/2018; Cass. sent. n. 19640/2018).
Evidenzia che, alla luce del fatto che i contributi alla gestione separata devono essere versati entro il 16 giugno di ogni anno solare successivo a quello di riferimento, la missiva relativa all'anno 2012 datata 12.07.2018
(doc. a1), giunta al in data 27.07.2018, e la missiva relativa Parte_1
all'anno 2013 datata 21.06.2019 (doc. a2), giunta al in data Parte_1
16.07.2019, sono entrambe tardive e inidonee a richiedere il pagamento dei contributi omessi, in quanto giunte oltre i 5 anni successivi alla data ultima di possibile pagamento (16.06.2013 e 16.06.2014) e dunque oltre il termine di prescrizione quinquennale (16.06.2018 e 16.06.2019).
Rileva che l' è sempre in grado di operare le opportune verifiche sulla CP_1
posizione dei cittadini, ricorrendo alle informazioni detenute da Agenzia delle Entrate, operando controlli ispettivi diretti attraverso la propria organizzazione istituzionale e accedendo alle informazioni che confluiscono nel “Casellario degli attivi”.
Richiama giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno del fatto che nel caso di specie non sussistono gli elementi costitutivi della condotta di
“doloso occultamento”. Afferma in ogni caso che spetta al giudice di merito valutare la ricorrenza del doloso occultamento del credito e che la stessa avrebbe dovuto essere provata rigorosamente dall' e non desunta CP_1
di per sé dalla non compilazione del quadro RR.
Con il secondo motivo censura l'illegittimità delle sanzioni civili ex art.116 comma 8 lett.b L. 388/2000, art.1 comma 217 lett.a) e b L.662/1996, art.4 comma 1 lett.a) L.183/2010 applicate per mancanza dei presupposti delle stesse.
pag. 5/10 Sostiene l'assoluta assenza di colpa in capo al professionista e la palese buona fede caratterizzante il suo operato in quanto non ha occultato in alcun modo la propria attività professionale né il reddito prodotto.
Sostiene che la fattispecie non avrebbe dovuto essere inquadrata come evasione contributiva, bensì come omissione contributiva, assoggettata al regime sanzionatorio più mite di cui all'art 116 co. 8 lett. A.
3) L'appello merita di essere accolto in ragione della eccezione di prescrizione correttamente azionata in primo grado dal . Parte_1
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure e dall' CP_1
costituisce principio generale consolidato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata opera dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto tale dichiarazione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (ex multis, Cass. sent. 23378/2020; sent. 4034/2021; ord. 29408/2023; ord. 30052/2024). In particolare, secondo l'ordinanza 3494/2023, “la prescrizione dei contributi dovuti alla
Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
(così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a
pag. 6/10 presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo”.
Nel caso in esame la contribuzione richiesta ineriva l'anno 2012 e 2013 i cui termini di pagamento scadevano rispettivamente in data 16.06.2013 e
16.06.20141. Le richieste dell' di pagamento dei contributi erano state CP_1
notificate rispettivamente in data 27.07.2018 e in data 16.07.2019 e quindi oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Riguardo, invece, alla sospensione del decorso della prescrizione ex art
2941, n. 8, c.c. la questione va essere valutata dal giudice di merito d'ufficio sulla base della documentazione in atti a mente del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Qualora il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizione dei contributi
(nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art.
pag. 7/10 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo" (Cass. Sent. n. 32683/22).
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l'operatività della causa di sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, non sussistendo un “automatismo” tra la mancata compilazione del quadro
RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Pertanto, ha escluso che la non completa o omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, sia sufficiente a costituire doloso occultamento del debito contributivo, in quanto tale condotta comporta una mera difficoltà di accertamento del credito e non una vera e propria impossibilità di agire per il creditore (ex multis, Cass.
7254/2021, 37529/2021, 1293/2022, 2490/2022, 18567/2022 e
25598/2023).
In particolare, l'Ordinanza n. 25598/23 della Suprema Corte ha ribadito che
“In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n.
335 del 1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e
l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento costituisce, piuttosto, oggetto di giudizio di merito, censurabile in
pag. 8/10 cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ.» (Cass. n. 37529 del 2021; Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr.
5578 del 2022; Cass. nr. 34583 del 2022 e numerose altre)”.
In conclusione, la mera mancata compilazione da parte del del Parte_1
quadro RR non costituisce una condotta dolosa e di occultamento doloso del reddito e del debito contributivo.
Per la configurazione della condotta di doloso occultamento del debito l' avrebbe dovuto allegare ulteriori elementi idonei a provare la CP_1
sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo all'appellante.
4) La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in riforma della sentenza, consente di accogliere il ricorso azionato in primo grado dal , Parte_1
nulla essendo dovuto dal ricorrente alla gestione separata per l'anno CP_1
2012 e l'anno 2013 attesa la sopravvenuta estinzione del credito contributivo, con conseguente assorbimento del secondo motivo d'appello.
5) All'accoglimento dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellata di rifondere l'appellante delle spese di lite sopportate per entrambi i gradi di giudizio;
spese liquidate dal Collegio come in dispositivo in base al DM 55/2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022., in ragione del valore del credito secondo i criteri minimi tenuto conto della semplicità della questione trattata.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 9/10 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le somme pretese con gli avvisi di addebito di pagamento opposti;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite liquidate CP_1
quanto al primo grado in €.1.030,00 quanto al presente grado in €.962,00 oltre iva, cpa, e al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellante.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi del D.P.C.M. 13 giugno 2013, il saldo Irpef dei redditi prodotti nel 2012 doveva essere effettuato entro l'8.07.2013 e ai sensi del DPCM del 13 giugno 2014, il saldo Irpef dei redditi CP_ prodotti nel 2013 doveva essere effettuato il 7.7.2014. Né appellante né considera la proroga dei termini di pagamento, in ogni caso, comunque anche considerandola la pretesa contributiva risulta prescritta per entrambi gli anni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 30 dicembre 2022 da
(c.f.: ), difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Chiara Mestichelli, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
-appellante- contro
(c.f.: Controparte_1
), con sede centrale in Roma, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv. Sergio Sica in virtù di mandato generale alle liti del
23.1.2023 n. 37590 di Rep. Notaio di Roma, domicilio Persona_1
digitale PEC: t;
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 105/22 del Tribunale di VI – sezione Lavoro
In punto: opposizione ad avviso di addebito.
Causa trattata all'udienza del 30 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia la Corte d'appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dei motivi di appello e in totale riforma della sentenza qui impugnata,
Nel Merito
I) In via principale, e in accoglimento del Motivo I d'appello: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa contenuta nella Nota datata 12.07.2018 (doc.a1 fasc. I grado) e ricevuta in data 27.07.2018, e della Nota datata 21.06.2019 (doc.a2 fasc. I grado) e ricevuta in data 16.07.2019, rispettivamente relative alla richiesta di contribuzione per l'anno 2012 e 2013, per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;
Conseguentemente, annullare l'avviso di addebito N. 399 2021 00005744
46 000 formato il 09.12.2021 e notificato in data 29.12.2021 (doc.a1.bis fasc. I grado) in quanto avente a oggetto una pretesa contributiva estinta per decorso del termine;
II) In via subordinata e gradata in accoglimento del Motivo n. II annullare le sanzioni e gli interessi applicati, sia nelle note impugnate che nell'avviso opposto, per insussistenza dei presupposti
pag. 2/10 ovvero, in subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;
III) Con condanna alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata: “la difesa dell' chiede la reiezione CP_1
dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 30 dicembre 2022 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 105/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di VI che ha confermato l'avviso di addebito n. 399 2021
00005744 46 con cui l' gli aveva intimato il pagamento della somma di CP_1
Cont
€.1.670,65 per contributi dovuti per gli anni 2012 e 2013, periodo CP_1
in cui il lavoratore titolare di partita Iva, iscritto all'Albo degli Ingegneri di
VI e a Inarcassa, svolgeva attività di ingegnere libero professionista e, contemporaneamente, era docente di scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato e titolare di posizione contributiva CP_1
Con memoria deposita il 19 gennaio 2024 si è costituito chiedendo di CP_1
respingere l'impugnazione in ragione della correttezza della sentenza di primo grado.
La causa, a seguito di un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo, è stata discussa all' udienza del 30 gennaio 2025 e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice del lavoro del Tribunale di VI rigettava l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente in ragione della mancata pag. 3/10 compilazione da parte del libero professionista del quadro RR della dichiarazione dei redditi del 2012, presentata in data 27.9.2013, e di quella relativa ai redditi del 2013, presentata in data 29.9.2014; secondo il giudice di prime cure tale condotta configurava un doloso occultamento del debito contributivo, rendendo impossibile per l'Istituto accertare la sussistenza dell'obbligazione dovuta. Pertanto, la prescrizione, che ha iniziato a decorrere in data 27.9.2013 per i redditi del 2012 e in data 29.9.2014 per quelli del 2013, è stata interrotta dai provvedimenti di iscrizione alla gestione separata, notificati rispettivamente il 27.7.2018 e il 16.7.2019, sicché al 29.12.2021, data di notifica dell'opposto avviso di addebito, essa non era ancora decorsa.
Il giudice di primo grado considerava legittima l'iscrizione alla gestione separata del , professionista iscritto all'albo degli ingegneri, Parte_1
poiché, nonostante l'iscrizione ad altre forme di previdenza obbligatorie, era comunque tenuto al versamento di un contributo solidaristico alla gestione separata presso l' in virtù del principio di universalizzazione CP_1
della copertura assicurativa, ai sensi dell'art.18 comma 12 del d.l. 98/2011.
A sostegno della propria interpretazione richiamava pronunce della giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. 32167/2018 e 30344/17).
2) Impugna la sentenza il sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ripropone l'eccezione di prescrizione.
Ribadisce che il termine iniziale di decorrenza della prescrizione quinquennale per il versamento dei contributi previdenziali per gli iscritti alla Gestione Separata, deve individuarsi nella scadenza prevista per il loro versamento, coincidente con il termine fissato per il saldo delle imposte dovute per il medesimo anno e non al momento della presentazione della pag. 4/10 dichiarazione dei redditi (richiama Cass. Civ. Sez. Lav. 27950/2018; Cass. sent. n. 19640/2018).
Evidenzia che, alla luce del fatto che i contributi alla gestione separata devono essere versati entro il 16 giugno di ogni anno solare successivo a quello di riferimento, la missiva relativa all'anno 2012 datata 12.07.2018
(doc. a1), giunta al in data 27.07.2018, e la missiva relativa Parte_1
all'anno 2013 datata 21.06.2019 (doc. a2), giunta al in data Parte_1
16.07.2019, sono entrambe tardive e inidonee a richiedere il pagamento dei contributi omessi, in quanto giunte oltre i 5 anni successivi alla data ultima di possibile pagamento (16.06.2013 e 16.06.2014) e dunque oltre il termine di prescrizione quinquennale (16.06.2018 e 16.06.2019).
Rileva che l' è sempre in grado di operare le opportune verifiche sulla CP_1
posizione dei cittadini, ricorrendo alle informazioni detenute da Agenzia delle Entrate, operando controlli ispettivi diretti attraverso la propria organizzazione istituzionale e accedendo alle informazioni che confluiscono nel “Casellario degli attivi”.
Richiama giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno del fatto che nel caso di specie non sussistono gli elementi costitutivi della condotta di
“doloso occultamento”. Afferma in ogni caso che spetta al giudice di merito valutare la ricorrenza del doloso occultamento del credito e che la stessa avrebbe dovuto essere provata rigorosamente dall' e non desunta CP_1
di per sé dalla non compilazione del quadro RR.
Con il secondo motivo censura l'illegittimità delle sanzioni civili ex art.116 comma 8 lett.b L. 388/2000, art.1 comma 217 lett.a) e b L.662/1996, art.4 comma 1 lett.a) L.183/2010 applicate per mancanza dei presupposti delle stesse.
pag. 5/10 Sostiene l'assoluta assenza di colpa in capo al professionista e la palese buona fede caratterizzante il suo operato in quanto non ha occultato in alcun modo la propria attività professionale né il reddito prodotto.
Sostiene che la fattispecie non avrebbe dovuto essere inquadrata come evasione contributiva, bensì come omissione contributiva, assoggettata al regime sanzionatorio più mite di cui all'art 116 co. 8 lett. A.
3) L'appello merita di essere accolto in ragione della eccezione di prescrizione correttamente azionata in primo grado dal . Parte_1
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure e dall' CP_1
costituisce principio generale consolidato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata opera dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto tale dichiarazione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (ex multis, Cass. sent. 23378/2020; sent. 4034/2021; ord. 29408/2023; ord. 30052/2024). In particolare, secondo l'ordinanza 3494/2023, “la prescrizione dei contributi dovuti alla
Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa
(così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del
2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a
pag. 6/10 presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo”.
Nel caso in esame la contribuzione richiesta ineriva l'anno 2012 e 2013 i cui termini di pagamento scadevano rispettivamente in data 16.06.2013 e
16.06.20141. Le richieste dell' di pagamento dei contributi erano state CP_1
notificate rispettivamente in data 27.07.2018 e in data 16.07.2019 e quindi oltre il termine di prescrizione quinquennale.
Riguardo, invece, alla sospensione del decorso della prescrizione ex art
2941, n. 8, c.c. la questione va essere valutata dal giudice di merito d'ufficio sulla base della documentazione in atti a mente del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Qualora il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizione dei contributi
(nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art.
pag. 7/10 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo" (Cass. Sent. n. 32683/22).
La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l'operatività della causa di sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, non sussistendo un “automatismo” tra la mancata compilazione del quadro
RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo. Pertanto, ha escluso che la non completa o omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, sia sufficiente a costituire doloso occultamento del debito contributivo, in quanto tale condotta comporta una mera difficoltà di accertamento del credito e non una vera e propria impossibilità di agire per il creditore (ex multis, Cass.
7254/2021, 37529/2021, 1293/2022, 2490/2022, 18567/2022 e
25598/2023).
In particolare, l'Ordinanza n. 25598/23 della Suprema Corte ha ribadito che
“In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito d'iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n.
335 del 1995, art. 2, comma 26, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e
l'occultamento doloso del debito contributivo». Il relativo accertamento costituisce, piuttosto, oggetto di giudizio di merito, censurabile in
pag. 8/10 cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ.» (Cass. n. 37529 del 2021; Cass. nr. 4898 del 2022; Cass. nr.
5578 del 2022; Cass. nr. 34583 del 2022 e numerose altre)”.
In conclusione, la mera mancata compilazione da parte del del Parte_1
quadro RR non costituisce una condotta dolosa e di occultamento doloso del reddito e del debito contributivo.
Per la configurazione della condotta di doloso occultamento del debito l' avrebbe dovuto allegare ulteriori elementi idonei a provare la CP_1
sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo all'appellante.
4) La fondatezza dell'eccezione di prescrizione, in riforma della sentenza, consente di accogliere il ricorso azionato in primo grado dal , Parte_1
nulla essendo dovuto dal ricorrente alla gestione separata per l'anno CP_1
2012 e l'anno 2013 attesa la sopravvenuta estinzione del credito contributivo, con conseguente assorbimento del secondo motivo d'appello.
5) All'accoglimento dell'appello, in applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellata di rifondere l'appellante delle spese di lite sopportate per entrambi i gradi di giudizio;
spese liquidate dal Collegio come in dispositivo in base al DM 55/2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022., in ragione del valore del credito secondo i criteri minimi tenuto conto della semplicità della questione trattata.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
pag. 9/10 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le somme pretese con gli avvisi di addebito di pagamento opposti;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite liquidate CP_1
quanto al primo grado in €.1.030,00 quanto al presente grado in €.962,00 oltre iva, cpa, e al rimborso forfetario ex lege in favore della parte appellante.
Venezia, 30 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 10/10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi del D.P.C.M. 13 giugno 2013, il saldo Irpef dei redditi prodotti nel 2012 doveva essere effettuato entro l'8.07.2013 e ai sensi del DPCM del 13 giugno 2014, il saldo Irpef dei redditi CP_ prodotti nel 2013 doveva essere effettuato il 7.7.2014. Né appellante né considera la proroga dei termini di pagamento, in ogni caso, comunque anche considerandola la pretesa contributiva risulta prescritta per entrambi gli anni.