Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 09/10/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01782/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2024, proposto da
IU AG, SS CI, DA NE CC OM, AN AT, DA De CA, rappresentati e difesi dall'avvocato SS Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cosenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
Via Rivocati S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Cosenza dell’1 ottobre 2024, prot. n. 0087903, con cui è stato negato e comunque limitato l’accesso civico generalizzato agli atti richiesto dai ricorrenti, nonché l’accertamento del diritto di accesso dei richiedenti ai documenti indicati nelle istanze formulate in data 19 giugno 2024, con conseguente ordine all’amministrazione resistente di esibizione dell'intera documentazione, ovvero la condanna del Comune resistente a pronunciarsi esplicitamente sulle istanze di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. ES LL;
Osservato che:
a) IU AG, SS CI, DA NE CC OM, AN AT ed DA De CA, con istanza del 19 giugno 2024, hanno chiesto al Comune di Cosenza di esercitare l’accesso civico generalizzato a «tutti i titoli edilizi rilasciati o in corso di rilascio per l’edificio di cui al foglio 17 particella 1133 (con ingresso principale da Corso Umberto) incluso il Permesso Edilizio n. 10 del 18.01.2021 con particolare riferimento alle attività appena iniziate (…) (nonché a) tutti gli elaborati progettuali consegnati al Comune afferenti al P.E. sopra richiamato e ad eventuali varianti, inclusi gli elaborati relazionali e grafici relativi ai requisiti urbanistici, all’efficientamento energetico e alla sicurezza delle strutture, vale a dire progetto architettonico impiantistico e strutturale» ;
b) previo riscontro positivo da parte dell’amministrazione, in data 27 settembre 2024 gli istanti hanno dato avvio alla procedura d’accesso, che però è stata interrotta, stante l’opposizione della Via Revocati S.r.l., società controinteressata, presente in sede di esercizio dell’accesso per il ministero del tecnico progettista e di un legale;
c) con nota dell’1 ottobre 2024, meglio indicata in epigrafe, il Comune di Cosenza ha quindi comunicato che l’accesso civico doveva intendersi circoscritto alle sole informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione;
d) il successivo 10 ottobre 2024, l’amministrazione ha inviato agli istanti l’atto di opposizione all’accesso da parte della società controinteressata, nel quale si legge che «la previsione di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c del D.lgs n. 33/2013, esclude l’accesso in presenza di informazioni coperte da segreto industriale, commerciale o relative alla proprietà intellettuale. Conseguentemente si esprime opposizione all’accesso alla predetta documentazione (segnatamente gli elaborati progettuali architettonici, impiantistici, strutturali ed annesse varianti) poiché coperta da riservatezza e non suscettibile di divulgazione» ;
e) gli istanti si sono rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendo che, in forza dell’art. 5, commi 2 e 6 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, spetta loro il diritto d’accesso a quanto richiesto, non essendovi evidenza che i dati richiesti siano coperti da alcuna forma di segreto, sicché il provvedimento di parziale diniego opposto dal Comune di Cosenza sarebbe illegittimo e da annullare;
f) Comune di Cosenza e Via Revocati S.r.l., cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti;
g) il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 e spedito in decisione;
Considerato in diritto che:
h) secondo l’art. 5, comma 2 del citato d.lgs n. 33 del 2023, «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» ;
i) il successivo comma 3 precisa che l’esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente» ; esso «non richiede motivazione» ;
j) i limiti all’accesso sono delineati al successivo art. 5- bis , che enuclea una serie di ipotesi, tra cui quella in cui il diniego all’accesso è necessario per evitare un pregiudizio agli «interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali» ;
k) nel caso di specie, l’opposizione della società controinteressata all’accesso appare del tutto generica ( «poiché coperta da riservatezza e non suscettibile di divulgazione» ), sicché deve escludersi che sia configurato uno dei limiti all’accesso civico generalizzato contemplati dalla legge;
l) il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, con annullamento del diniego impugnato e disponendo che il Comune di Cosenza garantisca l’accesso ai documenti richiesti nel termine di giorni 10 dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
m) le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza, essendo tenuti alla rifusione l’amministrazione resistente e anche la società controinteressata, che con la sua opposizione ha dato causa all’odierno giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la nota del Comune di Cosenza dell’1 ottobre 2024, prot. n. 0087903, disponendo che il Comune di Cosenza garantisca l’accesso ai documenti richiesti con istanza del 19 giugno 2024 nel termine di giorni 10 dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Cosenza, in persona del Sindaco in carica, e Via Rivocati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , alle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
ES LL, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES LL | IV EA |
IL SEGRETARIO