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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 9 gennaio 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10079/2023 R.G.
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Parte_1
Cunsolo;
-ricorrente-
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti;
-resistente-
Avente ad oggetto: disconoscimento giornate lavorative in agricoltura
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come in atti nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze della
[..
[...] con sede in Biancavilla (CT), per 102 giornate lavorative nel 2014, 102 nel Controparte_2
2015, 110 nel 2016, 102 nel 2017;
di avere svolto nel predetto periodo, in particolare, attività di raccolta di prodotti agricoli in diversi fondi ubicati in vari Comuni delle Province di Catania, Enna e Siracusa di volta in volta indicati dal legale rappresentante della società cooperativa con orario di lavoro giornaliero dalle 7.00 alle 14.30 con una pausa pranzo di circa un'ora;
di avere svolto tale attività lavorativa attenendosi alle direttive impartite dal legale rappresentante della società (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta e di lavorazione dei terreni) con l'utilizzo degli attrezzi di lavoro forniti dalla cooperativa;
di aver ricevuto una paga giornaliera pari a circa € 63,00;
che in relazione alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 aveva chiesto ed ottenuto dall' CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola e le relative prestazioni accessorie;
che del tutto inaspettatamente, ad anni di distanza dal riconoscimento di tutte le giornate lavorative prestate, la Direzione Provinciale dell' di Catania aveva modificato, ai fini delle assicurazioni CP_1
obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 con provvedimenti da lui casualmente conosciuti a seguito della consultazione del portale (prot. .2100.31/03/2023.0198684 per il 2014, CP_1 CP_1
prot. .2100.31/03/2023.0198685 per il 2015, prot. .2100.31/03/2023.0198686 per il 2016, CP_1 CP_1
prot. .2100.31/03/2023.0198687 per il 2017) di disconoscimento delle giornate di lavoro CP_1
agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali;
di avere impugnato in via amministrativa i predetti provvedimenti innanzi alla Commissione
, la quale, con decreti non notificati, ma sempre casualmente conosciuti nel mese di luglio Org_1
mediante il portale , aveva rigettato i relativi ricorsi ponendo alla base della decisione CP_1
l'accertamento ispettivo n. 2019002870 DDL del 8 luglio 2019 posto in essere nei confronti dell'azienda Controparte_2
Ciò premesso, ha assunto l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento predetti per insanabile ed assoluto difetto di motivazione in quanto l' resistente aveva omesso di CP_1
specificare le ragioni poste a fondamento degli stessi, facendo genericamente riferimento all'accertamento ispettivo n. 2019002870 DDL dell'8 luglio 2019 nei confronti dell'azienda
[...]
del tutto sconosciuto nel suo contenuto ad esso ricorrente. Controparte_2
2 In subordine, ha dedotto la mancata dimostrazione da parte dell' della fondatezza del CP_1
disconoscimento delle giornate lavorative mentre dalla documentazione in atti emergeva in modo univoco la reale sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi con la CP_2
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali
l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la CP_1
cancellazione di n. 102 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. Parte_1 nell'anno 2014, 102 nel 2015, 110 nel 2016, 102 nel 2017 e dei conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo , a seguito di riesame, ha revocato l'indennità di disoccupazione agricola CP_1
già concessa intimandone la restituzione, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in relazione alle predette annualità;
2) condannare, di conseguenza, l' a restituire al sig. le somme già CP_1 Parte_1
recuperate o che saranno recuperate nel corso del giudizio dal medesimo in relazione CP_1 all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per le annualità oggetto del presente giudizio (2014, 2015, 2016 e 2017);
3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con CP_1
distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”.
Con memoria depositata il 27 dicembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto.
Richiesto in via preliminare di accertare la tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria e l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini decadenziali prescritti dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 convertito in legge n. 83/1970, l'Istituto ha esposto che il ricorrente era stato cancellato dagli elenchi anagrafici degli O.T.D. per gli anni in questione in conseguenza di quanto emerso dalle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002870/DDL del 25 marzo 2022 (rectius 8 luglio 2019) elevato dai funzionari di vigilanza della sede di Ragusa nei confronti di richiamandone CP_1 Controparte_2 integralmente il contenuto e rappresentando che l'esito dell'accertamento ispettivo era stato il seguente:
3 “- … … … non si ritengono validamente costituiti e devono essere oggetto di annullamento con i relativi riflessi previdenziali, tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato denunciati dalla ” da gennaio 2014 a dicembre 2018; - si provvede, di Parte_2
conseguenza, con il presente verbale, per tutti i lavoratori e per il periodo dal 1° trimestre 2014 al 4° trimestre 2018, ad annullare le relative giornate lavorative denunciate all' a mezzo CP_1 Org_2
trimestrali, come specificato in dettaglio, per anno, mese e per ciascun lavoratore, in allegato 1
“Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento totale delle giornate lavorative”, che fa parte integrante del presente verbale;
- si ritiene che la Direzione Provinciale di Enna e/o altre CP_1 eventuali Sedi competenti debbano: (…) provvedere a ridefinire e/o bloccare CP_1
tempestivamente qualsiasi prestazione assistenziale per i lavoratori oggetto del disconoscimento del rapporto di lavoro, recuperando le eventuali prestazioni indebitamente godute per gli operai oggetto dell'annullamento delle giornate lavorative. Pertanto, in ordine a quanto accertato e riportato, i rapporti di lavoro sopra citati, con tutti i loro riflessi previdenziali, costituiti tra la ditta ed i lavoratori, devono essere oggetto di annullamento”.
Ha quindi evidenziato che il verbale di accertamento ispettivo è dotato di efficacia probatoria privilegiata in quanto fa piena prova fino a querela di falso circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni rese dalle parti;
che l'accertamento previdenziale effettuato è stato la logica ed inevitabile conseguenza degli accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Paternò in esito ai quali era emerso un volume d'affari non dichiarato di importo assai esiguo e comunque assolutamente sproporzionato rispetto al volume delle retribuzioni e delle contribuzioni teoricamente prodotto e, quanto alle sole contribuzioni, denunziato trimestralmente dalla Controparte_2
che dal confronto dei dati fiscali accertati con i valori contributivi e retributivi denunziati all' CP_1
è emerso un inverosimile e incolmabile divario tra il volume d'affari ed il costo del personale per tutti gli anni in contestazione, ossia sostanzialmente la totale antieconomicità dell'attività;
che nessuna prova della corresponsione della retribuzione presuntivamente corrisposta ai lavoratori era stata fornita né in sede di verifica fiscale né in sede di ispezione contributiva, mancando del tutto l'inclusione di alcun pagamento, tracciato o tracciabile, nella contabilità aziendale.
Ha dedotto che in virtù dei princìpi in materia di onere della prova gravava sul ricorrente che pretendeva il riconoscimento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici
4 bracciantili, l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della pretesa, mentre l'odierno ricorrente si sarebbe limitato ad una mera riepilogazione di eventi senza alcun supporto probatorio.
Pertanto, l' resistente, spiegate ampie difese volte al rigetto del ricorso – anche in ragione dei CP_1
più recenti e consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità - ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, accertare la tardività del presente giudizio, per violazione dell'art.22 d.l.
n.7/2970 conv. in legge n.83/1970 dichiarandone l'inammissibilità ove non venga fornita prova della sua tempestività.
- Nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per
l'effetto, confermare i provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate da oggetto dei provvedimenti di disconoscimento impugnati. Organizzazione_3
- ritenere e dichiarare il ricorrente tenuto alla restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola indebitamente erogata per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, a seguito della cancellazione dagli elenchi annuali degli o.t.d. per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- Con il favore di spese e compensi di lite.”.
All'esito dell'udienza di discussione del 9 gennaio 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1.Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del ricorso in ragione dei tempi di proposizione dello stesso, come da documentazione in atti.
Ai sensi dell'art. 22, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In relazione al termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 citato per la proposizione del ricorso giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la natura di decadenza sostanziale, in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un
5 diritto soggettivo, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del
1973 (cfr., ex plurimis, Cass. 1 ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n. 5942; 8 novembre 2003, n.
16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n. 10393); interpretazione ritenuta dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 192 del 2005, non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini di decadenza, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi).
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, che fa riferimento ai “provvedimenti definitivi” adottati ai sensi del medesimo decreto, giova rilevare che la definitività del provvedimento impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Il riferimento contenuto nel d.l. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass. civ., sez. lav.,
10 febbraio 2014, n. 2898).
Al riguardo, deve considerarsi che la disciplina dettata dall'art. 17 del menzionato d.l. n. 7/1970, concernente i ricorsi amministrativi presentati avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, pur non abrogata formalmente, è stata integralmente sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993 – come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., 15 dicembre 2016, n. 25925)
e reso evidente dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3 – il quale ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei lavoratori
6 agricoli e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla che decide entro novanta giorni. Decorso Organizzazione_4
inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma 2, dello stesso articolo prevede che, contro le decisioni della Commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
È appena il caso di evidenziare, che, per effetto dell'art. 19 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dal 1° luglio 1995, il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso e le relative funzioni e il personale sono stati trasferiti all' e all' secondo le CP_1 CP_3
rispettive competenze.
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., da ultimo, Sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180), è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria (ex art. 22, d.l. n. 7/1970) decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass. 27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento – salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza – mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale soltanto la regola del momento dell'acquisita conoscenza;
momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato.
Nel caso a mano, tenuto conto della data di proposizione del ricorso amministrativo e del successivo ricorso giudiziario, alcuna decadenza è maturata.
2. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.
7 2.a. Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
2.b. D'altro verso risulta dirimente l'esame delle circostanze e degli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione N.2019002870/DDL del 8 luglio 2019 in atti (all. n. 1 alla produzione ), elevato dai funzionari di vigilanza della sede di Ragusa, e CP_1 CP_1 Parte_3
nei confronti di Parte_4 Controparte_2
Come già premesso e più volte ribadito dalla Cassazione, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Trattasi di principi, che, secondo orientamento uniforme e consolidato , conducono a ribadire che
“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
8 o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa .
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi
(come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito tali principi statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., sez. CP_1
lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1
la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17).
Ebbene, nel caso a mano, non può ritenersi assolto tale onere probatorio, atteso che la documentazione versata in atti da parte ricorrente non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di natura subordinata fra il ricorrente e la cooperativa CP_2
9 avendo tale documentazione, in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro, scarso valore probatorio.
Emergendo elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, ha poca rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996).
Nella specie, il ricorrente non ha allegato i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi,
c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), lacunose le allegazioni in ordine ai suddetti indici rivelatori della subordinazione.
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò è invero insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro – peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi - assumendo apoditticamente di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, di aver lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa 63 euro al giorno, laddove tuttavia non vi è traccia né riscontro dei pagamenti come si dirà infra.
Tanto già giustificherebbe la reiezione della domanda attorea, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Non ammissibile peraltro risulta essere la richiesta prova per testi essendo i capitoli di prova non rilevanti e conducenti, formulati in termini generici, in assenza di indicazione del periodo di inizio e fine dell'attività lavorativa, con indicazione di un numero cumulativo di giornate, e neppure del periodo dell'anno in cui sarebbe stata svolta per il numero complessivo di giornate ivi indicate, dei luoghi di svolgimento dell'attività; di tal che non sarebbe possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite
10 dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e incongruenze che non Controparte_2
risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 12.1.2011 con un capitale sociale di euro 1.500,00 con sottoscrizione da parte dei tre soci di cinque quote ciascuna del valore di euro 100,00;
che il sistema di amministrazione e controllo era affidato ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre amministratori: , Presidente e legale rappresentante della cooperativa, Persona_1
Vice Presidente e , Consigliere;
Parte_5 Persona_2
che in data 18 febbraio 2011 veniva presentata denuncia di inizio di attività con dipendenti e con fabbisogno annuo di 250 giornate lavorative indicando il possesso in comodato di un terreno ubicato in esteso mq 11.015 (ha 01.10.15); CP_4
che in realtà dal primo trimestre 2014 al quarto trimestre 2018 la ha effettuato CP_2
comunicazioni obbligatorie di assunzioni di OTD per complessive 44.347 giornate: 11.613 per il
2014, 7.287 per il 2015, 12.150 per il 2016, 11.326 per il 2017 e 2.061 nel 3 e 4 trimestre 2018;
che mai la cooperativa ha presentato dichiarazioni fiscali ad eccezione dei modelli 770 negli anni
2014-2017, esibendo fatture per l'anno 2014 per operazioni attive (vendite) per euro 219.198,68, e nessuna fattura per operazioni passive (acquisti); per l'anno 2015 per operazioni attive di euro
111.660,16 e passive per euro 44.792,80; per l'anno 2016 per operazioni attive per euro 159.263,47
e nessuna per operazioni passive;
per l'anno 2017 per vendite per euro 105.843,92; nessuna fattura né per vendite né per acquisti per il 2018;
che la cooperativa ha omesso del tutto di versare i contributi per i lavoratori dipendenti per un insoluto di euro 945.547,28;
11 che ha denunciato come braccianti agricoli anche il Presidente del CdA, , e il Persona_1
Consigliere del CdA, , che hanno rispettivamente percepito a titolo di indennità di Persona_2
disoccupazione e di assegno al nucleo familiare il primo euro 23.830,88, il secondo euro 26.774,72;
che pertanto raffrontando i dati comunicati della D.A. (denuncia aziendale) con le denunce trimestrali nel periodo in discussione risulta una evidente sproporzione con il fabbisogno aziendale di manodopera dichiarato, atteso che le giornate di lavoro effettivamente denunciate per alcuni anni superano di oltre 40 volte il suddetto fabbisogno, a parità di terreni e coltivazioni dichiarate;
che a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente pari a € 3.043.225,00 e di contributi per €
614.485,00 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Gli ispettori verbalizzanti hanno fatto quindi riferimento ai dati ricavati dal Processo Verbale di
Constatazione della GdF Compagnia di Paternò del 16.2.2018.
Disallineati gli elevati imponibili delle retribuzioni in rapporto al fatturato (anno 2014: fatturato
219.198,68, retribuzioni 788.098,00; anno 2015: fatturato 111.660,16, retribuzioni euro 494,570; anno 2016: fatturato 159.263,47, retribuzioni 835.288,00; anno 2017: fatturato 105.843,92, retribuzioni 780.577,00; anno 2018: fatturato zero, retribuzioni 144.69,00);
sproporzionato il fabbisogno di giornate e il numero di quelle effettivamente denunciate;
risibile l'estensione del terreno dichiarato e coltivato ad agrumi – circa un ettaro – per coltivare il quale gli ispettori hanno considerato un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue e tale da escludere comunque l'espletamento di attività agricola, sì come definita dall'art. 2135 c.c.
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.
Deve dunque concludersi nel senso che vi è difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, nei termini nell'atto introduttivo del giudizio prospettati, passata in rassegna la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, insufficienti le annotazioni del datore
12 di lavoro, che si configurano come documenti di formazione unilaterale, contraddetti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. di attuaz. c.p.c. (cfr. Cass 16676/2020; conf. in parte motiva Cass. 37973/2022) .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell' in euro CP_1
1863,50 oltre IVA, CPA e spese generali ove dovute.
Così deciso in Catania il 17 gennaio 2024
La giudice del lavoro
Laura Renda
13
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 9 gennaio 2024, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10079/2023 R.G.
promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Parte_1
Cunsolo;
-ricorrente-
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti;
-resistente-
Avente ad oggetto: disconoscimento giornate lavorative in agricoltura
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 9 gennaio 2024 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente ha concluso come in atti nel termine assegnato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa quale operaio agricolo a tempo determinato alle dipendenze della
[..
[...] con sede in Biancavilla (CT), per 102 giornate lavorative nel 2014, 102 nel Controparte_2
2015, 110 nel 2016, 102 nel 2017;
di avere svolto nel predetto periodo, in particolare, attività di raccolta di prodotti agricoli in diversi fondi ubicati in vari Comuni delle Province di Catania, Enna e Siracusa di volta in volta indicati dal legale rappresentante della società cooperativa con orario di lavoro giornaliero dalle 7.00 alle 14.30 con una pausa pranzo di circa un'ora;
di avere svolto tale attività lavorativa attenendosi alle direttive impartite dal legale rappresentante della società (in ordine ai terreni ove effettuare la raccolta, all'orario di lavoro, alle modalità di raccolta e di lavorazione dei terreni) con l'utilizzo degli attrezzi di lavoro forniti dalla cooperativa;
di aver ricevuto una paga giornaliera pari a circa € 63,00;
che in relazione alle annualità 2014, 2015, 2016, 2017 aveva chiesto ed ottenuto dall' CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola e le relative prestazioni accessorie;
che del tutto inaspettatamente, ad anni di distanza dal riconoscimento di tutte le giornate lavorative prestate, la Direzione Provinciale dell' di Catania aveva modificato, ai fini delle assicurazioni CP_1
obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 con provvedimenti da lui casualmente conosciuti a seguito della consultazione del portale (prot. .2100.31/03/2023.0198684 per il 2014, CP_1 CP_1
prot. .2100.31/03/2023.0198685 per il 2015, prot. .2100.31/03/2023.0198686 per il 2016, CP_1 CP_1
prot. .2100.31/03/2023.0198687 per il 2017) di disconoscimento delle giornate di lavoro CP_1
agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali;
di avere impugnato in via amministrativa i predetti provvedimenti innanzi alla Commissione
, la quale, con decreti non notificati, ma sempre casualmente conosciuti nel mese di luglio Org_1
mediante il portale , aveva rigettato i relativi ricorsi ponendo alla base della decisione CP_1
l'accertamento ispettivo n. 2019002870 DDL del 8 luglio 2019 posto in essere nei confronti dell'azienda Controparte_2
Ciò premesso, ha assunto l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento predetti per insanabile ed assoluto difetto di motivazione in quanto l' resistente aveva omesso di CP_1
specificare le ragioni poste a fondamento degli stessi, facendo genericamente riferimento all'accertamento ispettivo n. 2019002870 DDL dell'8 luglio 2019 nei confronti dell'azienda
[...]
del tutto sconosciuto nel suo contenuto ad esso ricorrente. Controparte_2
2 In subordine, ha dedotto la mancata dimostrazione da parte dell' della fondatezza del CP_1
disconoscimento delle giornate lavorative mentre dalla documentazione in atti emergeva in modo univoco la reale sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi con la CP_2
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni:
“1) previo annullamento o declaratoria di nullità o disapplicazione dei provvedimenti con i quali
l' a modifica degli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940, ha disposto la CP_1
cancellazione di n. 102 giornate lavorative in agricoltura prestate dal sig. Parte_1 nell'anno 2014, 102 nel 2015, 110 nel 2016, 102 nel 2017 e dei conseguenti provvedimenti con i quali il medesimo , a seguito di riesame, ha revocato l'indennità di disoccupazione agricola CP_1
già concessa intimandone la restituzione, dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento e reinserimento delle medesime giornate lavorative negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e a trattenere le somme già corrispostegli dall' a titolo di indennità di CP_1
disoccupazione agricola e prestazioni accessorie in relazione alle predette annualità;
2) condannare, di conseguenza, l' a restituire al sig. le somme già CP_1 Parte_1
recuperate o che saranno recuperate nel corso del giudizio dal medesimo in relazione CP_1 all'indennità di disoccupazione agricola e prestazioni accessorie a suo tempo già corrisposte al ricorrente per le annualità oggetto del presente giudizio (2014, 2015, 2016 e 2017);
3) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con CP_1
distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipante.”.
Con memoria depositata il 27 dicembre 2023 si è costituito tempestivamente in giudizio l' CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, sia in fatto che in diritto.
Richiesto in via preliminare di accertare la tempestiva proposizione dell'azione giudiziaria e l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini decadenziali prescritti dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970 convertito in legge n. 83/1970, l'Istituto ha esposto che il ricorrente era stato cancellato dagli elenchi anagrafici degli O.T.D. per gli anni in questione in conseguenza di quanto emerso dalle risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019002870/DDL del 25 marzo 2022 (rectius 8 luglio 2019) elevato dai funzionari di vigilanza della sede di Ragusa nei confronti di richiamandone CP_1 Controparte_2 integralmente il contenuto e rappresentando che l'esito dell'accertamento ispettivo era stato il seguente:
3 “- … … … non si ritengono validamente costituiti e devono essere oggetto di annullamento con i relativi riflessi previdenziali, tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato denunciati dalla ” da gennaio 2014 a dicembre 2018; - si provvede, di Parte_2
conseguenza, con il presente verbale, per tutti i lavoratori e per il periodo dal 1° trimestre 2014 al 4° trimestre 2018, ad annullare le relative giornate lavorative denunciate all' a mezzo CP_1 Org_2
trimestrali, come specificato in dettaglio, per anno, mese e per ciascun lavoratore, in allegato 1
“Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento totale delle giornate lavorative”, che fa parte integrante del presente verbale;
- si ritiene che la Direzione Provinciale di Enna e/o altre CP_1 eventuali Sedi competenti debbano: (…) provvedere a ridefinire e/o bloccare CP_1
tempestivamente qualsiasi prestazione assistenziale per i lavoratori oggetto del disconoscimento del rapporto di lavoro, recuperando le eventuali prestazioni indebitamente godute per gli operai oggetto dell'annullamento delle giornate lavorative. Pertanto, in ordine a quanto accertato e riportato, i rapporti di lavoro sopra citati, con tutti i loro riflessi previdenziali, costituiti tra la ditta ed i lavoratori, devono essere oggetto di annullamento”.
Ha quindi evidenziato che il verbale di accertamento ispettivo è dotato di efficacia probatoria privilegiata in quanto fa piena prova fino a querela di falso circa i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza nonché circa la provenienza del documento dal pubblico ufficiale e le dichiarazioni rese dalle parti;
che l'accertamento previdenziale effettuato è stato la logica ed inevitabile conseguenza degli accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Paternò in esito ai quali era emerso un volume d'affari non dichiarato di importo assai esiguo e comunque assolutamente sproporzionato rispetto al volume delle retribuzioni e delle contribuzioni teoricamente prodotto e, quanto alle sole contribuzioni, denunziato trimestralmente dalla Controparte_2
che dal confronto dei dati fiscali accertati con i valori contributivi e retributivi denunziati all' CP_1
è emerso un inverosimile e incolmabile divario tra il volume d'affari ed il costo del personale per tutti gli anni in contestazione, ossia sostanzialmente la totale antieconomicità dell'attività;
che nessuna prova della corresponsione della retribuzione presuntivamente corrisposta ai lavoratori era stata fornita né in sede di verifica fiscale né in sede di ispezione contributiva, mancando del tutto l'inclusione di alcun pagamento, tracciato o tracciabile, nella contabilità aziendale.
Ha dedotto che in virtù dei princìpi in materia di onere della prova gravava sul ricorrente che pretendeva il riconoscimento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici
4 bracciantili, l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della pretesa, mentre l'odierno ricorrente si sarebbe limitato ad una mera riepilogazione di eventi senza alcun supporto probatorio.
Pertanto, l' resistente, spiegate ampie difese volte al rigetto del ricorso – anche in ragione dei CP_1
più recenti e consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità - ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“in via preliminare, accertare la tardività del presente giudizio, per violazione dell'art.22 d.l.
n.7/2970 conv. in legge n.83/1970 dichiarandone l'inammissibilità ove non venga fornita prova della sua tempestività.
- Nel merito, dichiarare l'infondatezza di tutte le domande proposte da parte ricorrente e, per
l'effetto, confermare i provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate da oggetto dei provvedimenti di disconoscimento impugnati. Organizzazione_3
- ritenere e dichiarare il ricorrente tenuto alla restituzione delle prestazioni di disoccupazione agricola indebitamente erogata per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, a seguito della cancellazione dagli elenchi annuali degli o.t.d. per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017;
- Con il favore di spese e compensi di lite.”.
All'esito dell'udienza di discussione del 9 gennaio 2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
***
1.Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del ricorso in ragione dei tempi di proposizione dello stesso, come da documentazione in atti.
Ai sensi dell'art. 22, d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
In relazione al termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 citato per la proposizione del ricorso giudiziale, la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la natura di decadenza sostanziale, in quanto relativo al compimento di un atto di esercizio di un
5 diritto soggettivo, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del
1973 (cfr., ex plurimis, Cass. 1 ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n. 5942; 8 novembre 2003, n.
16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n. 10393); interpretazione ritenuta dalla Corte
Costituzionale, con sentenza n. 192 del 2005, non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini di decadenza, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi).
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del d.l. n. 7/1970, che fa riferimento ai “provvedimenti definitivi” adottati ai sensi del medesimo decreto, giova rilevare che la definitività del provvedimento impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Il riferimento contenuto nel d.l. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass. civ., sez. lav.,
10 febbraio 2014, n. 2898).
Al riguardo, deve considerarsi che la disciplina dettata dall'art. 17 del menzionato d.l. n. 7/1970, concernente i ricorsi amministrativi presentati avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, pur non abrogata formalmente, è stata integralmente sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993 – come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., 15 dicembre 2016, n. 25925)
e reso evidente dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3 – il quale ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei lavoratori
6 agricoli e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla che decide entro novanta giorni. Decorso Organizzazione_4
inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma 2, dello stesso articolo prevede che, contro le decisioni della Commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
È appena il caso di evidenziare, che, per effetto dell'art. 19 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, a decorrere dal 1° luglio 1995, il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è stato soppresso e le relative funzioni e il personale sono stati trasferiti all' e all' secondo le CP_1 CP_3
rispettive competenze.
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., da ultimo, Sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180), è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria (ex art. 22, d.l. n. 7/1970) decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass. 27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Ne discende che, per le decisioni espresse, vale la regola della notifica del provvedimento – salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza – mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale soltanto la regola del momento dell'acquisita conoscenza;
momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato.
Nel caso a mano, tenuto conto della data di proposizione del ricorso amministrativo e del successivo ricorso giudiziario, alcuna decadenza è maturata.
2. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.
7 2.a. Quanto alla dedotta omessa motivazione dei provvedimenti avverso i quali il ricorrente è insorto, giova rilevare che l'emissione di provvedimenti di disconoscimento costituisce una facoltà riconosciuta dall'ordinamento, non soggetta agli oneri motivazionali di cui alla l. n. 241/1990, risultando l'atto di disconoscimento – ora peraltro individualmente notificato per effetto della novella di cui all'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 – sufficientemente articolato allo scopo di consentire il diritto di difesa del destinatario sul quale si riversa l'onere di dimostrare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato.
2.b. D'altro verso risulta dirimente l'esame delle circostanze e degli elementi ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione N.2019002870/DDL del 8 luglio 2019 in atti (all. n. 1 alla produzione ), elevato dai funzionari di vigilanza della sede di Ragusa, e CP_1 CP_1 Parte_3
nei confronti di Parte_4 Controparte_2
Come già premesso e più volte ribadito dalla Cassazione, in materia di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1
esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Trattasi di principi, che, secondo orientamento uniforme e consolidato , conducono a ribadire che
“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
8 o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa .
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi
(come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito tali principi statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., sez. CP_1
lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1
la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17).
Ebbene, nel caso a mano, non può ritenersi assolto tale onere probatorio, atteso che la documentazione versata in atti da parte ricorrente non è di per sé sufficiente a dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di natura subordinata fra il ricorrente e la cooperativa CP_2
9 avendo tale documentazione, in quanto proveniente dal preteso datore di lavoro, scarso valore probatorio.
Emergendo elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro, ha poca rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094
c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id. 10529/1996).
Nella specie, il ricorrente non ha allegato i caratteri tipici della subordinazione, nè quegli elementi,
c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.), lacunose le allegazioni in ordine ai suddetti indici rivelatori della subordinazione.
Parte ricorrente ha solo affermato, e ciò è invero insufficiente, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro – peraltro indicate in cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, facendo riferimento ad un arco temporale comprensivo di diversi mesi - assumendo apoditticamente di essere stato tenuto a rispettare gli ordini impartiti dal legale rappresentante, di aver lavorato in luoghi non precisamente individuati, di essere stato retribuito in misura pari a circa 63 euro al giorno, laddove tuttavia non vi è traccia né riscontro dei pagamenti come si dirà infra.
Tanto già giustificherebbe la reiezione della domanda attorea, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite.
Non ammissibile peraltro risulta essere la richiesta prova per testi essendo i capitoli di prova non rilevanti e conducenti, formulati in termini generici, in assenza di indicazione del periodo di inizio e fine dell'attività lavorativa, con indicazione di un numero cumulativo di giornate, e neppure del periodo dell'anno in cui sarebbe stata svolta per il numero complessivo di giornate ivi indicate, dei luoghi di svolgimento dell'attività; di tal che non sarebbe possibile ricavare il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato, considerato che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite
10 dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva.
Si evincono dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della contraddizioni e incongruenze che non Controparte_2
risultano adeguatamente confutate dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 12.1.2011 con un capitale sociale di euro 1.500,00 con sottoscrizione da parte dei tre soci di cinque quote ciascuna del valore di euro 100,00;
che il sistema di amministrazione e controllo era affidato ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre amministratori: , Presidente e legale rappresentante della cooperativa, Persona_1
Vice Presidente e , Consigliere;
Parte_5 Persona_2
che in data 18 febbraio 2011 veniva presentata denuncia di inizio di attività con dipendenti e con fabbisogno annuo di 250 giornate lavorative indicando il possesso in comodato di un terreno ubicato in esteso mq 11.015 (ha 01.10.15); CP_4
che in realtà dal primo trimestre 2014 al quarto trimestre 2018 la ha effettuato CP_2
comunicazioni obbligatorie di assunzioni di OTD per complessive 44.347 giornate: 11.613 per il
2014, 7.287 per il 2015, 12.150 per il 2016, 11.326 per il 2017 e 2.061 nel 3 e 4 trimestre 2018;
che mai la cooperativa ha presentato dichiarazioni fiscali ad eccezione dei modelli 770 negli anni
2014-2017, esibendo fatture per l'anno 2014 per operazioni attive (vendite) per euro 219.198,68, e nessuna fattura per operazioni passive (acquisti); per l'anno 2015 per operazioni attive di euro
111.660,16 e passive per euro 44.792,80; per l'anno 2016 per operazioni attive per euro 159.263,47
e nessuna per operazioni passive;
per l'anno 2017 per vendite per euro 105.843,92; nessuna fattura né per vendite né per acquisti per il 2018;
che la cooperativa ha omesso del tutto di versare i contributi per i lavoratori dipendenti per un insoluto di euro 945.547,28;
11 che ha denunciato come braccianti agricoli anche il Presidente del CdA, , e il Persona_1
Consigliere del CdA, , che hanno rispettivamente percepito a titolo di indennità di Persona_2
disoccupazione e di assegno al nucleo familiare il primo euro 23.830,88, il secondo euro 26.774,72;
che pertanto raffrontando i dati comunicati della D.A. (denuncia aziendale) con le denunce trimestrali nel periodo in discussione risulta una evidente sproporzione con il fabbisogno aziendale di manodopera dichiarato, atteso che le giornate di lavoro effettivamente denunciate per alcuni anni superano di oltre 40 volte il suddetto fabbisogno, a parità di terreni e coltivazioni dichiarate;
che a fronte di retribuzioni per lavoro dipendente pari a € 3.043.225,00 e di contributi per €
614.485,00 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Gli ispettori verbalizzanti hanno fatto quindi riferimento ai dati ricavati dal Processo Verbale di
Constatazione della GdF Compagnia di Paternò del 16.2.2018.
Disallineati gli elevati imponibili delle retribuzioni in rapporto al fatturato (anno 2014: fatturato
219.198,68, retribuzioni 788.098,00; anno 2015: fatturato 111.660,16, retribuzioni euro 494,570; anno 2016: fatturato 159.263,47, retribuzioni 835.288,00; anno 2017: fatturato 105.843,92, retribuzioni 780.577,00; anno 2018: fatturato zero, retribuzioni 144.69,00);
sproporzionato il fabbisogno di giornate e il numero di quelle effettivamente denunciate;
risibile l'estensione del terreno dichiarato e coltivato ad agrumi – circa un ettaro – per coltivare il quale gli ispettori hanno considerato un fabbisogno di 100 giornate lavorative annue e tale da escludere comunque l'espletamento di attività agricola, sì come definita dall'art. 2135 c.c.
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque correttamente disconosciuti.
Deve dunque concludersi nel senso che vi è difetto di prova della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura subordinato, nei termini nell'atto introduttivo del giudizio prospettati, passata in rassegna la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente, insufficienti le annotazioni del datore
12 di lavoro, che si configurano come documenti di formazione unilaterale, contraddetti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo non ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. di attuaz. c.p.c. (cfr. Cass 16676/2020; conf. in parte motiva Cass. 37973/2022) .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore dell' in euro CP_1
1863,50 oltre IVA, CPA e spese generali ove dovute.
Così deciso in Catania il 17 gennaio 2024
La giudice del lavoro
Laura Renda
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