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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/04/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 1104/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. e est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 26/02/2025 e presentato dai coniugi e con l'avv. PAVAN Parte_1 Parte_2
SILVIA
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra gli stessi contratto in data 17/05/2014 ad ANNONE VENETO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
18.04.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 11.04.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 1104/2025 :
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 17/05/2014 da (C.F. ), n. a CIRIÈ (TO) il Parte_1 C.F._1
31/08/1988, e (C.F. ), n. a Parte_2 C.F._2
MOTTA DI LIVENZA (TV) il 14/12/1993, e trascritto al n. 2, Parte I,
Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ANNONE
VENETO (TV); alle seguenti condizioni:
- dispone l'affido esclusivo alla sig.ra della Parte_1
minore che continuerà ad avere residenza presso l'abitazione Per_1
della madre;
- il padre potrà vedere la figlia in almeno due occasioni Per_1
settimanali, senza pernottamento, concordate volta per volta tra i genitori;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il Pt_2 Pt_1
giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici Istat;
- le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori al
50% come da protocollo vigente presso l'intestato Tribunale che i sig.ri e dichiarano di conoscere;
Pt_1 Pt_2
- i genitori concordano che l'assegno unico e universale sarà percepito dalla sig.ra al 100%, mentre le detrazioni fiscali Pt_1
saranno ripartite al 50% tra i genitori.
- dà atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti, nulla è dovuto per il reciproco mantenimento.
- i coniugi sin da ora prestano, qualora necessario, il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo in favore della figlia del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ANNONE VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 24/04/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Susanna Menegazzi