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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/11/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1824/2024 R.G.
Il Giudice Unico, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di occupazione sine titulo, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.f.: Parte_1 C.F._1
, e , nata Torino il 9.11.65 (C.f.:
[...] Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Di Paola, con
[...]
studio in Vittoria, nella Via Nino Bixio n.69/A, dove eleggono domicilio, per mandato in calce rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso
RICORRENTI
contro
, nata Vittoria il 19.07.76 (C.f.: Controparte_1 C.F._3
, ivi residente nella C.da Bonincontro snc
[...]
RESISTENTE CONTUMACE 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso ex art. 702bis c.p.c. e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale adìto
[...] CP_1
, chiedendo “Accertare e dichiarare che il terreno sito in Vittoria
[...] nella C.da Bonincontro (Foglio n.24, part.459) di proprietà dei ricorrenti, è ancora oggi occupato illegittimamente dalla Sig.ra senza Controparte_1
titolo giustificativo, la cui mancanza è ab origine e non sopravvenuta, infatti, senza che sia mai stato stipulato un contratto (di locazione o di compravendita) con i proprietari;
- Condannare la Sig.ra Controparte_1
alla restituzione del terreno di proprietà dei ricorrenti censito al NCT del
Comune di Vittoria al F.24, part.459 sito in C.da Bonincontro, e pertanto al rilascio del bene, libero da cose e persone, in favore dei Sigg.ri
[...]
e , oltre al pagamento dell'indennità di Pt_1 Parte_2 occupazione, così come quantificata in perizia estimativa, di €.50,00 mensili dalla data dell'occupazione dell'1.10.2020 fino al data di rilascio, o la maggior somma che riterrà equa;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
La resistente, , sebbene regolarmente citata, non Controparte_1 si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 4
Ed invero, l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa, che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7305 del
28.03.2014, C.E.D.Cass.n. 630013).
Nella specie, l'azione esperita dal e dalla , nei termini Pt_1 Pt_2 dagli stessi proposti, deve correttamente qualificarsi come di rivendica della proprietà, avendo i predetti chiesto la restituzione di un immobile occupato dalla resistente senza alcun titolo “ab origine”, e non già in virtù del venir meno di un titolo originario giustificativo della consegna, nel qual caso soltanto l'azione avrebbe potuto configurarsi giuridicamente come azione personale di restituzione, con conseguente esonero di colui che agisce dalla c.d. probatio diabolica, ovvero dall'onere rigoroso di provare l'acquisto del bene a titolo originario da parte dello stesso, o di un suo dante causa a titolo derivativo.
Ciò posto, deve ritenersi l'omesso assolvimento da parte dei ricorrenti della c.d. probatio diabolica, non avendo questi ultimi provato l'acquisto 5
originario del bene pretesamente occupato sine titulo dalla resistente, essendosi limitati a produrre il proprio atto di acquisto.
Ne consegue che, in difetto della prova rigorosa della proprietà in capo alla parte ricorrente, deve affermarsi il difetto di legittimazione attiva della stessa.
Alla luce delle considerazioni suespresse il ricorso in esame deve essere rigettato.
Nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe nella contumacia della resistente Controparte_1
Rigetta il ricorso, presentato da e . Parte_1 Parte_2
Nulla sulle spese di lite. 6
Così deciso, in Ragusa il 28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1824/2024 R.G.
Il Giudice Unico, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di occupazione sine titulo, promossa
DA
nato a [...] il [...] (C.f.: Parte_1 C.F._1
, e , nata Torino il 9.11.65 (C.f.:
[...] Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Di Paola, con
[...]
studio in Vittoria, nella Via Nino Bixio n.69/A, dove eleggono domicilio, per mandato in calce rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso
RICORRENTI
contro
, nata Vittoria il 19.07.76 (C.f.: Controparte_1 C.F._3
, ivi residente nella C.da Bonincontro snc
[...]
RESISTENTE CONTUMACE 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso ex art. 702bis c.p.c. e Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale adìto
[...] CP_1
, chiedendo “Accertare e dichiarare che il terreno sito in Vittoria
[...] nella C.da Bonincontro (Foglio n.24, part.459) di proprietà dei ricorrenti, è ancora oggi occupato illegittimamente dalla Sig.ra senza Controparte_1
titolo giustificativo, la cui mancanza è ab origine e non sopravvenuta, infatti, senza che sia mai stato stipulato un contratto (di locazione o di compravendita) con i proprietari;
- Condannare la Sig.ra Controparte_1
alla restituzione del terreno di proprietà dei ricorrenti censito al NCT del
Comune di Vittoria al F.24, part.459 sito in C.da Bonincontro, e pertanto al rilascio del bene, libero da cose e persone, in favore dei Sigg.ri
[...]
e , oltre al pagamento dell'indennità di Pt_1 Parte_2 occupazione, così come quantificata in perizia estimativa, di €.50,00 mensili dalla data dell'occupazione dell'1.10.2020 fino al data di rilascio, o la maggior somma che riterrà equa;
- Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
La resistente, , sebbene regolarmente citata, non Controparte_1 si costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la domanda di parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 4
Ed invero, l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa, che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendicazione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 7305 del
28.03.2014, C.E.D.Cass.n. 630013).
Nella specie, l'azione esperita dal e dalla , nei termini Pt_1 Pt_2 dagli stessi proposti, deve correttamente qualificarsi come di rivendica della proprietà, avendo i predetti chiesto la restituzione di un immobile occupato dalla resistente senza alcun titolo “ab origine”, e non già in virtù del venir meno di un titolo originario giustificativo della consegna, nel qual caso soltanto l'azione avrebbe potuto configurarsi giuridicamente come azione personale di restituzione, con conseguente esonero di colui che agisce dalla c.d. probatio diabolica, ovvero dall'onere rigoroso di provare l'acquisto del bene a titolo originario da parte dello stesso, o di un suo dante causa a titolo derivativo.
Ciò posto, deve ritenersi l'omesso assolvimento da parte dei ricorrenti della c.d. probatio diabolica, non avendo questi ultimi provato l'acquisto 5
originario del bene pretesamente occupato sine titulo dalla resistente, essendosi limitati a produrre il proprio atto di acquisto.
Ne consegue che, in difetto della prova rigorosa della proprietà in capo alla parte ricorrente, deve affermarsi il difetto di legittimazione attiva della stessa.
Alla luce delle considerazioni suespresse il ricorso in esame deve essere rigettato.
Nulla andrà disposto sulle spese di lite, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe nella contumacia della resistente Controparte_1
Rigetta il ricorso, presentato da e . Parte_1 Parte_2
Nulla sulle spese di lite. 6
Così deciso, in Ragusa il 28 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo