Art. 37. Clausola di invarianza finanziaria 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 37 della Legge 7 luglio 2016, n. 122
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Articolo 37 della Legge 7 luglio 2016, n. 122
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23 luglio 2016
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