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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20713 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
- nato a [...] il [...] Parte_1 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Rubinetti, giusta procura in C.F._1 atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...] ); CP_1 C.F._2
-resistente contumace- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: all'udienza del 25.02.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva Parte_1 contratto matrimonio civile a ES (Romania) il 17.4.2010, con la signora CP_1 dalla cui unione nascevano i figli (Roma, 21.08.2010) e Persona_1 Persona_1
(Roma, 17.08.2016); la famiglia fissava la residenza a Roma, in Via del Fontanile Arenato n. Part 56, int. 6, condotta in locazione;
in data 06.07.2023 la sig.ra si recava per le vacanze estive in Romania, portando con sé i bambini;
dal 20.08.2023 la moglie interrompeva qualsiasi comunicazione fino alla data del 03.09.2023 quando gli comunicava di volere porre fine alla loro relazione trasferendosi in Inghilterra assieme ai bambini;
successivamente, in data 23.09.2023 egli sporgeva denuncia per sottrazione e trattenimento di minore all'estero; aperto procedimento penale, con sentenza del 29.02.2024 il Tribunale di Bucarest disponeva il rientro forzato dei minori in Italia condannando la madre a restituirli immediatamente al padre, unitamente ai loro passaporti;
a seguito di ciò, in data 18.03.2024 i bambini facevano ritorno in
Italia il 18 marzo 2024 interrompendo da allora qualsivoglia contatto con la madre.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse dichiarata la separazione personale delle parti, l'affido esclusivo dei figli minori, l'assegnazione a sé della casa familiare (sita in Roma, via del Fontanile Arenato n. 56), un contributo materno per il mantenimento dei figli di €. 500, oltre al pagamento delle spese straordinarie come da protocollo. All'udienza del 25.02.2025 compariva personalmente parte ricorrente, il quale ripercorreva la propria storia coniugale riportandosi alle conclusioni rassegnate in ricorso. A questo punto il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status separativo e sulle ulteriori domande formulate, segnatamente quelle riguardanti l'affidamento, la frequentazione dei figli minori e il contributo economico ad essi spettante.
Domanda di separazione
Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale, anche in considerazione del vissuto riportato dal ricorrente.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia.
Va accolta la domanda di addebito a alla luce del contenuto della sentenza del CP_1
Tribunale di Bucarest prodotta dal ricorrente.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
I coniugi sono genitori di (14 anni) e (8 anni), entrambi Persona_1 Persona_1 conviventi con il padre, coadiuvato dalla nonna nella casa familiare. I minori sono nati e cresciuti in Italia, frequentando le scuole a Roma, dove hanno costruito una rete di amicizie e affetti. Come riferito all'udienza di comparizione, il sig. ha dichiarato di essere Parte_1 aiutato nella gestione dei figli minori dalla madre, con loro convivente. Ad entrambi i figli sono stati riconosciuti i benefici della legge 104/92. Invero, ha una lieve forma di Persona_1 autismo, mentre ha un leggero ritardo. Persona_1
Alla luce di quanto rappresentato e delle risultanze emerse nel presente giudizio si ritiene opportuno disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, cristallizzando la situazione di fatto in essere, genitore che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, alla residenza e al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal D.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). Dalle dichiarazioni del ricorrente, dalla documentazione prodotta, emerge che la madre ha interrotto qualsiasi rapporto con il marito, trasferendosi prima in Romania con i figli contro la volontà del sig. , poi forse in Inghilterra. Parte_1 Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso dei minori non riuscirebbe a garantire il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque contrario al loro interesse.
I figli e sono collocati presso il domicilio paterno Persona_1 Persona_1
Quanto agli incontri madre-figli, avuto riguardo del contegno tenuto dalla resistente, contumace, il Tribunale dispone che le modalità di frequentazione dei figli minori con la madre -qualora la stessa intenda riprendere i rapporti con gli stessi - potranno avvenire solo alla presenza del padre ovvero di persona di sua fiducia. Quanto all'assegno di mantenimento posto a carico della madre per il mantenimento dei due figli, va sottolineato che il ricorrente ad oggi lavora come operaio/giardiniere alle dipendenze Part della società BG Ambiente Srl, con reddito mensile di €. 1.300,00 circa. Oltre a ciò, il sig. si fa interamente carico del pagamento del canone di locazione dell'immobile ove vive unitamente ai figli e alla di lui madre. La mancata costituzione di parte resistente, che tuttavia durante la vita coniugale non lavorava, non ha permesso di valutare la sua attuale situazione lavorativa, non conoscendosi l'attuale domicilio e i suoi redditi.
Sulla scorta delle suddette risultanze istruttorie, tenuto conto dei tempi di cura e permanenza dei figli, interamente a carico del padre con il quale i figli sono collocati, della loro età ed esigenze, il contributo perequativo materno dovrà essere determinato in € 200 per tutti e due i figli (€ 100 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del 17.12.2014 del Tribunale di Roma e del Foro, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
20713/2024 R.G.A.C., ogni diversa istanza e domanda disattesa, così decide, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi:
- dichiara la separazione personale tra , nato a [...] Parte_1
(Romania) il 20.3.1978 ( ), e nata a [...] C.F._1 CP_1 il 29.10.1989 ( ), che hanno contratto matrimonio civile a ES C.F._2
(Romania) il 17.4.2010, addebitandola a CP_1
- dispone l'affido esclusivo dei figli i minori e al padre, il quale Persona_1 Persona_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte della madre, disponendo il loro collocamento presso il domicilio paterno;
- dispone che la frequentazione madre-figli possa avvenire solo con le modalità indicate in motivazione;
- dispone in € 200 il contributo mensile dovuto dalla madre per il mantenimento dei figli,
[...]
e (€ 100 per ciascun figlio), da corrispondere al padre entro il giorno Per_1 Persona_1
5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli, nei termini specificati in motivazione;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 05.03.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi