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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12945/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Lavinia Cipollina, rappresentante e difensore ricorrente
E
nato a [...] il [...] (c.f.: ), CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Giovan Battista Scalia, rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la separazione personale alle condizioni tra di esse concordate, come da accordo depositato il 17/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/10/2024 premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio concordatario con a Palermo l'8/3/1978, e che da CP_1
1 tale unione sono nati i figli ed (ad oggi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente indipendenti), ha dedotto, tra l'altro, che l'unione coniugale si è irrimediabilmente compromessa da circa 10 anni e, pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione personale dal coniuge alle condizioni indicate in ricorso.
costituitosi, ha rappresentato di aver raggiunto un accordo con la CP_1
ricorrente.
Scaduto il termine del 29/1/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (a seguito di apposita istanza con la quale è stata disposta l'anticipazione dell'udienza), le parti hanno dichiarato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo personalmente sottoscritto e depositato telematicamente in data 17/12/2024.
In particolare, hanno chiesto l'omologa delle condizioni di seguito riportate:
“1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. L'unità immobiliare site a Palermo in Cortile Pìcono 1° n. 21 piano primo, in comproprietà fra i coniugi, rimarrà al sig. CP_1
3. A tal fine, la sig.ra si impegna a cedere la propria quota di proprietà Parte_1 del suddetto immobile (50%) e per il quarto dell'immobile sito in Palermo Via Filippo Meli n. 3, piano 6° al sig. e/o a persona da nominare, in cambio di un corrispettivo che viene sin da CP_1 ora quantificato in € 75.000,00, con specifico atto notarile di cessione che le parti si impegnano a stipulare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. La sig.ra si impegna a lasciare l'immobile adibito a Parte_1 casa coniugale in seguito alla vendita della propria quota, nei termini e con le modalità di cui al precedente punto 3;
5. Le partì concordano espressamente che la sig.ra Parte_1 potrà asportare dall'immobile non appena rilascerà l'immobile di cui sopra i seguenti arredi: mobile bar, macchina da cucire, mobilio cinese e corredo personale.
6. Il sig. si obbliga a corrispondere entro il giorno 5 di CP_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra Parte_1
un importo mensile complessivo di euro 100,00, importo da
[...] rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
7. Le parti entro giorni trenta dalla sottoscrizione del presente atto a mettere in vendita le
2 Renegade tf. FB804FD intestata alla Sig.ra che nella realtà è in uso esclusivo al Sig. Pt_1
Guida nonché la Citroen C1 tg. EA113BB intestata al Sig. Guida che in realtà è in uso esclusivo alla Sig.ra Le parti, pertanto, provvederanno a mettere in vendita le citate autovetture Pt_1 ed il ricavato verrà suddiviso tra le parti al 50%. Il prezzo di vendita non potrà essere inferiore al presso indicato da Quattroruote con un ribasso massimo del 15%.”.
Con note scritte depositate il 20/1/2025, le parti hanno aggiunto: “Si precisa, inoltre, che il versamento del contributo al mantenimento, pari ad € 100,00 mensili, da parte del sig. in CP_1 favore della sig.ra avverrà mediante bonifico al seguente indirizzo IBAN intestato alla Pt_1
stessa: [...]”.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò posto, stante la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 17/12/2024, come dianzi riportate e come confermate con le note congiunte di trattazione scritta depositate il
20/1/2025.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'8/3/1978 da nata a Parte_1
Palermo il 17/7/1955, e da nato a [...] il [...], iscritto CP_1
negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 177, parte II, anno 1978, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 30 gennaio 2025.
3 Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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