Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 25820/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati: dott. Pietro Lupi Presidente dott. Barbara Di Tonto Giudice
dott. Fiammetta Lo Bianco Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25820/2019, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
, nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...] (CF e Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] (CF ) tutti, Parte_3 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliati in Pomigliano d'Arco (Na) al Viale Alfa Romeo n. 35 presso lo Studio degli Avv.ti Michele Oratino e Roberto Oratino, che, congiuntamente e disgiuntamente, li rappresentano e difendono giusta mandato in calce all'atto di citazione;
-ATTORI-
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF ), Parte_2 CodiceFiscale_4
, nata a [...] il [...] (CF ) e CP_1 CodiceFiscale_5
, nata a [...] il [...] (CF ), tutte Controparte_2 CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliate in Napoli alla via Toledo n. 156 presso lo studio degli avv.ti Antonio Cioffi e Carmelina Telesca, che, congiuntamente e
1
-CONVENUTI-
NONCHE'
nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_3 C.F._7 rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Pipia e dall'avv. Antonio Pipia presso i quali elettivamente domicilia in Portici (NA) alla via A. Diaz n. 194, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTI-
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (sostitutive dell'udienza del 30.1.2025), che qui devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto le vicende legate alla successione di Pt_3
nato a [...] [...] e deceduto in San Giorgio a Cremano (NA)
[...] il 07.02.2007 e nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
San Giorgio a Cremano (NA) il 19.12.2016, nonni paterni di , Pt_1 Pt_2
, , e , odierne parti in causa. Pt_3 Pt_2 CP_1 CP_2 Controparte_3
Con sentenza non definitiva n. 8189 del 2022, il Tribunale ha:
1) dichiarato l'apertura della successione legittima di , nato a Parte_3
Napoli 07.02.1925 e deceduto in San Giorgio a Cremano (NA) il 07.02.2007 in favore dei figli , , (e per CP_3 CP_1 Pt_2 Controparte_4 quest'ultimo i figli , e ); Pt_1 Pt_2 Parte_3
2) accertato che compone l'asse ereditario di l'immobile sito in Parte_3
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via F. Cappiello (già Via Marconi) n. 51, facente parte del fabbricato B, scala A, del complesso denominato “Parco Pia”, posto al piano sesto, interno 27;
3) rigettato la domanda di pagamento di indennità ex art. 1102 c.c., riferita alla successione di Parte_3
4) dichiarato l'apertura la successione di nata a [...] il Persona_1
14.07.1926 e deceduta in San Giorgio a Cremano (NA) il 19.12.2016, con
2 testamento pubblico del 14.3.2014;
5) rigettato l'azione di riduzione esercitata dagli attori avverso il testamento pubblico del 14.3.2014 di Persona_1
6) rigettato la domanda attorea di condanna di al pagamento Parte_2 delle locazioni riscosse e al risarcimento del danno ex art. 1102 c.c.;
7) accertato e dichiarato che compongono l'asse ereditario di : la Persona_1 nuda proprietà per la quota di 1/3 sull' appartamento sito in San Giorgio a
Cremano alla Via F. Cappiello (già Via Marconi) n. 51, facente parte del fabbricato B, scala A, del complesso denominato “Parco Pia”, posto al piano sesto, interno 27; la nuda proprietà dell'appartamento sito in Napoli – Ponticelli alla Via Don A. Cozzolino n. 11 (già Corso Ferrovia n.11), piano secondo, interno 7;
8) invitato le parti a interloquire sulla qualità di erede in capo al convenuto contumace;
Controparte_3
Rimessa la causa sul ruolo istruttorio, si è costituito con Controparte_3 comparsa di costituzione depositata in data 3.4.2023, dichiarando espressamente la volontà di accettare l'eredità; indi, dopo una serie di rinvii per consentire la conciliazione della lite è stata disposta consulenza tecnica ai fini della stima dei beni in comunione per pervenire allo scioglimento.
Depositata la relazione di consulenza, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con la assegnazione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
Posta la sentenza non definitiva n. 8189 del 2022, rimane da vagliare la domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie.
Come anticipato con la sentenza non definitiva, occorre indagare la qualità di erede in capo a . Controparte_3
E' sul punto sufficiente rilevare che, con la costituzione del 3.4.2023, il convenuto ha dichiarato “di accettare l'eredità relitta da , nato a [...]
Napoli il 07/02/1925 e deceduto in San Giorgio a Cremano il 07/02/2007 e
l'eredità relitta da nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1
San Giorgio a Cremano il 19/12/2016”.
3 L'atto di costituzione con l'espressa volontà di accettare l'eredità costituisce senz'altro condotta valevole ad integrare l'accettazione della eredità e l'acquisizione e della qualità di erede in capo a . Controparte_3
Ciò posto, va vagliata la difesa degli attori e degli altri convenuti in ordine alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità di , deceduto nel Parte_3
2007.
Nel caso di specie, la difesa degli attori e delle convenute, all'udienza del
12.1.2023 - tenutasi all'esito della rimessione della causa sul ruolo istruttorio e al fine di interloquire sulla questione rilevata dal collegio in sentenza non definitiva circa la assunta qualità di erede in capo a - hanno Controparte_3 rappresentato “che, quanto all'eredità di è decorso il termine Parte_3 decennale di prescrizione. In ogni caso chiedono, ai sensi dell'art. 749 c.p.c. e
481 c.c. assegnarsi termine a per dichiarare se accetta o Controparte_3 meno l'eredità relitta da , nato a [...] [...] e deceduto Parte_3 in San Giorgio a Cremano (NA) il 07.02.2007 e a nata a [...]_1 il 14.07.1926 e deceduta in San Giorgio a Cremano (NA) il 19.12.2016” (cfr. verbale di udienza del 12.1.2023).
All'udienza del 6.4.2023, all'esito della costituzione di con CP_3 dichiarazione di accettazione dell'eredità, il GI, su istanza delle parti, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza ex art, 481 c.c. e concesso rinvio, sempre su richiesta delle parti, per tentare di conciliare la lite (cfr. verbale di udienza del 6.4.2023).
Solo con la comparsa conclusionale depositata in data 20.2.2025, le convenute
, e , hanno eccepito la prescrizione del diritto di Pt_2 CP_1 Controparte_2
di accettare l'eredità di . Controparte_3 Parte_3
Ora, secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “un chiamato all'eredità può acquistare la qualità di erede per accettazione espressa o tacita dell'eredità anche dopo il decorso del termine di prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., quando nessuno degli interessati sollevi tempestivamente l'eccezione di prescrizione” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12646 del 25/06/2020).
Nel caso di specie, da un lato, l'eccezione di prescrizione sollevata a distanza di
4 quasi due anni dalla costituzione in giudizio di , non può ritenersi CP_3 tempestiva (non essendo stata sollevata nella prima difesa utile dopo la dichiarazione di accettazione dell'eredità (ovvero all'udienza del 6.4.2023) e, dall'altro, la difesa manifestata all'udienza del 12.1.2023 circa l'intervenuta prescrizione del diritto è priva di effetto, giacché spiegata in assenza di contraddittorio (ovvero prima della costituzione in giudizio di ) Controparte_3
e non ribadita mediante tempestiva eccezione di prescrizione.
Ed infatti, la sola constatazione del decorso del termine decennale, di cui al comma 1 dell'art. 480 c.c., non basta a produrre l'effetto estintivo del diritto di accettare l'eredità, in quanto questo deve essere sempre accertato nel contraddittorio di tutte le parti interessate, dovendo l'atto con cui si solleva l'eccezione di prescrizione, per il suo carattere recettizio, essere partecipato al titolare del diritto stesso (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 39340 del
10/12/2021).
Discende da quanto esposto che ha validamente compiuto un Controparte_3 atto implicante accettazione tacita dell'eredità di che il Parte_3 contradittorio deve ritenersi integro e che partecipano alla comunione ereditaria di , ex art. 581 c.c.: Parte_3 la moglie, per la quota di 1/3 e i figli , , Persona_1 CP_1 Pt_2 CP_2
e (per quest'ultimo, in rappresentazione, , e CP_3 CP_4 Pt_1 Pt_2
) per la quota di 2/3 indivisi, ovvero 2/15 ciascuno. Esula infine Parte_3 dal presente giudizio la determinazione delle quote tra i figli (rappresentanti) di
, in quanto oggetto del presente giudizio non è lo scioglimento della CP_4 comunione ereditaria in morte del rappresentato.
Quanto alla successione legittima di , le quote vanno distribuite Persona_1 tra i 5 figli, nella misura di 1/5 ciascuno.
Determinate le quote delle singole successioni, può passarsi alla disamina della domanda di scioglimento.
Essa non può, allo stato, essere accolta per assenza di conformità catastale.
Rileva, al riguardo, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19, comma 14, conv. nella L. n.
122 del 2010 – che prevede che “gli atti pubblici e le scritture private
5 autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale” - le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rientranti nell'ampia nozione di atti pubblici.
In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n.
17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, configura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudizio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimento, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi secondo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scritture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimento di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valutarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giudiziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamento richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è necessario che sia stato acquisito al processo.” (cfr. Cass. n. 18043/2020).
Il CTU arch. , nella consulenza depositata telematicamente in Persona_2 data 30.06.24, ha riscontrato, per entrambi gli immobili, che lo stato dei luoghi non coincide con quello rappresentato nelle planimetrie catastali.
Immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via F. Cappiello (già Via
Marconi) n. 51, facente parte del fabbricato B, scala A, del complesso
6 denominato “Parco Pia”, posto al piano sesto, interno 27: difformità, per una diversa distribuzione degli spazi interni con la planimetria catastale del
24.3.1972 (allegati 3 e 4 alla consulenza); immobile sito in San Giorgio a Cremano (Na) alla via Cappiello n. 51): difformità, per una diversa distribuzione degli spazi interni, mediante spostamento della cucina, con la planimetria catastale del 26.3.1952, per le seguenti difformità (cfr. Allegato 3 alla consulenza– doc.2).
Ne discende che, in assenza di conformità catastale oggettiva, la domanda, allo stato, non può essere accolta, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, una volta effettuati quegli interventi che rendano gli immobili commerciabili.
Quanto alle spese di lite, gli attori vanno condannati al pagamento di quelle sostenute da in ragione della loro soccombenza nelle Parte_2 domande (pagamento indennità di occupazione e azione di riduzione) delibate con la sentenza non definitiva;
esse si liquidano in dispositivo secondo il valore elle domande (indeterminabile complessità bassa) e le questioni giuridiche trattate giusta dm 147/2022, con attribuzione agli avv. Carmelina Telesca e
Antonio Cioffi che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
mentre sussistono gravi motivi per la compensazione tra tutte le parti delle spese afferenti alla domanda di scioglimento, in ragione del tenore della pronuncia di rigetto allo stato per incommerciabilità.
Allo stesso modo le spese di CTU come liquidate in corso di causa, vanno poste in via definitiva a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia di;
Controparte_3
- accerta e dichiara che l'eredità di , nato a [...] [...] Parte_3
e deceduto in San Giorgio a Cremano (NA) il 07.02.2007 si è devoluta in favore di per la quota di 1/3 e dei figli , Persona_1 CP_1 Pt_2
, e (per quest'ultimo, in rappresentazione, CP_2 CP_3 CP_4
, e ) per la quota di 2/3 indivisi, ovvero 2/15 Pt_1 Pt_2 Parte_3
7 ciascuno;
- accerta e dichiara che l'eredità di nata a [...] il Persona_1
14.07.1926 e deceduta in San Giorgio a Cremano (NA) il 19.12.2016, si è devoluta, per la parte in successione legittima, in favore di , CP_1 Pt_2
, e (per quest'ultimo, in rappresentazione, CP_2 CP_3 CP_4
, e nella misura di 1/5 ciascuno); Pt_1 Pt_2 Parte_3
- rigetta, allo stato, le domande di scioglimento della comunione ereditaria;
-condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 5261,00 per compensi, oltre al Parte_2
15% per rimborso spese generali, cpa e iva come per legge, con attribuzione agli avv. Carmelina Telesca e Antonio Cioffi che hanno dichiarato di averne fatto anticipo;
- compensa le spese della domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie;
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Fiammetta Lo Bianco Pietro Lupi
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