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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15032/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
9 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Esposito, ha pronunciato all'esito della scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 15032/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Antonio La Corte, come da procura in atti
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo De Sanctis e Francesco Cipriani
Marinelli, come da procura in atti
-CONVENUTA-
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della convenuta sia i verbali CP_1 Controparte_1
di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , giornalista dipendente della “Gazzetta Parte_1 dello Sport”, conveniva in giudizio la al fine di ottenere il Controparte_2
1 risarcimento dei danni subiti alla propria immagine e reputazione in conseguenza della diffusione attraverso i canali web della società convenuta di un comunicato stampa asseritamente diffamatorio che faceva seguito alla pubblicazione sul citato giornale in data 24 aprile 2020 di un articolo a firma dell'attore in cui si commentava ed illustrava la situazione in essere al club sportivo relativamente al rinnovo del contratto del calciatore Per_1
L'attore prospettava l'illiceità della condotta in questione, deducendo che nel corpo del comunicato, pubblicato sul sito web ufficiale della la stessa avrebbe offeso la CP_2 Controparte_1 sua reputazione personale e professionale, affermando che: “ Il Napoli rileva con perplessità come ancora una volta, sulla Gazzetta dello Sport, a firma , viene pubblicato un articolo Parte_1
denso di imprecisioni e riferimenti a circostanze non veritiere, inserite in contesti e situazioni non verificate da parte dell'autore” Ed ancora : “Ci si domanda come sia possibile che la Gazzetta dello Sport ……………..consenta che articoli privi dei requisiti minimi in merito dell'affidabilità dei fatti riferiti ………..vadano in stampa”.
L'attore sosteneva al riguardo che - anche a causa dell'eccezionale propagazione avuta dal comunicato a seguito della sua pubblicazione online - ciò avrebbe arrecato un elevatissimo danno alla sua immagine ed alla sua reputazione.
Instaurato il giudizio, si costituiva tempestivamente la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea, infondata per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
Acquista la documentazione prodotta, concessi i termini del 183 IV comma cpc, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva quindi riservata in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 cpc.
********************************
In via preliminare si rileva che la domanda di parte attrice è procedibile, avendo l'attore correttamente esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 co.1 del D.L.
28/2010, come documentato in atti (cfr. verbale negativo mediazione del 14.10.2021 prodotto in giudizio da parte attrice).
Nel merito, la domanda attorea di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti a seguito della diffamazione asseritamente subita è infondata e meritevole di rigetto per quanto di seguito si osserva.
Il reato di diffamazione che viene in rilevo ed è di fatto sotteso alla fattispecie in esame si perfeziona quando un soggetto, comunicando con una platea indefinita di persone, offende la reputazione e l'onore di un altro individuo, determinato o agevolmente determinabile (art. 595 c.p.).
L'art. 595 c.p. è norma posta a tutela di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente
2 garantiti (art. 21 Cost.): il diritto alla reputazione, sia come individuo che come professionista, ed il diritto all'onore, ovvero alla stima oggettiva derivante da un certo contesto sociale.
L'elemento oggettivo del reato consta di tre requisiti: a) l'assenza dell'offeso; b) l'offesa alla reputazione di una persona;
c) la comunicazione con più persone.
Elemento soggettivo del reato, invece, è contrassegnato dalla coscienza e volontà di offendere l'onore e la reputazione altrui.
Peraltro, per la sussistenza del reato di diffamazione la giurisprudenza non richiede l'animus iniurandi vel diffamandi, ritenendo sufficiente l'uso consapevole, da parte del soggetto agente, di parole o espressioni socialmente interpretabili come offensive in base al significato che esse assumono normalmente (cfr. Cassazione penale, sez. V, 11 maggio 2018, n. 21133).
Le particolari caratteristiche che connotano il delitto di diffamazione sollevano il problema della configurabilità della condotta mediante l'utilizzo della rete internet.
Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l'esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici, non ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge con riferimento a reati la cui condotta consiste nella comunicazione dell'agente con terze persone. E, tuttavia, che il reato previsto dall'art. 595 c.p. possa essere commesso anche per via telematica o informatica, è addirittura intuitivo. Invero, è noto che il reato di diffamazione si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall'agente.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la diffusione di contenuti offensivi dell'altrui reputazione attraverso l'uso di siti internet integra l'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., in considerazione dell'attitudine a raggiungere un numero tendenzialmente indeterminato di persone (cfr. Cassazione penale, 4741/2000;
Cassazione penale n. 36721/2008, Cassazione penale n. 44126/2011).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non ricorrono in buona sostanza i requisiti della diffamazione, costituiti dall'offesa dell'altrui reputazione e dalla comunicazione della stessa a più persone.
L'offesa dell'altrui reputazione deve essere intesa come una lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un individuo e si concretizza quando è lesa l'immagine, l'onore od il decoro di una data persona.
Il comunicato web oggetto di contestazione è stato diffuso dalla società sportiva per smentire e contraddire le notizie contenute nell'articolo sportivo di cui è autore l'attore, sostenendo che le stesse non avessero una fonte certa e facilmente verificabile e lamentando la necessità che prima di
3 mandare in stampa determinati articoli sarebbe stato necessario un maggiore controllo dei contenuti anche da parte della stessa testata giornalistica per la quale l'attore lavorava.
Il contenuto della “smentita”, sebbene espresso in toni alquanto decisi, appare del tutto legittimo e comprensibile e, soprattutto, non lede la professionalità, l'immagine ed il decoro del giornalista che dal canto suo si è limitato ad evidenziare che la fonte delle notizie mandate in stampa era rinvenibile anche in notizie già trattate da altri giornali in precedenza, notizie di pubblico dominio che non erano state oggetto di contestazione da parte della SSCN.
E pur tuttavia nessuna lesione dell'immagine, del decoro e della professionalità dell'attore si evidenzia in tale comunicato, se non il giustificato risentimento di una società sportiva che vede stigmatizzato in prospettiva negativa l'operato del suo Presidente nella gestione dei rapporti con i giocatori della squadra, nell'attesa della futura campagna rinnovi ed acquisti, contribuendo inevitabilmente ad aumentare i malumori dello spogliatoio e della piazza sportiva.
D'altra parte nessuna parola viene utilizzata nel comunicato che possa dirsi direttamente offensiva, ma solo l'invito a verificare con attenzione le circostanze che si riportano, come quelle relative ad incontri ed assenze in occasione delle trattative per il rinnovo di riportate nell'articolo in Per_1 maniera inesatta secondo la SSCN, non oggetto però di alcuna contro smentita da parte dell'attore.
Nella fattispecie in esame non risulta, peraltro, che l'attore abbia promosso azioni in sede penale a tutela della propria reputazione, sebbene ciò non escluda la possibilità di agire anche soltanto in sede civile allo scopo di ottenere il dovuto risarcimento dei danni subiti da fatto illecito, secondo la disposizione di cui all'articolo 2043 del codice civile.
Invero le doglianze dell'attore appaiono del tutto pretestuose e prive di fondamento, senza considerare che i danni lamentati sono del tutto inesistenti e non provati, sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali, entrambi genericamente lamentati, e tanto anche in ragione del fatto che la condotta tenuta dalla convenuta non integra, neppure astrattamente, gli estremi della diffamazione, ex art. 595 del codice penale.
Le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa pubblicato dalla società convenuta sul proprio sito ufficiale, peraltro prodotto in giudizio in formato non completamente leggibile perché parzialmente oscurato dal logo della società, non sono tali da risultare sufficienti a provocare una lesione effettiva dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie incriminatrice, ex art. 595 co. 3 c.p.
(onore e reputazione del diffamato) come innanzi evidenziato. A ciò aggiungasi che la particolare tipologia di lavoro svolta dall'attore impone, in ogni caso, di ispirare la valutazione della portata offensiva del fatto a più elevati margini di tollerabilità, essendo acclarato che un giornalista si espone, quotidianamente, a critiche in merito alla veridicità delle affermazioni da lui riportate.
4 Ed, infatti, le singole espressioni utilizzate dalla società, sicuramente ferme e risentite, possono essere inquadrate nell'ambito di un esteso concetto di critica personale che non utilizza argumenta ad hominem, limitandosi ad esprimere una propria censura e dissenso rispetto alle posizioni riportate nell'articolo in commento. Come espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
32585/2022, il diritto di critica, particolare espressione dell'esercizio di libera manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione (nonché dell'articolo 10 Cedu, quale "libertà di espressione"), pur ricompreso nei limiti del rispetto degli altrui diritti fondamentali, può assumere toni anche aspri.
Il diritto di critica è legittimamente invocabile, anche laddove vengano utilizzati "toni aspri" ed espressioni forti e sferzanti, purché tali espressioni non siano meramente gratuite e immotivatamente aggressive dell'altrui reputazione (sul punto, la giurisprudenza è costante: v., tra le più recenti, Cass. pen. 23 marzo 2018, n. 32027).
Analogamente, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il contesto dialettico nel cui ambito si sviluppa la critica non può mai - in ogni caso - giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (cfr. Cass. 18 gennaio 2021, n. 8898): tale circostanza è sicuramente da escludere nella fattispecie in esame, avendo la convenuta SSCN espresso una sua libera opinione, sia pure con toni fermi, nei confronti di una platea di soggetti non meglio identificabili.
Secondo un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione, 3 Sez. Civile (sentenza n.
4955/2024), in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi. Il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sè, e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto;
il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto.
Inoltre, anche laddove, diversamente opinando, si procedesse a qualificare in astratto come diffamatoria la condotta tenuta dalla società, si rivelerebbe allora necessario precisare che “anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non
5 può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 12 aprile
2011 n. 8421).
Ed invero, le domande avanzate dall'attore per il ristoro dei danni subiti a seguito dell'asserita diffamazione, sono totalmente sfornite di prova ad avallo ed eventuale sostegno in quanto il Pt_1
si limita a dichiarare di aver patito, a seguito della pubblicazione del comunicato stampa asseritamente diffamatorio, danni non meglio precisati, senza offrire alcuna prova degli stessi, non potendo ritenersi idonee, né rilevanti a tal fine, le prove orali articolate e richieste in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura minima, tenuto conto della natura della controversia e delle effettive attività svolte dalle parti sulla base del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna l'attore al pagamento nei confronti della società convenuta delle spese di lite che liquida in €. 2906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, 18.06.2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Esposito
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
9 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Esposito, ha pronunciato all'esito della scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 15032/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Antonio La Corte, come da procura in atti
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo De Sanctis e Francesco Cipriani
Marinelli, come da procura in atti
-CONVENUTA-
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dall'art. 45, 17 co. della L. n.
69 del 2009 applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla sua entrata in vigore mediante concisa esposizione dei fatti e dei motivi posti a fondamento della stessa. Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia l'atto introduttivo del giudizio, sia la comparsa di costituzione e risposta della convenuta sia i verbali CP_1 Controparte_1
di udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, dalla cui lettura potrà agevolmente desumersi lo svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , giornalista dipendente della “Gazzetta Parte_1 dello Sport”, conveniva in giudizio la al fine di ottenere il Controparte_2
1 risarcimento dei danni subiti alla propria immagine e reputazione in conseguenza della diffusione attraverso i canali web della società convenuta di un comunicato stampa asseritamente diffamatorio che faceva seguito alla pubblicazione sul citato giornale in data 24 aprile 2020 di un articolo a firma dell'attore in cui si commentava ed illustrava la situazione in essere al club sportivo relativamente al rinnovo del contratto del calciatore Per_1
L'attore prospettava l'illiceità della condotta in questione, deducendo che nel corpo del comunicato, pubblicato sul sito web ufficiale della la stessa avrebbe offeso la CP_2 Controparte_1 sua reputazione personale e professionale, affermando che: “ Il Napoli rileva con perplessità come ancora una volta, sulla Gazzetta dello Sport, a firma , viene pubblicato un articolo Parte_1
denso di imprecisioni e riferimenti a circostanze non veritiere, inserite in contesti e situazioni non verificate da parte dell'autore” Ed ancora : “Ci si domanda come sia possibile che la Gazzetta dello Sport ……………..consenta che articoli privi dei requisiti minimi in merito dell'affidabilità dei fatti riferiti ………..vadano in stampa”.
L'attore sosteneva al riguardo che - anche a causa dell'eccezionale propagazione avuta dal comunicato a seguito della sua pubblicazione online - ciò avrebbe arrecato un elevatissimo danno alla sua immagine ed alla sua reputazione.
Instaurato il giudizio, si costituiva tempestivamente la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea, infondata per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
Acquista la documentazione prodotta, concessi i termini del 183 IV comma cpc, la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa veniva quindi riservata in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 cpc.
********************************
In via preliminare si rileva che la domanda di parte attrice è procedibile, avendo l'attore correttamente esperito l'obbligatorio tentativo di mediazione previsto dall'art. 5 co.1 del D.L.
28/2010, come documentato in atti (cfr. verbale negativo mediazione del 14.10.2021 prodotto in giudizio da parte attrice).
Nel merito, la domanda attorea di risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti a seguito della diffamazione asseritamente subita è infondata e meritevole di rigetto per quanto di seguito si osserva.
Il reato di diffamazione che viene in rilevo ed è di fatto sotteso alla fattispecie in esame si perfeziona quando un soggetto, comunicando con una platea indefinita di persone, offende la reputazione e l'onore di un altro individuo, determinato o agevolmente determinabile (art. 595 c.p.).
L'art. 595 c.p. è norma posta a tutela di diritti fondamentali della persona, costituzionalmente
2 garantiti (art. 21 Cost.): il diritto alla reputazione, sia come individuo che come professionista, ed il diritto all'onore, ovvero alla stima oggettiva derivante da un certo contesto sociale.
L'elemento oggettivo del reato consta di tre requisiti: a) l'assenza dell'offeso; b) l'offesa alla reputazione di una persona;
c) la comunicazione con più persone.
Elemento soggettivo del reato, invece, è contrassegnato dalla coscienza e volontà di offendere l'onore e la reputazione altrui.
Peraltro, per la sussistenza del reato di diffamazione la giurisprudenza non richiede l'animus iniurandi vel diffamandi, ritenendo sufficiente l'uso consapevole, da parte del soggetto agente, di parole o espressioni socialmente interpretabili come offensive in base al significato che esse assumono normalmente (cfr. Cassazione penale, sez. V, 11 maggio 2018, n. 21133).
Le particolari caratteristiche che connotano il delitto di diffamazione sollevano il problema della configurabilità della condotta mediante l'utilizzo della rete internet.
Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l'esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici, non ha ritenuto di dover mutare o integrare la lettera della legge con riferimento a reati la cui condotta consiste nella comunicazione dell'agente con terze persone. E, tuttavia, che il reato previsto dall'art. 595 c.p. possa essere commesso anche per via telematica o informatica, è addirittura intuitivo. Invero, è noto che il reato di diffamazione si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall'agente.
Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, la diffusione di contenuti offensivi dell'altrui reputazione attraverso l'uso di siti internet integra l'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, terzo comma, c.p., in considerazione dell'attitudine a raggiungere un numero tendenzialmente indeterminato di persone (cfr. Cassazione penale, 4741/2000;
Cassazione penale n. 36721/2008, Cassazione penale n. 44126/2011).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non ricorrono in buona sostanza i requisiti della diffamazione, costituiti dall'offesa dell'altrui reputazione e dalla comunicazione della stessa a più persone.
L'offesa dell'altrui reputazione deve essere intesa come una lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un individuo e si concretizza quando è lesa l'immagine, l'onore od il decoro di una data persona.
Il comunicato web oggetto di contestazione è stato diffuso dalla società sportiva per smentire e contraddire le notizie contenute nell'articolo sportivo di cui è autore l'attore, sostenendo che le stesse non avessero una fonte certa e facilmente verificabile e lamentando la necessità che prima di
3 mandare in stampa determinati articoli sarebbe stato necessario un maggiore controllo dei contenuti anche da parte della stessa testata giornalistica per la quale l'attore lavorava.
Il contenuto della “smentita”, sebbene espresso in toni alquanto decisi, appare del tutto legittimo e comprensibile e, soprattutto, non lede la professionalità, l'immagine ed il decoro del giornalista che dal canto suo si è limitato ad evidenziare che la fonte delle notizie mandate in stampa era rinvenibile anche in notizie già trattate da altri giornali in precedenza, notizie di pubblico dominio che non erano state oggetto di contestazione da parte della SSCN.
E pur tuttavia nessuna lesione dell'immagine, del decoro e della professionalità dell'attore si evidenzia in tale comunicato, se non il giustificato risentimento di una società sportiva che vede stigmatizzato in prospettiva negativa l'operato del suo Presidente nella gestione dei rapporti con i giocatori della squadra, nell'attesa della futura campagna rinnovi ed acquisti, contribuendo inevitabilmente ad aumentare i malumori dello spogliatoio e della piazza sportiva.
D'altra parte nessuna parola viene utilizzata nel comunicato che possa dirsi direttamente offensiva, ma solo l'invito a verificare con attenzione le circostanze che si riportano, come quelle relative ad incontri ed assenze in occasione delle trattative per il rinnovo di riportate nell'articolo in Per_1 maniera inesatta secondo la SSCN, non oggetto però di alcuna contro smentita da parte dell'attore.
Nella fattispecie in esame non risulta, peraltro, che l'attore abbia promosso azioni in sede penale a tutela della propria reputazione, sebbene ciò non escluda la possibilità di agire anche soltanto in sede civile allo scopo di ottenere il dovuto risarcimento dei danni subiti da fatto illecito, secondo la disposizione di cui all'articolo 2043 del codice civile.
Invero le doglianze dell'attore appaiono del tutto pretestuose e prive di fondamento, senza considerare che i danni lamentati sono del tutto inesistenti e non provati, sia quelli patrimoniali che quelli non patrimoniali, entrambi genericamente lamentati, e tanto anche in ragione del fatto che la condotta tenuta dalla convenuta non integra, neppure astrattamente, gli estremi della diffamazione, ex art. 595 del codice penale.
Le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa pubblicato dalla società convenuta sul proprio sito ufficiale, peraltro prodotto in giudizio in formato non completamente leggibile perché parzialmente oscurato dal logo della società, non sono tali da risultare sufficienti a provocare una lesione effettiva dei beni giuridici tutelati dalla fattispecie incriminatrice, ex art. 595 co. 3 c.p.
(onore e reputazione del diffamato) come innanzi evidenziato. A ciò aggiungasi che la particolare tipologia di lavoro svolta dall'attore impone, in ogni caso, di ispirare la valutazione della portata offensiva del fatto a più elevati margini di tollerabilità, essendo acclarato che un giornalista si espone, quotidianamente, a critiche in merito alla veridicità delle affermazioni da lui riportate.
4 Ed, infatti, le singole espressioni utilizzate dalla società, sicuramente ferme e risentite, possono essere inquadrate nell'ambito di un esteso concetto di critica personale che non utilizza argumenta ad hominem, limitandosi ad esprimere una propria censura e dissenso rispetto alle posizioni riportate nell'articolo in commento. Come espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
32585/2022, il diritto di critica, particolare espressione dell'esercizio di libera manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione (nonché dell'articolo 10 Cedu, quale "libertà di espressione"), pur ricompreso nei limiti del rispetto degli altrui diritti fondamentali, può assumere toni anche aspri.
Il diritto di critica è legittimamente invocabile, anche laddove vengano utilizzati "toni aspri" ed espressioni forti e sferzanti, purché tali espressioni non siano meramente gratuite e immotivatamente aggressive dell'altrui reputazione (sul punto, la giurisprudenza è costante: v., tra le più recenti, Cass. pen. 23 marzo 2018, n. 32027).
Analogamente, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il contesto dialettico nel cui ambito si sviluppa la critica non può mai - in ogni caso - giustificare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona in quanto tale (cfr. Cass. 18 gennaio 2021, n. 8898): tale circostanza è sicuramente da escludere nella fattispecie in esame, avendo la convenuta SSCN espresso una sua libera opinione, sia pure con toni fermi, nei confronti di una platea di soggetti non meglio identificabili.
Secondo un recentissimo orientamento della Corte di Cassazione, 3 Sez. Civile (sentenza n.
4955/2024), in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi. Il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in sè, e, quindi, indipendentemente dalla verità del suo contenuto;
il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto.
Inoltre, anche laddove, diversamente opinando, si procedesse a qualificare in astratto come diffamatoria la condotta tenuta dalla società, si rivelerebbe allora necessario precisare che “anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato la sussistenza del danno non patrimoniale non
5 può mai essere ritenuta “in re ipsa”, ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici” (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 12 aprile
2011 n. 8421).
Ed invero, le domande avanzate dall'attore per il ristoro dei danni subiti a seguito dell'asserita diffamazione, sono totalmente sfornite di prova ad avallo ed eventuale sostegno in quanto il Pt_1
si limita a dichiarare di aver patito, a seguito della pubblicazione del comunicato stampa asseritamente diffamatorio, danni non meglio precisati, senza offrire alcuna prova degli stessi, non potendo ritenersi idonee, né rilevanti a tal fine, le prove orali articolate e richieste in corso di causa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura minima, tenuto conto della natura della controversia e delle effettive attività svolte dalle parti sulla base del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale adito, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta la domanda attrice;
2) condanna l'attore al pagamento nei confronti della società convenuta delle spese di lite che liquida in €. 2906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Si comunichi.
Napoli, 18.06.2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Esposito
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