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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice Dottoressa Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 7606 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno
2023, vertente tra (codice fiscale , Pt_1 C.F._1
(codice fiscale e Parte_2 C.F._2
(codice fiscale , Parte_3 C.F._3 [...]
(codice fiscale e Pt_4 C.F._4 Parte_5
(codice fiscale ,
[...] C.F._5 Parte_6
(codice fiscale ,
[...] C.F._6 Parte_7
(codice fiscale , (codice C.F._7 Parte_8 fiscale ), C.F._8 Parte_9
(codice fiscale ), (codice C.F._9 Parte_10 fiscale ), (codice fiscale C.F._10 Parte_11
), (codice fiscale C.F._11 Parte_12
), (codice fiscale C.F._12 Parte_13
), (codice fiscale C.F._13 Parte_14
), (codice fiscale C.F._14 Parte_15
), (codice fiscale C.F._15 Parte_16
), (codice fiscale C.F._16 Parte_17
) e (codice fiscale C.F._17 Parte_18
), (codice fiscale C.F._18 Parte_19
), ( , C.F._19 Parte_20 C.F._20 [...]
(codice fiscale e Pt_21 C.F._21 Parte_22
(codice fiscale ), (codice fiscale C.F._22 Parte_23
), (codice fiscale C.F._23 Parte_24
), (codice fiscale C.F._24 Parte_25
) e (codice fiscale C.F._25 Parte_26
), (codice fiscale C.F._26 Parte_27
1 ) e (codice fiscale C.F._27 Parte_28
), (codice fiscale C.F._28 Parte_29
), (codice fiscale C.F._29 Parte_30
), (codice fiscale C.F._30 Parte_31
), (codice fiscale C.F._31 Parte_32
) e (codice fiscale C.F._32 Parte_33
), (codice fiscale C.F._33 Pt_34 Pt_35
), (codice fiscale C.F._34 Parte_36
), (codice fiscale C.F._35 Parte_37
) e (codice fiscale C.F._36 Parte_38
), (codice fiscale C.F._37 Parte_39
e (codice fiscale C.F._38 Parte_40
), (codice fiscale C.F._39 Parte_41
), (codice fiscale C.F._40 Parte_42
), (codice fiscale C.F._41 Parte_43
), (codice fiscale C.F._42 Parte_44
), (codice fiscale C.F._43 Parte_45
), (codice fiscale C.F._44 Parte_46
), (codice fiscale C.F._45 Parte_47
), (codice fiscale C.F._46 Parte_48
), (codice fiscale C.F._47 Parte_49
), (codice fiscale C.F._48 Parte_50
), (codice fiscale C.F._49 Parte_51
), (codice fiscale , C.F._50 Pt_52 P.IVA_1
(codice fiscale , Parte_53 C.F._51 [...]
(codice fiscale , Pt_54 C.F._52 Parte_55
(codice fiscale ) e (codice C.F._53 Parte_56 fiscale ), tutti rappresentati, assistiti e C.F._54 difesi dall'Avvocato Rita Persico del Foro di Bergamo in forza di mandato in atti, attori, contro Controparte_1
(codice fiscale ), rappresentato e difeso dagli P.IVA_2
Avvocati Alessandro Pedone e Consuelo Locati del foro di
Bergamo in forza di mandato in atti, convenuta, e con l'intervento di (codice fiscale CP_2 Pt_57
2 ), (codice fiscale C.F._55 Parte_58
), (codice fiscale C.F._56 Parte_59
) e (codice fiscale C.F._57 Parte_60
), (codice fiscale C.F._58 Parte_61
) e (codice fiscale C.F._59 Parte_62
), (codice fiscale C.F._60 Parte_63
) e (codice fiscale C.F._61 Parte_64
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Rita C.F._62
Persico del foro di Bergamo in forza di mandato in atti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto da cinquantacinque attori nei confronti della convenuta con ricorso depositato ai sensi del disposto dell'articolo 281 decies del codice di procedura civile, che, costituitasi la convenuta, intervenute altre otto persone fisiche, mutato il rito nel rito ordinario, dopo trattazione come in atti è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 23 ottobre 2024.
Assumono gli attori e gli intervenuti di aver stipulato svariati contratti di mandato con la convenuta, un'agenzia di viaggi, aventi per oggetto la prestazione, da parte della convenuta medesima, di servizi di organizzazione di viaggi o di viaggi-vacanza, verso corrispettivo.
Inquadrano la loro azione nell'alveo delle pronunce della
Suprema Corte numero 20659 del 2016 e numero 3150 del 2022, che riconducono la responsabilità dell'agenzia di viaggi nell'ambito di quella del mandatario.
Assumono poi gli attori e gli intervenuti grave inadempimento relazionabile agli obblighi nascenti dai contratti di mandato de quibus.
Agiscono in taluni casi per la declaratoria di intervenuta risoluzione dei contratti medesimi e per la restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo.
Con la rivalutazione e gli accessori del credito.
3 Negli altri casi agiscono invece per il risarcimento dei danni patiti.
Sempre con la rivalutazione e gli accessori del credito.
Instano per la vittoria in punto spese.
Concludono altresì in via istruttoria chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
La convenuta insta per la declaratoria di improcedibilità della domanda formulata da . Pt_52
Chiede il rigetto delle domande attoree e degli intervenuti.
Insta per il ricollocamento della causa sul ruolo onde espletare nuovi incombenti, anche di natura istruttoria.
Conclude per la vittoria in punto spese.
Ciò posto, osserva il giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi, in primo luogo, all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
In primis devesi osservare quanto segue.
La convenuta ha più volte insistito, nel corso del procedimento, per la chiamata in causa (ai sensi del disposto dell'articolo 269 del codice di procedura civile e, in subordine, in forza dell'articolo 107 del medesimo codice di rito) di già sua dipendente da circa venti Parte_65 anni, a suo dire unico soggetto responsabile nella causazione dei detrimenti patrimoniali patiti dalle altre parti, essendo colei che effettivamente geriva l'agenzia di viaggi e trattava coi clienti (e dunque anche con le altre parti del presente procedimento).
Costei, a suo dire responsabile dei reati di truffa e/o furto e/o appropriazione indebita, regolarmente denunciati alla
Pubblica Autorità (si esamini il documento 4 di sua produzione), si sarebbe appropriata di denaro dei clienti, anche tramite movimentazioni contabili, non utilizzandolo per
4 gli usi richiesti dai clienti medesimi e sottraendolo alla disponibilità degli aventi diritto.
Ancora, la convenuta ha più volte insistito, nel corso del procedimento, per la chiamata in causa (secondo le modalità principali e subordinate sopra esposte) di Controparte_3
, con la quale ha assunto di aver stipulato un contratto di
[...] assicurazione atto a manlevarla e tenerla indenne dagli illeciti commessi dalla . Pt_65
Le istanze de quibus non sono state accolte e vieppiù non risultano accoglibili in questo momento temporale, per motivi di economia processuale.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ai sensi del disposto dell'articolo 269 del codice di procedura civile, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo.
Non dovrà dunque ricollocarsi la causa sul ruolo in ossequio alle istanze che ci occupano, non vertendosi pacificamente in ipotesi di litisconsorzio necessario e, come già evidenziato, per la preponderante sussistenza di motivi di economia processuale: tramite le chiamate in causa de quibus si amplierebbe in maniera inopportuna il thema decidendum con eccessivo appesantimento dell'istruttoria; si noti che la convenuta conserva in ogni caso ogni sua azione sia nei
Cont confronti della sia nei confronti di e che le Pt_65 pretese attoree si fondano sui rapporti contrattuali di mandato intercorrenti con la convenuta (e non con soggetti alieni alle stipulazioni, quale la . Pt_65
5 Dunque non sussiste alcun valido motivo per superare le sopra indicate ragioni di opportunità e la causa, sotto questo profilo, appare matura per la decisione.
Ciò può affermarsi, per i motivi che verranno di seguito esposti, anche con riferimento alle richieste istruttorie sollevate da entrambe le parti e volte a ricollocare la causa sul ruolo.
Ancora, poi, in rito, devesi evidenziare quanto segue.
Assume la convenuta l'improcedibilità dell'iniziativa assunta nei suoi confronti da una delle parti, (un consorzio), Pt_52 per non aver previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita.
Devesi evidenziare in primis che l'eccezione che ci occupa non
è supportata se non genericamente dalla convenuta, che non indica i motivi in base ai quali la negoziazione assistita sarebbe obbligatoria.
Per ciò solo non può che propendersi per l'infondatezza dell'eccezione.
Quand'anche non si opinasse come sopra indicato, non può sottacersi che, qualora l'eccezione si riferisca alla mancata qualità di consumatore del , comunque non CP_4 risulterebbe fondata.
Come è noto, infatti, la Suprema Corte, allo stato, ha escluso la qualità di consumatore solo nel caso in cui l'asserito consumatore medesimo svolga attività imprenditoriale.
Si esamini la pronuncia numero 17848 del 2017.
Nel caso di specie tale circostanza deve escludersi: dunque non dovrà ricollocarsi la causa sul ruolo per l'espletamento della negoziazione assistita né tanto meno dichiararsi l'improcedibilità richiesta dalla convenuta.
Transitando alla disamina del merito della controversia, devesi evidenziare quanto segue.
Doverosamente deve premettersi che, secondo l'insegnamento reso a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (si esamini la
6 pronuncia numero 13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Dunque attori e intervenuti dovranno in primo luogo provare l'avvenuta stipulazione dei contratti di mandato sopra indicati e posti a fondamento delle loro pretese.
Ora, però, per stessa prospettazione contenuta della convenuta, desumibile dal tenore della comparsa di risposta, la convenuta medesima non contesta in alcun modo l'avvenuta stipulazione dei mandati (tra l'altro ampiamente documentati).
Le contestazioni si traducono, invece, in primo luogo, in eccezioni di (suo) adempimento, evidenziando la convenuta, per ogni posizione, che non sussisterebbe la prova, a suo dire da fornirsi ad opera delle altre parti, dell'inesistenza di prenotazione riguardante il servizio di organizzazione del viaggio o del viaggio-vacanza promesso.
Trattasi di prova di un fatto, giova ripeterlo, estintivo, che incombe esclusivamente sulla convenuta, la quale, in punto, nulla ha offerto di provare, non depositando alcuna documentazione a comprova del suo adempimento né chiedendo di assumere alcuna prova orale in punto.
Le argomentazioni attoree si traducono, alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite sopra indicato, in un'indebita inversione dell'onus probandi, non solo esclusa dagli ma Pt_66 comunque ricavabile anche semplicemente dalla disamina del disposto dell'articolo 2967 del codice civile.
In realtà la convenuta non ha provato in alcun modo l'adempimento delle prestazioni promesse a seguito della pacifica stipulazione dei contratti di mandato.
7 Anche sotto altro profilo devesi ribadire quanto sopra evidenziato.
Assume la convenuta che la prova del suo inadempimento non può essere desunta dalle numerose denunce orali sporte dagli attori e dagli intervenuti.
Anche in questo caso, giova evidenziare che, per quanto sopra evidenziato, non è certo onere degli attori e degli intervenuti provare l'inadempimento della convenuta, essendo onerata la convenuta della prova del suo adempimento.
Dunque, l'argomentazione in esame non pare rilevante ai fini voluti dalla convenuta.
Ancora, la convenuta solleva un'eccezione della quale si è già in precedenza trattato.
Assume che l'effettiva causa dei danni patiti dagli attori e dagli intervenuti è da ricondursi all'esclusiva condotta della
. Pt_65
Solleva dunque la convenuta in via di eccezione quanto era sua intenzione proporre in via di domanda contro la Pt_65 medesima, tramite la sua chiamata in causa.
Ora, l'eccezione de qua non pare condivisibile.
E' pacifico, e allegato dalla stessa convenuta, che la Pt_65 era all'epoca dei fatti dipendente dell'agenzia e che lo era stata per molti anni prima.
Non può dunque non rimarcarsi come, anche nel caso in cui venisse accertato quanto affermato dalla convenuta, i suoi inadempimenti sarebbero comunque imputabili esclusivamente alla sua condotta, gravemente colposa sia nella scelta di adibire la alle incombenze affidatele (culpa in Pt_65 eligendo) sia nel non controllare adeguatamente l'operato della medesima (culpa in vigilando). Pt_65
Tale contegno gravemente colposo risulta effettiva causa efficiente dei danni de quibus, che non si sarebbero verificati se, al posto della , la convenuta si fosse Pt_65 avvalsa di personale idoneo.
8 Dunque irrilevante appare la richiesta di rimessione della causa sul ruolo onde espletare prove orali atte a dimostrare la condotta illegittima della Pt_65
Devesi dunque transitare alla disamina dell'ultima eccezione avanzata dalla convenuta.
Assume la medesima che l'iniziativa delle sue controparti sarebbe meritevole di rigetto per l'avvenuta attivazione di un fondo, il Fondo Vacanze Felici, atto a garantire il rimborso richiesto in questa sede.
Trattasi di un fondo nei confronti del quale gli attori e l'intervenuta avrebbero azione diretta.
L'eccezione si fonda sul disposto dell'articolo 47 del Codice del Turismo (il Decreto Legislativo numero 62 del 2018), che, recependo la direttiva UE 2015/2302, prevede al secondo comma che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro.
Ora, però, devesi evidenziare che la convenuta non è fallita e non risulta nemmeno in stato di insolvenza.
E' pacifico e documentato che la convenuta, infatti, è stata messa in liquidazione, ma non sussistono, in base alle risultanze agli atti, i consueti indici sintomatici dell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni (quali pignoramenti o sequestri o decreti ingiuntivi non opposti et similia).
9 Anche sotto tale profilo, dunque, le argomentazioni della convenuta non risultano condivisibili.
Cosicché, in totale assenza di eccezioni in ordine al quantum debeatur, dovrà decidersi come segue.
La convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma di 3.060,00 euro a favore di e Parte_2 [...]
, della somma di 2.180,00 euro a favore di Parte_3 [...]
e della somma di 686,88 euro Pt_4 Parte_5
a favore di della somma di 1.022,00 euro a Parte_6 favore di della somma di 2.480,00 euro in Parte_7 favore del della somma di 780,00 euro in favore di Pt_52
della somma di 2.266,00 euro in favore di Parte_13
della somma di 1.145,00 euro in favore di Parte_14 [...]
della somma di 327,00 euro in favore di Parte_19 [...]
della somma di 4.860,00 euro in favore di Parte_20 [...]
e della somma di 1.503,00 euro in Pt_22 Parte_21 favore di della somma di 3.608,00 euro in favore Parte_23 di della somma di 3.670,00 euro in favore Parte_24 di e della somma di 4.860,00 Parte_25 Parte_26 euro in favore di e , della somma Parte_27 Parte_28 di 3.125,00 euro in favore di e Parte_54 Pt_53
della somma di 1.800,24 euro in favore di signor
[...]
della somma di 1.300,00 euro in favore di Parte_30 Pt_32
e della somma di 1.100,35 euro in
[...] Parte_33 favore di della somma di 1.085,35 euro in Persona_1 favore di della somma di 1.050,00 euro in favore CP_5 di e della somma Parte_37 Parte_38 di 1.250,00 euro in favore di e Parte_40 Parte_39
della somma di 7.000,00 euro in favore di
[...] [...]
della somma di 671,70 euro in favore di Parte_67
della somma di 1.153,00 euro in Parte_31 favore di della somma di 1.335,08 euro in Parte_45 favore di e della somma di 1.232,94 euro in Parte_55 favore di . Parte_51
10 Trattasi di 35 attori che hanno legittimamente (per quanto sinora esposto) chiesto la risoluzione per grave inadempimento della convenuta dei contratti stipulati con la medesima.
Risoluzione che viene quivi dichiarata.
Accertata l'avvenuta risoluzione, dovrà ora transitarsi alla disamina degli effetti della medesima.
Gli attori, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte affermato in punto (si esamini ex plurimis la pronuncia numero
17558 del 2006), hanno chiesto la restituzione di quanto corrisposto alla convenuta (trattasi degli importi sopra indicati).
La disciplina di riferimento, come risulta dal sunnominato arresto, è costituita dalle norme sulla ripetizione dell'indebito.
Trattasi di circostanza assai rilevante al fine di delibare la fondatezza delle richieste avanzate dagli attori sopra indicati a titolo di accessori e rivalutazione.
Gli attori, infatti, chiedono anche la maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria.
Trattasi, peraltro, di richiesta che non può essere accolta.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte (si esamini, ex pluribus, la pronuncia numero 10373 del 2002) in caso di indebito oggettivo di cui all'articolo 2033 del codice civile l'accipiens deve restituire la prestazione pecuniaria ricevuta e il suo è un debito di valuta, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di aver subito, in conseguenza della svalutazione monetaria medesima, un particolare pregiudizio per l'indisponibilità della somma, pregiudizio risarcibile ai sensi dell'articolo 1224, capoverso, del codice civile.
Nel caso di specie non solo non è stato provato alcun danno in punto, ma neppure vi è stata, a monte, alcuna allegazione di danno.
Dunque nulla competerà a tale titolo.
11 Anche in ordine agli accessori del credito il regime delle restituzioni è quello desumibile dall'articolo 2033 del codice civile.
Con la conseguenza che gli interessi (legali) sulle somme da restituire, sino al saldo, decorrono dall'effettivo versamento, ovvero dalla data della domanda giudiziale, a seconda che l'accipiens fosse o meno in mala fede (si esamini, ex pluribus, la pronuncia della Suprema Corte numero 738 del
2007).
Nel caso di specie non risulta provata la mala fede della convenuta, che, come già si è evidenziato (giova ripeterlo) in base alle risultanze agli atti è incorsa, semmai, in culpa in eligendo e in culpa in vigilando riferibile alla Pt_65
Si noti che in questa sede gli attori non hanno chiesto l'espletamento di prove atte a dimostrare la mala fede della convenuta.
Gli interessi legali sulle somme sopra indicate dovranno dunque essere corrisposti dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo.
Tali interessi, come richiesto, dovranno essere computati sulla base dei criteri indicati dal quarto comma dell'articolo
1284 del codice civile.
Con riferimento agli altri venti attori, gli stessi hanno agito in risarcimento danni e, per quanto in precedenza esposto, dovrà disporsi come segue.
La convenuta dovrà essere condannata al pagamento della somma di 2.484,07 euro in favore di della somma di 800,00 Pt_1 euro in favore di della somma di 1.189,35 Parte_8 euro in favore di e della Parte_10 Parte_56 somma di 2.546,03 euro in favore di Parte_9
della somma di 13.377,03 euro in favore di
[...] [...]
della somma di 1.704,98 euro in favore di Pt_11 Parte_12
della somma di 1.389,24 euro in favore di
[...] Pt_15
della somma di 1.689,50 euro in favore di
[...] Parte_16
12 , e Parte_16 Persona_2 Persona_3 della somma di 1.044,23 euro in favore di Parte_49 della somma di 1.552,96 euro in favore di della Parte_44 somma di 1.551,52 euro in favore di della somma Parte_50 di 984,60 euro in favore di della somma di Parte_43
918,07 euro in favore di della somma di Parte_48
3.580,00 euro in favore di della somma di Parte_42
1.790,00 euro in favore di della somma di Parte_29
1.790,00 euro in favore di e della somma di Parte_46
3.580,00 euro in favore di Parte_47
Malgrado si tratti di debiti di valore non potrà essere concessa la richiesta rivalutazione monetaria, oggetto di istanze assolutamente generiche e non indicative del periodo preciso di riferibilità.
Il medesimo argomento riguarda gli interessi, in relazione ai quali le richieste non indicano con precisione le date di decorrenza riferendosi genericamente al “versamento” di somme.
Dunque, tale voce (gli interessi legali) potrà essere riconosciuta dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo.
Anche in questo caso gli interessi riconosciuti dovranno essere computati in forza del quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile, come richiesto.
Devesi a questo punto transitare alla disamina delle domande formulate dagli otto intervenuti.
In forza di quanto sinora esposto la convenuta dovrà essere condannata al pagamento a favore di della somma Parte_68 di 1.085,00 euro e a favore di Parte_58
e della somma di 2.695,00 Parte_59 Parte_60 euro.
Tali intervenuti hanno infatti chiesto la declaratoria di risoluzione dei contratti di mandato stipulati inter partes e la restituzione dell'indebito.
13 Anche in tal caso non potrà essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi competeranno, sulle sunnominate somme, dalla data della domanda giudiziale e sino al saldo.
La convenuta dovrà poi essere condannata al pagamento, nei confronti di e della somma Parte_61 Parte_62 di 4.403,00 euro e al pagamento a favore di Parte_63
e della somma di 2.078,00 euro,
[...] Parte_64
A titolo di risarcimento danni.
Come già esposto per gli attori anche in questo caso nulla competerà a titolo di rivalutazione monetaria e competeranno, invece, gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Per tutti gli intervenuti gli interessi legali dovranno essere riconosciuti in ossequio al dettato normativo del quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile.
Non resta dunque che delibare in ordine alle spese del presente procedimento, che, come liquidate in dispositivo, non potranno che seguire la soccombenza.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, accoglie per quanto di ragione le domande degli attori e degli intervenuti e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, a favore degli attori e degli intervenuti medesimi, delle somme indicate in motivazione.
Per il titolo e con gli accessori del credito ivi indicati.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore degli attori, delle spese del presente procedimento, che liquida, in assenza di notula, in 759,00 euro per spese documentate e 14.103,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
14 Condanna la convenuta alla rifusione, a favore dell'intervenuta delle spese del presente Parte_68 procedimento, che liquida, in assenza di notula, in 662,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore degli intervenuti e delle spese Parte_61 Parte_62 del presente procedimento, che liquida, in assenza di notula, in 2.552,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore degli intervenuti e Parte_58 Parte_59
delle spese del presente procedimento, che Parte_60 liquida, in assenza di notula, in 2.552,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Condanna la convenuta alla rifusione, a favore degli intervenuti e delle spese Parte_63 Parte_64 del presente procedimento, che liquida, in assenza di notula, in 2.552,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
Così deciso a Bergamo il 15 gennaio 2025.
Il giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
15