Sentenza 3 marzo 1999
Massime • 1
La disposizione contenuta nell'art. 1967 cod. civ., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta dall'assicurato non può quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell'assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l'offerta di un indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a quelli inizialmente affermati dall'assicurato.
Commentari • 2
- 1. Contratto con forma scritta ad probationem: inammissibilità di prova per testi non è rilevabile d'ufficioAccesso limitatoSara Occhipinti · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2020
- 2. Prova testimoniale per contratti a forma scritta (Cass., SSUU., 16723/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 settembre 2020
In materia di atti e contratti per i quali sia richiesta “ad substantiam” la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto “ad probationem” (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/1999, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 3 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SUN AILIANCE ITALIA SUN INSURANCE OFFICELtd- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante. elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO SIACCI 2/B, presso lo studio dell'avvocato CORRADO DE MARTINI, che lo difende unitamente all'avvocato TOMASO GALLETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST RT;
- intimata -
avverso la sentenza n. 415/96 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 19/1/996 depositata il 02/05/96;RG.1170/94. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato CORRADO DE MARTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Svolgimento del processo.
l. - RT ST conveniva in giudizio la società Sun Alliance Italia e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Genova, notificata il 16.6.1992, proponeva una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 66.050.000, aumentata degli interessi legali.
L'attrice esponeva d'essere assicurata contro gli infortuni: la polizza assicurativa era stata stipulata con la società dallo "Studio Consulenza Legale" corrente in Genova. Rimasta vittima di un incidente, aveva esperito la procedura di liquidazione dell'indennità ed accettato l'offerta di L. 66.050.000. Ma la società non aveva più voluto pagare.
2. - Si costituiva in giudizio la Sun Insurance Office Ltd. - Rappresentanza generale e direzione per l'Italia che resisteva all'accoglimento della domanda e proponeva dal canto suo una domanda riconvenzionale.
La convenuta esponeva questi argomenti.
Dopo che la ST aveva sottoscritto l'atto di transazione e quietanza e prima di pagare l'indennità liquidata, era venuta a sapere che la parte, nello stesso periodo di copertura assicurativa, risultava garantita per i medesimi rischi da un rilevantissimo numero di compagnie assicuratrici.
Era bensì vero che l'art. 17 delle condizioni particolari di assicurazione, derogando all'art. 10 delle condizioni generali esonerava il contraente dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero con altra società, ma ciò non significava che le parti avessero inteso in tal modo derogare all'art. 1910 cod. civ. Peraltro, da un lato l'esonero poteva valere per il contraente e non per l'assicurato, dall'altro avrebbe dovuto considerarsi riferito al dovere preveduto dal primo comma dell'art. 1910, che impone di dare avviso delle altre assicurazioni contratte, ma non anche al dovere preveduto dal terzo comma, che impone all'assicurato, in caso di sinistro, di dare avviso di questo a tutti gli assicuratori a ciascuno indicando il nome degli altri, in modo da non poter ottenere somma complessiva che superi l'ammontare del danno. La circostanza che la ST non avesse dato questo secondo avviso ne aveva determinato la decadenza dal diritto all'indennità o quantomeno legittimava la sospensione del pagamento sino a quando non fossero stati conosciuti i dati relativi alle polizze di assicurazione dello stesso rischio.
Ma il comportamento tenuto nel sottoscrivere la polizza insieme alle altre giustificava l'annullamento del contratto per dolo a norma dell'art. 1892 cod. civ. 3. - Il tribunale accoglieva la domanda e la decisione, con diversa motivazione, veniva confermata dalla corte d'appello. 4. - La corte d'appello di Genova, nella sentenza del 2.5.1996, ha svolto le seguenti considerazioni.
L'assicurazione contro gli infortuni rappresenta una forma intermedia tra l'assicurazione contro i danni e quella sulla vita. Le è perciò applicabile l'art. 1910 cod. civ., che costituisce espressione di un principio di carattere. generale e tende ad evitare che l'assicurato possa conseguire un indebito arricchimento con conseguenze pregiudizievoli per l'economia. La deroga pattuita nelle condizioni speciali di polizza non appariva d'altra parte riferirsi all'intero complesso delle disposizioni dettate dall'art. 1910, ma solo a quella di dare avviso dell'esistenza di altri contratti. Nel caso non era però necessario trattare più a lungo l'argomento, perché sul diritto dell'assicurata al pagamento dell'indennità era intervenuta tra le parti una transazione. 5. - La Sun Alliance Italia - Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza generale e direzione per l'Italia ha proposto ricorso per cassazione.
RT ST non ha svolto attività difensiva. La ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene due motivi.
2.1. - Il primo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1199, 1965 e 1967 cod. civ. ) . 2.2. - Il punto della decisione contro cui è rivolto consta di queste proposizioni.
L'attrice aveva esibito copia della lettera 24.1.1992 della compagnia di assicurazione con cui le era stato inviato, perché lo sottoscrivesse, l'atto di quietanza. In tale documento era stato annotato in calce il conteggio di liquidazione. Dal parere medico legale che la parte aveva presentato alla società ed era stato prodotto in giudizio, risultavano un'invalidità temporanea assoluta e un'invalidità permanente, l'una di maggior durata l'altra di maggior gravità rispetto a quelle in definitiva riconosciute. Ciò dimostrava che v'era stata contrapposizione tra le reciproche posizioni quanto alla determinazione dell'indennizzo, fermo il riconoscimento del diritto al medesimo, sicché l'accordo di liquidazione non poteva non essere stato il frutto di trattative e attenuazione delle contrastanti posizioni, con coincidente interesse alla definizione della lite.
Tra le parti era dunque intervenuta una transazione. 2.3. - La ricorrente osserva che prima della formazione dell'atto di quietanza non esisteva tra le parti alcuna contrapposta posizione che potesse costituire oggetto di transazione, perché ne' la ST aveva domandato un indennizzo superiore rispetto a quello che le veniva offerto ne' la CO aveva negoziato un valore inferiore rispetto a quello che le era stato richiesto. E ciò era dimostrato dall'atto di quietanza, in cui non si faceva alcun cenno a contrapposte posizioni delle parti o alla natura transattiva dell'atto od alla misura della rinunzia di ciascuna parte rispetto alla posizione originaria. Nè la portata di esprimere una più ampia pretesa dell'assicurata avrebbe potuto essere riconosciuta al parere medico legale predisposto nel suo interesse, perché l'assicurata non aveva indicato la somma da lei pretesa.
La ricorrente, richiamato che la transazione è un contratto, osserva che la quietanza non avrebbe potuto essere considerata prova della transazione, perché la dichiarazione di rinuncia a qualunque ragione o pretesa dipendente dall'infortunio fatta nella quietanza era stata resa dalla sola assicurata.
Il motivo è fondato.
Lo è sotto il profilo che la corte d'appello, è pervenuta a ritenere conclusa una transazione, sebbene dai documenti esibiti dalle parti non risultasse che, oltre alla parziale rinunzia dell'assicurata ad insistere nella originaria richiesta di indennizzo, vi fosse stata una corrispondente desistenza della società assicuratrice da una anteriore posizione di più accentuata resistenza a riconoscere l'indennizzo richiesto.
2.4. - La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro (art. 1965, primo comma, cod. civ.). La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 cod. civ.), quando non debba essere fatta per iscritto sotto pena di nullità (art. 1350 n. 12 cod. civ.). L'assoggettamento della prova della transazione alla forma scritta a norma dell'art. 1967 cod. civ. - è stato osservato nelle sentenze 19 luglio 1979 n. 4298 e 6 gennaio 1983 n. 75 di questa Corte - implica che debbano documentalmente risultare tutti gli elementi essenziali di tale contratto.
Dai documenti tenuti in considerazione dalla corte d'appello, avrebbero dunque dovuto emergere elementi di fatto suscettibili di essere valutati affermativamente sotto un duplice punto di vista, sì da potersi affermare che v'era la prova che le parti s'erano fatte reciproche concessioni e se l'erano fatte per prevenire una lite che sarebbe potuta insorgere tra loro.
Orbene, la sentenza dà conto delle seguenti circostanze: che la quietanza sottoposta dalla società all'assicurata conteneva il conteggio della liquidazione;
che questo conteggio si presentava fatto sulla base di una durata dell'invalidità temporanea assoluta e d'una gravità dell'invalidità permanente minori di quelle esposte in un parere medico legale fatto predisporre nel proprio interesse dall'assicurata; che l'assicurata aveva accettato l'indennizzo offertole sottoscrivendo e restituendo alla società la quietanza inviatale.
Questi elementi di fatto erano idonei a provare che le parti, relativamente al rapporto sorto dal contratto di assicurazione, avevano assunto una posizione divergente e che il disaccordo s'era incentrato sulla misura dell'indennizzo.
Perciò, se le parti avessero poi superato tale divergenza mediante reciproche concessioni, la conclusione che fosse tra loro intervenuta una transazione sarebbe stata conforme a diritto. Ed invero, perché possa configurarsi transazione rispetto a lite non ancora insorta non è necessario che le parti abbiano dato alle rispettive tesi la determinatezza propria della pretesa;
è bensì sufficiente che una contrapposizione si sia manifestata circa aspetti del rapporto, sul quale sia poi intervenuto l'accordo della cui natura e dei cui effetti si discuta.
Sicché, a differenza di quanto ha sostenuto la ricorrente, avere l'assicurata presentato un parere medico legale contenente un determinato giudizio circa l'estensione e gravità delle invalidità conseguite all'infortunio ben poteva essere valutato dal giudice di merito come una sufficiente manifestazione della posizione che la parte intendeva assumere a proposito del diritto all'indennità affermato sulla base del contratto.
E , per converso, l'avere la società assicuratrice offerto il pagamento di un'indennità calcolata sulla base di invalidità di minore estensione temporale e gravità, valeva a configurare da parte di questa una diversa posizione sull'aspetto quantitativo del medesimo diritto.
Se non che gli elementi risultanti dallo scritto e tenuti in considerazione dal giudice di merito, erano tali per cui poteva considerarsi provato che l'assicurata aveva accettato l'offerta fattale, così parzialmente recedendo dalla originaria posizione, mentre erano muti a riguardo dell'avere la società assunto in precedenza una posizione di maggior resistenza, sì da essere pervenuta a formulare la propria offerta recedendo in parte da quella posizione.
La considerazione svolta dalla corte d'appello per cui, premessi i fatti di cui si è già detto, <l'accordo di liquidazione tra le parti non può essere quindi che frutto di attenuazione delle contrastanti pretese di una parte e della resistenza dell'altra, con coincidente interesse alla definizione della lite> ha le caratteristiche del giudizio fondato su presunzioni, che non è ammesso quando la prova deve essere data per iscritto. 2.5. - La conclusione è che la sentenza, nel punto della decisione investito da impugnazione, si presenta affetta dal vizio di violazione dell'art. 1967 cod. civ.. 3.1. - Il secondo motivo denuncia anch'esso vizi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1427, 1428, 1429, 1431, 1439, 1965 e 1971 cod. civ.) . La ricorrente sostiene che, <come risulta dalle conclusioni formulate in primo e secondo grado, in via preliminare rispetto alle domande aventi ad oggetto la perdita del diritto all'indennizzo, l'invalidità e l'inefficacia della polizza infortuni, la CO convenuta/appellante aveva richiesto che i giudici di merito pronunciassero - se del caso - l'inefficacia, la nullità, la risoluzione della quietanza relativa alla liquidazione del sinistro, da questa predisposta prima che si venissero a scoprire le circostanze sopra descritte>; sostiene in particolare d'aver chiesto che, se al documento fosse stata attribuita natura negoziale, si decidesse <in merito alla sua validità/efficacia>. E poiché tale domanda non sarebbe stata affatto esaminata, la ricorrente deduce che la corte d'appello è incorsa nella violazione della norma dettata dall'art. 112 cod. proc. civ. La ricorrente osserva, inoltre, che, se <avesse conosciuto la reale situazione afferente alla posizione assicurativa della signora ST, mai avrebbe proceduto a predisporre l'atto di quietanza, così come ha sospeso la liquidazione dell'indennità>. Sostiene quindi che, se transazione v'è stata, avrebbe dovuto esserne pronunciato l'annullamento per vizio del consenso, in particolare per dolo in applicazione degli artt. 1439 e 1910, comma terzo, cod. civ. o per temerarietà della pretesa in applicazione dell'art. 1971 cod. civ. 3.2. - Il motivo deve essere dichiarato assorbito.
La corte d'appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che l'ulteriore esame dei motivi di impugnazione incontrasse ostacolo nel fatto che le parti avevano concluso una transazione. Siccome la sentenza su quest'ultimo punto deve essere cassata, spetta al giudice di rinvio riprendere l'esame dei motivi di appello, e non si deve perciò valutare se il secondo motivo del presente ricorso sarebbe stato ammissibile e fondato.
4. - Il ricorso è accolto.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata ad altra sezione della corte d'appello di Genova.
Il giudice di rinvio, a norma dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto ad uniformarsi al seguente principio di diritto: - <La disposizione contenuta nell'art. 1967 cod. civ., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione e tra questi la reciprocità delle concessioni, non risultante dallo scritto, sia desunto per presunzioni: la quietanza sottoscritta dall'assicurato non può essere quindi considerata prova della parziale desistenza dell'assicuratore da una posizione di maggiore resistenza, per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l'offerta di un indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a quelle inizialmente affermate dall'assicurato>.
La pronuncia sulle spese di questo giudizio è rimessa al giudice di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 1999, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1999.