Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/1999, n. 1787
CASS
Sentenza 3 marzo 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La disposizione contenuta nell'art. 1967 cod. civ., per cui la transazione deve essere provata per iscritto, non consente che elementi costitutivi del contratto di transazione (fra i quali la reciprocità delle concessioni), siano desunti per presunzione. La quietanza sottoscritta dall'assicurato non può quindi essere considerata prova per la parziale desistenza dell'assicuratore da una posizione di maggior resistenza per il fatto che sia stata predisposta dallo stesso assicuratore e contenga l'offerta di un indennizzo parametrato ad invalidità inferiori per durata e gravità rispetto a quelli inizialmente affermati dall'assicurato.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/03/1999, n. 1787
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1787
Data del deposito : 3 marzo 1999

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