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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 918/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 918/2024 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Aiello
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Daniela A. CP_1 C.F._2
Bandiera
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/04/2024). rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 06/03/2024, la premetteva di aver intrattenuto Pt_1 un rapporto di convivenza more uxorio con il , nel corso del quale sono nati i CP_1 figli (il 23/09/2020) ed (il 27/09/2021). Esponeva che, nell'agosto Per_1 Per_2 dell'anno 2023, a seguito della presentazione di una querela nei confronti del
, la ricorrente si allontanava dall'abitazione familiare e terminava la relazione CP_1 affettiva col resistente.
In particolare, la - oltre ai provvedimenti urgenti - chiedeva di: Pt_1
- disporre, a carico del , l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma CP_1 di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli, con ordine di versamento diretto da parte dell'NP (oltre al 70% delle spese straordinarie); - percepire l'intero importo dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio il il quale si opponeva alle domande avanzate dalla CP_1 ricorrente e chiedeva di:
- disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
- porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- percepire il 50% dell'assegno unico.
All'udienza del 18/12/2024, fissata per la comparizione delle parti, le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo, riportato a verbale:
“- Il SI si impegna e obbliga a corrispondere mensilmente, entro e non CP_1 oltre il giorno cinque, la somma di euro 250,00, (di cui euro 125 ,00 per ogni figlio), somma che verrà erogata direttamente dall'NP e detratta dalla pensione percepita
Dal CA. Tale somma sarà soggetta a Rivalutazione monetaria secondo gli indici
Fa parte altresì dell'accordo economico, il diritto della SIa alla Pt_1 percezione integrale dell'assegno unico erogato dall'NP . Il SI , si obbliga CP_1 altresì al pagamento del 70% delle spese straordinarie secondo le linee guida del tribunale di Siracusa.
- le parti convengono per l'affidamento condiviso dei minori, che saranno collocati prevalentemente presso la madre, con il diritto del SI a vederli e tenerli CP_1 con sé una volta alla settimana, il sabato o la domenica alternati, dalle 10 alle 18, salvo diversi accordi tra le parti e secondo le esigenze dei bambini.
Le parti altresì concordano che durante le festività natalizie, il genitore che terrà con sé le bambine durante il Natale, genitore le terrà per il periodo di capodanno;
durante il periodo pasquale, i genitori si alterneranno dal giorno di Pasqua e la pasquetta.
Rimane fermo l'obbligo del SI (n.d.r. CA) (di) accompagnare i bambini alle terapie che le stesse devono effettuare nel corso della settimana”.
Il Giudice, preso atto del raggiungimento dell'accordo tra le parti, disponeva i provvedimenti urgenti come da accordo e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi. Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 918/2024: omologa le condizioni concordate dalle parti in sede di udienza del 18/12/2024; compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20.1.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 918/2024 R.G. avente ad oggetto: “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 CodiceFiscale_1
Aiello
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Daniela A. CP_1 C.F._2
Bandiera
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/04/2024). rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18/12/2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 06/03/2024, la premetteva di aver intrattenuto Pt_1 un rapporto di convivenza more uxorio con il , nel corso del quale sono nati i CP_1 figli (il 23/09/2020) ed (il 27/09/2021). Esponeva che, nell'agosto Per_1 Per_2 dell'anno 2023, a seguito della presentazione di una querela nei confronti del
, la ricorrente si allontanava dall'abitazione familiare e terminava la relazione CP_1 affettiva col resistente.
In particolare, la - oltre ai provvedimenti urgenti - chiedeva di: Pt_1
- disporre, a carico del , l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma CP_1 di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli, con ordine di versamento diretto da parte dell'NP (oltre al 70% delle spese straordinarie); - percepire l'intero importo dell'assegno unico.
Si costituiva in giudizio il il quale si opponeva alle domande avanzate dalla CP_1 ricorrente e chiedeva di:
- disporre l'affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
- porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei minori nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- percepire il 50% dell'assegno unico.
All'udienza del 18/12/2024, fissata per la comparizione delle parti, le parti dichiaravano di avere raggiunto il seguente accordo, riportato a verbale:
“- Il SI si impegna e obbliga a corrispondere mensilmente, entro e non CP_1 oltre il giorno cinque, la somma di euro 250,00, (di cui euro 125 ,00 per ogni figlio), somma che verrà erogata direttamente dall'NP e detratta dalla pensione percepita
Dal CA. Tale somma sarà soggetta a Rivalutazione monetaria secondo gli indici
Fa parte altresì dell'accordo economico, il diritto della SIa alla Pt_1 percezione integrale dell'assegno unico erogato dall'NP . Il SI , si obbliga CP_1 altresì al pagamento del 70% delle spese straordinarie secondo le linee guida del tribunale di Siracusa.
- le parti convengono per l'affidamento condiviso dei minori, che saranno collocati prevalentemente presso la madre, con il diritto del SI a vederli e tenerli CP_1 con sé una volta alla settimana, il sabato o la domenica alternati, dalle 10 alle 18, salvo diversi accordi tra le parti e secondo le esigenze dei bambini.
Le parti altresì concordano che durante le festività natalizie, il genitore che terrà con sé le bambine durante il Natale, genitore le terrà per il periodo di capodanno;
durante il periodo pasquale, i genitori si alterneranno dal giorno di Pasqua e la pasquetta.
Rimane fermo l'obbligo del SI (n.d.r. CA) (di) accompagnare i bambini alle terapie che le stesse devono effettuare nel corso della settimana”.
Il Giudice, preso atto del raggiungimento dell'accordo tra le parti, disponeva i provvedimenti urgenti come da accordo e tratteneva la causa in decisione.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi. Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 918/2024: omologa le condizioni concordate dalle parti in sede di udienza del 18/12/2024; compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 20.1.25, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone