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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18185 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. GUARRACINO ROBERTA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. GALDERISI GIULIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/10/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 09/09/2009; che dal matrimonio erano nati due figli: del 11/02/2010 e , del 06/09/2012; Per_1 Per_2
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco rispetto, ciascuno libero di stabilire la propria residenza ove riterrà più opportuno, fermo restando l'obbligo reciproco di darsene comunicazione.
2. I figli minorenni e rimarranno affidati congiuntamente ai genitori, con Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso la madre, alla quale viene assegnata quale abitazione la dimora coniugale sita in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via P. Togliatti n. 70; considerata la collocazione dell'appartamento coniugale nello stabile di proprietà della famiglia CP_1
qualora la sig.ra per ragioni di privacy ed opportunità decidesse di trasferire altrove la Pt_1 propria dimora insieme ai figli, il sig. verserà la somma aggiuntiva mensile di € 500,00 CP_1
per integrare le spese che la sig.ra fronteggerà in ragione del trasferimento. Detto importo Pt_1
verrà corrisposto sino a quando i figli vivranno con la madre;
lo stesso verrà meno nell' ipotesi di nuova relazione intrapresa dalla sig.ra che preveda la stabile convivenza, dell' eventuale Pt_1
nuovo compagno.
3. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
essi si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano altresì affinché i minori coltivino rapporti significativi con i congiunti di ambo i rami parentali.
4. I coniugi si comunicheranno reciprocamente eventuali cambi dei contatti telefonici.
5. Come da piano genitoriale che costituisce parte integrante del presente ricorso si disciplina come segue il diritto di visita paterno:
- Salvo diversi accordi tra le parti il padre preleverà i figli dal domicilio materno il martedì ed il giovedì pomeriggio alle 16.00 e ivi li riaccompagnerà alle 20.00, provvedendo alle loro attività pomeridiane;
a fine settimana alterni li terrà inoltre con sé dal sabato mattina alle 10.30 alla domenica sera alle 20.00 con pernottamento.
- Salvo diversi accordi tra le parti i minori trascorreranno le festività alternando, alla permanenza presso la madre, la permanenza presso il padre;
in particolare, salvo diverso
2 accordo tra le parti, i periodi da alternarsi vengono specificamente individuati nei giorni 24, 25 e
26 dicembre;
31 dicembre e 1 gennaio;
domenica di Pasqua e lunedì in Albis. Il regime di alternanza verrà osservato anche per tutte le altre festività qui non espressamente menzionate.
- Auspicabilmente i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno insieme ad entrambi i genitori oppure nel rispetto del regime di alternanza anno per anno;
esse inoltre trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno e quello della festa del papà e con la madre il giorno del suo compleanno e quello della festa della mamma anche in deroga al regime concordato per il diritto di visita paterno.
- I minori trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, la cui collocazione sarà concordata dai genitori entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno.
6. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 Pt_1 figli, un importo mensile pari ad € 400,00 ciascuno, per un totale pari € 800,00 mensili, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, delle spese sostenute per tasse e testi scolastici, delle spese sportive - sulla cui necessità per il sano ed equilibrato sviluppo psicofisico dei figli essi sin d'ora dichiarano di concordare - e di tutte le ulteriori spese straordinarie previamente concordate e documentate sostenute nell'interesse dei figli per l'individuazione delle quali si richiama il protocollo siglato dal COA di Napoli con il Tribunale di Napoli in data
07.03.2018. Il suddetto importo sarà versato mediante accredito su conto corrente bancario intestato all'avente diritto entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetto a revisione automatica in base agli indici elaborati dall'ISTAT a far data dall'anno successivo a quello in cui verrà definito il presente giudizio.
7. I coniugi percepiranno, come stabilito dalla normativa vigente in materia, ciascuno il
50% dell'importo erogato dall' a titolo di assegno unico universale nell'interesse dei figli CP_2
minori.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale, di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e degli oggetti di valore collocati presso la dimora familiare e quindi di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo. Rinunciano pertanto reciprocamente all'erogazione di ogni sorta di alimenti e contributo al mantenimento personale.
9. Visto l'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 l. 3/2003, i genitori si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio.
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.73, parte II, S. A, Sez. T, reg. Atti Matrimonio anno 2009); Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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