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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 08 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 606/2019 R.G..
È comparso per l ' appellante l ' Avv. La Spina, Parte_1 anche per delega dell'Avv. Assunta Lombardo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per l'appellato
[...]
, l'Avv. Anna Rosaria Controparte_1
Previte che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per l'appellata Controparte_2
, l'Avv. Giuseppina Lo Giudice, per delega dell'Avv. Ragno, che
[...] precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexiesc.p.c.. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2019 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Assunta Lombardo e Simona La Spina, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, Via Centonze n. 66, giusta procura in atti
Appellante
Controparte_1
(P.IVA
[...]
), in persona del Dott. , rappresentato e P.IVA_1 Controparte_1 difeso dall'Avv. Anna Rosaria Previte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torregrotta (ME), Via Nazionale n. 87, giusta procura in atti
Appellato
(P.IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n.19, giusta procura in atti
Appellata
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace;
prestazione d'opera intellettuale.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, formulava appello Parte_2 avverso la sentenza n. 1213/2018 del 15.06.2018 emessa dal Giudice di Pace di Messina nella causa civile iscritta al n. 4519/2014 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 560/14, provvedimento a mezzo del quale lo Studio Dentistico Associato “ ” ingiungeva il pagamento della Controparte_1 somma di € 1.840,00 per compensi professionali, oltre alle spese del procedimento. In particolare, l'appellante riteneva errata la decisione del Giudice di prime cure e chiedeva l'integrale riforma della sentenza di rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, lamentando i seguenti vizi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c. e dei principi in ordine all'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, vizio di motivazione: lacunosa, illogica e contraddittoria;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 cc.: limiti di utilizzabilità della CTU, vizi con riguardo alla prova dell'adempimento del professionista e al valore probatorio della cartella clinica redatta dal professionista che opera in regime libero professionale;
3) violazione dell'art.112 c.p.c. per ultra petizione nella valutazione dei danni occorsi alla paziente mai richiesti e sulla presunta mancata prova del danno e del nesso di causalità; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 2233 c.c. in relazione alla prevalenza della pattuizione contrattuale del compenso sulla determinazione del compenso in base a parcella professionale corredata dal parere dell'ordine professionale;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 1375 c.c., elencazione arbitraria delle prestazioni e illegittima determinazione del compenso;
6) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese, con domanda di restituzione di quanto già versato al fine di evitare l'esecuzione forzata della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 30.04.2019, si costituiva lo
[...]
, che Controparte_1 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto, con condanna alle spese del giudizio.
Con atto del 17.06.2019 si costituiva la Controparte_2
che chiedeva il rigetto dei motivi di gravame e la pronuncia di
[...] inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice emetteva la seguente sentenza.
L'appello va accolto nei limiti che seguono.
Si ritiene che i primi tre motivi gravame possano essere congiuntamente scrutinati.
Nel caso di specie, si rileva che l'appellante nel giudizio di opposizione non abbia formulato domanda volta ad ottenere il risarcimento di danni patiti per effetto delle cure prestate dall'appellato studio, bensì domanda volta a paralizzare la pretesa creditoria, avanzata in sede monitoria, attraverso l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c., ritenendo non dovuto il compenso in ragione del contestato inadempimento ed inesatto adempimento della prestazione.
In punto di diritto, considerato che le parti hanno imputato reciprocamente, all'altra parte, fatti d'inadempimento, è bene osservare che i principi sull'onere della prova in materia di responsabilità si applicano anche in caso di eccezione ex art. 1460 c.c. di modo che l'eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento alle obbligazioni assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a chi ha agito in giudizio l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle stesse (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 3527 del 2021). Segnatamente, deve farsi applicazione del consolidato principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cassazione civile sez. II, 12/03/2021 n.7061). Peraltro, la Cassazione ha precisato che l'eccezione d'inadempimento può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto e non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati, e cioè, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell'inadempimento dedotto (cfr. Cass. n. 12719 del 2021).
Sul punto, come più volte affermato dalla Suprema Corte di cassazione (ex multis Cass. 26769/18), la violazione dell'art. 2697 c.c., si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Le Sezioni Unite, con sentenza del 30.10.2001, n. 13533 hanno chiarito la regola di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, affermando che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. E' stato coerentemente precisato che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
E tali principi sul riparto dell'onere della prova non trovano deroga nell'ipotesi in cui il professionista abbia agito con decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento della prestazione ed il committente abbia eccepito l'inadempimento; anche in tal caso, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n. 21522; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti si evince la prova dell'esatta esecuzione della prestazione del professionista e quindi del suo diritto al compenso, anche alla luce della espletata consulenza tecnica d'ufficio che non si è inteso rinnovare nel corso del presente giudizio, atteso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, posto che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487). Agli atti, risulta incontestato il rapporto tra le parti e, sulla base di questo e di quanto accertato dal consulente tecnico nell'analisi del piano di trattamento, risultano effettuate n. 10 sedute di trattamento tasche parodontali presso lo studio dentistico appellato (e non otto come sostenuto dall'appellante) come pure risulta l'indicazione da parte del professionista della necessità del trattamento di estrazione del dente per la grave parodontopatia della quale la era affetta, Pt_1 la quale, peraltro, non ha dato seguito alla richiesta del professionista di eseguire esame radiografico ritenuto necessario allo scopo. Risulta, altresì, l'esecuzione del trattamento CAF fissato nel preventivo in n. 5 sedute, evidenziate in sede di consulenza tecnica e conteggiate nel parere di congruità richiesto e rilasciato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina prot. 1592 del 12.02.2014. Di converso, quanto al n. di 3 cure dentarie indicate nel piano di trattamento preventivato e nel parere di congruità (per € 100,00 ciascuna), delle stesse se ne rinviene un accertamento in sede peritale nel numero di 2, quindi un inesatto adempimento rispetto a quanto originariamente previsto e successivamente divenuto oggetto di pretesa creditoria.
In ordine al quarto e quinto motivo di gravame, si ritengono fondate le osservazioni formulate dall'appellante anche alla luce dell'orientamento di legittimità espresso, a tenore del quale il parere emesso dal Consiglio dell'Ordine attesta solo la conformità in astratto della parcella ai parametri del tariffario;
in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio di cognizione ordinario nel quale il giudice non è vincolato al parere del Consiglio dell'Ordine, ma ha il potere di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, potendo anche discostarsi dal parere di congruità indicando anche sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta (Cass. n. 26860/2019).
Pertanto, alla luce del preventivo di spesa allegato in atti, formulato dal professionista odierno appellato che individua un preciso corrispettivo di € 1.600,00 con eventuale applicazione di uno sconto, si ritiene di accogliere parzialmente il motivo di gravame, limitando la somma ingiunta a quanto originariamente fissato dal professionista concordemente con la parte attrice (€ 1.600,00), detratto l'importo di Euro 100,00 relativo ad una operazione di otturazione (atteso che il CTU ha accertato l'esistenza di n. 2 otturazioni), per un importo complessivo pari ad € 1.500,00.
Per quanto riguarda il motivo d'appello inerente alle spese di lite, lo stesso è da ritenersi infondato in ragione della soccombenza prevalente della parte nel primo grado di giudizio. Pertanto, quanto alla domanda formulata dall'appellante di restituzione delle somme versate al fine di evitare l'esecuzione forzata della sentenza di primo grado (€ 3.659,09), la stessa deve essere accolta nei limiti di € 100,00.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza assolutamente prevalente e sono liquidate in favore degli appellati, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale del valore sino ad € 5.200,00, ai valori medi, esclusa la voce istruttoria in concreto mancante, per un importo pari a € 1.701,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto ed accerta l'esistenza di un credito dell'appellato
[...]
nei Controparte_1 confronti dell'appellante nella misura di € 1.740,00; Parte_2
- condanna lo Controparte_1
alla restituzione in favore dell'appellante
[...] dell'importo di € 100,00 per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore degli appellati, nella misura complessiva di € 1.701,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo
IL TRIBUNALE DI MESSINA Verbale di udienza
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 08 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, Sez. 2 civile, Dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 606/2019 R.G..
È comparso per l ' appellante l ' Avv. La Spina, Parte_1 anche per delega dell'Avv. Assunta Lombardo, che precisa le conclusioni, riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per l'appellato
[...]
, l'Avv. Anna Rosaria Controparte_1
Previte che precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per l'appellata Controparte_2
, l'Avv. Giuseppina Lo Giudice, per delega dell'Avv. Ragno, che
[...] precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexiesc.p.c.. Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, in persona del G.U. Dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2019 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Assunta Lombardo e Simona La Spina, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, Via Centonze n. 66, giusta procura in atti
Appellante
Controparte_1
(P.IVA
[...]
), in persona del Dott. , rappresentato e P.IVA_1 Controparte_1 difeso dall'Avv. Anna Rosaria Previte, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torregrotta (ME), Via Nazionale n. 87, giusta procura in atti
Appellato
(P.IVA Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Messina, Strada San Giacomo n.19, giusta procura in atti
Appellata
Oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace;
prestazione d'opera intellettuale.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, formulava appello Parte_2 avverso la sentenza n. 1213/2018 del 15.06.2018 emessa dal Giudice di Pace di Messina nella causa civile iscritta al n. 4519/2014 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 560/14, provvedimento a mezzo del quale lo Studio Dentistico Associato “ ” ingiungeva il pagamento della Controparte_1 somma di € 1.840,00 per compensi professionali, oltre alle spese del procedimento. In particolare, l'appellante riteneva errata la decisione del Giudice di prime cure e chiedeva l'integrale riforma della sentenza di rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, lamentando i seguenti vizi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 c.c. nonché dell'art. 2697 c.c. e dei principi in ordine all'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale, vizio di motivazione: lacunosa, illogica e contraddittoria;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 cc.: limiti di utilizzabilità della CTU, vizi con riguardo alla prova dell'adempimento del professionista e al valore probatorio della cartella clinica redatta dal professionista che opera in regime libero professionale;
3) violazione dell'art.112 c.p.c. per ultra petizione nella valutazione dei danni occorsi alla paziente mai richiesti e sulla presunta mancata prova del danno e del nesso di causalità; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 2233 c.c. in relazione alla prevalenza della pattuizione contrattuale del compenso sulla determinazione del compenso in base a parcella professionale corredata dal parere dell'ordine professionale;
5) violazione e falsa applicazione dell'art. 1375 c.c., elencazione arbitraria delle prestazioni e illegittima determinazione del compenso;
6) violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese, con domanda di restituzione di quanto già versato al fine di evitare l'esecuzione forzata della sentenza di primo grado.
Con comparsa del 30.04.2019, si costituiva lo
[...]
, che Controparte_1 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone l'integrale rigetto, con condanna alle spese del giudizio.
Con atto del 17.06.2019 si costituiva la Controparte_2
che chiedeva il rigetto dei motivi di gravame e la pronuncia di
[...] inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c., con condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Giudice emetteva la seguente sentenza.
L'appello va accolto nei limiti che seguono.
Si ritiene che i primi tre motivi gravame possano essere congiuntamente scrutinati.
Nel caso di specie, si rileva che l'appellante nel giudizio di opposizione non abbia formulato domanda volta ad ottenere il risarcimento di danni patiti per effetto delle cure prestate dall'appellato studio, bensì domanda volta a paralizzare la pretesa creditoria, avanzata in sede monitoria, attraverso l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c., ritenendo non dovuto il compenso in ragione del contestato inadempimento ed inesatto adempimento della prestazione.
In punto di diritto, considerato che le parti hanno imputato reciprocamente, all'altra parte, fatti d'inadempimento, è bene osservare che i principi sull'onere della prova in materia di responsabilità si applicano anche in caso di eccezione ex art. 1460 c.c. di modo che l'eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento alle obbligazioni assunte dal creditore (di cui deve dedurre e dimostrare il fatto costitutivo), spettando, per contro, a chi ha agito in giudizio l'onere di provare di aver esattamente adempiuto alle stesse (Cass. SU n. 13533 del 2001; Cass. n. 3373 del 2010; Cass. n. 826 del 2015; Cass. n. 3527 del 2021). Segnatamente, deve farsi applicazione del consolidato principio stabilito dalla Suprema Corte, secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di inadempienze reciproche deve procedersi ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (Cassazione civile sez. II, 12/03/2021 n.7061). Peraltro, la Cassazione ha precisato che l'eccezione d'inadempimento può essere dedotta anche in caso di adempimento solo inesatto e non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni conseguentemente arrecati, e cioè, rispettivamente, la gravità e la dannosità dell'inadempimento dedotto (cfr. Cass. n. 12719 del 2021).
Sul punto, come più volte affermato dalla Suprema Corte di cassazione (ex multis Cass. 26769/18), la violazione dell'art. 2697 c.c., si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Le Sezioni Unite, con sentenza del 30.10.2001, n. 13533 hanno chiarito la regola di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento contrattuale, affermando che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. E' stato coerentemente precisato che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
E tali principi sul riparto dell'onere della prova non trovano deroga nell'ipotesi in cui il professionista abbia agito con decreto ingiuntivo per chiedere il pagamento della prestazione ed il committente abbia eccepito l'inadempimento; anche in tal caso, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista (Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n. 21522; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).
Orbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione versata in atti si evince la prova dell'esatta esecuzione della prestazione del professionista e quindi del suo diritto al compenso, anche alla luce della espletata consulenza tecnica d'ufficio che non si è inteso rinnovare nel corso del presente giudizio, atteso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova CTU, posto che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487). Agli atti, risulta incontestato il rapporto tra le parti e, sulla base di questo e di quanto accertato dal consulente tecnico nell'analisi del piano di trattamento, risultano effettuate n. 10 sedute di trattamento tasche parodontali presso lo studio dentistico appellato (e non otto come sostenuto dall'appellante) come pure risulta l'indicazione da parte del professionista della necessità del trattamento di estrazione del dente per la grave parodontopatia della quale la era affetta, Pt_1 la quale, peraltro, non ha dato seguito alla richiesta del professionista di eseguire esame radiografico ritenuto necessario allo scopo. Risulta, altresì, l'esecuzione del trattamento CAF fissato nel preventivo in n. 5 sedute, evidenziate in sede di consulenza tecnica e conteggiate nel parere di congruità richiesto e rilasciato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Messina prot. 1592 del 12.02.2014. Di converso, quanto al n. di 3 cure dentarie indicate nel piano di trattamento preventivato e nel parere di congruità (per € 100,00 ciascuna), delle stesse se ne rinviene un accertamento in sede peritale nel numero di 2, quindi un inesatto adempimento rispetto a quanto originariamente previsto e successivamente divenuto oggetto di pretesa creditoria.
In ordine al quarto e quinto motivo di gravame, si ritengono fondate le osservazioni formulate dall'appellante anche alla luce dell'orientamento di legittimità espresso, a tenore del quale il parere emesso dal Consiglio dell'Ordine attesta solo la conformità in astratto della parcella ai parametri del tariffario;
in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio di cognizione ordinario nel quale il giudice non è vincolato al parere del Consiglio dell'Ordine, ma ha il potere di verificare le singole prestazioni svolte dal professionista stesso e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella, potendo anche discostarsi dal parere di congruità indicando anche sommariamente le voci per le quali ritiene il compenso dovuto in misura ridotta (Cass. n. 26860/2019).
Pertanto, alla luce del preventivo di spesa allegato in atti, formulato dal professionista odierno appellato che individua un preciso corrispettivo di € 1.600,00 con eventuale applicazione di uno sconto, si ritiene di accogliere parzialmente il motivo di gravame, limitando la somma ingiunta a quanto originariamente fissato dal professionista concordemente con la parte attrice (€ 1.600,00), detratto l'importo di Euro 100,00 relativo ad una operazione di otturazione (atteso che il CTU ha accertato l'esistenza di n. 2 otturazioni), per un importo complessivo pari ad € 1.500,00.
Per quanto riguarda il motivo d'appello inerente alle spese di lite, lo stesso è da ritenersi infondato in ragione della soccombenza prevalente della parte nel primo grado di giudizio. Pertanto, quanto alla domanda formulata dall'appellante di restituzione delle somme versate al fine di evitare l'esecuzione forzata della sentenza di primo grado (€ 3.659,09), la stessa deve essere accolta nei limiti di € 100,00.
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza assolutamente prevalente e sono liquidate in favore degli appellati, in conformità al D.M. 55/2014 con riguardo ai giudizi innanzi al Tribunale del valore sino ad € 5.200,00, ai valori medi, esclusa la voce istruttoria in concreto mancante, per un importo pari a € 1.701,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge e contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, Dott. Paolo Petrolo, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto ed accerta l'esistenza di un credito dell'appellato
[...]
nei Controparte_1 confronti dell'appellante nella misura di € 1.740,00; Parte_2
- condanna lo Controparte_1
alla restituzione in favore dell'appellante
[...] dell'importo di € 100,00 per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore degli appellati, nella misura complessiva di € 1.701,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Messina 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo