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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento avente il n. 59075 del registro generale affari contenziosi, anno 2018 vertente
TRA
(CF. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Anastasio II. n.139 presso lo studio dall'Avv. Tiziana Del Bufalo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo
ATTORE
E
DOTT. (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Giovanni Gallo in virtù di mandato alle liti allegato alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Salita Ponte
Scanzano n.10.
CONVENUTO
E
DOTT. CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
E
(P. I. ), con sede in Roma, Via Stefano Cansacchi, 59, Controparte_3 P.IVA_1 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avvocato Valerio Gargano presso il cui Studio in Roma, Via Tibullo n. 10 è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato pagina 1 di 24 CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_4 P.IVA_2
Milano, Via G.A. Amadeo n. 59, con gli Avv.ti Carlo Verticale e Simona Dinetta e con l'Avv. Paolo
Petrosillo presso lo studio del quale in Roma (RM), Largo della Gancia 1, è elettivamente domiciliata per procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità professionale medica
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, espressa anche in corso di causa: IN VIA PRINCIPALE: I. accertare e dichiarare l'inadempimento del contratto di cura stipulato dal Dott. , dal Dott. CP_2
e dalla con il sig. per responsabilità Controparte_1 Controparte_3 Parte_1
professionale dei due odontoiatri convenuti, per aver causato con la loro condotta gravemente colposa
i danni, patrimoniali e non, patiti dall'attore, come descritti nel presente atto di citazione;
II. per
l'effetto, condannare il Dott. , il Dott. e la in CP_2 Controparte_1 Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a risarcire al Sig. la Parte_1 somma complessiva, determinata all'attualità, pari ad euro 66.471,19 (pari alla somma del danno non patrimoniale come descritto al paragrafo E.1): euro 43.643,00 + il danno patrimoniale come descritto al paragrafo E. 2): euro 22.828,19, oltre ad una somma equitativamente determinata per danno alla autodeterminazione dell'attore derivato dalla invalidità del consenso informato alle cure, oltre al danno patrimoniale (euro 4.000,00), e non patrimoniale derivato dalla iscrizione nel registro dei cattivi pagatori del CRIF, ed infine oltre al danno da perdita di chance lavorativa come indicato al paragrafo E. 2; ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria e/o ritenuta di giustizia e/o secondo equità ai sensi degli artt. 1226
e 2056 c.c.; il tutto oltre il maggior danno da “lucro cessante” per la perdita dei frutti che il sig. avrebbe potuto trarre ex nunc dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, da determinarsi Parte_1
ex art. 2056 c.c. secondo il noto criterio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. SS.
UU.N. 1712/1995 e Cass. 1623720059) nonché agli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo soddisfo;
III. dichiarare la risoluzione del contratto di cura tra il sig. Parte_1
e il Dott. , il Dott. , nonché la struttura
[...] CP_2 Controparte_1 CP_3
per loro grave inadempimento, con condanna della struttura e/o degli odontoiatri
[...] Controparte_3
convenuti alla restituzione al Sig. delle somme da lui corrisposte alla e alla Parte_1 Controparte_3 pagina 2 di 24 per le cure inadeguate, per la somma di Euro 1.264,25; IV. accertato il collegamento CP_4
negoziale tra il contratto di cura (stipulato tra i Dottori e , la e il Sig. CP_2 CP_1 Controparte_3
ed il contratto di finanziamento (stipulato dal Sig. con la Parte_1 Parte_1 CP_4
dichiarare, altresì, la risoluzione del contratto di finanziamento n. 267961 per effetto della risoluzione del contratto di cure;
per l'effetto dichiarare non più dovuta dal Sig. alla Parte_1 CP_4
alcuna somma;
V. in estremo subordine, condannare il Dott. e/o il Dott. , solidalmente CP_1 CP_2
con la a risarcire al Sig. anche la somma complessiva che dovesse essere Controparte_3 Parte_1 stabilita da questi dovuta alla all'esito del presente procedimento. VI. Con vittoria di CP_4
spese, competenze ed onorari del giudizio ex DM 55/2014, come aggiornato dal DM n. 37 dell'8.03.2018, oltre alle spese legali per le prestazioni professionali rese nell'ambito del procedimento di mediazione, da liquidarsi sempre secondo il DM 55/2014, oltre le spese di CTP, laddove non liquidate come voci di danno, il tutto da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario. IN VIA SUBORDINATA: Accertare la responsabilità professionale extracontrattuale del
Dott. e del Dott. per i danni subiti dal Sig. in CP_2 Controparte_1 Parte_1
conseguenza delle prestazioni odontoiatriche eseguite nel periodo indicato in premessa;
VII. per
l'effetto, condannare il Dott. , il Dott. e la in CP_2 Controparte_1 Controparte_3
solido tra loro, a risarcire al Sig. i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e così, Parte_1
dunque, per la somma complessiva di euro 67.735,44 (danno non patrimoniale come descritto al paragrafo E.1): euro 43.643,00 + danno patrimoniale come descritto al paragrafo E. 2): euro24.092,44, oltre ad una somma equitativamente determinata per il danno alla autodeterminazione dell'attore derivato dalla inidoneità del consenso informato alle cure, oltre al danno patrimoniale
(euro 4.000,00), e non patrimoniale derivato dalla iscrizione nel registro dei cattivi pagatori del CRIF, ed infine oltre al danno da perdita di chance lavorativa come indicato al paragrafo E. 2; o per la maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa all'esito dell'espletanda istruttoria e/o ritenuta di giustizia e/o secondo equità ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre il maggior danno da “lucro cessante” per la perdita dei frutti che il sig. avrebbe potuto trarre ex tunc Parte_1
dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, da determinarsi ex art. 2056 c.c. secondo il noto criterio elaborato dalla giusprudenza di legittimità (Cfr. Cass. SS. UU.N. 1712/1995 e Cass. 1623720059) nonché agli interessi legali dalla data della pronuncia all'effettivo saldo;
VIII. accertato il collegamento negoziale tra il contratto di cura (stipulato tra i Dottori e , la CP_2 CP_1 CP_3
e il Sig. ed il contratto di finanziamento (stipulato dal Sig. con la
[...] Parte_1 Parte_1 CP_4
dichiarare, altresì, la risoluzione del contratto di finanziamento n. 267961 per effetto della
[...] risoluzione del contratto di cure;
per l'effetto dichiarare non più dovuta dal Sig. alla Parte_1
pagina 3 di 24 alcuna somma;
IX. in estremo subordine, condannare il Dott. e/o il Dott. CP_4 CP_1
, solidalmente con la a risarcire al Sig. anche la somma CP_2 Controparte_3 Parte_1 complessiva che dovesse essere stabilita da questi dovuta alla all'esito del presente CP_4
procedimento. VI. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio ex DM 55/2014, per le prestazioni professionali rese nell'ambito del procedimento di mediazione, da liquidarsi sempre secondo il DM 55/2014, oltre le spese di CTP, laddove non liquidate come voci di danno, il tutto da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”; per parte convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda ed CP_3
eccezione disattesa: - in via principale, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare integralmente le domande proposte dal signor nei confronti di essa per Parte_1 Controparte_3
l'eccepita estraneità di quest'ultima ai fatti e ai danni lamentati dell'attore; - in subordine e nel merito respingere integralmente le domande e le richieste tutte dell'Attore nei confronti della Controparte_3
e dei Dottori e in quanto destituite di ogni fondamento sia in CP_2 Controparte_1 fatto che in diritto e, comunque, perché non provate sia in ordine all'an sia al quantum debeatur;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non sperata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda attorea, anche solo parziale, accertare e dichiarare i convenuti Dottori e CP_2
quali unici responsabili dell'evento per cui è causa, ciascuno secondo la Controparte_1
propria quota di responsabilità che sarà accertata a lui ascrivibile, e, in quanto tali, tenuti a tenere indenne, ciascuno secondo la propria quota di responsabilità, la da ogni conseguenza Controparte_3
pregiudizievole dovesse derivare e/o da ogni eventuale condanna e/o pronuncia sfavorevole dovesse provenire in esito al presente giudizio, per l'effetto condannando i medesimi, ciascuno secondo la propria quota di responsabilità, in via di rivalsa e/o regresso e/o indennizzo e/o manleva a tenere indenne e rimborsare la di quanto quest'ultima sarà tenta a versare all'attore per Controparte_3 sorte, interessi e quant'altro risulterà dovuto, oltre le spese del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, da liquidarsi ai sensi del DM n. 55/2014, in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per parte convenuta dott. :”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e Controparte_1
previe le declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte esposte in narrativa e, di conseguenza, rigettare ogni avversa pretesa, da chiunque formulata, nei confronti del dott. ; 2) IN VIA SUBORDINATA: in caso di accertamento di responsabilità, Controparte_1
imputare la stessa in via esclusiva in capo al dott. per tutto quanto esposto in CP_2
narrativa; 3) ANCORA IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA ove ritenuta applicabile la
pagina 4 di 24 “Legge Gelli” (l. 24/2017), ai sensi dell'art. 7 della citata legge, accertare e dichiarare che il dott.
dovrà esser tenuto indenne dalla che assume in capo a se stessa anche la CP_1 CP_3
responsabilità per fatto compiuto dal suo ausiliario medico, anche se tra gli stessi intercorresse contratto autonomo libero professionale 4) IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità per i danni occorsi all'attrice in capo al dott. , si chiede di ridurre nei limiti dell'equo e del provato la somma eventualmente dovuta CP_1 all'attore a titolo di risarcimento danni, con eventuale accertamento di responsabilità solidale dei convenuti limitando l'esposizione del dott. , previo accertamento dell'effettivo contributo causale CP_1
dello stesso;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”;
per parte convenuta : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto ogni contraria domanda, istanza, CP_5
eccezione e deduzione respinta, giudicare: nel merito: in via principale e riconvenzionale: respingere le domande proposte nei confronti di con completa assoluzione della stessa;
previ gli CP_4 opportuni accertamenti del caso, dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il Sig. Parte_1 al pagamento a favore di della somma di € 5.781,47=, oltre agli interessi di
[...] CP_4
mora contrattualmente previsti dal dovuto al saldo, ad estinzione del contratto di finanziamento n.
267961; in via subordinata e riconvenzionale: in denegata e non creduta ipotesi di risoluzione del contratto di finanziamento per effetto della risoluzione del contratto di cure, previ gli opportuni accertamenti del caso, dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la società a Controparte_3 restituire alla società l'anticipazione ricevuta con il contratto di finanziamento n. CP_4
267961 pari a Euro 6.000,00 = , oltre interessi legali dalla data di erogazione al saldo, in forza dell'art.
7.6 della convenzione con la stessa intercorrente, ovvero ai sensi dell'art. 125 quinquies del
D. Lgs. n. 385/1993; in ogni caso , dichiarare altresì tenuta e, per l'effetto, condannare la società
a manlevare e tenere indenne la società da ogni e qualsivoglia Controparte_3 CP_4
conseguenza pregiudizievole derivante dai fatti di causa, ivi comprese le spese di lite . Con ogni e più ampia riserva istruttoria. Con le spese e gli onorari – salvis juribus”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.9.2018, conveniva in Parte_1
giudizio la società i dott.ri e per sentirli Controparte_3 CP_2 Controparte_1
condannare in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, scaturenti dalla condotta imperita e negligente di questi ultimi nell'esecuzione delle cure odontoiatriche ricevute dall'attore presso lo studio “Vitaldent” di . CP_3
pagina 5 di 24 A sostegno della domanda parte attrice deduceva:
- che in data 22.07.2015 si recava presso l'Ambulatorio Odontoiatrico “Vitaldent” della CP_3
sito in , lamentando la dolorabilità e mobilità del primo molare inferiore di sinistra;
CP_3
-che, a seguito di ortopanoramica, prima ancora di essere visitato da un odontoiatra, veniva convocato dalla segreteria dello studio che gli comunicava che avrebbe dovuto necessariamente estrarre tutti i denti dell'arcata inferiore perché affetti da piorrea, e gli prospettava una protesizzaione totale spiegando che avrebbe ottenuto maggior stabilità con l'inserimento di due impianti osteo- integrati;
-che, al manifestato disaccordo dell'attore, che avrebbe voluto estrarre soltanto l'elemento dentale dolente, gli veniva riferito che, se non avesse estratto i denti residui, in breve tempo sarebbe stato afflitto da forme ascessuali dolorose, cui sarebbe seguita la perdita di tutti i denti;
-che l'impiegato della “invogliava” l'attore a sottoporsi alle terapie estrattive e implanto CP_3
protesiche, offrendo la possibilità di una dilazione dei pagamenti con finanziamento ottenibile dalla quale società convenzionata con lo studio odontoiatrico, fissando un importo pari ad € CP_4
6.500,00 pagabile in sei anni, con un acconto di Euro 500,00;
-che, benchè preoccupato per quanto proposto dallo studio, l'attore nella medesima giornata approvava il piano terapeutico, versando l'acconto di euro 500,00, sottoscrivendo contestualmente il modulo per accedere al finanziamento da parte della acquistando il prodotto denominato CP_4
“OSTIAUNO SRL- VITALDENT”;
- che nel contratto di finanziamento così sottoscritto era previsto il pagamento diretto dalla CP_4 alla dell'importo di € 6.000,00 ed il pagamento da parte del di 60 rate
[...] CP_3 Parte_1
da euro 118,70 ciascuna, rata che sarebbe poi aumentata successivamente, previa adesione telefonica;
-che, sempre nella medesima giornata del 22.07.2015, il dott. odontoiatra, dopo aver CP_2
raccolto una impronta in alginato nell'arcata inferiore del al fine di predisposrre una protesi Parte_1
mobile provvisoria, procedeva all'estrazione del primo molare inferiore dolente;
-che in data 28.07.2015 il dott. eseguiva l'estrazione in unica seduta degli undici elementi CP_2 residui dell'arcata inferiore, e, al termine, posizionava due impianti endoossei post-estrattivi in corrispondenza del canino di sinistra e del canino di destra;
-che, il giorno successivo ai trattamenti, all'attore veniva consegnata una protesi mobile inferiore provvisoria che sin dal primo inserimento si rilevava incongrua, provocandogli dolore in corripsondenza degli impianti, con sensazione di scossa a destra durante la masticazione;
-che le modifiche e la ribasatura apportate alla protesi non portavano ad alcun risultato, continuando l'attore ad accusare un dolore tale da non permettergli di utilizzarla, dolore che continuava anche dal pagina 6 di 24 10 novembre 2015, data in cui venivano scoperti gli impianti, con l'applicazione delle viti di guarigione;
-che nel settembre 2015 insorgeva improvvisamente anche una dermatite al volto da causa ignota, con desquamazione cutanea sulle arcate sopraciliari e pieghe nasolabiali;
-che dal mese di settembre 2015 l'attore iniziava a pagare le rate del finanziamento alla;
CP_4
-che, in data 11.11.2015, dopo una seduta presso la Vitaldent, l'attore si recava urgentemente al P.S. dell'Ospedale Fatebenefratelli di Roma a causa di un'ischemia intestinale, restando li ricoverato per sei giorni;
-che, improvvisamente, il dott. che aveva eseguito le prestazioni odontoiatriche sull'attore sin CP_2 dall'inizio, non si presentava più in studio e veniva di fatto sostituito dal dott. Controparte_1
nel prosieguo del piano di cure;
-che, a seguito di una nuova ortopanoramica che rilevava la mancata osteointegrazione dell'impianto della regione del canino inferiore di sinistra (posizione 3.3.), in data 08.01.2016 il dott. eseguiva CP_1
la rimozione della fixture, sfilandola con facilità, senza praticare alcun intervento chirurgico, apponendo nella medesima seduta una nuova fixture di dimensioni ridotte in posizione immediatamente adiacente a quella rimossa, prescrivendo terapia antibiotica, antinfiammatoria e antibatterica topica:
-che, nonostante la sostituzione della fixture implantare, il dolore agli impianti non cessava, essendo più marcato nella parte di destra;
-che, visti i tentativi senza esito del dott. di modificare in positivo la protesi provvisoria, e CP_1
continuando nell'attore il dolore locale, alla fine del mese di gennaio 2016, il dott. inviava il CP_1
paziente, per ottenere un ulteriore consulto, presso il collega dello studio Vitaldent di Via dei Castani, il dott. il quale adottava le modifiche e il ribasamento della protesi, non apportando, tuttavia, Per_1
alcun beneficio al Parte_1
-che il predetto odontoiatra, a differenza dei precedenti professionisti, in data 27.02.2016 annotava in cartella “Infiammazione gengivale a livello degli impianti. Fatta Opt(ok) consigliato sciacqui salini+dato spray clorexidina 30%. Si rivede tra 15 gg. Scarto protesi su impianti;
-che il a questo punto, permanendo ancora il dolore e la sensazione di scossa alla Parte_1
masticazione, iniziando ad avere seri dubbi sulla validità delle cure ricevute presso la Vitaldent, decideva di interrompere il pagamento delle rate mensili alla e, in data 08.04.2016 si CP_4
rivolgeva ad altro odontoiatra, il dott. Persona_2
-che il dott. prescriveva subito una TC dentascan che il eseguiva il 21 aprile 2016 che Per_2 Parte_1
refertava “ Presenza di un mezzo impiantare 4.3 e con osteorarefazione limitrofa associata a lievi aspetti di sofferenza dell'osso perimplantare zona 35. Si segnala a quest'ultimo livello lieve
pagina 7 di 24 assottigliamento con irregolarità della corticale ossea manibolare sul versante lingueale nella verosimile sede peri inserzionale delm- miloioideo..”;
-che, al controllo seguente, il dott. alla luce degli esami radiografici e della sintomatologia, Per_2
indicava al paziente la necessità di rimuovere tali fixture;
-che in data 13.05.2016 si recava presso il Pronto Soccorso Odontoiatrico dell'Ospedale George
Eastman di Roma, e in anamnesi veniva anotato “ riferisce artralgie diffuse e comparsa di dermatite successiva all'inserimento di due impianti endossei eseguiti a settembre 2015.Algia zona sinfisi mentoniera. All'esame obiettivo veniva rilevato “ Edentulia totale. In zona 34 si apprezzala presenza di una vite di guarigione applicata sul relativo impianto che traspare attraverso la mucosa alveolare.
Presenza di un impianto in zona 43 del quale risulta esposta, attracerso la mucosa alveolare, la vite di guarigione ed ampia parte del collo. Dolorabilità alla percussione della suddetta fixture, dolorabilità alla palpazione con riferita iperestesia del fornice vestibolare e della cresta alveolare inferiore.
Dermatite eritematoso-desquamativa della cute della regione inter-palpebrale e delle regioni infraorbitaria e naso-labiale, bilateralmente”;
-che anche il sanitario dell'Eastman, all'esito della visita, consigliava la rimozione delle fixtures;
-che, a causa della persistenza e dell'aggravarsi dei dolori articolari, il in data 03.06.2016 si Parte_1
rivolgeva al Pronto Soccorso del Policlinico A. Gemelli di Roma dove il medico di turno in anamnesi annotava “Riferisce da questa gonfiore ginocchio sinistro e mano destra. Riferisce inoltre dolori alla schiena e alle spalle. Da circa 2 mesi riferisce dolori diffusi in seguito a posizionamento di impianti dentali…ed a quello obiettivo segnalava ..tumefazione del II e III dito della mano destra e del ginocchio sinistro” e diagnosticava “dolori articolari diffusi in sospetta polimialgia reumatica” con prescrizione di terapia medica;
-che, in data 23.06.2016, presso il Policlinico Umberto I veniva emessa la diagnosi di Poliartralgia e veniva prescritta terapia medica e visita reumatologica;
-che, a seguito di visita medico legale presso lo studio del Prof. titolare Persona_3 dell'insegnamento di Otorinolaringoiatria e ricercatore in Chirurgia maxillo facciale presso l'università di Roma, “La Sapienza”, veniva confermata la sussistenza del nesso causale tra le terapie eseguite dal dott. e dal dott. ed i disturbi lamentati dall'attore; CP_2 CP_1
-che, con missiva a.r. del 04.07.2016, l'odierno attore chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta professionale dei due odontoiatri, dott.ri e invocando la responsabilità solidale della struttura presso cui erano state eseguite le CP_2 CP_1
prestazioni sanitarie;
pagina 8 di 24 -che, sempre ai fini risarcitori, invitava la società a restituire gli importi già corrisposti Controparte_3
dal alla società in virtù del contratto di finanziamento n. 267961, e di quelli Parte_1 CP_4
ancora insoluti alla luce della risoluzione contrattuale del finanziamento sottoscritto insieme al piano di cura, chiedendo, altresì, alla di denunciare il sinistro alla CP_4 Controparte_6
-che il dott. e il dott. non davano alcun riscontro alle richieste risarcitorie dell'attore, CP_2 CP_1
mentre la con missiva del 21.07.2016, respingeva la domanda del CP_4 Parte_1 eccependo che la rivestiva la qualità di “convenzionata per la distribuzione di Controparte_3 finanziamenti finalizzati all'acquisto dei servizi offerti”, e di non avere, pertanto, alcuna responsabilità in relazione alle patologie lamentate da parte attrice;
-che in data 06.02.2017 l'attore si sottoponeva presso il Reparto di Chirurgia Maxillo Facciale dell' ad intervento chirurgico di rimozione delle fixture implantari ad opera del Controparte_7 dott. R. che certificava “..in data odierna si effettua l'asportazione di due fixture implantari Per_4 mandibolari in seguito a ripetuti episodi di perimplantite ed algia diffusa”ed al successivo controllo, il chirurgo operatore predisponeva una relazione ove annotava “..è stato sottoposto in data 06.02.2017 ad intervento chirurgico in a.l. per asportazione chirurgica di due fixture implantari mandibolari. Il paziente riferiva dolore continuo fin dall'inserimento delle fixture ed impossibilità ad indossare il manufatto protesico. All'esame clinico evidenziava tumefazione gengivale, sanguinamento al sondaggio e dolore alla palpazione nonché mobilità preternaturale”;
-che, a seguito della rimozione delle fixtures, i dolori andavano via via diminuendo di intensità;
-che, in data 02.10 2017, il Prof. consegnava all'attore una relazione medico legale con la dignosi Per_3
di “Esiti permanenti conseguenti ad incongrua terapia chirurgica odontoiatrica implanto protesica, consistenti in : perdita per estrazione iatrogena fi dieci elementi dentali che, pur affetti da malattia paradontale, erano ancora funzionalmente recuperabili- Riduzione dimensionale verticale e trasversale (lingua-vestibolare) della cresta alveolare della mandibolae della corrispettiva gengiva aderente, di natura iatrogena in corrispondenza della regione antero-laterale destra e dell'emimandibola in toto a sinistra, conseguente ad ascessualizzazione perimplantari ripetute ed ad estrazioni dentali multiple di elementi che, pur parzialmente compromessi, ancora erano recuperabili sotto il profilo funzionale con una adeguata terapia paradontale;
sindrome nevralgica della terza branca trigeminale bilaterale, certificata in sede di pronto soccorso. Perdita di chance riabiltative orali protesiche ed implanto-protesiche conseguente all'attuale riduzione dell'osso alveolare ed alla scomparsa della gengiva aderente-crestale;
-che, pertanto, il consulente così concludeva: “tali esiti sono qualitativamente, quantitativamente, modalmente e cronologicamente conseguenti alla terapia implanto-protesica cui il sig. è Parte_1
pagina 9 di 24 stato sottoposto presso il Centro Vitaldent dai dott. e . Sede ed entità delle lesioni CP_2 CP_1
corrispondono alla dinamica del fallimento della stessa e pertanto risultano soddisfatti i criteri inerenti il nesso di causalità”;
-che, in base a tali considerazioni, il Prof. riconosceva al una inabilità temporanea Per_3 Parte_1
assoluta di giorni 9 in relazione ai tre interventi subiti, una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 60, un danno permanente iatrogeno determinato da un indebolimento della funzione masticatoria e da una perdita di sostanza ossea alveolare, oltre per una sindrome nevralgica, valutato nella misura non inferiore al 14%, oltre che spese mediche documentate da fatture;
-che, alla luce di quanto evidenziato, l'attore promuoveva la mediazione obbligatoria dinanzi all'Organismo di mediazione “Primavera Forense” nei confronti del dott. del dott. , CP_1 CP_2
della e della cui aderivano soltanto le due citate società, e si Controparte_8 Controparte_5
concludeva con esito negativo per mancato accordo;
-che, il altresì, lamentando disturbi psichici derivanti dalle errate prestazioni odontoiatriche Parte_1
ricevute, si recava a visita psichiatrica presso la USL Roma H di Pomezia presso cui la dott.ssa con certificato del 17.4.2018, diagnosticava “ grave disturbo depressivo su base Persona_5 reattiva con spiccata deflessione del tono dell'umore, ansia,insonnia. Tale condizione appare verosimilmente legata ad alcune complicanze di interventi odontoiatrici subitii nel 2015 e che hanno portato il paziente a dover essere operato con intervento ablativo di chirurgia maxillo.facciale due anni dopo. Il paziente, pertanto, oltre ad un obiettivo danno di tipo funzionale ed estetico, presenta un marcato vissuto depressivo che lo porta a isolamento sociale, pessimismo, diminuizione dell'autostima
e dell'immagine di sé. Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti. Si raccomanda di effettuare una terapia antidepressiva (Venulafaxina 75 mg RP e Silnox);
-che la condotta negligente ed imperita dei sanitari convenuti era stata acclarata nella relazione del
Prof. che ne aveva evidenziato i profili colposi, riconoscendo al periziando un danno biologico Per_3
nella misura del 14%;
-che la responsabilità degli odontoiatri convenuti doveva ritenersi solidale con la struttura sanitaria ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 1228 c.c. , che aveva percepito l'acconto di euro 500,00 CP_3
da parte del e l'importo di euro 6.002,00 dalla dopo la sottoscrizione del Parte_1 CP_4
relativo finanziamento;
Concludeva, pertanto, l'attore, previa risoluzione del contratto per inadempimento, dichiararsi la responsabilità dei convenuti, dott.ri e chiedendo la condanna, in solido con la struttura CP_2 CP_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dalla loro Controparte_9
pagina 10 di 24 condotta imperita e negligente nello svolgimento della professione medica, oltre il rimborso dell'importo già versato alla struttura per le cure odontoiatriche, pari ad euro 1.264,25.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, spiegando CP_5
domanda riconvenzionale nei confronti di al fine di sentirlo condannare al Parte_1
pagamento in suo favore della somma di € 5.781,47, oltre interessi di mora previsti dal contratto n.
267961, dal dovuto al saldo;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di risoluzione del contratto di finanziamento per effetto della risoluzione del contratto di cure, chiedeva dichiararsi tenuta e quindi, condannare la società a restituire alla società l'anticipazione percepita Controparte_3 CP_4
con il contratto di finanziamento n. 26796 1 dell'importo pari a Euro 6.000,00, oltre interessi legali ed in ogni caso, dichiarare altresì tenuta a manlevare e tenere indenne la società da Controparte_3
qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la struttura contestando la Controparte_8 domanda attorea perché infondata, deducendo la correttezza dell'operato dei dott.ri e CP_2 CP_1 nell'esecuzione delle cure odontoiatriche su , nonché la corretta informazione Parte_1
ricevuta dal paziente rispetto al piano di trattamento, che aveva prestato consapevolmente il relativo consenso in data 22 luglio 2015. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva accertare e dichiarare i dott.ri e quali unici responsabili dei fatti di causa, CP_2 CP_1
ciascuno secondo la propria quota di responsabilità, e dichiararli tenuti a tenere indenne e manlevare la sempre secondo la propria quota di responsabilità, da ogni conseguenza Controparte_8
pregiudizievole derivante dal presente procedimento.
Si costituiva il dott. contestando la domanda attorea, eccependo la correttezza Controparte_1
della sua prestazione professionale, rilevando, in tal senso, di essere intervenuto in una fase successiva rispetto alle cure già eseguite da parte del dott. , e, pertanto, solo dopo l'avvenuta estrazione CP_2
degli elementi dentari, essendosi egli limitato a sostituire, correttamente, l'impianto precedentemente eseguito sull'elemento 3.3 con un nuovo impianto osteointegrato, prescrivendo terapia antiinfiammatoria e antibiotica. Deduceva, pertanto, la mancanza di qualsivoglia nesso causale tra la sua condotta e il danno asseritamente subito dall'attore, atteso che la sola consulenza redatta dal dott. non poteva essere utilizzata a fini probatori. Concludeva in via principale per il rigetto della Per_3
domanda; in via subordinata, in caso di accertamento di responsabilità, chiedeva che la stessa venisse imputata in via esclusiva al dott. ed in via estremamente subordinata, nel caso di CP_2
eventuale riconoscimento di responsabilità nei suoi confronti, venisse dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti, limitando l'esposizione del dott. tenuto conto del suo effettivo contributo CP_1
causale negli eventi per cui è causa.
pagina 11 di 24 Acquisa la documentazione hic et inde prodotta, veniva disposta u consulenza medico legale sulla persona dell'attore con la nomina della dott.ssa specialista in medicina legale e del dott. Persona_6
specialista in odontostomatologia. Persona_7
Successivamente questo Giudice, subentrato nel presente procedimento, alla luce della Ctu depositata e delle richieste ed osservazioni delle parti, con ordinanza del 18.04.2024, disponeva l'integrazione della CTU con la nomina del dott. , specialista paradontologo, per accertare se gli Persona_8 elementi estratti potessero essere recuperati con terapia conservativa, e l'eventuale nesso causale tra i fatti di causa e l'altralgia e polimialgia reumatica, formulando all'uopo i seguenti quesiti : a)accerti, previso esame della documentazione in atti, “se gli elementi dentali estratti, o parte di essi, fossero recuperabili con terapia conservativa”,b)valuti anche eventualmente attraverso elettromiografia sul periziando se sia possibile quantificare la sindrome nevralgica per la quale la parte presente si dichiara disposta all'esecuzione; c)accerti se sussista un nesso causale tra i fatti di causa e la artralgia e polimialgia reumatica lamentata.
All'esito della rinnovata CTU, con ordinanza del 28.11.2024 formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e rinviava all'udienza del 12.12.2024 per verificare l'eventuale adesione delle parti ed in mancanza per la decisione.
All'udienza del 12 dicembre 2024, preso atto della mancata accettazione della proposta conciliativa e della richiesta congiunta delle parti di trattenere la causa in decisione con termini ridotti, assumeva la causa in decisione, con la concessione di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di altri giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
L'odierno attore ha incardinato il presente giudizio per sentire accertare la responsabilità dei convenuti per i trattamenti sanitari errati ricevuti che avrebbero compromesso la funzione masticatoria in modo permanente, e, per l'effetto, ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta imperita e negligente degli odontoiatri che lo hanno avuto in cura.
Risulta documentalmente provato, e di fatto non contestato, che in data 28 luglio Parte_1
2015 si sottoponeve ad un piano di cure di natura odontoiatrica presso l'Ambulatorio Odontoiatrico
“Vitaldent” di , inizialmente ad opera del dott. , e, successivamente, ad opera del CP_3 CP_2
dott. Le cure consistevano nell'estrazione di dodici elementi dentari, il Controparte_1
posizionamento di due impianti endo ossei post- estrattivi in corrispondenza degli elementi 3.3. e 4.3. con il confezionamento di una protesi mobile provvisoria nell'arcata inferiore. Il dott. interveniva CP_1
in un secondo momento, procedendo alla rimozione dell'impianto (elemento 3.3) posizionato dal pagina 12 di 24 dott. , ed inserendo, contestualemente, una nuova fixture di misura ridotta, sempre nell'arcata CP_2
inferiore.
Ciò premesso, occorre qualificare il tipo di responsabilità astrattamente ascrivibile al sanitario convenuto, atteso che l'evento risale al periodo antecedente alla legge n. 24/2017, cd. “ ”. Parte_2
Dalla giurisprudenza consolidatasi prima dell'entrata in vigore delle leggi c.d. e era stato CP_10 Pt_2
sancito il principio secondo cui, sia il rapporto del paziente con la struttura sanitaria sia quello con il medico curante, andavano inquadrati nell'ambito della responsabilità contrattuale, in virtù della stipulazione, da un lato, di un contratto atipico, definito di spedalità o di assistenza sanitaria, dall'altro, della sussistenza di un contatto sociale qualificato.
L'art. 3 d.l. 158/2012 aveva poi esclsuo la responsabilità penale del medico il quale si attenesse alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e che si ritrovasse, in astratto, in ipotesi di colpa lieve, facendo comunque salva la responsabilità ex art. 2043 c.c.
Il richiamo all'art. 2043 c.c. nella citata legge aveva, però, creato dei contrasti giurisprudenziali circa l'applicazione dei tipici criteri di accertamento della responsabilità civile del medico improntati, in via consolidata, sul contatto sociale e sullo schema contrattuale. La Suprema Corte aveva ritenuto, inizialmente, che anche dopo la legge cd. Balduzzi, la materia della responsabilità civile restasse ancorata all'interpretazione consolidatasi circa la natura contrattuale della responsabilità del medico e della struttura sanitaria.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha successivamente rilevato come l'applicazione al medico dello statuto della responsabilità aquiliana fosse stata ormai sancita in modo esplicito dalle disposizioni contenute nella Legge “Gelli” che aveva inteso innovare la disciplina relativa alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema, risponde a titolo extracontrattuale, restando confermata la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria.
L'art. 7, comma 3, della citata legge, infatti, qualifica quella del medico in termini di responsabilità extracontrattuale, prevedendo espressamente che “l'esercente della professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Con la sentenza n. 28994 dell'11 novembre 2019, la Suprema Corte ha segnatamente affrontato la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017. Ed in effetti, in merito alla collocazione intertemporale della nuova disciplina, ha affermato il principio di diritto secondo cui le norme sostanziali contenute nella Legge n. 189/2012, al pari di quelle contenute nella
Legge n. 24/2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.
pagina 13 di 24 Per quanto riguarda la posizione dei dott.ri e escluse le ipotesi di applicabilità dell'art. CP_2 CP_1
2043 c.c. in relazione alla legge Balduzzi e di retroattività della legge Gelli-Bianco, essi sono pertanto tenuti a rispondere per i fatti di causa a titolo di responsabilità contrattuale, atteso che la vicenda de qua risale al mese di luglio 2015, epoca in cui l'intervenuta legge non era ancora in vigore.
Riguardo all'onere probatorio, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto al proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”(Cass. sez. 3 n. 28991 del 11/11/2019; Cass.sez. VI - 3, n. 18102 del
31/08/2020).
Il principio sopracitato, sancito dalla Corte di Legittimità, è chiaro nel disporre che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore/sanitario dimostrare che tale inadempimento non vi è stato.
Per quanto attiene al nesso causale, anche in tema di responsabilità civile, esso è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - secondo una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Di conseguenza, è censurabile la condotta del medico ritenuta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c..ove il danneggiato, provato il contratto o il contatto sociale intercorso con il convenuto, dimostri i profili rispetto ai quali l'operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di pagina 14 di 24 condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza (prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l'attività) e dimostri, quanto meno, la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l'esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all'evento dannoso, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso (Cass. Civ. sez. III, 12.09.2013 n. 20904). Pertanto il giudice- essendo il sanitario tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica- accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'eventolesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso." (Cass. n. 16123/2010; cfr. anche Cass. S.U.
n. 576/2008; Cass. n. 10741/2009).
Ciò posto, risulta imprescindibile procedere ad accertare la relazione tra la condotta e l'evento sulla base della regola del “più probabile che non”, che impone di considerare sussistente il nesso causale quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto concrete possibilità di evitare il danno.
Richiamando i suindicati principi, va esaminata la domanda attorea.
A seguito della rinnovata CTU, lo specialista nominato, dott. , valutando la radiografia del 22 Per_8
luglio 2015, ha messo in luce come tale esame evidenziasse, all'epoca, la necessità di estrarre un unico elemento, ovvero il secondo molare del terzo quadrante (37), responsabile della forte sintomatologia dolorosa a carico dell'emimandibola sinistra. In effetti, dalla radiografia, si legge nella relzione in atti, si riscontravano segni evidenti di riassorbimento osseo attorno all'elemento dentario dolorante che era affetto da uno stato ascessuale. Il Collegio ha quindi rilevato che il dott. aveva proceduto, CP_2
correttamente, all'estrazione dell'elemento dentario citato, previa prescrizione di terapia antibiotica ed antinfiamatoria per soli quattro giorni, terapia che, invece, secondo il collegio, avrebbe dovuto proseguirsi per 7 giorni. La situazione dentaria del sebbene alquanto compromessa per Parte_1
malattia paradontale, a parere dei CTU, era recuperabile, almeno in una prima fase, anche alla luce delle Linee Guida del Ministero della Salute che affermano la possibile lunga durata dei denti nei pazienti affetti da malattia paradotale, se sottoposti ad idonea terapia. Secondo il Collegio integrato dall'apporto dello specialista , nel caso in esame si sarebbe potuto, quindi, intervenire con un Per_8
protocollo mirato alla eliminazione delle cause responsabili della malattia paradontale utilizzando la rimozione meccanica mediante ultrasuoni (detartrasi), la levigatura radicolare e il curettaggio. Alla fine di questi trattamenti, che non dovrebbero essere inferiori alle 4- 6 settimane, spiega il Collegio, si possono prospettare diverse situazioni in concreto: a) Guarigione con presenza di una situazione
pagina 15 di 24 mantenibile nel tempo. Indispensabili visite di controllo e ripetizioni delle misure terapeutiche. b)
Scarsa collaborazione all'igiene orale domiciliare del paziente con interruzione della terapia. c)
Persistenza delle lesioni evolutive che pongono l'indicazione alla chirurgia parodontale (quando residuano tasche parodontali superiori a 4-5 mm). Per tale ragione, dopo aver eseguito la chirurgia, bisogna attendere un periodo medio di osservazione clinica (2- 10 mesi) prima della rivalutazione o la prosecuzione con un'eventuale terapia protesica, a seconda se si effettui una gengivectomia, una chirurgia mucogengivale o una chirurgia ossea rigenerativa. Seguendo questo protocollo, come spiegato dai ctu, il paziente riuscirebbe a mantenere gli elementi dentari, a seconda dei casi, per anni o per tutta la vita. Nelle ipotesi di denti non salvabili, invece, gli stessi potrebbero essere sostituiti con protesi mobili parziali o con impianti fissi singoli.
In base a tali considerazioni e valutando il caso specifico del il collegio con l'apporto dello Parte_1
specialista paradontologo, ha spiegato come alcuni denti fossero saldamente ancorati nell'osso, per una lunghezza approssimativa di 6-7 mm, come da OPT iniziale relativa al quarto, quinto e sesto dente inferiore di sinistra. Sempre dall'esame radiografico, i denti rimanenti, apparivano, invece, meno infissi nell'osso mandibolare per una lunghezza all'incirca di 2 - 3 mm, e soprattutto il quinto inferiore di destra che risultava quasi completamente fuori dall'osso. Con una seconda OTP, eseguita in occasione dell'inserimento dei primi due impianti, si metteva in evidenza che le lunghezze alveolari dei denti estratti (in particolare quarto e quinto inferiore di destra) presi da un'altra angolazione dal fascio di raggi X, misuravano addirittura 4-5 mm, e i denti appena estratti, lasciavano un orletto di osso iperdenso, circostanza che deponeva per un approccio conservativo piuttosto che estrattivo.
Tanto premesso, i CTU hanno censurato l'assenza di una diagnosi sul che si sarebbe dovuta Parte_1
eseguire attraverso un indispendabile ed approfondito esame parodontale, senza il quale qualsiasi intervento rischia l'insuccesso, privando il paziente di un areale una chance terapeutica: “La raccolta dei dati anamnestici (paziente con numerose patologie) e la registrazione dei dati in cartella clinica appare lacunosa e questo genera l'impressione di una superficialità nella pianificazione terapeutica.
Esiste agli atti solo una scheda prestampata della Vitaldent in cui viene riportato il nome del farmaco
(Coaprovel) utilizzato dal paziente. Nel caso specifico, dopo una terapia parodontale volta alla rimozione dei fattori irritanti (placca e tartaro), la soluzione piu' semplice sarebbe stata la realizzazione di una protesi mobile parziale a sostituzione dei due molari inferiori di destra mancanti
o, in alternativa una protesi fissa con due impianti short. La fase diagnostica risulta inoltre carente di adeguate indagini strumentali. Le imaging avrebbero dovuto prevedere, oltre l'OPT, una Tomografia computerizzata. Inoltre, hanno censurato il metodo riabilitativo, evidenziando nello specifico che: : a)
Sono stati estratti i denti dell'arcata inferiore in un'unica seduta, prescrivendo una terapia antibiotica
pagina 16 di 24 di soli quattro giorni inefficace a gestire la guarigione di una ferita così ampia. Sarebbero stati necessari sette giorni completi. b) Sono stati inseriti due impianti nella stessa seduta delle estrazioni.
Gli stessi avrebbero dovuto essere infissi nella mandibola in un osso sano presumibilmente due mesi dopo per aver estratto i denti per avere dei margini di successo accettabili. c) La sottovalutazione dello stato infiammatorio perimplantare, instauratosi dopo l'inserimento degli impianti, ha portato alla sua cronicizzazione.
Premesso che in data 23 febbraio 2017 presso il furono asportati al i due Controparte_11 Parte_1
impianti, inseriti in data 28.07.2015 dal dott. , essendo stata riscontrata una perimplantite, ed CP_2
essendosi, quindi, entrambi gli impianti rilevati incongrui dopo 18 mesi dall'inizio dele cure, è emersa una condotta negligente e imperita di entrambi i medici convenuti in quanto, come detto, da un lato, il dott. aveva inserito proprio i primi due impianti, mentre dall'altro, il dott. aveva rimosso, CP_2 CP_1
dopo qualche mese, uno dei predetti impianti inserendo poi, erroneamente, contestualmente un nuovo impianto, senza consentire all'osso infiammato di rigenerarsi.
In virù di tali considerazioni, i Ctu hanno chiarito che la malpractice è da ravvisarsi nella perdita di 12 elementi dentari per errore di terapia e nella perdita totale del processo alveolare della mandibola conseguente all'estrazione contemporanea di tutti gli elementi dentari presenti in arcata, specificando che “Per la perdita di incisivi, canini, premolari e primo molare a carico dell'arcata inferiore secondo le tabelle piu' utilizzate in letteratura, il danno biologico in termini di IP e' del 6% ( e Pt_3
, 9% ( e , 10% ( ), 15 % ( . Secondo le linee guida della Società Pt_4 Pt_5 Pt_6 Pt_7 Pt_8
per gli stessi denti il danno biologico è del 16,50%. Per la perdita del Controparte_12
processo alveolare della mandibola la tabella di e propone IP il 6% Il danno Pt_3 Pt_9 Pt_4 biologico temporaneo DBT in cui la sintomatologia e' stata acuta e in cui si ha un'incapacità totale al
100% viene valutata in 9 (nove) giorni. Successivamente l'incapacità parziale al 50% viene valutata in
20 giorni e infine quella parziale al 25% in 20 (venti) giorni. Per la quantificazione delle spese di cura future, si deve ricordare che l'infortunato per ridurre i postumi può usufruire di una protesi mobile inferiore stabilizzata per la perdita della cresta ossea da due minimpianti, questa volta inseriti in osso sano, per il costo complessivo di € 3000 (tremila/00). In definitiva, secondo i CTU, la protesi mobile può emendare in maniera parziale il danno biologico, residuando normalmente un indebolimento dell'organo della masticazione, tenuto conto, tuttavia, che il soggetto danneggiato non è obbligato a sottoporsi alle cure necessarie per conseguire l'emendabilità.
Sul punto della possibilità di quantificare, attraverso elettromiografia la sindrome nevralgica lamentata dall'attore, i CTU, escludendo detta ipotesi, hanno chiarito che “L'elettromiografia (EMG). del nervo trigemino è utile per le diagnosi delle sofferenze della branca mandibolare e dei rami terminali della
pagina 17 di 24 stessa (nervo alveolare inferiore e linguale). Va detto però che le EMG sono scarsamente attendibili nei soggetti anziani. Inoltre l'EMG che valuta indirettamente lo stato nervoso, registrando l'attività muscolare a riposo e dopo attivazione volontaria, è una tecnica piuttosto invasiva e dolorosa e non in grado di fornire risposte attendibili. Nel nostro caso specifico quest'esame non ci darebbe alcuna informazione utile dal momento che il dolore è legato ad osteite che si è protratta per 18 mesi e non ad un interessamento miogeno” (pag. 29 rel.Ctu).
Quanto alla sussistenza o meno di un nesso causale tra i fatti di causa e la artralgia e polimialgia reumatica lamentata, atteso che nel caso di specie si è trattato di un'osteite perimplantare, protrattasi per un anno e mezzo, che avrebbe potuto scatenare un'artralgia, i CTU hanno ritenuto non dimostrabile una correlazione, in quanto la polimialgia diagnosticata dagli specialisti reumatologi non ha riconosciuto a detta patologia una possibile genesi infettiva, ma infiammatoria ed autoimmunitaria.
Sebbene la polimiagia interessi principalmente i cingoli scapolari e pelvico, in alcuni casi può interessare anche le piccole articolazioni, come quella delle mani;
tuttavia i problemi reumatici accusati dal appaiono essere piu' probabilmente di natura non infettiva o reattiva, ma preesistente ai Parte_1
fatti di causa o di altra genesi.
In conclusione, il Collegio, rispondendo puntualmente ai quesiti posti dal Giudice in sede di rinnovazione della CTU, sulla eventuale recuperabilità degli elementi dentali estratti, ha affermato che tali elementi dentali potevano essere salvati con apposita terapia conservativa o, quanto meno, la loro estrazione, in caso di insuccesso delle terapie, poteva essere differita nel tempo. Inoltre, hanno escluso la possibilità di quantificare con elettromiografia la sindrome nevralgica in quanto associata ad osteite e, altresì, la sussistenza di un nesso causale tra gli eventi di causa e l'altralgia e la polimialgia.
Da ultimo, i Consulenti hanno evidenziato come il dott. e il dott. con la loro condotta, CP_2 CP_1
non abbiano rispettato le raccomandazioni in odontostomatologia previste dal Ministero della Salute.
Alle osservazioni critiche rese dal Prof. consulente di parte attrice, relative all' impossibilità del Per_3
di indossare una protesi mobile stabilizzata su due impianti osteointegrati, a causa delle sue Parte_1
compromesse condizioni di salute, che, rappresenterebbero una controindicazione, per il paziente, a subire interventi chirurgici, anche con la sola anestesia locale, il dott. ha replicato che: Per_8
“Coerentemente con quanto evidenziato dal Prof. , specialista in odontostomatologia, va Per_3 ricordato che quanto riportato dal sottoscritto Dott. nella perizia nel paragrafo “Discussione Per_8 del caso” circa la risposta del alla domanda - perché non portasse la protesi superiore: Parte_1
perché inutile a causa del dolore - è soltanto un'affermazione soggettiva del periziando, che non mi trova per niente d'accordo.Nella mia esperienza clinica professionale, ormai più che trentennale, il con un po' di buona volontà potrebbe benissimo indossare delle protesi mobili Parte_1
pagina 18 di 24 adeguatamente progettate ma, un po' per sfiducia ed un po', ancorché involontariamente (quale conseguenza di stato depressivo che notoriamente porta ad ingigantire le proprie problematiche fisiche) per amplificare il danno, aumenta la sintomatologia. Secondo scienza e coscienza il periziando può, senza ombra di dubbio, indossare una protesi inferiore supportata da 2 minimpianti in regione parasinfisaria. Considerando le scadenti condizioni di salute generale si potrebbero inserire tali impianti con un tipo di chirurgia minimamente invasiva cosiddetta “flapless” cioè senza lembo, in modo da ridurre sia il sanguinamento che il trauma post operatorio. In tal modo la protesi inferiore avrebbe una superficie di contatto mucoso (senza flange vestibolari) molto ridotta ad una protesi mobile convenzionale e non andrebbe a comprimere le aree algogene in corrispondenza dei forami mentonieri. Risulta estremamente interessante a tal proposito ricordare la differenza tra soggettivita' ed oggettivazione del danno in odontoiatria. La maggior parte dei medici legali ed odontoiatri forensi affermano che l'oggettivazione puo' risultare facile se si rilevano i segni cronici della lesione tipo cicatrici, esiti di morsi alle labbra o alla lingua o si riscontri radiograficamente un apice radicolare fratturato, un granuloma o una perimplantite. Ma, in assenza di tali elementi, come nel caso di specie, oggettivare i sintomi riferiti dal periziando, per quanto eventualmente plausibili essi possano apparire, risulta arduo e complesso. Tutto ciò premesso il Collegio, in accordo, non può accogliere la richiesta di modificare la diagnosi e la valutazione del danno postulate”. (pag.37 rel.Ctu). Ha, quindi, spiegato come non sussista alcuna controindicazione oggettiva all'utilizzo della protesi mobile da parte del che, per ovviare ai problemi della masticazione, potrebbe indossare una protesi mobile Parte_1
confezionata con supporto di due impianti osteointegrati inseriti con metodo non invasivo, di tipo
“flapess”.
Alla luce degli esiti della rinnovata CTU, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili, perché logici e coerenti, fondati su un attento esame degli esami radiografici e della documentazione sanitaria,
è infatti possibile affermare, con alto grado di probabilità, che laddove gli odontoiatri convenuti avessero eseguito le prestazioni secondo le Leges artis, parte attrice non avrebbe riportato i postumi sopradescritti.
Acclarata, dunque, la responsabilità del dott. , del dott. e quella CP_2 Controparte_1
della struttura convenuta nei confronti di per i postumi derivanti Controparte_3 Parte_1
dalle terapie odontoiatriche errate, i predetti convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento del danno subito dall'attore.
Venendo alla liquidazione del danno, tenuto conto che all'epoca dei fatti aveva Parte_1
62 anni (28 luglio 2015), avendo i CTU accertato un danno biologico permanente nella misura del 9 %
- si ottiene un importo pari a € 14.510,74. Vanno riconosciute, inoltre, per l'invalidità temporanea pagina 19 di 24 totale (9 giorni) la somma di €497,16, per l'invalidità temporanea parziale al 50% (20 giorni) la somma di € 552,40 e per l'invalidità temporanea paziale al 25% (20 giorni) la somma di € 276,20, per un totale di € 15.836,5.
A tale somma occorre aggiungere quanto previsto dal citato art.139 Cda quello riconoscibile all'attore a titolo di sofferenza morale soggettiva, valorizzando le circostanze del caso concreto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale, il positivo riconoscimento e la concreta liquidazione, in forma monetaria, dei pregiudizi sofferti dalla persona a titolo di danno morale mantengono la propria autonomia rispetto ad ogni altra voce del c.d. danno non patrimoniale, non essendone giustificabile in alcun modo l'incorporazione nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionali (cfr
Cass. Sez.3 n. 901 del 17/0172018; Sent. n. 28989 del 11/11/2019; ordinanza n. 7513 del 27/3/18;).
In particolare, la forma di personalizzazione del danno biologico, ha trovato una specifica normativa nell'art. 138 co. 3 del nuovo testo del Cod. Ass, secondo cui “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali, documentati e accertati, l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato fino al 30% “.
Pertanto, la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede, da parte del giudice, la specifica individuazione di circostanze particolari riferibili al caso concreto che, valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione c.d. tabellare.
Nel presente giudizio, l'attore non ha provato l'esistenza di ulteriori conseguenze eccezionali o particolari riconducibili al tipo di danno subito, ma il mancato riconoscimento dell'aumento per la personalizzazione del danno biologico, tuttavia, non incide sul riconoscimento del danno morale, come stabilito da giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass. n. 25164 del 2020; in tal senso anche Cass. n. 910/2018; Cass. n. 7513/2018; Cass. n. 28989/2019).
Si ritiene, quindi, di liquidare l'ulteriore somma di € 4.836,43 determinata nella misura del 33,3 % con riferimento ai criteri adottati sul punto dalla Tabella del Tribunale di Roma per il 2024-25 e tenuto conto di tutte le circostanze del caso in esame.
pagina 20 di 24 Ne consegue dunque, alla luce delle precedenti considerazioni, che il danno da riconoscere in favore dell'attore risulta complessivamente pari a € 20.672,93.
E' necessario, ora, individuare il valore di riferimento per il calcolo del lucro cessante e del valore di applicazione dei coefficienti di rivalutazione anno per anno per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712/95.
Tale sentenza, infatti, da un lato, riconosce la risarcibilità del lucro cessante derivato al danneggiato per la perdita dei frutti che avrebbe potuto trarre dalla somma dovuta se questa fosse stata tempestivamente corrisposta, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia. Quanto al danno da lucro cessante, la Corte di legittimità ha affermato che tale danno deve essere provato (anche con il ricorso a criteri presuntivi) e può essere liquidato, in via equitativa, anche mediante l'attribuzione di interessi, la cui misura va determinata secondo le circostanze obiettive e soggettive inerenti al pregiudizio sofferto. Quanto poi agli effetti negativi della svalutazione monetaria, la Corte ha, altresì, affermato che, nell'ambito della valutazione equitativa compiuta ai fini del ristoro del danno da lucro cessante e nei casi in cui vi sia un intervallo di tempo consistente tra l'illecito e il suo risarcimento, «può tenersi conto (...) del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo, oppure calcolando indici medi di svalutazione».
A tale orientamento questo giudice ritiene di doversi allo stato adeguare, assumendo a base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale (28.07.2015) e quella finale
(28.02.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Quanto alla prova e alla liquidazione di tale danno, si ritiene che si possa far riferimento, in via presuntiva, alle usuali modalità di impiego del risparmio da parte delle famiglie italiane, e cioè ai rendimenti medi derivanti da investimenti in titoli di Stato - BOT, CCT, BTP, depositi vincolati a termine (v. per riferimenti: SS.UU. 5/4/1986 n. 2368).
Quindi, l'importo complessivo di euro 20.672,93 essendo rivalutato alla data odierna in applicazione delle citate Tabelle di liquidazione e, quindi, al fine di effettuare il calcolo del lucro cessante per il ritardato adempimento della prestazione risarcitoria in presenza di un debito di valore, deve essere utilizzato come base del calcolo degli interessi il capitale nel suo valore medio tra la data iniziale
(28.07.2015) e quella finale (28.02.2025), tenendo conto degli indici medi di svalutazione del periodo, pubblicati dall'ISTAT, oppure, stante la sostanziale equivalenza del risultato, prendendo a base la pagina 21 di 24 semisomma dei due valori considerati (valore iniziale alla data del fatto e valore finale alla data della presente pronuncia).
Di conseguenza devalutando dapprima – (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) - la somma riconosciuta di euro 20.672,93 alla data del fatto (28.07.2015) si arriva all' importo di € 17.085,07; applicando poi gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno, dalla data del fatto
(28.07.2015) e fino alla data dell'ultimo aggiornamento ISTAT disponibile sul costo della vita
(28.02.2025), si arriva all'importo finale di € 22.810,04.
Va riconosciuto, inoltre, a parte attrice, il rimborso delle spese di CTP, come da fatture documentate in atti.
Quanto alla ripartizione delle quote di responsabilità, l'orientamento consolidato sul tema, confortato dalla sentenza n. 28987/19, ha definito i limiti quantitativi dell'azione di rivalsa -regresso della struttura nel caso di danni da malpractice medica, fissando i principio secondo cui il danno è ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi in cui, l'evento pregiudizievole sia scaturito da una condotta del sanitario, imprevedibile e improbabile, completamente discordante rispetto alla pianificazione dell'ordinaria prestazione dei servizi funzionali alle attività diagnostiche e terapeutiche. Gravando sulla struttura superare la presunzione di pari responsabilità rispetto alla verificazione del danno, è onere della struttura dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione di servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni (Cass. n. 24688/2020).
Di conseguenza, non ricorrendo, nella fattispecie, l'ipotesi di colpa grave, le quote devono essere ripartite nella misura, da un lato, del 50% a carico dei dottori e , e, dall'altro, del 50% a CP_1 CP_2
carico della struttura Controparte_3
Da ultimo, in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata la risoluzione per grave inadempimento del contratto stipulato dal con la non avendo parte Parte_1 Controparte_3
convenuta adempiuto alle obbligazioni assunte con la diligenza richiesta. Dalla risoluzione discende il diritto dell'attore di ripetere quanto corrisposto alla parte convenuta in virtù di detto contratto. Sul punto deve rilevarsi che il ha stipulato con la un contratto di finanziamento per il Parte_1 CP_4
pagamento delle prestazioni sanitarie per cui è causa – collegato al contratto per le prestazioni sanitarie, in base al quale la società finanziaria ha anticipato e versato alla struttura convenuta l'intero importo da questa richiesto, pari ad euro 6.000,00, mentre il ha corrisposto complessivamente l'importo Parte_1
di euro 1.264,25, di cui euro 500,00 versate, come acconto, direttamente alla struttura sanitaria e, sotto forma di rate, alla il restante importo. CP_4
pagina 22 di 24 Ne consegue che vanno condannati ed i dott.ri e in solido tra loro, a Controparte_3 CP_2 CP_1 rimborsare alla l'importo ricevuto per conto del per le prestazioni a lui rese, pari ad CP_4 Parte_1
euro 6.000,00, oltre eventuali interessi e spese previsti dal contratto di finanziamento e la a CP_4 rimborsare al le rate da quest'ultimo effettivamente versate. Parte_1
I predetti convenuti vanno altresì condannati, in solido tra loro, a restituire al l'importo di Parte_1
euro 500,00 versato a titolo di acconto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, vanno condannati i convenuti ed i dott.ri Controparte_3 CP_2
e in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate come da dispositivo, le CP_1
spese di ctu come liquidate con separato provvedimento, le spese di ctp previa esibizione delle relative fatture.
Possono, invece, compensarsi le spese di lite tra la e le altre parti in causa, essendo la sua CP_4 condanna nei confronti dell'attore solo conseguenza della risoluzione del contratto addebitabile agli altri convenuti (nei cui confronti la sua domanda riconvenzionale subordinata è stata, peraltro, accolta)
e giustificata dal particolare meccanismo di pagamento/finanziamento scelto dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Fabiana
Corbo, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, il dott. e il dott. CP_2 Controparte_1
, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di euro
[...] Parte_1
22.810.04 secondo i criteri di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data della presente decisione e sino al soddisfo;
2) Condanna , il dott. e il dott. Controparte_3 CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, a rimborsare a a restituire l'importo di euro 6.000,00
[...] CP_4
oltre eventuali interessi (dall'erogazione al saldo) e spese previsti dal contratto di finanziamento n. 267961.
3) Condanna il dott. e il dott. Controparte_3 CP_2 Controparte_1
, in solido tra loro, a restituire a l'importo di euro 500,00
[...] Parte_1
quale somma da questi versata a titolo di acconto;
4) Condanna a restituire a gli importi CP_4 Parte_1
corrispondentii alle rate effettivamente versate dal in virtù del contratto di Parte_1
finanziamento n. 267961 per le prestazioni sanitarie per cui è causa;
pagina 23 di 24 5) Condanna , il dott. e il dott. Controparte_3 CP_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, nella misura
[...]
di euro 7.617,00 per compensi, di euro 518,00 per spese, comprensive di contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Iva e Cpa come per legge, rimborso delle spese di CTP come da fatture in atti, da distrarsi in favore dell'Avvocato Tiziana Del Bufalo dichiaratasi antistataria.
6) Compensa le spese di lite tra e le altre parti in causa;
CP_4
7) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di , del dott. Controparte_3 [...]
e del dott. , in solido tra loro. CP_2 Controparte_1
Cosi deciso in Roma, il 25.03.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
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