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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3135/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12214/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002296750182996131 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in epigrafe indicato, impugna il preavviso di fermo amministrativo n.
20250002296750182996131, relativo ad imposta TARI anno 2015, emesso dalla società Napoli Obiettivo
Valore s.r.l.. Si oppone eccependo la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli Obiettivo Valore non si costituiva in giudizio. Il Comune di Napoli si costituiva e contestava la fondatezza della domanda. Alla udienza dell'11.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso riferito all'imposta Tari per l'anno 2015 è da ritenersi infondato. La notifica dell'atto di riscossione
è stata regolarmente preceduta dal seguente atto:
-avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2015 prot. n.
786997/68517 del 26/11/2020 (All. 01 produzione Comune) regolarmente notificato, a mezzo raccomandata a.r., in data 29/12/2020, come si evince dall'avviso di ricevimento allegato (All.02). La notifica è stata ricevuta a mani del ricorrente.
Alcuna prescrizione è maturata, in quanto il preavviso di fermo n. 20250002296750182996131 è stato notificato in data 01.4.2025, sicché non è decorso il termine quinquennale.
Segue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del Comune.
Nulla per le spese nei rapporti con LI BI RE non costituitosi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di LI che si liquidano in euro 200,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, se dovuti.
- Nulla per le spese nei rapporti con LI BI RE. Così deciso in data 11.11.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Gerardina Guglielmo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LI Sezione 31, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12214/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002296750182996131 TARI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, in epigrafe indicato, impugna il preavviso di fermo amministrativo n.
20250002296750182996131, relativo ad imposta TARI anno 2015, emesso dalla società Napoli Obiettivo
Valore s.r.l.. Si oppone eccependo la prescrizione/decadenza della pretesa tributaria e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese ed onorari di giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Napoli Obiettivo Valore non si costituiva in giudizio. Il Comune di Napoli si costituiva e contestava la fondatezza della domanda. Alla udienza dell'11.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso riferito all'imposta Tari per l'anno 2015 è da ritenersi infondato. La notifica dell'atto di riscossione
è stata regolarmente preceduta dal seguente atto:
-avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2015 prot. n.
786997/68517 del 26/11/2020 (All. 01 produzione Comune) regolarmente notificato, a mezzo raccomandata a.r., in data 29/12/2020, come si evince dall'avviso di ricevimento allegato (All.02). La notifica è stata ricevuta a mani del ricorrente.
Alcuna prescrizione è maturata, in quanto il preavviso di fermo n. 20250002296750182996131 è stato notificato in data 01.4.2025, sicché non è decorso il termine quinquennale.
Segue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese nei confronti del Comune.
Nulla per le spese nei rapporti con LI BI RE non costituitosi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di LI che si liquidano in euro 200,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, se dovuti.
- Nulla per le spese nei rapporti con LI BI RE. Così deciso in data 11.11.2025
Il Giudice Monocratico
dott.ssa Gerardina Guglielmo