Articolo 244 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 243Articolo 245
Versione
6 maggio 1952
Art. 244.
(Requisiti per l'iscrizione)


Per essere iscritti nelle matricole della gente di mare di terza categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice, e' necessario:
1) saper nuotare e vogare;
2) essere domiciliati in uno dei comuni compresi nella circoscrizione del circondario marittimo.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952