Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1269 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
e per essa (COD. Parte_1 CP_1
FISC./PART. IVA , con l'avv. MANLIO MANNINO;
P.IVA_1
- attore/attrice -
CONTRO
(COD. FISC. ), nato a Controparte_2 C.F._1
CUSTONACI (TP) il 04/04/1960, con gli Avv.ti ROBERTO DI NAPOLI e
DANIELE ROSSI;
E
(COD. FISC. / PART. IVA , con Controparte_3 P.IVA_2
gli Avv.ti ROBERTO DI NAPOLI e DANIELE ROSSI;
- convenuti -
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 25.02.2025.
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
e, per essa, quale mandataria, conveniva in giudizio CP_1 [...]
e per sentir dichiarare l'inefficacia Controparte_4 Controparte_3
nei suoi confronti, ai sensi dell'art.. 2901 c.c., dell'atto pubblico di com-
pravendita rep. n. 66.987 racc, n. 16.368, stipulato in data 16.06.2017,
in notar trascritto presso la Conservatoria di Trapani in data Per_1
23.06.2017, ai nn. R.G. 11985 RP 9179, con il quale Controparte_2
alienava alla per il prezzo di complessivi € Controparte_3
120.000,00, da corrispondersi in dodici rate mensili di € 10.000,00 cia-
scuna, il lotto di terreno (ricadente nel programma di fabbricazione del
Comune di Custonaci in zona industriale "D3"), con un corpo di fabbrica terrano di tre vani e accessori destinato ad uffici e due piccoli locali depo-
sito terrani, il tutto della superficie catastale di mq. 12.448, così censito in catasto:
- quanto al terreno, nel Catasto Terreni del Comune di Custonaci al fo-
glio
114, particella 102, pascolo 4, Ha 1.23.00, Reddito Dominicale Euro
5,72, Reddito Agrario Euro 5,08;
- quanto ai fabbricati, nel Catasto Fabbricati del Comune di Custonaci
al foglio 114, particelle: 97 sub.1, categoria A/10, classe 1, consistenza vani 4,5, superficie catastale totale mq.135, Rendita Euro 1.010,96, con-
trada Chiova snc, piano T – con annotazione di "classamento e rendita proposti (D.M. 701/94); 98, categoria C/2, classe 5, consistenza mq.10,
superficie catastale totale mq.11, Rendita Euro 18,08, contrada Bellazzita
- 2 - Tribunale di Trapani
Sezione Civile
R.G. n. 1269/2022
snc, piano T;
99, categoria C/2, classe 5, consistenza mq.1, superficie ca-
tastale totale mq.1, Rendita Euro 1,81, contrada Bellazzita snc, piano T.
A tal fine, la società attrice ha esposto che:
- con un'operazione di cartolarizzazione di crediti pecuniari ai sensi della legge n. 130/1999, è divenuta titolare, dal 29.11.2018, di alcuni crediti cedutile da tra i quali quello derivante dal con- Controparte_5
tratto di mutuo fondiario del 6.07.2007, rep. n. 58279 - racc. n. 11553,
erogato dal Banco (oggi in favore di Controparte_6 Controparte_5
di originari € 500.000,00, spedito Controparte_7
in forma esecutiva in data 20.06.2019;
- detto credito veniva garantito, tra l'altro, con fideiussione prestata dal convenuto, , fino alla concorrenza della somma di € Controparte_2
650.000,00.
- alla data del 30.11.2018, la società mutuataria aveva accumulato un debito, per rate scadute, capitale residuo e interessi, pari ad €
224.399,95, di cui € 221.750,77 per capitale;
- la società attrice veniva ammessa al passivo del fallimento della dichiarato con sentenza n. Controparte_8
11/2019, emessa da questo Tribunale in data 16.07.2019, per la com-
plessiva somma di € 248.433,87;
- l'atto di compravendita impugnato sarebbe stato posto in essere in frode ai creditori, in ragione della piena consapevolezza in capo ai conve-
nuti della esposizione debitoria di nonché del pre- Controparte_2
giudizio arrecato dall'atto alle ragioni satisfattorie della creditrice.
Parte attrice, pertanto, concludeva chiedendo:
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R.G. n. 1269/2022
<< Voglia l'On. Tribunale […] revocare e, per l'effetto, dichiarare inefficace e
come tale inopponibile nei confronti della parte attrice l'atto di compravendi-
ta del 16.07.20017 in Notar (rep. n. 66987 racc. n. 16368), tra- Persona_2
scritto in data 23.06.2017 ai nn. 11985/9179, tra il Sig. Parte_2
e la Con il favore delle spese.>>.
[...] Controparte_3
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno chiesto il rigetto della do-
manda avversaria, eccependo, in via gradata: l'improcedibilità della do-
manda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbliga-
toria di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010; il difetto di legittimazione atti-
va di per la insussistenza dei requisiti di cui Controparte_9
all'art. 4 della legge n. 130/1999 e all'art. 58 tub per la cessione in blocco di rapporti giuridici e mancata prova della cessione del credito;
insussi-
stenza in capo alla cessionaria del credito del diritto ad esperire l'azione revocatoria;
nullità delle fideiussioni per la violazione della normativa an-
titrust alla luce delle pronuncia della cassazione a sezioni unite n.
41994/2021 e conseguente intervenuta decadenza di controparte dall'azione revocatoria;
insussistenza dell'eventus damni e del consilium
fraudis anche in relazione alla congruità del prezzo ed al suo effettivo pa-
gamento nonché in relazione alla sufficienza delle garanzie immobiliari concesse per l'erogazione del mutuo;
parziale infondatezza del saldo credi-
torio esposto dall'attrice; nullità della pattuizione degli interessi debitori per indeterminatezza e indeterminabilità della clausola relativa al tasso di interesse della somma mutuata;
illegittimità del piano di ammortamento con capitalizzazione composta di fatto applicato dalla mutuante in assen-
za di relativa pattuizione espressa.
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Sezione Civile
R.G. n. 1269/2022
Concludevano, pertanto, i convenuti chiedendo:
<Piaccia all'On.le Tribunale di Trapani […]
1) in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o la inam-
missibilità della domanda introduttiva del giudizio per il mancato esperi-
mento della procedura di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs n.
28/2010;
2) in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad
agire della controparte per tutte le ragioni indicate in narrativa e, conse-
guentemente, dichiarare l'efficacia ed opponibilità nei suoi confronti
dell'atto di compravendita a rogito del Notaio dott. del Persona_2
16.6.2017, repertorio n. 66987 e raccolta n. 16368, trascritto il 23.6.2017
ai numeri 11985/9179, con il quale il sig. ha trasferito Controparte_2
a la proprietà dei beni identificati nel citato atto di Controparte_3
compravendita con tutti i conseguenti provvedimenti di legge, disponendo,
altresì, la cancellazione dell'eventuale trascrizione della avversaria do-
manda giudiziale presso la competente Conservatoria con l'esonero di re-
sponsabilità del conservatore dei registri immobiliari;
3) in via preliminare,
dichiarare la nullità, inefficacia, illegittimità e/o invalidità delle fideiussioni
per cui è causa per le ragioni meglio indicate in atti e, comunque, delle loro
singole clausole per violazione della normativa antitrust -corrispondendo le
fideiussioni allo schema oggetto dell'istruttoria Banca d'Italia che si è con-
clusa col provvedimento del 2.5.2005 n. 55- con il conseguente mancato ri-
spetto dei termini dell'art. 1957 c.c. e l'intervenuta decadenza di contropar-
te da ogni azione nei confronti dei fideiussori e, conseguentemente, dichia-
rare l'efficacia ed opponibilità nei confronti della controparte dell'atto di
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R.G. n. 1269/2022
compravendita a rogito del Notaio dott. del 16.6.2017, reperto- Persona_2
rio n. 66987 e raccolta n. 16368, trascritto il 23.6.2017 ai numeri
11985/9179, con il quale il sig. ha trasferito alla Controparte_2 [...]
la proprietà dei beni identificati nel citato atto di compra- Controparte_10
vendita con tutti i conseguenti provvedimenti di legge, disponendo, altresì,
la cancellazione dell'eventuale trascrizione della avversaria domanda giu-
diziale presso la competente Conservatoria con l'esonero di responsabilità
del conservatore dei registri immobiliari;
4) nel merito accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità anche per vio-
lazione degli artt. 1815-1284-1325-1344-1346-1283-1418-1427-1428-
1429-1431 c.c. e degli artt. 117 TUB e 6 delibera CICR del 9.2.2000 -stante
l'applicazione di un tasso di interesse usurario e tenuto conto, anche,
dell'adozione di un piano di ammortamento alla “francese” con il regime
della capitalizzazione composta e l'utilizzo di un parametro, quale l'Euribor,
non valido e, comunque, accertato essere stato manipolato- della clausola
relativa al tasso di interesse corrispettivo del contratto di mutuo stipulato ai
sensi dell'art. 38 TUB in Trapani a rogito del Notaio dott. reper- Persona_2
torio n. 58279 e raccolta n. 11553; per l'effetto, rideterminare, a mezzo ctu
tecnico-contabile, l'odierno saldo del rapporto, tenendo conto dei pagamenti
effettuati, senza applicare gli interessi o, in subordine, a seconda di quelli
più favorevoli per la mutuataria, applicando gli interessi nella misura corri-
spondente ai tassi minimi dei BOT ex art. 117 TUB o al tasso di interesse
legale o conteggiandoli a un tasso (fisso) da individuarsi in misura corri-
spondente allo “spread” costituente la componente fissa che concorre alla
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determinazione del tasso di interesse globale di remunerazione del mutuo
in esame;
5) sempre nel merito, per le motivazioni meglio illustrate in atti, rigettare in-
tegralmente la domanda dell'attrice accertando e dichiarando l'efficacia ed
opponibilità nei suoi confronti dell'atto di compravendita a rogito del Notaio
dott. del 16.6.2017, repertorio n. 66987 e raccolta n. 16368, Persona_2
trascritto il 23.6.2017 ai numeri 11985/9179, con cui il sig. CP_2
ha trasferito a la proprietà dei beni identifi-
[...] Controparte_3
cati nel citato atto di compravendita con i conseguenti provvedimenti di leg-
ge, disponendo anche la cancellazione dell'eventuale trascrizione
dell'avversaria domanda giudiziale presso la competente Conservatoria con
l'esonero di responsabilità del conservatore dei registri immobiliari.
Con vittoria di spese>>.
Così compendiate le opposte pretese delle parti, la causa viene ora in decisione.
Va, in primo luogo, sgombrato il campo da ogni dubbio sulla procedibi-
lità della domanda spiegata dall'attrice, non rientrando l'azione revocato-
ria nel novero delle controversie assoggettate alla condizione di procedibi-
lità del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 del D.lgs n.
28/2010, poiché ha ad oggetto il “solo l'effetto di rendere insensibile, nei
confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debito-
re, senza incidere sulla validità “inter partes” dell'atto stesso” (Cass. civ.,
sez. II, ord. 23 settembre 2021, n. 25855).
Quanto alla legittimazione sostanziale dell'attrice, va osservato che le formalità previste dall'art. 58, comma 2, TUB (iscrizione nel registro delle
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imprese e pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'avvenuta cessione),
<hanno la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale
dall'art. 1264 c.c.>>, norma, quest'ultima, che, a sua volta, ha <la fun-
zione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare il con-
flitto tra cessionari >> (Cass civ., sez. III, ord. 16.04.2021, n. 10200).
Le previsioni del sopra richiamato art. 58 TUB non attengono, dunque,
alla validità della cessione ma si pongono sullo stesso piano di quelli pre-
scritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e possono essere <validamente
surrogati da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessio-
ne, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver
luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pa-
gamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass.,
29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997) >> (Cass civ., sez. III,
ord. 16.04.2021, n. 10200; conf. Cass. civ., sez. III, 22.06.2023, n. 17944).
Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto il contratto di cessione in bloc-
co dei crediti (cfr. all. 3 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice),
corredato dalla dichiarazione con la quale la cedente specificava rientrare in detta cessione il credito vantato nei confronti di derivante dal mutuo fondiario concesso in favore della Controparte_7
ed assistito dalla fideiussione prestata da (cfr. all. 1 Controparte_2
alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc di ). D'altronde, con riferi- Pt_1
mento al numero identificativo del mutuo nella missiva, gli opponenti non deducono l'esistenza di plurimi rapporti di mutui intercorso tra la società
debitrice in questione e la cedente, sì da non potersi effettivamente dubi-
tare dell'oggetto della cessione. Parte attrice ha, inoltre, allegato il con-
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tratto di mutuo fondiario concesso in favore della Controparte_7
ed assistito dalla fideiussione prestata da
[...] Parte_3
(ed il possesso dei titoli è ulteriore indice di prova della cessione),
[...]
spedito in forma esecutiva nell'interesse di e Parte_1
notificato, tra gli altri, allo stesso in data 5.08.2019 Controparte_2
unitamente a pedissequo atto di precetto (cfr. all. 1 deposito del Pt_1
21.12.22).
Risulta, pertanto, provata l'intervenuta cessione del credito, opponibile al debitore.
L'effetto traslativo della cessione consente, inoltre, all'attrice di eserci-
tare tutte le azioni a tutela del credito ceduto, ivi compresa quella prevista dall'art. 2901 c.c. (Cass. civ., sent. 23.06.2022, n. 20315).
In merito alla sussistenza ed all'ammontare del credito vantato dall'attrice nei confronti di , va in primo luogo esami- Controparte_2
nata l'eccezione di nullità, anche solo parziale, della fidejussione rilascia-
ta dal convenuto, perché conforme al modulo ABI dichiarato contrario alla normativa antitrust con provvedimento n. 55 emesso dalla Banca d'Italia
in data 2.05.2005.
Nel caso di specie, la fidejussione rilasciata da Parte_4
in via specifica il rapporto di mutuo stipulato dalla
[...] [...]
con l'allora (poi incorpo- Parte_5 Controparte_11
rato in , ed è contenuta nel contratto di mutuo, con le Controparte_5 [...]
per garante derivanti dalla confezione notarile dell'atto, con ciò non Pt_6
potendosi ritenere il negozio fidejussorio in concreto stipulato attuativo
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dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata da Banca d'Italia con provvedi-
mento 55/2005 (cfr. art. 5bis contratto mutuo).
L'eccezione di nullità va, quindi, rigettata.
Ne consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., stante l'espressa deroga pattizia al disposto codicistico di cui all'art. 5bis del contratto di mutuo.
Va, del pari, disattesa l'eccezione di parte convenuta relativa all'esatto ammontare del credito, in ragione dell'asserita nullità della clausola de-
terminativa degli interessi pattuiti sulla somma mutuata (tasso di riferi-
mento Euribor + spread), anche in relazione al regime di capitalizzazione composta applicato al rapporto.
Ed infatti, anche a voler detrarre dal capitale residuo l'importo di tutti gli interessi versati dalla mutuataria nel corso del rapporto, ammontanti a
€ 103.623,96 (cfr. all. 2, memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc di parte attrice
del 20.01.2023), il credito dell'attrice sarebbe pari a € 144.764.42 e, co-
munque, non inferiore a € 96.614,42, ove si voglia tener conto dell'intero prezzo di realizzo della vendita forzata dell'immobile concesso in garanzia ipotecaria dalla mutuataria, pari a €. 48.150,00 al lordo delle spese di procedura (cfr. all. 7, memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice del
21.12.2022).
Ciò posto, in considerazione della finalità dell'azione esercitata dall'attrice (ricostituzione della garanzia patrimoniale del debitore),
l'ammontare del debito va valutato in relazione alla maggiore difficoltà per il creditore nella eventuale soddisfazione del proprio credito.
A tale ultimo riguardo, deve ritenersi pacifica la sussistenza
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dell'eventus damni, in quanto l'atto revocando ha inciso negativamente sulla consistenza patrimoniale del fideiubente, rendendo più difficoltosa l'escussione della garanzia generica del credito con riferimento all'immobile oggetto dell'accordo, così integrando il primo dei due requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.
Il concetto di “nocumento alla garanzia patrimoniale del debitore” deve,
infatti, essere inteso in senso ampio e ricorre tutte le volte in cui la realiz-
zazione di un credito sia resa maggiormente incerta, difficoltosa o dispen-
diosa dall'atto posto in essere dal debitore e si verifica anche soltanto per la modifica qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere incerta l'escussione del credito o compromettere la fruttuosità dell'eventuale ese-
cuzione, e non soltanto quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore (cfr. Cass. n. 15880/2007).
Nel caso di specie, dalla visura ipocatastale, versata in atti dalla socie-
tà attrice (cfr. all. 7, memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice del
21.12.2022), emergono, a partire dal 2017, una serie di trascrizioni pre-
giudizievoli contro , consistenti, oltre che nella com- Controparte_2
pravendita oggetto del presente giudizio, in una successiva alienazione immobiliare (1.09.2017) nonché in ben due distinte iscrizioni di ipoteca legale in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. (27.09.2017 e 26.02.2020).
Ricorre, inoltre, la scientia damni del venditore alla data dell'atto di di-
sposizione, ossia la sua consapevolezza di ledere le ragioni della creditri-
ce, avendo , in qualità di fideiussore, piena contezza Controparte_2
dell'esposizione debitoria della garantita.
Sussiste, del pari, la partecipatio fraudis dell'acquirente, ed in partico-
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lare del suo legale rappresentante, , il quale era diret- Parte_7
tamente a conoscenza della situazione debitoria gravante sul venditore.
, infatti, oltre ad essere fratello di Parte_7 Parte_3
, all'epoca della contrazione del mutuo da parte della
[...] [...]
ne era legale rappresentante nonché fideiusso- Parte_5
re a titolo personale (cfr. contratto mutuo in produzione ). A ciò si Pt_1
aggiunga la circostanza dell'ottenimento da parte di , Parte_7
appena sei mesi dopo aver stipulato l'atto di compravendita in commento
(19.12.2017), in via transattiva, della propria liberazione dalla posizione debitoria nei confronti della mutuante (cfr. all. 5 produ- Controparte_5
zione del 22.06.2022). Pt_1
In definitiva, la domanda spiegata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato inefficace, nei confronti di Parte_1
l'atto di compravendita rep. n. 66.987 racc. 16.368, stipulato in da-
[...]
ta 16.06.2017, in notar trascritto presso la Conservatoria di Tra- Per_1
pani in data 23.06.2017, ai nn. R.G. 11985 RP 9179, con il quale
[...]
ha venduto alla per il prezzo di Controparte_4 Controparte_3
complessivi € 120.000,00, da corrispondersi in dodici rate mensili di €
10.000,00 ciascuna, il lotto di terreno (ricadente nel programma di fab-
bricazione del Comune di Custonaci in zona industriale "D3"), con entro-
stanti un corpo di fabbrica terrano di tre vani e accessori destinato ad uf-
fici e due piccoli locali deposito terrani, il tutto della superficie catastale di metri quadrati dodicimilaquattrocentoquarantotto (mq.12.448), così
censito in catasto:
- quanto al terreno, nel Catasto Terreni del Comune di Custonaci al foglio
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114, particella 102, pascolo 4, Ha 1.23.00, Reddito Dominicale Euro 5,72,
Reddito Agrario Euro 5,08;
- quanto ai fabbricati, nel Catasto Fabbricati del Comune di Custonaci al foglio 114, particelle: 97 sub.1, categoria A/10, classe 1, consistenza va-
ni 4,5, superficie catastale totale mq.135, Rendita Euro 1.010,96, contra-
da Chiova snc, piano T – con annotazione di "classamento e rendita pro-
posti (D.M. 701/94); 98, categoria C/2, classe 5, consistenza mq.10, su-
perficie catastale totale mq.11, Rendita Euro 18,08, contrada Bellazzita
snc, piano T;
99, categoria C/2, classe 5, consistenza mq.1, superficie ca-
tastale totale mq.1, Rendita Euro 1,81, contrada Bellazzita snc, piano T.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
tivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Dichiara inefficace, nei confronti di l'atto Parte_1
di compravendita rep. n. 66.987 racc. 16.368, stipulato in data
16.06.2017, in notar trascritto presso la Conservatoria di Trapa- Per_1
ni in data 23.06.2017, ai nn. R.G. 11985 RP 9179, meglio identificato in parte motiva.
Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di li-
te in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi € 3.838,20, di cui € 786,00 per spese vive, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
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Ordina al Dirigente dell'Agenzia del Territorio- Servizio di Pubblicità
Immobiliare competente di trascrivere la presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Trapani, in data 11/03/2025
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
- 14 - Tribunale di Trapani
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