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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3702/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3702/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 11:26 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BINDI MICHELA Parte_1
Per essuno Controparte_1
Per essuno CP_1
L'avv. Bindi discute riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3702/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINDI MICHELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 15 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. BINDI MICHELA
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
contumaci
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 14 novembre 2024 citava a giudizio Parte_1
e allegando: Controparte_1 CP_1
-di aver lavorato alle dipendenze della società “ dal 06/09/2022 al 28/05/2024, data in cui CP_1
l'azienda è stata ceduta e trasferita alla società ; Controparte_1
- di aver sempre svolto mansioni di parrucchiera per signora presso il punto vendita di Campi
Bisenzio (FI), Via di Gramignano snc, fino alla data del licenziamento per gmo avvenuto in data
17/09/2024;
- di essere rimasta creditrice della retribuzione dovuta per le mensilità di luglio, agosto e settembre
2024, nonché delle indennità di fine rapporto , di preavviso e del TFR.
Ciò premesso in fatto rassegnava le seguenti conclusioni: condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro - tempore, sedente in Montecatini Terme (PT), Via Aldo Rossi n° 23/B (C.F.: ), a P.IVA_1 pagare alla Sig.ra la somma lorda di €. 8.570,50, di cui €. 8.067,00 a titolo di Parte_1
retribuzioni relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024, €. 503,50 a titolo di T.F.R. oltre spettanze varie di fine rapporto e indennità di preavviso, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e successive occorrende
1 ; - condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore, sedente in Montecatini Terme (PT), Via Aldo Rossi n° 23/B (C.F.:
), e della società in persona del legale rappresentante pro – tempore, sedente P.IVA_1 CP_1 in Campi Bisenzio (FI), Via di Gramignano snc (C.F.: ), ingiungendo a quest'ultimi di P.IVA_2
pagare in solido tra loro ex art. 2112 c.c., immediatamente e senza dilazione, alla Sig.ra Pt_1 la somma lorda di €. 1.988,70 a titolo di TFR maturato alla data del 27/05/2024, oltre ad
[...]
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e successive occorrende.
Entrambe le società convenute, pur ritualmente citate non si costituivano ed erano dichiarate contumaci.
In assenza di attività istruttoria la causa stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La ricorrente ha provato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro (cfr doc 4 e 5) con l'inquadramento e l'orario di lavoro allegato ( cfr doc 2 e,3 ric).
Ha documentato inoltre i presupposti per l'invocata indennità di preavviso ( cfr lettera di licenziamento, da cui risulta la mancata concessione del periodo di preavviso contrattualmente previsto).
Risulta dunque provato il diritto al pagamento da parte di . della Controparte_1 complessiva somma di € 10.558,70 a titolo di retribuzioni maturate a luglio, agosto e settembre 2024, nonché indennità di fine rapporto, indennità di preavviso e tfr come da conteggi in atti
Essendo documentata la cessione dell'azienda cui era addetta la lavoratrice intervenuta in data 27 maggio 2024 (cfr doc 12) sussiste la responsabilità solidale dell'impresa cedente per le somme CP_1 maturate a titolo di TFR fino a tale data , ammontanti ad € 1988,70.
Sulle somme accertate sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze di pagameto delle singole voci retributive al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di della complessiva somma Controparte_1 Parte_1 di € 10.558,70 di cui € 1988,70 in solido con il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi CP_1
dalle scadenze di pagamento delle singole voci retributive al saldo
Condanna altresì le società convenute, in solido tra di loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo
2 spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
3
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3702/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 26 marzo 2025 ad ore 11:26 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BINDI MICHELA Parte_1
Per essuno Controparte_1
Per essuno CP_1
L'avv. Bindi discute riportandosi ai rispettivi atti. Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3702/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BINDI MICHELA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI 15 50053 EMPOLIpresso il difensore avv. BINDI MICHELA
Parte ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), CP_1 P.IVA_2
contumaci
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 14 novembre 2024 citava a giudizio Parte_1
e allegando: Controparte_1 CP_1
-di aver lavorato alle dipendenze della società “ dal 06/09/2022 al 28/05/2024, data in cui CP_1
l'azienda è stata ceduta e trasferita alla società ; Controparte_1
- di aver sempre svolto mansioni di parrucchiera per signora presso il punto vendita di Campi
Bisenzio (FI), Via di Gramignano snc, fino alla data del licenziamento per gmo avvenuto in data
17/09/2024;
- di essere rimasta creditrice della retribuzione dovuta per le mensilità di luglio, agosto e settembre
2024, nonché delle indennità di fine rapporto , di preavviso e del TFR.
Ciò premesso in fatto rassegnava le seguenti conclusioni: condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro - tempore, sedente in Montecatini Terme (PT), Via Aldo Rossi n° 23/B (C.F.: ), a P.IVA_1 pagare alla Sig.ra la somma lorda di €. 8.570,50, di cui €. 8.067,00 a titolo di Parte_1
retribuzioni relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2024, €. 503,50 a titolo di T.F.R. oltre spettanze varie di fine rapporto e indennità di preavviso, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e successive occorrende
1 ; - condannare la società in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro - tempore, sedente in Montecatini Terme (PT), Via Aldo Rossi n° 23/B (C.F.:
), e della società in persona del legale rappresentante pro – tempore, sedente P.IVA_1 CP_1 in Campi Bisenzio (FI), Via di Gramignano snc (C.F.: ), ingiungendo a quest'ultimi di P.IVA_2
pagare in solido tra loro ex art. 2112 c.c., immediatamente e senza dilazione, alla Sig.ra Pt_1 la somma lorda di €. 1.988,70 a titolo di TFR maturato alla data del 27/05/2024, oltre ad
[...]
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e successive occorrende.
Entrambe le società convenute, pur ritualmente citate non si costituivano ed erano dichiarate contumaci.
In assenza di attività istruttoria la causa stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La ricorrente ha provato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro (cfr doc 4 e 5) con l'inquadramento e l'orario di lavoro allegato ( cfr doc 2 e,3 ric).
Ha documentato inoltre i presupposti per l'invocata indennità di preavviso ( cfr lettera di licenziamento, da cui risulta la mancata concessione del periodo di preavviso contrattualmente previsto).
Risulta dunque provato il diritto al pagamento da parte di . della Controparte_1 complessiva somma di € 10.558,70 a titolo di retribuzioni maturate a luglio, agosto e settembre 2024, nonché indennità di fine rapporto, indennità di preavviso e tfr come da conteggi in atti
Essendo documentata la cessione dell'azienda cui era addetta la lavoratrice intervenuta in data 27 maggio 2024 (cfr doc 12) sussiste la responsabilità solidale dell'impresa cedente per le somme CP_1 maturate a titolo di TFR fino a tale data , ammontanti ad € 1988,70.
Sulle somme accertate sono dovute rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze di pagameto delle singole voci retributive al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento in favore di della complessiva somma Controparte_1 Parte_1 di € 10.558,70 di cui € 1988,70 in solido con il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi CP_1
dalle scadenze di pagamento delle singole voci retributive al saldo
Condanna altresì le società convenute, in solido tra di loro, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo
2 spese generali.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 26 marzo 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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