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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2025, n. 22450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22450 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UM IG nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 22450 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 16/05/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 dicembre 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di PO LU, ha annullato l'ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale del 14 novembre 2024 limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11-quater cod. pen., nel resto confermando il provvedimento con cui era stata applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della commissione del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti. 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa dello PO aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine - per lo più compendiatasi in intercettazioni ambientali e telefoniche, servizi di videosorveglianza, attività di perquisizione e sequestri - che ha consentito di ritenere comprovata l'esistenza e l'operatività di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nel centro storico e sul lungomare di Crotone, avente al vertice IO FR che, benché ristretto agli arresti domiciliari, aveva organizzato e diretto una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti (marijuana, hashish e cocaina) avvalendosi della collaborazione di propri familiari e di soggetti esterni, tra cui PO LU. Tale ultimo, in particolare, per come ritenuto dall'esame di plurimi dialoghi intercettati, è risultato essere organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, agendovi in qualità di spacciatore, e quindi provvedendo alla diretta cessione dello stupefacente per conto del sodalizio con la prospettiva di ottenere significative prospettive di guadagno. La droga era stata talora ceduta a credito all'indagato, al fine di favorirne il successivo smercio, in tal caso ricevendo direttive sulla gestione dell'attività di spaccio e sul prezzo da praticare, perfino venendo rimproverato, talvolta, dal IO per le difficoltà incontrate nel recupero dei proventi derivanti dalla cessione dello stupefacente. Il IO, inoltre, quando privo di stupefacente, aveva indirizzato i propri clienti direttamente dallo PO, rassicurando questi ultimi che da lui avrebbero ricevuto il medesimo trattamento economico. Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento parzialmente reiettivo, confermando l'applicazione della più grave misura 2 custodiale, osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e della sua cointeressenza con personaggi connotati da particolare spessore criminale, in una struttura associativa professionalmente dedita all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite, altresì tenuto conto dei precedenti specifici da cui lo PO risulta gravato. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione PO LU, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, lamentando l'insussistenza della sua affectio societatis, e quindi della prova della sua conoscenza della partecipazione di IO FR - unico con il quale aveva avuto rapporti - ad un'organizzazione dedita al narcotraffico, né della propria coscienza e volontà di concorrere, in qualità di partecipe, a tale struttura criminale. Non vi sarebbe prova, inoltre, di un suo continuo e costante approvvigionamento della sostanza stupefacente smerciata dal sodalizio, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo. Il limitato arco temporale di svolgimento dei fatti, pari a soli due mesi, e la non cospicua attività di cessione svolta in favore di terzi, riguardante droga di valore pari a soli euro 880,00, non potrebbe comprovare, comunque, la ricorrenza di nessuna sua adesione pattizia al sodalizio criminoso. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Ed infatti, le doglianze espresse dallo PO risultano palesemente reiterative di identiche censure sottoposte all'esame del Tribunale del riesame, e da questo rigettate con argomentazione congrua e giuridicamente corretta. 2.1. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di 3 diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 2.2. Orbene, nel caso di specie le doglianze eccepite dallo PO si risolvono nella rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, e alla partecipazione dell'indagato al sodalizio criminoso, così come accertate dal Tribunale del riesame, prevalentemente concernendo circostanze di puro fatto non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. Ed infatti, l'ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, e in particolare 4 delle emergenze procedurali scaturite da numerose captazioni telefoniche e ambientali, da cui è stato possibile evincere come lo PO fosse organicamente inserito, in qualità di pusher, nell'associazione per delinquere gestita da IO FR, dedita all'espletamento dell'attività di spaccio nel territorio del crotonese. Gli indicati aspetti hanno trovato molteplici riscontri indiziari e logici, assumendo, in proposito, fondante rilievo le circostanze, adeguatamente valorizzate dai giudici del riesame, per cui lo PO, alla stregua dai contenuti delle conversazioni intercettate, avesse agito per conto del sodalizio capeggiato dal IO, provvedendo alla diretta cessione della sostanza stupefacente con la prospettiva di ottenere significative prospettive di guadagno, peraltro con facoltà di prendere anche la droga a credito per il successivo smercio, previa acquisizione di direttive in ordine alla gestione dell'attività di spaccio e sul prezzo da praticare. Lo PO, inoltre, era stato anche talvolta rimproverato dal IO per avere incontrato difficoltà nell'attività di recupero dei proventi derivanti dalla cessione della droga, e verso di lui erano stati alle volte indirizzati dallo stesso IO i propri clienti, quando sprovvisto di droga, sempre rassicurandoli sul fatto che avrebbero ricevuto il medesimo trattamento economico. Alla stregua di tali aspetti, allora, i giudici del riesame hanno potuto evincere, con argomenti logici ed esenti dai prospettati vizi, come il prevenuto avesse avuto uno stabile e duraturo rapporto di collaborazione con gli altri componenti dell'associazione dedita all'espletamento dell'attività di narcotraffico, in essa ricoprendo il ruolo di pusher, come contestatogli nel capo di incolpazione ascrittogli. Il compendio probatorio in atti, quindi, ha consentito al Tribunale per il riesame di desumere l'inequivoca ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico del prevenuto in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso, evidenziato con motivazione del tutto logica e congrua, immune dalle censure dedotte, e comunque da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 3. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, pertanto, il Tribunale del riesame ha rappresentato la sua pronuncia con motivazione congrua, immune da vizi e assolutamente 5 f 3;si ente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 16 maggio 2025 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 16 maggio 2025 Il Consigliere estensore