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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 27/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2364/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STORARI ALESSIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. UBOLDI SARA ( VIA TONALE 16 37126 VERONA;
C.F._1
( ) VIA TONALE, 16 37126 Parte_1 C.F._2
VERONA; elettivamente domiciliato in VIA TONALE 16 37126 VERONA presso il difensore avv. STORARI ALESSIO
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Convenuto contumace
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte ricorrente come da note di udienza depositate telematicamente in occasione dell'udienza di discussione tenuta nelle forme di cui all'art 127ter c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
pagina 1 di 4 1.Con ricorso ex art 281decies c.p.c, ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2 chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto concluso tra le parti per inadempimento della convenuta e la condanna della stessa alla restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo (pari ad € 100.488,96) e al risarcimento del danno patito (per complessivi €
14.986,66).
A sostegno della domanda ha esposto:
-che a seguito di contatti e trattative, in data 29.12.2021 le parti hanno concluso un contratto per la fornitura, da parte di di olio di girasole;
CP_2
-che, in particolare, per soddisfare l'esigenza di propri clienti, procedeva ad ordinare CP_1 alla convenuta 3 conteiner contenenti bottiglie di olio di girasole da consegnare in Romania;
-di aver corrisposto, a seguito dell'invio delle note pro forma e in data 17.2.22 e 1.3.22, il corrispettivo dovuto per complessivi € 100.488,96;
-che tuttavia la merce non è mai stata consegnata da parte della convenuta, nonostante plurime richieste e trattative.
All'udienza del 21.11.2024 nessuno si è costituito per la e, verificata la Controparte_2 regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 20.3.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
In data 5.3.2025 è stata assegnata al ruolo di questo giudice.
2.
La presente sentenza viene emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, trattandosi di giudizio instaurato con rito semplificato.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta è fondata.
Secondo Cass SU 13533/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)”.
Parte attrice ha dato prova del contratto concluso tra le parti (cfr doc. 3, nonché comunicazioni sub doc. 5) ed allegato la mancata consegna della merce oggetto di fornitura.
Spettava a parte convenuta provare l'insussistenza dell'inadempimento o comunque la sua non imputabilità.
Ciò non è avvenuto, essendo la stessa rimasta contumace.
Non vi è dubbio, poi, che trattasi di inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art
1455 cc., essendo rimasta inadempiuta l'obbligazione principale in capo alla CP_2
Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1453 c.c..
Da ciò discende il diritto di alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di prezzo CP_1 della fornitura (cfr doc. 4 di parte ricorrente), pari a complessivi € 100.488,96.
pagina 2 di 4 Su detta somma sono altresì dovuti gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 a decorrere dal 13.7.2022 (data della diffida ad adempiere sub doc. 8 di parte ricorrente) al saldo.
Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno (da intendersi quale danno patrimoniale).
In primo luogo, deve essere riconosciuto il danno derivante dai mancati ricavi conseguiti: la ricorrente, oltre al pagamento dell'importo, ha infatti provato gli importi a cui avrebbe rivenduto i beni al proprio cliente maltese (cfr doc. 15 di parte ricorrente).
La differenza tra le due somme è pari ad € 9.561,60 €, costituente il ricavo conseguibile.
Quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, va risarcito l'importo di € 5425,06
(già comprensivo di rimborso forfettario e contributo previdenziale).
Sull'importo complessivo, pari ad € 14.986,66, liquidato all'attualità, sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla domanda al saldo.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad € 260.000), della trattazione esperita
(causa istruita documentalmente senza il deposito delle memorie integrative ex art
281duodecies comma quarto c.p.c) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per la fase decisoria stante la contumacia del convenuto.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DICHIARA la risoluzione del contratto concluso tra e in data CP_1 Controparte_2
29.12.2021 e, per l'effetto,
CONDANNA alla restituzione, in favore di dell'importo di € Controparte_2 CP_1
100.488,96 oltre interessi ex art 1284 comma quarto c.c. decorrere dal 13.7.2022 al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_2 CP_1 risarcimento del danno, dell'importo di € 14.986,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_2 CP_1 liquida in € 759 per spese ed € 6307 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Padova 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo c.p.c nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2364/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STORARI ALESSIO e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. UBOLDI SARA ( VIA TONALE 16 37126 VERONA;
C.F._1
( ) VIA TONALE, 16 37126 Parte_1 C.F._2
VERONA; elettivamente domiciliato in VIA TONALE 16 37126 VERONA presso il difensore avv. STORARI ALESSIO
Ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
Convenuto contumace
Conclusioni delle parti
Conclusioni per parte ricorrente come da note di udienza depositate telematicamente in occasione dell'udienza di discussione tenuta nelle forme di cui all'art 127ter c.p.c
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
pagina 1 di 4 1.Con ricorso ex art 281decies c.p.c, ha convenuto in giudizio CP_1 Controparte_2 chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto concluso tra le parti per inadempimento della convenuta e la condanna della stessa alla restituzione degli importi versati a titolo di corrispettivo (pari ad € 100.488,96) e al risarcimento del danno patito (per complessivi €
14.986,66).
A sostegno della domanda ha esposto:
-che a seguito di contatti e trattative, in data 29.12.2021 le parti hanno concluso un contratto per la fornitura, da parte di di olio di girasole;
CP_2
-che, in particolare, per soddisfare l'esigenza di propri clienti, procedeva ad ordinare CP_1 alla convenuta 3 conteiner contenenti bottiglie di olio di girasole da consegnare in Romania;
-di aver corrisposto, a seguito dell'invio delle note pro forma e in data 17.2.22 e 1.3.22, il corrispettivo dovuto per complessivi € 100.488,96;
-che tuttavia la merce non è mai stata consegnata da parte della convenuta, nonostante plurime richieste e trattative.
All'udienza del 21.11.2024 nessuno si è costituito per la e, verificata la Controparte_2 regolarità della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 20.3.2025, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art 127ter c.p.c.
In data 5.3.2025 è stata assegnata al ruolo di questo giudice.
2.
La presente sentenza viene emessa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c, trattandosi di giudizio instaurato con rito semplificato.
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta è fondata.
Secondo Cass SU 13533/2001: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)”.
Parte attrice ha dato prova del contratto concluso tra le parti (cfr doc. 3, nonché comunicazioni sub doc. 5) ed allegato la mancata consegna della merce oggetto di fornitura.
Spettava a parte convenuta provare l'insussistenza dell'inadempimento o comunque la sua non imputabilità.
Ciò non è avvenuto, essendo la stessa rimasta contumace.
Non vi è dubbio, poi, che trattasi di inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art
1455 cc., essendo rimasta inadempiuta l'obbligazione principale in capo alla CP_2
Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1453 c.c..
Da ciò discende il diritto di alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di prezzo CP_1 della fornitura (cfr doc. 4 di parte ricorrente), pari a complessivi € 100.488,96.
pagina 2 di 4 Su detta somma sono altresì dovuti gli interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 4 a decorrere dal 13.7.2022 (data della diffida ad adempiere sub doc. 8 di parte ricorrente) al saldo.
Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno (da intendersi quale danno patrimoniale).
In primo luogo, deve essere riconosciuto il danno derivante dai mancati ricavi conseguiti: la ricorrente, oltre al pagamento dell'importo, ha infatti provato gli importi a cui avrebbe rivenduto i beni al proprio cliente maltese (cfr doc. 15 di parte ricorrente).
La differenza tra le due somme è pari ad € 9.561,60 €, costituente il ricavo conseguibile.
Quanto alle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale, va risarcito l'importo di € 5425,06
(già comprensivo di rimborso forfettario e contributo previdenziale).
Sull'importo complessivo, pari ad € 14.986,66, liquidato all'attualità, sono altresì dovuti gli interessi di legge dalla domanda al saldo.
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 52.000 ad € 260.000), della trattazione esperita
(causa istruita documentalmente senza il deposito delle memorie integrative ex art
281duodecies comma quarto c.p.c) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per la fase decisoria stante la contumacia del convenuto.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
DICHIARA la risoluzione del contratto concluso tra e in data CP_1 Controparte_2
29.12.2021 e, per l'effetto,
CONDANNA alla restituzione, in favore di dell'importo di € Controparte_2 CP_1
100.488,96 oltre interessi ex art 1284 comma quarto c.c. decorrere dal 13.7.2022 al saldo;
CONDANNA al pagamento, in favore di a titolo di Controparte_2 CP_1 risarcimento del danno, dell'importo di € 14.986,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria come in motivazione;
CONDANNA al pagamento, in favore di , delle spese di lite che Controparte_2 CP_1 liquida in € 759 per spese ed € 6307 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Padova 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Longhi
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