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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/10/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor AN IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 427/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Parte_1
Germano
-RICORRENTE-
contro in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto
TO e EL OV
-RESISTENTE-
e nei confronti di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore
-RESISTENTE contumace-
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 04.03.2022, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l proponendo opposizione CP_1 Controparte_3 all'intimazione di pagamento n. 034 2021 90031054 82/000, notificatale dall il CP_2
03.02.2022, recante i seguenti avvisi di addebito:
- n. 33420140005126845000 notificato il 25/01/2018;
- n. 33420150001615569000 notificato il 28/10/2015;
- n. 33420160001274987000 notificato il 13/05/2016,
afferenti al mancato pagamento di contributi previdenziali . CP_1
Parte ricorrente eccepiva: a) la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta;
b) la prescrizione quinquennale del credito, anche successiva alla notifica degli avvisi di addebito, ex art. 3, comma 9, della Legge 335/1995;
c) l'infondatezza della pretesa impositiva vantata dall' per mancato esercizio CP_1 dell'attività d'impresa.
Concludeva chiedendo la declaratoria di annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' variamente argomentando per il rigetto del ricorso. CP_1
Nonostante la regolarità del procedimento notificatorio non si costituiva in giudizio l che all'udienza del 22.11.2022 veniva dichiarata contumace. CP_2
Acquisita la documentazione offerta dalle parti costituite e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
2. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
2.1. Va premesso che avverso la cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere contributi e premi dovuti agli enti previdenziali sono esperibili l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (sottratta pertanto al termine decadenziale di impugnazione), nel caso in cui si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, ovvero l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi
2 strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. n. 26745 del 2006).
2.2. Tanto chiarito, deve sottolinearsi che le questioni di forma costituenti oggetto dell'opposizione non possono essere vagliate, poiché tardivamente proposte, oltre il termine decadenziale di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.. Sul punto, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 03.02.2022, mentre il ricorso giurisdizionale
è stato proposto soltanto il 04.03.2022.
Si noti: secondo la Suprema Corte anche la doglianza concernente la mancata notifica della cartella esattoriale soggiace allo stesso regime impugnatorio;
se, infatti, l'omessa o irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, l'opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria o di pagamento, con la conseguenza che l'inammissibilità della opposizione a detta comunicazione o a detto avviso preclude ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella (cfr. tra le tante, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 11338 del
11/05/2010).
2.3. Nel merito, deve osservarsi che l'eccezione di prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei titoli impugnati merita parziale accoglimento.
2.3.1. In particolare, la domanda giudiziale con la quale è stata eccepita la prescrizione del credito va qualificata come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c.. A tal proposito, secondo i principi generali in materia, accertata in via definitiva la sussistenza del diritto di credito, tutte le questioni che avrebbero potuto essere fatte valere con l'opposizione ex art. 24 D.Lgs 46/1999 e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono più essere dedotte e non possono, perciò, costituire oggetto di opposizione all'esecuzione.
Tuttavia, nella fattispecie de qua, parte ricorrente deduce, tra l'altro, la prescrizione del credito contributivo riportato negli avvisi di addebito, per inutile decorso del termine quinquennale calcolato dalla notifica dei titoli esecutivi alla data di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, che costituisce, allo stato, il primo (ed unico) atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione, intervenuto successivamente all'anzidetta notifica.
3 2.3.2. Orbene, l'eccezione di prescrizione del credito successiva alla data di notifica dell'avviso di addebito n. 33420150001615569000 è fondata.
Invero, nel caso de quo, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali.
Il primo previsto dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, che dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per
182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021,
n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne consegue, quanto all'avviso di addebito n. 33420150001615569000, notificato il
28.10.2015, che il termine di prescrizione sarebbe maturato il 28.10.2020 ma a tale quinquennio occorre aggiungere un ulteriore periodo per complessivi 311 giorni di sospensione, sicchè la prescrizione è maturata il 04.09.2021, ovvero prima della notificazione dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta il 3.02.2022.
L'applicabilità, nel caso di specie, della prescrizione quinquennale del diritto di cui all'art. 3, l. n. 335/1995, è stata affermata dalla pronuncia del 17 novembre 2016 n. 23397 delle
Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in motivato dissenso rispetto al precedente contrario affermato a Sezioni semplici.
4 In tale occasione la Corte ha, dunque, sancito la regola generale della durata pari a cinque anni – non dieci anni ex art. 2953 c.c. – della prescrizione di tutte le somme per le quali disposizioni di legge consentono l'esecuzione agevolata mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella esattoriale. Tale principio è, in definitiva, di generale applicazione a tutti i crediti pubblici intimati in forza di titoli esecutivi paragiudiziali.
2.3.2. Nessuna prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei titoli è maturata rispetto al credito recato dagli avvisi di addebito n. 33420140005126845000 notificato il
25/01/2018 (che si sarebbe prescritto in data 25.01.2023, dopo la notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta, avvenuta in data 3.02.2022) e n. 33420160001274987000 notificato il 13/05/2016 (il cui calcolo per la prescrizione deve tenere conto della sospensione covid e che aggiungendo, quindi, altri 311 giorni l'avviso di addebito si sarebbe prescritto in data 21.03.2022, dopo la notifica dell'intimazione di pagamento oggi opposta, avvenuta in data 03.02.2022).
2.4. Alla luce di tali premesse, pertanto, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
3. Le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, dichiara prescritto il credito previdenziale recato dall'avviso di addebito n. 33420150001615569000, e conseguentemente annulla il citato avviso di addebito e l'intimazione di pagamento n.
034 2021 90031054 82/000, nella parte a cui ad esso si riferisce;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
02.10.2025. Pt_2
Il Giudice
AN IN
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