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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/10/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1218/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza dell'8.10.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter
c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Marco Ponsiglione in funzione di giudice di appello, pronunzia, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Isernia n. 147/21, depositata in data 13.5.2021
TRA
[C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, subentrata nelle posizioni giuridiche attive e passive di rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fernando M. Gabetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via Fontana n. 5;
- appellante
E
[C.F. ], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonio de Benedittis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso alla via Mazzini n. 40/b;
- appellato
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'8.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Isernia la (ora per sentir accogliere le seguenti Parte_2 Parte_1 conclusioni “1) Accertare la sussistenza del diritto dell'attore alla restituzione delle somme pagate in più, quale premio delle polizze assicurative per cui è causa e ,per gli effetti, 2) Condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.162,74, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento IVASS n. 41/2018, ovvero della maggiore o minore somma accertata a seguito di espletanda C.T.U. contabile, oltre agli interessi legali sulle somme dovute. 3) Condannare la soc. in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento delle spese e competenze di Parte_2 giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, C.p.a. e iva come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
A sostegno delle proprie ragioni, in breve, l'attore deduceva che: - in data 18.4.2017, stipulava il contratto di finanziamento n. 631226, della somma di € 20.219,74 (da restituire in 120 rate mensili) con la dietro cessione del quinto del proprio stipendio da lavoratore Parte_2 subordinato;
- al momento della stipula, provvedeva ad eseguire il pagamento della somma complessiva di € 2.569,53 per le due polizze assicurative collegate allo stesso contratto di finanziamento;
- in particolare, la polizza n. 4987 aveva ad oggetto la garanzia del rimborso del finanziamento in caso di premorienza del mutuatario, per la quale veniva versato il premio lordo pari ad € 1.551,90; la polizza n. 8361, era posta ad ulteriore garanzia della cessione del quinto dello stipendio, in relazione alla quale veniva versato dal mutuatario il premio lordo pari ad euro
1.017,63; - in data 12.2.2019, dopo aver pagato 18 rate del finanziamento, lo estingueva anticipatamente;
- in data 13.3.2019 inviava alla pec di costituzione in mora in Parte_2 relazione alla richiesta di restituzione del premio assicurativo complessivamente versato e non goduto ai sensi dell' art. 125 T.u.b., quantificandolo in € 2.162,74; - la società finanziaria Pt_2 si rifiutava di rimborsare le somme richieste.
[...]
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_2 all'udienza del 28.7.2020, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto della domanda.
La convenuta, in particolare, rappresentava che il pagamento del premio di polizza era stato effettuato da parte di (già ) e sostenuto dalla stessa Finanziaria come costo Parte_1 Pt_2 industriale, senza alcun esborso, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore.
In data 13.5.2021 veniva depositata la sentenza n. 147/2021, con la quale il Giudice di Pace di
Isernia, in accoglimento della domanda, condannava la Società convenuta al rimborso in favore dell'odierno appellante della somma di € 2.184,00 oltre alle spese e competenze di giudizio nella somma complessiva di € 995,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello dinanzi all'intestato Tribunale la subentrata nelle posizioni attive e passive di a seguito di Parte_1 Parte_2 fusione per incorporazione, chiedendo al Tribunale di “In riforma della predetta sentenza rigettare ogni domanda proposta da nei confronti di (oggi Controparte_1 Parte_2 [...]
in quanto infondata in fatto e diritto e, dato atto che nel frattempo Parte_3 Parte_1 ha provveduto al pagamento di quanto disposto dalla sentenza, dichiarando tenuto a
[...] restituire le somme ricevute e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 3.349,62 (€ 2.184,10 per capitale ed € 1.165,52 per spese legali).
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori.”
A sostegno dell'appello, in sostanza, l'istituto di credito reiterava le medesime censure svolte in primo grado, ribadendo che i costi delle assicurazioni non erano stati sostenuti dallo CP_1 bensì dall'ente mutuante.
Si costituiva ritenendo il gravame infondato in fatto ed in diritto ed Controparte_1 evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure e rassegnando le seguenti conclusioni “1) Rigettare l'appello promosso e, per gli effetti,
2) Confermare la condanna dell'appellante alla somma accertata con la sentenza impugnata. 3)
Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa come per Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
La causa giungeva all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
* * * * * *
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Nel merito, l'appello risulta fondato e, pertanto, dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre stabilire se sussista o meno il diritto dello alla restituzione delle somme versate CP_1 quale premio delle polizze assicurative meglio precisate nella parte in fatto.
Ebbene, è indubbio che, con l'introduzione del TUB (D.lgs. n. 141/2010) “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore” e che “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, così come disposto dall'art. 125 sexies.
È altrettanto indubbio che i costi assicurativi, rientrando nei c.d. costi ricorrenti (o recurring) facciano parte di quei costi sicuramente rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento posto che giurisprudenza europea ha ritenuto rimborsabili finanche i costi anticipati
(o up-front) che sono quelli indipendenti dalla durata del contratto e finalizzati alla concessione del prestito, integralmente esauriti prima della eventuale estinzione anticipata (sentenza Lexitor
11.09.2019 nella causa C-383/18).
Tuttavia, secondo parte appellante i costi per le polizze assicurative sono stati sostenuti non dallo bensì dallo stesso ente creditizio. CP_1 Orbene, è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Tanto premesso, ha dedotto di aver sostenuto i costi delle polizze assicurative, Controparte_1 versando le somme dei premi direttamente alla in un'unica soluzione, nel momento Parte_2 della stipula del contratto.
Nella pagina 1 dell'atto di citazione, infatti, si legge che “...al momento della stipula, l'attore provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 2.569,53 per le due polizze assicurative collegate allo stesso contratto di finanziamento.”
Tale assunto è ribadito alla pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta in appello.
Tuttavia, non vi è prova del versamento delle predette somme da parte dello in favore CP_1 della (già . Pt_1 Parte_1 Parte_2
Ed infatti, lo si è limitato, genericamente, a sostenere il diritto del consumatore ad CP_1 ottenere il rimborso delle quote assicurative non godute in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Di contro, a sostegno di quanto dedotto dalla vi sono i seguenti elementi Parte_1 probatori:
- nel contratto di finanziamento n. 631226, al punto 3 “costi del credito”, nella parte riguardante la stipula dei contratti assicurativi, è espressamente previsto che “...la cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione”;
- nel contratto riguardante la polizza n. 4987, avente ad oggetto la garanzia del rimborso del finanziamento in caso di premorienza del mutuatario, risulta quale contraente la Pt_2 ed è espressamente sancito che il premio unico di € 1.551,90 è stato pagato dalla
[...] contraente;
- allo stesso modo, nel contratto riguardante la polizza n. 8361, posta ad ulteriore garanzia della cessione del quinto dello stipendio, risulta quale contraente la ed è Parte_2 espressamente sancito che il premio unico di € 1.017,63 è stato pagato dalla contraente;
Dalla documentazione in atti non può che ritenersi che i costi delle due assicurazioni sono stati sostenuti dall'odierna appellante e non dallo a differenza di quanto affermato dal CP_1
Giudice di prime cure, secondo cui “l'assicurazione può coprire diversi eventi (nel caso di specie premorienza) è normalmente pagata (come nel caso in esame) in via anticipata dal cliente, tramite il finanziatore, mediante il versamento di un premio unico”.
L'appello proposto, dunque, dev'essere accolto.
Essendo stata fornita prova del versamento delle somme in esecuzione della sentenza impugnata da parte di (cfr. bonifico di € 2.184,10 in favore dello di cui all' allegato 4 Pt_1 CP_1 citazione in appello bonifico di € 1.165,62 in favore del procuratore antistatario Antonio De
Benedittis di cui all'allegato 5 bis della citazione in appello) ed essendovi apposita domanda in tal senso, e il suo procuratore, Avv. De Benedittis, vanno condannati alla Controparte_1 restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di appello (15.12.2021) e fino al soddisfo.
Invero “in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte” (Cass. nn.
8215/2013, 1526/2016).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, ai valori minimi, stante la non complessità della vicenda esaminata, secondo i parametri di cui al DM
55/14 e successive modificazioni, tenuto conto delle attività effettivamente svolte (scaglione fino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 147/2021 del Giudice di
Pace di Isernia, rigetta la domanda formulata in primo grado da Controparte_1
- Condanna e l'Avv. Antonio De Benedittis alla restituzione di quanto Controparte_1
ricevuto – da parte appellante – in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 2.184,10 per capitale ed € 1.165,62 per spese legali), oltre interessi al tasso legale dal 15.12.2021 e fino al soddisfo.
- Condanna al pagamento – in favore di – delle spese del Controparte_1 Pt_1
doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro € 633,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in euro 174,00 per spese ed euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge;
Isernia, 9.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 1218/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza dell'8.10.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co.3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter
c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
Il Tribunale di Isernia, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Marco Ponsiglione in funzione di giudice di appello, pronunzia, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: appello alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Isernia n. 147/21, depositata in data 13.5.2021
TRA
[C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, subentrata nelle posizioni giuridiche attive e passive di rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fernando M. Gabetta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano alla Via Fontana n. 5;
- appellante
E
[C.F. ], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Antonio de Benedittis, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campobasso alla via Mazzini n. 40/b;
- appellato
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per l'udienza dell'8.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Giudice di Controparte_1
Pace di Isernia la (ora per sentir accogliere le seguenti Parte_2 Parte_1 conclusioni “1) Accertare la sussistenza del diritto dell'attore alla restituzione delle somme pagate in più, quale premio delle polizze assicurative per cui è causa e ,per gli effetti, 2) Condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.162,74, calcolata secondo i criteri stabiliti dal regolamento IVASS n. 41/2018, ovvero della maggiore o minore somma accertata a seguito di espletanda C.T.U. contabile, oltre agli interessi legali sulle somme dovute. 3) Condannare la soc. in persona del legale rappresentante p.t, al pagamento delle spese e competenze di Parte_2 giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, C.p.a. e iva come per legge, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
A sostegno delle proprie ragioni, in breve, l'attore deduceva che: - in data 18.4.2017, stipulava il contratto di finanziamento n. 631226, della somma di € 20.219,74 (da restituire in 120 rate mensili) con la dietro cessione del quinto del proprio stipendio da lavoratore Parte_2 subordinato;
- al momento della stipula, provvedeva ad eseguire il pagamento della somma complessiva di € 2.569,53 per le due polizze assicurative collegate allo stesso contratto di finanziamento;
- in particolare, la polizza n. 4987 aveva ad oggetto la garanzia del rimborso del finanziamento in caso di premorienza del mutuatario, per la quale veniva versato il premio lordo pari ad € 1.551,90; la polizza n. 8361, era posta ad ulteriore garanzia della cessione del quinto dello stipendio, in relazione alla quale veniva versato dal mutuatario il premio lordo pari ad euro
1.017,63; - in data 12.2.2019, dopo aver pagato 18 rate del finanziamento, lo estingueva anticipatamente;
- in data 13.3.2019 inviava alla pec di costituzione in mora in Parte_2 relazione alla richiesta di restituzione del premio assicurativo complessivamente versato e non goduto ai sensi dell' art. 125 T.u.b., quantificandolo in € 2.162,74; - la società finanziaria Pt_2 si rifiutava di rimborsare le somme richieste.
[...]
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta depositata Parte_2 all'udienza del 28.7.2020, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto e chiedendo il rigetto della domanda.
La convenuta, in particolare, rappresentava che il pagamento del premio di polizza era stato effettuato da parte di (già ) e sostenuto dalla stessa Finanziaria come costo Parte_1 Pt_2 industriale, senza alcun esborso, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore.
In data 13.5.2021 veniva depositata la sentenza n. 147/2021, con la quale il Giudice di Pace di
Isernia, in accoglimento della domanda, condannava la Società convenuta al rimborso in favore dell'odierno appellante della somma di € 2.184,00 oltre alle spese e competenze di giudizio nella somma complessiva di € 995,00, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Avverso tale sentenza proponeva tempestivamente appello dinanzi all'intestato Tribunale la subentrata nelle posizioni attive e passive di a seguito di Parte_1 Parte_2 fusione per incorporazione, chiedendo al Tribunale di “In riforma della predetta sentenza rigettare ogni domanda proposta da nei confronti di (oggi Controparte_1 Parte_2 [...]
in quanto infondata in fatto e diritto e, dato atto che nel frattempo Parte_3 Parte_1 ha provveduto al pagamento di quanto disposto dalla sentenza, dichiarando tenuto a
[...] restituire le somme ricevute e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore dell'esponente della somma di € 3.349,62 (€ 2.184,10 per capitale ed € 1.165,52 per spese legali).
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori.”
A sostegno dell'appello, in sostanza, l'istituto di credito reiterava le medesime censure svolte in primo grado, ribadendo che i costi delle assicurazioni non erano stati sostenuti dallo CP_1 bensì dall'ente mutuante.
Si costituiva ritenendo il gravame infondato in fatto ed in diritto ed Controparte_1 evidenziando l'esatta applicazione dei principi di diritto al caso di specie da parte del giudice di prime cure e rassegnando le seguenti conclusioni “1) Rigettare l'appello promosso e, per gli effetti,
2) Confermare la condanna dell'appellante alla somma accertata con la sentenza impugnata. 3)
Condannare l'appellante alla refusione delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa come per Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
La causa giungeva all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
* * * * * *
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Nel merito, l'appello risulta fondato e, pertanto, dev'essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre stabilire se sussista o meno il diritto dello alla restituzione delle somme versate CP_1 quale premio delle polizze assicurative meglio precisate nella parte in fatto.
Ebbene, è indubbio che, con l'introduzione del TUB (D.lgs. n. 141/2010) “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore” e che “In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, così come disposto dall'art. 125 sexies.
È altrettanto indubbio che i costi assicurativi, rientrando nei c.d. costi ricorrenti (o recurring) facciano parte di quei costi sicuramente rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento posto che giurisprudenza europea ha ritenuto rimborsabili finanche i costi anticipati
(o up-front) che sono quelli indipendenti dalla durata del contratto e finalizzati alla concessione del prestito, integralmente esauriti prima della eventuale estinzione anticipata (sentenza Lexitor
11.09.2019 nella causa C-383/18).
Tuttavia, secondo parte appellante i costi per le polizze assicurative sono stati sostenuti non dallo bensì dallo stesso ente creditizio. CP_1 Orbene, è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Tanto premesso, ha dedotto di aver sostenuto i costi delle polizze assicurative, Controparte_1 versando le somme dei premi direttamente alla in un'unica soluzione, nel momento Parte_2 della stipula del contratto.
Nella pagina 1 dell'atto di citazione, infatti, si legge che “...al momento della stipula, l'attore provvedeva al pagamento della somma complessiva di € 2.569,53 per le due polizze assicurative collegate allo stesso contratto di finanziamento.”
Tale assunto è ribadito alla pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta in appello.
Tuttavia, non vi è prova del versamento delle predette somme da parte dello in favore CP_1 della (già . Pt_1 Parte_1 Parte_2
Ed infatti, lo si è limitato, genericamente, a sostenere il diritto del consumatore ad CP_1 ottenere il rimborso delle quote assicurative non godute in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Di contro, a sostegno di quanto dedotto dalla vi sono i seguenti elementi Parte_1 probatori:
- nel contratto di finanziamento n. 631226, al punto 3 “costi del credito”, nella parte riguardante la stipula dei contratti assicurativi, è espressamente previsto che “...la cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione”;
- nel contratto riguardante la polizza n. 4987, avente ad oggetto la garanzia del rimborso del finanziamento in caso di premorienza del mutuatario, risulta quale contraente la Pt_2 ed è espressamente sancito che il premio unico di € 1.551,90 è stato pagato dalla
[...] contraente;
- allo stesso modo, nel contratto riguardante la polizza n. 8361, posta ad ulteriore garanzia della cessione del quinto dello stipendio, risulta quale contraente la ed è Parte_2 espressamente sancito che il premio unico di € 1.017,63 è stato pagato dalla contraente;
Dalla documentazione in atti non può che ritenersi che i costi delle due assicurazioni sono stati sostenuti dall'odierna appellante e non dallo a differenza di quanto affermato dal CP_1
Giudice di prime cure, secondo cui “l'assicurazione può coprire diversi eventi (nel caso di specie premorienza) è normalmente pagata (come nel caso in esame) in via anticipata dal cliente, tramite il finanziatore, mediante il versamento di un premio unico”.
L'appello proposto, dunque, dev'essere accolto.
Essendo stata fornita prova del versamento delle somme in esecuzione della sentenza impugnata da parte di (cfr. bonifico di € 2.184,10 in favore dello di cui all' allegato 4 Pt_1 CP_1 citazione in appello bonifico di € 1.165,62 in favore del procuratore antistatario Antonio De
Benedittis di cui all'allegato 5 bis della citazione in appello) ed essendovi apposita domanda in tal senso, e il suo procuratore, Avv. De Benedittis, vanno condannati alla Controparte_1 restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di appello (15.12.2021) e fino al soddisfo.
Invero “in caso di riforma, in appello, della sentenza di condanna di una parte al pagamento delle spese in favore del difensore dell'altra parte, che ne aveva chiesto la distrazione, la condanna alla restituzione deve essere emessa nei confronti del difensore e non della parte” (Cass. nn.
8215/2013, 1526/2016).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, d'ufficio, ai valori minimi, stante la non complessità della vicenda esaminata, secondo i parametri di cui al DM
55/14 e successive modificazioni, tenuto conto delle attività effettivamente svolte (scaglione fino ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 147/2021 del Giudice di
Pace di Isernia, rigetta la domanda formulata in primo grado da Controparte_1
- Condanna e l'Avv. Antonio De Benedittis alla restituzione di quanto Controparte_1
ricevuto – da parte appellante – in esecuzione della sentenza di primo grado (€ 2.184,10 per capitale ed € 1.165,62 per spese legali), oltre interessi al tasso legale dal 15.12.2021 e fino al soddisfo.
- Condanna al pagamento – in favore di – delle spese del Controparte_1 Pt_1
doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro € 633,00 oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in euro 174,00 per spese ed euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre
C.P.A. ed IVA come per legge;
Isernia, 9.10.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione